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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.699/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, in persona del Presidente Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi.
- APPELLANTE - contro rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Palmisano. Controparte_1
- APPELLATA - Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa. In Fatto Con sentenza n.1327/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da già beneficiaria Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento, dichiarava l'illegittimità del provvedimento dell' di accertamento dell'indebito del 29.09.2021 e della pretesa restitutoria ivi CP_2 contenuta (pari ad €13,564,97), relativa al periodo dall'1.12.2020 al 31.10.2021, e per l'effetto affermava il diritto della ricorrente alla liquidazione della prestazione dell'invalidità civile dovuta e non erogata.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 13.07.2023, l' che affidava il gravame a quattro articolati motivi. CP_2
Ha resistito in giudizio, con memoria del 21.06.2025, eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto, variamente contestando nel merito la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. per lite temeraria.
Indi, la causa, all'udienza del 3 luglio 2005, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
In Diritto Il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile.
Si ricorda in proposito che:
- l'art.325 c.p.c. dispone che: “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo … è di trenta giorni”;
- ai sensi del successivo art.326 c.p.c.: “I termini stabilisti dall'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza …”;
- i termini perentori per l'impugnazione si inquadrano nell'istituto generale della decadenza, ragioni per cui decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. S.U. 26.07.2006, n.17002);
- la notificazione della sentenza deve essere eseguita, per il combinato disposto degli artt.170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito della parte (Cass. S.U. 09.06.2006, n.13431; Cass. 01.04.2009, n.7962);
- la notifica alla parte personalmente è, invece, idonea a far decorrere il termine per impugnare la sentenza, esclusivamente qualora la parte non si sia ritualmente costituita in giudizio (Cass. S.U. 06.02.1998, n.1273) ovvero risulti contumace (Cass. 24.10.2018 n.27017; Cass. 15.03.2006, n.5682);
- la prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, ne deriva che la parte interessata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine deve provare l'intervenuta notifica della sentenza e la data di essa, producendo a tal fine la prescritta relata;
- nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'impugnazione si perfeziona, ai sensi dell'art.435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. 12.03.2004, n.5150);
- “L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n.37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica” (Cass. ord. 10355/2020).
Applicando i superiori principi alla fattispecie di causa si osserva che:
- la sentenza di prime cure è stata notificata in data 22.04.2023 alla PEC, indicata nella memoria di costituzione di primo grado dell' di titolarità del difensore costituito CP_2 per l'Istituto previdenziale;
- l' ha impugnato la predetta sentenza, mediante ricorso in appello depositato in CP_2 data 13.07.2023 presso la cancelleria di questa Corte, allorquando era già decorso, il termine decadenziale di trenta giorni cristallizzato nell'art.325 c.p.c. dal calcolare nella fattispecie a far data dal giorno 22.04.2023.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate e distratte come in dispositivo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda dell'appellata di condanna di controparte a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. non emergendo dal compendio processuale in atti il carattere temerario della lite - quale imprescindibile presupposto della istanza in parola - da ravvisarsi nella coscienza e infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza e non, come nella fattispecie, nella mera opinabilità, anche alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, del diritto fatto valere in causa (Cass. sent. n.3464/2017).
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_1
n.1327/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 20 aprile 2023. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida in
€1.984,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025. Il Consigliere relatore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco