Decreto cautelare 7 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza 8 marzo 2021
Decreto cautelare 12 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 08/03/2021, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2021
N. 00308/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Trumpf Med Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedale - Università Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciana Puppin, Ludovica Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Getinge Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan, Enrico Sisti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale della seduta di gara del 13.10.2020 della procedura negoziata per la fornitura di tavoli operatori per pazienti bariatrici per l'Azienda Ospedale – Università Padova con cui è stata confermata l'aggiudicazione provvisoria in favore della Getinge Italia S.r.l.;
- del verbale della seduta di gara del 6.10.2020 della procedura negoziata per la fornitura di tavoli operatori per pazienti bariatrici per l'Azienda Ospedale – Università Padova con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della Getinge Italia S.r.l. in esito all'apertura delle offerte economiche;
- dei verbali n. 1 del 12.2.2020 e n. 2 del 3.7.2020 della procedura negoziata per la fornitura di tavoli operatori per pazienti bariatrici per l'Azienda Ospedale – Università Padova nella parte in cui è stata disposta l'ammissione in gara della Getinge Italia S.r.l. in esito alla verifica sui requisiti minimi del prodotto offerto;
- dei verbali n. 3 del 7.8.2020 e n. 4 del 18.9.2020 della procedura negoziata per la fornitura di tavoli operatori per pazienti bariatrici per l'Azienda Ospedale – Università Padova nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara della Getinge Italia S.r.l.;
- del verbale n. 5 del 25.9.2020 della procedura negoziata per la fornitura di tavoli operatori per pazienti bariatrici per l'Azienda Ospedale – Università Padova nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi tecnici all'offerta della Getinge Italia S.r.l.;
- di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dalla ricorrente, con contestuale domanda di risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato ovvero di risarcimento per equivalente dei danni consequenziali all'annullamento degli atti sopra impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Delibera del Direttore Generale n. 1551 del 6.11.2020 dell'Azienda Ospedale – Università Padova avente ad oggetto «ID 19°005 – Procedura negoziata per la fornitura di “Tavoli operatori per pazienti bariatrici” per l'Azienda Ospedale – Università Padova. Aggiudicazione fornitura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016»;
- di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dalla ricorrente;
con contestuale domanda di risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato ovvero di risarcimento per equivalente dei danni consequenziali all’annullamento degli atti sopra impugnati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Getinge Italia S.r.l. e di Azienda Ospedale - Universita' Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2020, la società Trumpf Med Italia S.r.l. (di seguito solo “TM”) ha impugnato il verbale della seduta di gara del 13.10.2020 relativo alla procedura negoziata per la fornitura di tavoli operatori per pazienti bariatrici per l’Azienda Ospedale – Università Padova, con cui è stata confermata l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Getinge Italia S.r.l., il verbale del 6.10.2020 con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della medesima ditta Getinge Italia S.r.l. in esito all’apertura delle offerte economiche, tutti gli ulteriori verbali di gara come indicato in epigrafe e tutti gli atti presupposti e conseguenti.
La ricorrente, in punto di fatto e per quanto qui rileva, ha premesso:
-che con deliberazione del Direttore Generale n. 741 del 25.6.2019, l’Azienda Ospedale Università di Padova ha indetto una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 3 tavoli operatori per pazienti bariatrici su piattaforma Sintel;
-che nel Capitolato speciale erano precisate le “ specifiche tecniche, destinazione d’uso ed esigenze funzionali ” tra le quali era indicato “ Tavolo operatorio elettromeccanico per applicazioni chirurgiche ginecologiche ” e che nel Capitolato d’oneri (art. 1) era specificato “ Saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti il cui prodotto offerto non risponda alle specifiche tecniche, alla destinazione d’uso e alle esigenze funzionali sotto indicate ”;
- che la Commissione di gara non rilevava, benché espressamente indicato nella documentazione tecnica presentata, che il tavolo offerto dalla ditta Getinge Italia S.r.l. fosse dotato di un sistema di motorizzazione elettroidraulica (e non elettromeccanica), limitandosi ad asserire, nella seduta del 3.7.2020, che il tavolo offerto dalla Getinge Italia S.r.l. fosse rispettoso del requisito di “tavolo operatorio elettromeccanico per applicazioni chirurgiche ginecologiche”;
-che, invece, la radicale differenza tra i due sistemi di motorizzazione avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione a rilevare l’assenza del requisito minimo richiesto dal capitolato di gara e a disporre l’esclusione della ditta medesima;
-che Getinge Italia S.r.l. non è stata esclusa neppure nelle successive sedute di gara sino a quella del 25.9.2020, in occasione della quale la Commissione ha proceduto alla valutazione del dispositivo proposto attribuendo all’offerta della controinteressata un punteggio pari a 68/70 mentre l’odierna ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria finale, ha ottenuto un punteggio tecnico pari a 66/70;
-che in esito all’apertura delle buste economiche, la Getinge Italia S.r.l. è risultata aggiudicataria provvisoria con il punteggio complessivo di 93,07 mentre la ricorrente, con un totale di 91,46 si è classificata al secondo posto della graduatoria finale.
Tanto premesso, TM ha articolato due motivi di ricorso, il primo relativo alla mancata esclusione della controinteressata e il secondo inerente all’attribuzione dei punteggi tecnici. In particolare la ricorrente ha lamentato: 1) la ditta Getinge Italia srl avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un prodotto (tavolo operatorio con motorizzazione elettroidraulica) con caratteristiche difformi da quelle indicate nelle legge di gara, ove era richiesta, tra i requisiti minimi del tavolo operatorio, la motorizzazione elettromeccanica; la carenza del requisito tecnico non sarebbe privo di conseguenze, atteso che la motorizzazione elettromeccanica assicurerebbe standard prestazionali più elevati (minor rischio di guasti, maggiore facilità di riparazione, garanzia igienica anche in caso di malfunzionamento, maggior rigidità a livello statico, miglior controllo del movimento e nella regolazione più ampia); né si potrebbe fare riferimento al criterio dell’equivalenza, in quanto, da un lato, Getinge Italia S.r.l. avrebbe omesso qualunque dichiarazione circa l’equivalenza del prodotto offerto con quello definito nella lex specialis ; dall’altro, la Commissione di gara non avrebbe dichiarato l’equivalenza ma si sarebbe limitata ad affermare il possesso del requisito della motorizzazione elettromeccanica; 2) la ricorrente ha lamentato l’illogicità del punteggio assegnato dalla Commissione in relazione a due dei criteri previsti dalla legge di gara: in particolare, in relazione al criterio “ caratteristiche tecniche della colonna “ (max 10 punti) e relativi sub criteri, la Commissione avrebbe errato nell’attribuire sia a TM che alla controinteressata il punteggio massimo, atteso che il prodotto offerto dalla ricorrente avrebbe caratteristiche migliori in relazione al sub criterio della “ movimentazione ” (presentando una maggiore ampiezza di movimentazione su tutti i parametri rispetto al prodotto di Getinge Italia S.rl.) e al sub criterio della “ stabilità ” (presentando un sistema di blocco tecnicamente migliore rispetto a quello del prodotto della controinteressata); pertanto, con riferimento al criterio “ caratteristiche della colonna ”, la Commissione avrebbe dovuto assegnare alla ditta controinteressata almeno 2 punti in meno (1 per ogni sub criterio); anche in relazione al criterio “ sistemi di sicurezza ”, sarebbe irragionevole l’attribuzione del punteggio massimo (8 punti) sia alla ricorrente che alla controinteressata, atteso che il prodotto offerto da quest’ultima (a differenza di quello della ricorrente) sarebbe sprovvisto di sistema anticollisione, elemento costituente sub criterio; dunque, Getinge Italia S.r.l. avrebbe dovuto ricevere una penalizzazione di almeno 1,6 punti, in considerazione del punteggio massimo previsto per il criterio in questione rapportato al numero –cinque - di sub criteri. Alla luce della corretta attribuzione di punteggi, come sopra descritta, la ricorrente si sarebbe qualificata in prima posizione.
