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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al numero 9581 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante , con il proc. dom. avv.to Luigi Irace, delega Parte_1
in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Carmine Controparte_1 C.F._1
Miele, delega in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2549/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del perito agrario di € 27.083,58 (oltre interessi e spese), a titolo di Controparte_1
compenso per le seguenti prestazioni professionali svolte in suo favore: relazione, pagina 1 di 8 rilievo topografico, restituzione cartografica e aggiornamento catastale (procedura Pregeo tipo mappale), redazione, rilievo planimetrico, restituzione cartografica, e aggiornamento catastale
(procedura Docfa schede di accatastamento) e perizia tecnica giurata relativa alla stima dei beni immobili.
L'opponente eccepiva, ex art. 2956 c.c., la prescrizione presuntiva del credito ex adverso azionato, rilevando che l'attività di accatastamento era stata completata nel 2008 e la perizia di stima redatta nel 2011, e dichiarando di aver già adempiuto alla propria obbligazione corrispondendo l'importo di € 4.000,00 concordato verbalmente.
Precisava poi che inter partes non era intervenuto alcun accordo scritto e che il corrispettivo richiesto dal professionista era del tutto abnorme rispetto alle pretese verbali già soddisfatte.
L'attrice eccepiva altresì l'inadempimento del convenuto nell'espletamento dell'incarico affidatogli per errori commessi nell'accatastamento di due immobili ancora in costruzione, sostenendo che essi avevano provocato il pagamento dell'IMU e della Tassa Rifiuti in misura superiore al dovuto.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto assumendo l'inesistenza del credito avversario.
Costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione affermando in Controparte_1
primo luogo che le prestazioni, da considerarsi unitariamente, si erano concluse nel
2011 e ad esse avevano fatto seguito, nel 2014 e nel 2016, due richieste di pagamento a cui la società attrice aveva replicato comunicando l'intenzione di adempiere.
Aggiungeva poi che le obiezioni avversarie sul quantum debeatur rendevano inammissibile l'eccezione de qua, in quanto allegazioni incompatibili con l'assunto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, come anche il riferimento al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta nella fase monitoria.
Negava infine l'inadempimento imputatogli e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del pagina 2 di 8 6.6.2019 ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note, all'udienza del 3.7.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., il
Tribunale si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
E' innanzitutto pacifico il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato inter partes e l'esecuzione da parte del convenuto delle prestazioni indicate nella parcella azionata in via monitoria.
Trattasi di contratto che non richiede la forma scritta ad substantiam, i cui criteri di determinazione del compenso sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice solo quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cassazione n. 29837/2011).
Considerato che nel caso in esame l'accordo sul quantum è mancato, i compensi spettanti al professionista vanno determinati secondo le tariffe professionali vigenti all'epoca dell'espletamento dell'incarico.
Deve invero essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice atteso che, a fronte della richiesta di € 27.083,58, l'opponente ha dedotto il pagamento di € 4.000,00 asserendo l'abnormità dalle richiesta avversaria.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, l'ammissione del debitore di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione (Cassazione n. 11991/2014; 12771/2012).
Ciò posto, la consulenza espletata (cfr. relazione ing. del 17.6.2021) ha Persona_1
accertato che l'opposto ha eseguito per conto dell'opponente due prestazioni pagina 3 di 8 professionali - l'accatastamento all'urbano dell'immobile in corso di costruzione nel
2008 e una perizia di stima dell'immobile in data del 10.6.2011 – per le quali ha esposto nella parcella n. 3/2017 onorari per € 16.448,25 (oltre accessori), nonché spese per €
3.806,00.
La parcella in questione è però priva di ogni dettaglio relativo alle singole prestazioni effettuate e mancante dei necessari riferimenti alla tariffa professionale. Ugualmente,
l'importo richiesto a titolo di rimborso spese non rimanda ad alcuna descrizione analitica, né è stato richiesto facendo applicazione di una aliquota forfettaria.
Facendo allora applicazione della tariffa professionale dei periti agrari approvata con
DM n. 372/1993, l'ausiliario ha quantificato in € 5.104,00 (oltre accessori) l'onorario spettante per la prestazione professionale relativa alla pratica catastale, oltre ad un rimborso forfetario di € 1.531,20 per un totale di € 6.635,20.
Quanto alla perizia di stima dell'immobile, dopo aver precisato che trattasi di una stima sommaria con descrizione e identificazione minimale dell'immobile e mancante di una indagine di mercato che giustificasse il prezzo unitario utilizzato, peraltro nemmeno indicato (cfr. fogli 28-30 relazione citata), il ctu ha determinato in € 1.160,00 il relativo onorario (oltre accessori).
Il consulente ha poi rilevato alcune anomalie nella esecuzione della pratica di accatastamento affidata al professionista.
Precisamente, è stato osservato quanto segue (cfr. foglio 34-35): dalla documentazione in atti si rilevano alcune anomalie negli accatastamenti eseguiti dall'opposto. In primo luogo il tipo mappale includeva una porzione di edificio prevista nel progetto assentito ma ancora non realizzata nemmeno a livello di strutture portanti.
Ulteriore anomalia riguardava le tre unità immobiliari costituite all'urbano dall'opposto in quanto quelle sub 2 e sub 3, nonostante fossero prive di impianti, pavimenti, etc., venivano accatastate come finite e quindi con attribuzione di categoria (D/8) e di rendita catastale.
Quella sub 4 veniva accatastata come immobile in costruzione (cat.F/3) ma di fatto essa risultava del tutto inesistente, per quanto si rileva dalla documentazione in atti.
pagina 4 di 8 L'accatastamento eseguito dall'opposto, a seguito dell'attribuzione di rendita catastale alle unità sub 2 e sub 3, comportava a carico dell'opponente il pagamento dell' CP_2
relativamente alle unità immobiliari sub 2 e sub 3.
Orbene, tali irregolarità non escludono il diritto del convenuto al pagamento degli onorari per la quota di € 6.635,20 (comprensiva del rimborso spese), tenuto conto della loro limitata efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti (nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata, Cassazione n. 6564/2004).
Ed invero, come si legge nella relazione citata, il tipo mappale veniva correttamente eseguito anche se includeva una porzione dell'edificio prevista nel progetto assentito ma ancora non realizzata nemmeno a livello di fondazioni e/o strutture verticali (cfr. foglio 31) e la prestazione professionale resa si era sviluppata in più fasi.
A quest'ultimo riguardo, il consulente ha infatti accertato che vi era stata (cfr. fogli 24
e ss.):
(i) redazione di tipo mappale con collocazione sulla mappa catastale del cosiddetto “cassone” vale a dire dell'area occupata dall'edificio;
(ii) redazione di elaborato planimetrico a dimostrazione dell'eventuale suddivisione di tale area in porzioni distinte;
(iii) redazione delle schede planimetriche delle distinte unità con indicazione della destinazione
pagina 5 di 8 d'uso e con determinazione della rendita per quelle ultimate ed invece con attribuzione della categoria F/3 alle unità in costruzione e quindi prive di rendita;
(iv) l'accatastamento all'urbano dell'immobile effettuato dall'opposto nel 2008 comprendeva sia la redazione del tipo mappale con posizionamento sulla mappa catastale dell'immobile sia la redazione dell'elaborato planimetrico, sia l'individuazione di n.3 unità immobiliari;
(v) la redazione del tipo mappale riguardava le particelle riportate al C.T. al fog.7 partt. 2361-
929 con rilievo topografico e successiva creazione del mappale 2419 al NCEU (catasto urbano);
(vi) dopo la redazione del tipo mappale il tecnico procedeva alla individuazione di tre distinte unità catastali al NCEU fog. 7 partt. 2419/2, 2419/3 e 2419/4;
(vii) il tecnico procedeva altresì ad assegnare una rendita catastale alle sole unità immobiliari sub 2 e sub 3 che venivano considerate come produttive (cat. D/8); l'unità immobiliare sub 4 veniva invece riportata ancora in costruzione (cat. F/3) e priva di rendita;
(viii) la documentazione catastale redatta veniva sottoscritta dalla opponente e depositata in catasto.
