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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. IL AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4290/2025, vertente
TRA
(UR AN (PZ), 17/04/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. TOMMASELLI LUCIA;
E
(PUO (NA), 26.11.1968), con il patrocinio dell'avv. ROSA LO CP_1
GIUDICE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo scioglimento Parte_1 del loro matrimonio contratto in data 10/10/2008 a UR AN (PZ) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2008, atto n. 16, p. 2, s. C,
Ufficio 1).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
21286/2017 del 28/07/2017 RG n. 71891/2016 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/10/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4290/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/10/2008 a UR AN (PZ) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2008, atto n. 16, p. 2, s. C, Ufficio 1) tra (UR Parte_1
AN (PZ), 17/04/1967) e UO (NA), 26.11.1968), alle CP_1 condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL AN TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. IL AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4290/2025, vertente
TRA
(UR AN (PZ), 17/04/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. TOMMASELLI LUCIA;
E
(PUO (NA), 26.11.1968), con il patrocinio dell'avv. ROSA LO CP_1
GIUDICE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo scioglimento Parte_1 del loro matrimonio contratto in data 10/10/2008 a UR AN (PZ) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2008, atto n. 16, p. 2, s. C,
Ufficio 1).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
21286/2017 del 28/07/2017 RG n. 71891/2016 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/10/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4290/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/10/2008 a UR AN (PZ) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2008, atto n. 16, p. 2, s. C, Ufficio 1) tra (UR Parte_1
AN (PZ), 17/04/1967) e UO (NA), 26.11.1968), alle CP_1 condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL AN TA IE