TM ha formulato, altresì, domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedale – Università di Padova, la quale ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto; ha, altresì, evidenziato che con deliberazione del Direttore Generale n. 1551 del 6.11.2020 (depositata agli atti del giudizio) era stata disposta l’aggiudicazione definitiva della fornitura in questione alla ditta Getinge Italia S.r.l., confermando così l’aggiudicazione provvisoria.
Anche la controinteressata Getinge Italia S.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 638, assunta alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, il Collegio ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare.
Con motivi aggiunti depositati in data 22.1.2021, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale n. 1551 del 6.11.2020 dell’Azienda Ospedale –Università Padova di aggiudicazione definitiva della procedura in esame.
La ricorrente, con il primo motivo, denunciando la violazione dell’art. 4 del Disciplinare di gara (secondo il quale “ l’aggiudicazione definitiva verrà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “Comunicazioni procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del D.Lgs 50/2016 ”), dell’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016 e del principio del legittimo affidamento, ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, conosciuto solo in occasione del deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione, evidenziando, altresì, che, a fronte della chiara previsione del Disciplinare, la mera pubblicazione all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante non avrebbe potuto tener luogo delle modalità di pubblicazione indicate nella legge di gara. Con il secondo e il terzo motivo, TM ha sostanzialmente ribadito le censure di cui al ricorso introduttivo, replicando alle argomentazioni delle controparti.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica, con cui hanno ribadito e ulteriormente specificato le rispettive argomentazioni; in particolare, l’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno eccepito la tardività dei motivi aggiunti (con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo), in quanto il termine di decadenza sarebbe decorso dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva sul profilo della Stazione appaltante (avvenuta in data 9.11.2020), ovvero dal riscontro (avvenuto il 10.11.2020) alla domanda di accesso formulata dalla ricorrente, stante il disposto di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016, che differisce il diritto di accesso sino al provvedimento di aggiudicazione; parte ricorrente ha ribadito la tempestività dei motivi aggiunti, giusta la previsione del Disciplinare relativamente alle modalità di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Alla Pubblica Udienza del 24 febbraio 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, va scrutina all’eccezione di tardività dell’atto per motivi aggiunti (e conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo), con cui parte ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore di Getinge Italia S.r.l.
L’art. 4 del Disciplinare di gara disponeva che l’aggiudicazione definitiva fosse comunicata ai concorrenti all’interno dell’area “ comunicazioni procedura ”, specificandosi che tale comunicazione “ avrà valenza legale ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 ”.
La deliberazione del Direttore Generale n. 1551 del 6.11.2020 di aggiudicazione definitiva non è stata comunicata ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, né risulta essere stata pubblicata nell’apposita area “ comunicazioni procedura ”, come prescritto dal Disciplinare di gara, ma unicamente pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Il mancato rispetto delle forme di pubblicità stabilite nelle legge di gara non consente di ritenere integrata, tramite una diversa modalità di pubblicità, “l’effettiva conoscenza” dell’aggiudicazione definitiva richiesta ai fini della decorrenza del termine decadenziale, non essendo ragionevole (e, quindi, ammissibile) richiedere al concorrente di verificare ogni altra e diversa modalità di pubblicità degli atti di gara rispetto a quella specificatamente indicata dalla stazione appaltante, ovvero di dedurre l’intervenuta aggiudicazione (non comunicata) dalla data di concessione dell’accesso agli atti di gara.
I motivi aggiunti, pertanto, sono stati proposti tempestivamente.
Nel merito, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto.
Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, non può essere condiviso.
Nodo centrale della questione non è accertare se il sistema elettromeccanico di attuazione della movimentazione del tavolo operatorio sia o meno differente da quello elettroidraulico dal punto di vista strettamente tecnico –la qual cosa appare evidente – ma, ben diversamente, consiste nel correttamente delineare e definire la previsione della legge di gara.
