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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Monte Santo, n. 25, E (c.f.: ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 llega ta, dagli avvocati Isabella Cimino e Franco Gencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al viale G. Mancini, n. 335, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/4/2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 27/2/2023 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 23/6/2007 con Parte_2
, da cui sono nati i figli il 15/4/2009 e il
[...] Per_1 Per_2
13/6/2012, e che, in data 4/5/2022, il tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti. La ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito della conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, acuitasi maggiormente dal momento in cui il figlio minore ha deciso di trasferirsi a casa del padre, non volendo più Per_2 incontrare e sentire la madre. Ha, pertanto, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento congiunto dei figli minori e collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre e con obbligo a carico di costui di provvedere al mantenimento di ciascuno dei figli nella misura complessiva di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie e senza la previsione di alcun assegno divorzile in proprio favore. Si è costituito per aderire alla domanda di divorzio ed a Parte_2 quella di affido condiviso dei minori, ma rilevando che l'allontanamento di dalla madre era dipeso dal fatto che questa, sin dall'agosto 2022, aveva Per_2 imposto la presenza del nuovo compagno e dei suoi figli, ingenerando un forte senso di gelosia e di abbandono in Il resistente ha pure dedotto di Per_2 avere cercato di favorire il riavvicinamento tra la ed il minore, senza Pt_1 tuttavia riuscirvi a causa dell'ostilità manifestata rrente in occasione delle telefonate e degli incontri col minore. Si è opposto alla avversa richiesta di aumento del contributo per la prole, eccependone l'infondatezza, anche alla luce dell'inesistenza di uno squilibrio economico tra le parti, deducendo che la prestava attività lavorativa come donna delle pulizie. Per tali ragioni, Pt_1 ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispondendo l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento presso di sé del figlio e presso la madre della figlia Per_2
con disciplina del diritto di el genitore non collocatario, la Per_1 riduzione del proprio contributo al mantenimento della figlia ad € Per_1
200,00, provvedendo egli per intero al mantenimento del figlio e tenuto Per_2 conto delle mutate condizioni economiche della . Pt_1
All'esito della prima comparizione delle parti, il presidente del tribunale ha disposto l'ascolto dei minori, rinviando la causa all'udienza del 6/7/2023, in cui ha emesso i provvedimenti provvisori affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso la madre e di Per_1 Per_2 presso il padre, con diritto di visita di i genitori, ha poi p l'obbligo a carico del di provvedere al pagamento in favore della Parte_2
di un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia e Pt_1 Per_1
l'obbligo a carico di quest'ultima di provvedere al pagamento in favore del di un assengo di € 100,00 per il mantenimento del figlio Il Parte_2 Per_2 tutto oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento il presidente ha invitato le parti a seguire un programma di mediazione familiare ed incaricato i Servizi Sociali del Comune di Cosenza di favorire il riavvicinamento del figlio alla madre;
ha designato il giudice istruttore e Per_2 fissato l'udienza davanti a questo. All'udienza del 13/10/2023 innanzi il giudice istruttore, il ha Parte_2 chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale per essere venuto a conoscenza, attraverso la relazione redatta da un investigatore privato al quale si era rivolto, che la Palermo svolgeva attività lavorativa presso un bed&breakfast come addetta alle pulizie. La ha negato fermamente la Pt_1 circostanza, contestando le risultanze della relazione investigativa. Al termine
Pagina 2 di 5 della discussione, entrambi i difensori hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma con concessione, all'esito, di quelli di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Il giudice istruttore, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle questioni controverse, ha mandato la causa al collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 1722/2023 depositata in data 20/10/2023, il tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separato provvedimento, il giudice istruttore ha concesso i termini per le memorie istruttorie e ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, ritenendo la relazione investigativa insufficiente a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte della e, dunque, non Pt_1 ravvisando circostanze sopravvenute rispetto al quadro inizialmente delineato dalle parti e tenuto presente dal presidente del tribunale nel provvedimento ex art. 708, terzo comma, c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata più volte rinviata, in ragione della pendenza tra le parti di trattative per bonario componimento. Successivamente, all'udienza del 12/7/2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sui profili controversi, riservandosi di depositarlo agli atti, pur rappresentando che persistevano problematiche relative al rapporto dei due figli con il genitore non collocatario e, in particolare, nel rapporto tra e la madre. Su sollecitazione del Per_2 tribunale, le parti si sono, quindi, impegnate a favorire occasioni di incontro dei due figli alla presenza di entrambi i genitori e la causa è stata rinviata all'11/9/2024 per la verifica dell'esito di tali incontri. All'udienza dell'11/9/2024 le parti hanno dato atto del persistere del rifiuto di di recarsi a casa della madre ed il tribunale ha disposto nuovamente Per_2
l'ascolto dei minori, all'uopo fissando l'udienza del 16/10/2024. All'esito dell'ascolto, sentite le parti separatamente e resele edotte delle proposte formulate da per riallacciare il rapporto con la madre, la causa Per_2
è stata rinviata all'udienza dell'11/12/2024 nella quale è stato dato atto di un miglioramento nella relazione tra la ricorrente ed il minore e le parti si sono rese disponibili ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, chiedendo che la causa venisse rinviata al mese di aprile 2025, al fine di verificare l'esito di tale percorso. Infine, all'udienza del 9/4/2025, le parti hanno dichiarato che il rapporto tra e la madre era, nelle more, ulteriormente migliorato e hanno Per_2 congiuntamente chiesto che il giudizio venisse definito sulla base all'accordo depositato in data 12/7/2024. La causa è stata, quindi, mandata al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pagina 3 di 5 RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario possono recepirsi in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei due figli minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto ai quali le modalità di visita dei genitori non collocatari sono state disciplinate in maniera tale da garantire la più ampia frequentazione dei due minori, nonostante il separato collocamento. Quanto agli oneri di mantenimento, deve necessariamente tenersi conto nella quantificazione dell'assegno a carico del dell'assenso prestato a che Parte_2
l'assegno unico familiare venga integralm pito dalla . Restano Pt_1 fermi tutti gli altri impegni assunti dalle parti nel predetto accordo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- i figli minori , nata a [...], il [...], e Persona_3
, nato a [...], il [...], sono affidati Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori;
- è collocata prevalentemente presso la madre;
Persona_3
- è collocato prevalentemente presso il padre;
Persona_4
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì e il Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola e curerà di riaccompagnarla a casa della madre dopo cena;
potrà inoltre vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il Per_2 giovedì dall'uscita di scuola e curerà di riaccompagnarlo a casa del padre dopo cena;
potrà inoltre vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni di vigilia con un genitore e i giorni di festa con l'altro, pernottando, sempre ad anni alterni, con un genitore nella notte fra il 24 e il 25 dicembre e con l'altro la notte fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, con rientro a casa del genitore presso cui dovranno trascorrere il giorno di festa entro le 12:00 del medesimo giorno;
durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) con l'altro; i figli minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore nato in [...] giorno;
quanto al giorno del compleanno dei due minori, laddove non vi fosse la
Pagina 4 di 5 possibilità di festeggiarlo con entrambi i genitori, i figli potranno stare a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno insieme un periodo di 15 giorni consecutivi con la madre ed un ulteriore periodo di 15 giorni consecutivi col padre, da individuarsi a cura dei genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
- è obbligato a versare a entro il Parte_2 Parte_1 giorno 20 di ciascun mese un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia e si farà carico al 100% delle spese straordinarie Per_1 per il figlio collocato presso di lui, fatta salva la quota della retta Per_2 scolastica al Convitto Nazionale B. Telesio frequentato da che resterà a carico di entrambi i genitori al 50% per gli anni Per_2 scolastici 2025 e 2026;
- è obbligata a versare a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 20 di ciascun mese un assegno di € 100,00 per il mantenimento del figlio e si farà carico al 100% delle spese straordinarie per il Per_2 figlio Natale collocato presso di lui, fatta salva la quota della retta scolastica dovuta al Convitto Nazionale B. Telesio frequentato da che resterà a carico di entrambi i genitori al 50% per gli anni Per_2 scolastici 2025 e 2026.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 5 di 5
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Monte Santo, n. 25, E (c.f.: ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 llega ta, dagli avvocati Isabella Cimino e Franco Gencarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al viale G. Mancini, n. 335, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/4/2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 27/2/2023 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 23/6/2007 con Parte_2
, da cui sono nati i figli il 15/4/2009 e il
[...] Per_1 Per_2
13/6/2012, e che, in data 4/5/2022, il tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti. La ricorrente ha riferito di avere constatato, a seguito della conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, acuitasi maggiormente dal momento in cui il figlio minore ha deciso di trasferirsi a casa del padre, non volendo più Per_2 incontrare e sentire la madre. Ha, pertanto, chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento congiunto dei figli minori e collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre e con obbligo a carico di costui di provvedere al mantenimento di ciascuno dei figli nella misura complessiva di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie e senza la previsione di alcun assegno divorzile in proprio favore. Si è costituito per aderire alla domanda di divorzio ed a Parte_2 quella di affido condiviso dei minori, ma rilevando che l'allontanamento di dalla madre era dipeso dal fatto che questa, sin dall'agosto 2022, aveva Per_2 imposto la presenza del nuovo compagno e dei suoi figli, ingenerando un forte senso di gelosia e di abbandono in Il resistente ha pure dedotto di Per_2 avere cercato di favorire il riavvicinamento tra la ed il minore, senza Pt_1 tuttavia riuscirvi a causa dell'ostilità manifestata rrente in occasione delle telefonate e degli incontri col minore. Si è opposto alla avversa richiesta di aumento del contributo per la prole, eccependone l'infondatezza, anche alla luce dell'inesistenza di uno squilibrio economico tra le parti, deducendo che la prestava attività lavorativa come donna delle pulizie. Per tali ragioni, Pt_1 ha chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispondendo l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento presso di sé del figlio e presso la madre della figlia Per_2
con disciplina del diritto di el genitore non collocatario, la Per_1 riduzione del proprio contributo al mantenimento della figlia ad € Per_1
200,00, provvedendo egli per intero al mantenimento del figlio e tenuto Per_2 conto delle mutate condizioni economiche della . Pt_1
All'esito della prima comparizione delle parti, il presidente del tribunale ha disposto l'ascolto dei minori, rinviando la causa all'udienza del 6/7/2023, in cui ha emesso i provvedimenti provvisori affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso la madre e di Per_1 Per_2 presso il padre, con diritto di visita di i genitori, ha poi p l'obbligo a carico del di provvedere al pagamento in favore della Parte_2
di un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia e Pt_1 Per_1
l'obbligo a carico di quest'ultima di provvedere al pagamento in favore del di un assengo di € 100,00 per il mantenimento del figlio Il Parte_2 Per_2 tutto oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il medesimo provvedimento il presidente ha invitato le parti a seguire un programma di mediazione familiare ed incaricato i Servizi Sociali del Comune di Cosenza di favorire il riavvicinamento del figlio alla madre;
ha designato il giudice istruttore e Per_2 fissato l'udienza davanti a questo. All'udienza del 13/10/2023 innanzi il giudice istruttore, il ha Parte_2 chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale per essere venuto a conoscenza, attraverso la relazione redatta da un investigatore privato al quale si era rivolto, che la Palermo svolgeva attività lavorativa presso un bed&breakfast come addetta alle pulizie. La ha negato fermamente la Pt_1 circostanza, contestando le risultanze della relazione investigativa. Al termine
Pagina 2 di 5 della discussione, entrambi i difensori hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma con concessione, all'esito, di quelli di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Il giudice istruttore, preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo in ordine alle questioni controverse, ha mandato la causa al collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 1722/2023 depositata in data 20/10/2023, il tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con separato provvedimento, il giudice istruttore ha concesso i termini per le memorie istruttorie e ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, ritenendo la relazione investigativa insufficiente a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte della e, dunque, non Pt_1 ravvisando circostanze sopravvenute rispetto al quadro inizialmente delineato dalle parti e tenuto presente dal presidente del tribunale nel provvedimento ex art. 708, terzo comma, c.p.c. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata più volte rinviata, in ragione della pendenza tra le parti di trattative per bonario componimento. Successivamente, all'udienza del 12/7/2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sui profili controversi, riservandosi di depositarlo agli atti, pur rappresentando che persistevano problematiche relative al rapporto dei due figli con il genitore non collocatario e, in particolare, nel rapporto tra e la madre. Su sollecitazione del Per_2 tribunale, le parti si sono, quindi, impegnate a favorire occasioni di incontro dei due figli alla presenza di entrambi i genitori e la causa è stata rinviata all'11/9/2024 per la verifica dell'esito di tali incontri. All'udienza dell'11/9/2024 le parti hanno dato atto del persistere del rifiuto di di recarsi a casa della madre ed il tribunale ha disposto nuovamente Per_2
l'ascolto dei minori, all'uopo fissando l'udienza del 16/10/2024. All'esito dell'ascolto, sentite le parti separatamente e resele edotte delle proposte formulate da per riallacciare il rapporto con la madre, la causa Per_2
è stata rinviata all'udienza dell'11/12/2024 nella quale è stato dato atto di un miglioramento nella relazione tra la ricorrente ed il minore e le parti si sono rese disponibili ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, chiedendo che la causa venisse rinviata al mese di aprile 2025, al fine di verificare l'esito di tale percorso. Infine, all'udienza del 9/4/2025, le parti hanno dichiarato che il rapporto tra e la madre era, nelle more, ulteriormente migliorato e hanno Per_2 congiuntamente chiesto che il giudizio venisse definito sulla base all'accordo depositato in data 12/7/2024. La causa è stata, quindi, mandata al collegio per la decisione, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pagina 3 di 5 RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario possono recepirsi in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei due figli minori, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto ai quali le modalità di visita dei genitori non collocatari sono state disciplinate in maniera tale da garantire la più ampia frequentazione dei due minori, nonostante il separato collocamento. Quanto agli oneri di mantenimento, deve necessariamente tenersi conto nella quantificazione dell'assegno a carico del dell'assenso prestato a che Parte_2
l'assegno unico familiare venga integralm pito dalla . Restano Pt_1 fermi tutti gli altri impegni assunti dalle parti nel predetto accordo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- i figli minori , nata a [...], il [...], e Persona_3
, nato a [...], il [...], sono affidati Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori;
- è collocata prevalentemente presso la madre;
Persona_3
- è collocato prevalentemente presso il padre;
Persona_4
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì e il Per_1 mercoledì dall'uscita di scuola e curerà di riaccompagnarla a casa della madre dopo cena;
potrà inoltre vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il Per_2 giovedì dall'uscita di scuola e curerà di riaccompagnarlo a casa del padre dopo cena;
potrà inoltre vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni di vigilia con un genitore e i giorni di festa con l'altro, pernottando, sempre ad anni alterni, con un genitore nella notte fra il 24 e il 25 dicembre e con l'altro la notte fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, con rientro a casa del genitore presso cui dovranno trascorrere il giorno di festa entro le 12:00 del medesimo giorno;
durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) con l'altro; i figli minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore nato in [...] giorno;
quanto al giorno del compleanno dei due minori, laddove non vi fosse la
Pagina 4 di 5 possibilità di festeggiarlo con entrambi i genitori, i figli potranno stare a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno insieme un periodo di 15 giorni consecutivi con la madre ed un ulteriore periodo di 15 giorni consecutivi col padre, da individuarsi a cura dei genitori entro il 30 giugno di ciascun anno;
- è obbligato a versare a entro il Parte_2 Parte_1 giorno 20 di ciascun mese un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia e si farà carico al 100% delle spese straordinarie Per_1 per il figlio collocato presso di lui, fatta salva la quota della retta Per_2 scolastica al Convitto Nazionale B. Telesio frequentato da che resterà a carico di entrambi i genitori al 50% per gli anni Per_2 scolastici 2025 e 2026;
- è obbligata a versare a entro il Parte_1 Parte_2 giorno 20 di ciascun mese un assegno di € 100,00 per il mantenimento del figlio e si farà carico al 100% delle spese straordinarie per il Per_2 figlio Natale collocato presso di lui, fatta salva la quota della retta scolastica dovuta al Convitto Nazionale B. Telesio frequentato da che resterà a carico di entrambi i genitori al 50% per gli anni Per_2 scolastici 2025 e 2026.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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