In definitiva, quindi, tenuto altresì conto del fatto che non vi è prova che l'attribuzione della rendita catastale delle unità sub 2 e sub 3 sia avvenuta senza la piena conoscenza
(e assenso) dell'opponente che ha sottoscritto la relativa documentazione e che, in ogni caso, parte attrice si è riservata di ottenere l'eventuale risarcimento dei danni derivati dalle sopra citate anomalie in un separato giudizio, il corrispettivo complessivo da riconoscersi al professionista è pari ad € 6.264,00 (oltre iva ed enpaia), oltre ad un rimborso forfetario di € 1.531,00.
Il decreto opposto va pertanto revocato e il convenuto condannato alla restituzione della maggior somma incamerata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo (la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione, cfr. Cassazione n.
pagina 6 di 8 814/2015).
Le spese di lite vanno liquidate nella misura del 50% in ragione della reciproca della soccombenza e nel residuo, calcolato con prevalenza del decisum sul disputatum, vanno poste a carico di parte attrice (parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione;
ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti, cfr. Cassazione n. 16431/2019), mentre gli onorati del ctu vanno posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente espletato nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 2549/2018 reso inter partes dal Tribunale di Salerno in data 18-19.9.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 6.6.2019; accerta e dichiara che il compenso spettante a per le prestazioni di cui Controparte_1
alla parcella n. 3/2017 è pari ad € 6.264,00 (oltre iva ed enpaia), oltre al rimborso forfetario di € 1.531,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (30.11.2017) al saldo effettivo;
condanna alla restituzione in favore della società attrice della Controparte_1
differenza tra l'importo incamerato in forza della provvisoria esecuzione del decreto opposto, comprensiva di interessi, ed il compenso di cui al punto precedente;
dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%; condanna la società alla refusione in favore Parte_1
pagina 7 di 8 dell'avv.to Carmine Miele, dichiaratosi antistatario, del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in € 2.538,00 per compensi professionali, € 143,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, gli onorari di ctu liquidati con decreto del 21.9.2021.
Così deciso in Salerno, lì 30.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al numero 9581 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante , con il proc. dom. avv.to Luigi Irace, delega Parte_1
in atti
-attrice opponente- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Carmine Controparte_1 C.F._1
Miele, delega in atti
-convenuto opposto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2549/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore del perito agrario di € 27.083,58 (oltre interessi e spese), a titolo di Controparte_1
compenso per le seguenti prestazioni professionali svolte in suo favore: relazione, pagina 1 di 8 rilievo topografico, restituzione cartografica e aggiornamento catastale (procedura Pregeo tipo mappale), redazione, rilievo planimetrico, restituzione cartografica, e aggiornamento catastale
(procedura Docfa schede di accatastamento) e perizia tecnica giurata relativa alla stima dei beni immobili.
L'opponente eccepiva, ex art. 2956 c.c., la prescrizione presuntiva del credito ex adverso azionato, rilevando che l'attività di accatastamento era stata completata nel 2008 e la perizia di stima redatta nel 2011, e dichiarando di aver già adempiuto alla propria obbligazione corrispondendo l'importo di € 4.000,00 concordato verbalmente.
Precisava poi che inter partes non era intervenuto alcun accordo scritto e che il corrispettivo richiesto dal professionista era del tutto abnorme rispetto alle pretese verbali già soddisfatte.
L'attrice eccepiva altresì l'inadempimento del convenuto nell'espletamento dell'incarico affidatogli per errori commessi nell'accatastamento di due immobili ancora in costruzione, sostenendo che essi avevano provocato il pagamento dell'IMU e della Tassa Rifiuti in misura superiore al dovuto.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto assumendo l'inesistenza del credito avversario.
Costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione affermando in Controparte_1
primo luogo che le prestazioni, da considerarsi unitariamente, si erano concluse nel
2011 e ad esse avevano fatto seguito, nel 2014 e nel 2016, due richieste di pagamento a cui la società attrice aveva replicato comunicando l'intenzione di adempiere.
Aggiungeva poi che le obiezioni avversarie sul quantum debeatur rendevano inammissibile l'eccezione de qua, in quanto allegazioni incompatibili con l'assunto dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, come anche il riferimento al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta nella fase monitoria.
Negava infine l'inadempimento imputatogli e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del pagina 2 di 8 6.6.2019 ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note, all'udienza del 3.7.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., il
Tribunale si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
E' innanzitutto pacifico il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato inter partes e l'esecuzione da parte del convenuto delle prestazioni indicate nella parcella azionata in via monitoria.
Trattasi di contratto che non richiede la forma scritta ad substantiam, i cui criteri di determinazione del compenso sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice solo quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cassazione n. 29837/2011).
Considerato che nel caso in esame l'accordo sul quantum è mancato, i compensi spettanti al professionista vanno determinati secondo le tariffe professionali vigenti all'epoca dell'espletamento dell'incarico.
Deve invero essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società attrice atteso che, a fronte della richiesta di € 27.083,58, l'opponente ha dedotto il pagamento di € 4.000,00 asserendo l'abnormità dalle richiesta avversaria.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, l'ammissione del debitore di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione (Cassazione n. 11991/2014; 12771/2012).
Ciò posto, la consulenza espletata (cfr. relazione ing. del 17.6.2021) ha Persona_1
accertato che l'opposto ha eseguito per conto dell'opponente due prestazioni pagina 3 di 8 professionali - l'accatastamento all'urbano dell'immobile in corso di costruzione nel
2008 e una perizia di stima dell'immobile in data del 10.6.2011 – per le quali ha esposto nella parcella n. 3/2017 onorari per € 16.448,25 (oltre accessori), nonché spese per €
3.806,00.
La parcella in questione è però priva di ogni dettaglio relativo alle singole prestazioni effettuate e mancante dei necessari riferimenti alla tariffa professionale. Ugualmente,
l'importo richiesto a titolo di rimborso spese non rimanda ad alcuna descrizione analitica, né è stato richiesto facendo applicazione di una aliquota forfettaria.
Facendo allora applicazione della tariffa professionale dei periti agrari approvata con
DM n. 372/1993, l'ausiliario ha quantificato in € 5.104,00 (oltre accessori) l'onorario spettante per la prestazione professionale relativa alla pratica catastale, oltre ad un rimborso forfetario di € 1.531,20 per un totale di € 6.635,20.
Quanto alla perizia di stima dell'immobile, dopo aver precisato che trattasi di una stima sommaria con descrizione e identificazione minimale dell'immobile e mancante di una indagine di mercato che giustificasse il prezzo unitario utilizzato, peraltro nemmeno indicato (cfr. fogli 28-30 relazione citata), il ctu ha determinato in € 1.160,00 il relativo onorario (oltre accessori).
Il consulente ha poi rilevato alcune anomalie nella esecuzione della pratica di accatastamento affidata al professionista.
Precisamente, è stato osservato quanto segue (cfr. foglio 34-35): dalla documentazione in atti si rilevano alcune anomalie negli accatastamenti eseguiti dall'opposto. In primo luogo il tipo mappale includeva una porzione di edificio prevista nel progetto assentito ma ancora non realizzata nemmeno a livello di strutture portanti.
Ulteriore anomalia riguardava le tre unità immobiliari costituite all'urbano dall'opposto in quanto quelle sub 2 e sub 3, nonostante fossero prive di impianti, pavimenti, etc., venivano accatastate come finite e quindi con attribuzione di categoria (D/8) e di rendita catastale.
Quella sub 4 veniva accatastata come immobile in costruzione (cat.F/3) ma di fatto essa risultava del tutto inesistente, per quanto si rileva dalla documentazione in atti.
pagina 4 di 8 L'accatastamento eseguito dall'opposto, a seguito dell'attribuzione di rendita catastale alle unità sub 2 e sub 3, comportava a carico dell'opponente il pagamento dell' CP_2
relativamente alle unità immobiliari sub 2 e sub 3.
Orbene, tali irregolarità non escludono il diritto del convenuto al pagamento degli onorari per la quota di € 6.635,20 (comprensiva del rimborso spese), tenuto conto della loro limitata efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti (nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere,
l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata, Cassazione n. 6564/2004).
Ed invero, come si legge nella relazione citata, il tipo mappale veniva correttamente eseguito anche se includeva una porzione dell'edificio prevista nel progetto assentito ma ancora non realizzata nemmeno a livello di fondazioni e/o strutture verticali (cfr. foglio 31) e la prestazione professionale resa si era sviluppata in più fasi.
A quest'ultimo riguardo, il consulente ha infatti accertato che vi era stata (cfr. fogli 24
e ss.):
(i) redazione di tipo mappale con collocazione sulla mappa catastale del cosiddetto “cassone” vale a dire dell'area occupata dall'edificio;
(ii) redazione di elaborato planimetrico a dimostrazione dell'eventuale suddivisione di tale area in porzioni distinte;
(iii) redazione delle schede planimetriche delle distinte unità con indicazione della destinazione
pagina 5 di 8 d'uso e con determinazione della rendita per quelle ultimate ed invece con attribuzione della categoria F/3 alle unità in costruzione e quindi prive di rendita;
(iv) l'accatastamento all'urbano dell'immobile effettuato dall'opposto nel 2008 comprendeva sia la redazione del tipo mappale con posizionamento sulla mappa catastale dell'immobile sia la redazione dell'elaborato planimetrico, sia l'individuazione di n.3 unità immobiliari;
(v) la redazione del tipo mappale riguardava le particelle riportate al C.T. al fog.7 partt. 2361-
929 con rilievo topografico e successiva creazione del mappale 2419 al NCEU (catasto urbano);
(vi) dopo la redazione del tipo mappale il tecnico procedeva alla individuazione di tre distinte unità catastali al NCEU fog. 7 partt. 2419/2, 2419/3 e 2419/4;
(vii) il tecnico procedeva altresì ad assegnare una rendita catastale alle sole unità immobiliari sub 2 e sub 3 che venivano considerate come produttive (cat. D/8); l'unità immobiliare sub 4 veniva invece riportata ancora in costruzione (cat. F/3) e priva di rendita;
(viii) la documentazione catastale redatta veniva sottoscritta dalla opponente e depositata in catasto.
In definitiva, quindi, tenuto altresì conto del fatto che non vi è prova che l'attribuzione della rendita catastale delle unità sub 2 e sub 3 sia avvenuta senza la piena conoscenza
(e assenso) dell'opponente che ha sottoscritto la relativa documentazione e che, in ogni caso, parte attrice si è riservata di ottenere l'eventuale risarcimento dei danni derivati dalle sopra citate anomalie in un separato giudizio, il corrispettivo complessivo da riconoscersi al professionista è pari ad € 6.264,00 (oltre iva ed enpaia), oltre ad un rimborso forfetario di € 1.531,00.
Il decreto opposto va pertanto revocato e il convenuto condannato alla restituzione della maggior somma incamerata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo (la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione, cfr. Cassazione n.
pagina 6 di 8 814/2015).
Le spese di lite vanno liquidate nella misura del 50% in ragione della reciproca della soccombenza e nel residuo, calcolato con prevalenza del decisum sul disputatum, vanno poste a carico di parte attrice (parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione;
ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti, cfr. Cassazione n. 16431/2019), mentre gli onorati del ctu vanno posti a carico di entrambe le parti in quanto incombente espletato nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 2549/2018 reso inter partes dal Tribunale di Salerno in data 18-19.9.2018 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 6.6.2019; accerta e dichiara che il compenso spettante a per le prestazioni di cui Controparte_1
alla parcella n. 3/2017 è pari ad € 6.264,00 (oltre iva ed enpaia), oltre al rimborso forfetario di € 1.531,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (30.11.2017) al saldo effettivo;
condanna alla restituzione in favore della società attrice della Controparte_1
differenza tra l'importo incamerato in forza della provvisoria esecuzione del decreto opposto, comprensiva di interessi, ed il compenso di cui al punto precedente;
dichiara compensate le spese di lite nella misura del 50%; condanna la società alla refusione in favore Parte_1
pagina 7 di 8 dell'avv.to Carmine Miele, dichiaratosi antistatario, del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in € 2.538,00 per compensi professionali, € 143,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, gli onorari di ctu liquidati con decreto del 21.9.2021.
Così deciso in Salerno, lì 30.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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