In via preliminare e generale, va ricordato che la giurisprudenza, anche di recente, ha ribadito che “la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un "aliud pro alio" idoneo a giustificare, di per sé, l'esclusione dalla selezione (…). Tuttavia, questo rigido automatismo, valido anche in assenza di una espressa comminatoria escludente, opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall'Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie. Dunque, il principio della esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime (vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta). Ma ove questa certezza non vi sia, come nel caso di specie, e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione” (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084 , che richiama anche Consiglio di Stato, sez. V, n. 1669/2020, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018 ).
Tanto precisato, si rileva che il Capitolato speciale, al paragrafo dedicato alle “ specifiche tecniche, destinazione d’uso ed esigenze funzionali ” richiedeva un “ tavolo operatorio elettromeccanico per applicazioni chirurgiche ginecologiche ”.
Con il termine “elettromeccanico”, senza ulteriori specificazioni, si identifica un dispositivo elettrico che realizza effetti meccanici (quali, ad esempio, gli spostamenti) per mezzo di una corrente elettrica.
E’, dunque, ragionevole ritenere che l’Amministrazione, nel richiedere genericamente un tavolo operatorio elettromeccanico, abbia inteso riferirsi ad un apparato che, azionato elettricamente, fosse in grado di effettuare determinati movimenti, risultando irrilevante la scelta tecnica (motorizzazione) sottostante alla suddetta movimentazione elettrica.
Diversamente, infatti, l’Amministrazione, ove avesse inteso individuare anche la tipologia di attuazione della motorizzazione escludendo quella elettroidraulica, avrebbe dovuto esplicitamente specificare che il movimento elettrico del tavolo operatorio richiesto non avrebbe potuto essere effettuato –a pena di esclusione - con meccanismi o tramite sistemi attuatori elettroidraulici, che implicano il funzionamento con l’utilizzo di fluidi, specificazione, però, che la stazione appaltante non ha effettuato, non ritenendo, evidentemente, essenziale la tipologia di motorizzazione del tavolo, ma solo che questo fosse in grado di effettuare movimenti per mezzo di corrente elettrica, cioè fosse azionabile elettricamente e, quindi, in definitiva, si trattasse di un tavolo con movimento motorizzato e non manuale.
Conferma di tale conclusione - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - perviene proprio dai verbali della Commissione, laddove la stessa, all’atto della verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale, ha precisato che il prodotto offerto dalla controinteressata (così come da tutti gli altri concorrenti) era costituito da un “tavolo operatorio elettromeccanico per applicazioni chirurgiche ginecologiche”, in tal modo chiarendo la portata della previsione della legge di gara.
In tale corretta prospettiva, nemmeno si pone una problematica di “equivalenza” di prodotti, atteso che la richiesta della Stazione Appaltante di un tavolo operatorio azionabile elettricamente è stata pienamente soddisfatta dalla controinteressata (e da tutti gli altri operatori economici partecipanti alla procedura).
Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta l’assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica.
Preliminarmente, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, i giudizi della commissione di gara esprimono una discrezionalità che non può essere sindacata nel merito dal giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di manifesta irragionevolezza ovvero erroneità. Per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità ed insostenibilità del giudizio tecnico compiuto ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; TAR Piemonte, sez. I, 25 marzo 2020, n.215 ). In altre parole, “la valutazione delle offerte (...) nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (in tal senso TAR Lecce, Puglia, sez. III, 23 settembre 2019,n. 1488 , che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853 e 11 dicembre 2015, n. 5655 ).
Dunque, nel solo perimetro sopra delineato potranno essere scrutinati i vizi dedotti dalla ricorrente:
Va premesso che la legge di gara prevedeva i seguenti criteri:
“ caratteristiche tecniche ”
-Colonna: movimentazione, portata, stabilità, tipologia movimentazione ruote: punti 10
-Piano: radiotrasparenza, modularità del piano (inversione testa/piedi e tipologia agganci rapidi delle sezioni) tipologia coperture antidecubito: punti 10;
“ sistemi di sicurezza ”
-Anticollisione, funzionamento in caso di guasto, batteria, numero di ricevitori ir/jack, sistemi di bloccaggio manuale: punti 8;
“ Prova pratica ”
- Facilità nell’utilizzo, confort e sicurezza del paziente e dell’operatore, facilità di movimentazione e di utilizzo della funzione motorizzata: punti 20;
“ Pulizia e igienizzazione ”
- Facilità di pulizia ed igienizzazione del sistema (piano operatorio, colonna e ruote), presenza o meno di interstizi (guaina a soffietto, ruote scoperte, ecc): punti 15;
“ Qualità degli accessori ”
morsetti, archi, reggi braccia ecc.: punti 7.
Dunque, si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la disciplina di gara (non specificatamente impugnata e contestata sul punto) non prevede dei sub-criteri, ai quali dovrebbe essere assegnato un autonomo punteggio (risultante dalla suddivisone del punteggio complessivo riferito al relativo criterio), ma unicamente delle specificazioni (anche esemplificative, come dimostrato dall’utilizzo del termine “eccetera” in alcuni criteri) del criterio medesimo. A ciò consegue che la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio è stata effettuata complessivamente con riferimento ad ogni singolo criterio, senza attribuzione di sub punteggio per le singole voci di specificazione del criterio stesso, che non possono, pertanto, assumere autonomo valore e peso nell’ambito della valutazione.
Tanto precisato in ordine alla modalità di attribuzione del punteggio in relazione al singolo criterio di valutazione, si rileva che l’attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri considerati dalla ricorrente non presenta profili di irragionevolezza, illogicità ovvero di palese erroneità.
Invero, con riferimento alle “ caratteristiche tecniche ”, appare del tutto ragionevole non penalizzare un dispositivo laddove le caratteristiche inerenti alla movimentazione risultino pienamente idonee a soddisfare le esigenze perseguite dalla Stazione Appaltante, con la conseguenza che un maggiore angolo di inclinazione ben può essere ritenuto del tutto irrilevante laddove sia comunque garantito quello considerato necessario o solamente utile. In altre parole, caratteristiche ulteriori rispetto a quelle richieste ben possono risultare neutre (e, quindi, non meritevoli di un punteggio maggiore), laddove non risultino funzionali alle esigenze dell’Amministrazione in relazione alla specifica tipologia di pazienti cui il dispositivo è destinato.
Quanto alla “stabilità” del tavolo, elemento che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto determinare un maggior punteggio per la propria offerta (ovvero un minor punteggio per quella della controinteressata) presentando il prodotto proposto da TM un sistema di blocco tecnicamente migliore, si osserva che la doglianza articolata in ricorso si risolve in una auto-valutazione, del tutto personale, con la quale parte ricorrente intende sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, operazione, come sopra già rilevato, inammissibile.
Infine, nemmeno con riferimento al criterio “ sistemi di sicurezza ” emergono profili di illogicità o irragionevolezza nell’attribuzione dei relativi punteggi, atteso che, come sopra chiarito, l’anticollisione costituisce una delle specificazioni del criterio in parola e non è idonea ad acquisire un autonomo peso nell’ambito della complessiva valutazione. D’altra parte, la controinteressata ha evidenziato, con riferimento al numero di ricevitori (che costituisce un ulteriore elemento di specificazione del criterio in esame) di fornire un doppio Jack di collegamento sulla colonna e doppi ricevitori IR caratteristica non posseduta da TM (circostanza non specificatamente contestata dalla ricorrente), aspetto che non ha comunque impedito a quest’ultima di ottenere il punteggio massimo, ad ulteriore dimostrazione della modalità di valutazione “complessiva” utilizzata dalla Commissione di gara.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
In conclusione, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va respinto unitamente alla domanda risarcitoria in esso formulata.
Le spese di causa, stante la indubbia particolarità della vicenda, possono essere interamente compensare tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO