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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 11:30 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi:
L'Avv. Mara Renzetti in sostituzione dell'Avv. Elena Pellegrini per parte convenuta Controparte_1
la quale si riporta a tutti gli scritti difesivi depositati in atti e contesta le note conclusive di parte attrice.
[...] L'Avv. Renzetti rileva in particolare l'infondatezza della qualificazione giuridica di parte attrice al fatto di specie, ossia di essere in presenza di un legato modale. Infatti, come anche dedotto in comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta la disposizione “La casa via via Malachite non venga toccata finché i 3 gatti saranno in vita e saranno custoditi dalla sig.ra alla quale saranno dati dei soldi per il Parte_1 sostentamento delle bestiole” va interpretata nel senso che l'immobile rientra comunque nella disposizione favore dell'erede istituito, ma con un onere a carico dell'eredità consistente nel non vendere l'immobile stesso finché gli animali saranno in vita e nel fornire del denaro alla sig.ra per il sostentamento degli Parte_2 stessi. Ovviamente la signora non essendo beneficiaria di alcuna disposizione, non ha nessun Parte_1 onere e/o obbligo in tale senso e ben potrà rifiutarsi di adempiere all'incarico assegnato dalla defunta. In tale senso si è espresso anche il Notaio incaricato di redigere il parere pro-veritate sul testamento della de cuius
(doc.n.6 fascicolo di parte convenuta). Tale lettura e interpretazione consente di affermare che non vi è alcun legato in favore della sig.ra né compenso o riconoscimento di attività in favore dell'eredità. Nessuno Pt_1 scopo di lucro o di arricchimento verso chicchessia era nella nelle intenzioni dalla de cuius. Ciò posto, l'Avv. Renzetti rileva come la de cuius facesse riferimento ai suoi “tre gatti” e al loro sostentamento, individuando quindi esattamente i destinatari dell'azione (solo tre gatti!!) e l'oggetto di essa, cioè il sostentamento, il cui significato è (tratto dal vocabolario Treccani): “1. L'azione di sostentare, il fatto di sostentarsi e di venire sostentato. Ant. o raro nel sign. proprio di sostenere, reggere, è com. in quello di provvedere al nutrimento e a quanto altro è necessario per vivere”. Ne consegue la fondatezza delle contestazioni svolte dall' in ordine alla natura ed entità Controparte_1 delle spese ex adverso richieste, nonché sulla mancata prova dell'esistenza in vita dei tre gatti della de cuius, della durata della loro vita e della necessità di trattamenti sanitari degni di essere ricondotti nel concetto di sostentamento innanzi esplicato.
Per parte attrice l'Avv. Domenica Alexa Esposito, in sostituzione dell'Avv. Marco Biondi, la quale si riporta agli scritti difensivi di parte, nonché alla nota conclusiva depositata in atti, e nello specifico che: la IG.ra , deceduta il 7 novembre 2009, ha disposto con testamento olografo del 6 settembre Persona_1 2005, regolarmente pubblicato, che l'abitazione di via Malachite non venisse toccata fintanto che i suoi gatti fossero in vita e che gli stessi fossero custoditi dalla IG.ra alla quale sarebbero stati dati dei soldi per Pt_1 tale compito. Alla data della morte risultavano otto gatti, come documentalmente provato mediante libretti sanitari, ricevute veterinarie e spese per il loro mantenimento.
pagina 1 di 6 La IG.ra ha curato ininterrottamente gli animali e l'abitazione, sostenendo integralmente le relative Pt_1 spese. Solo con la sentenza n. 656/2021 del Tribunale di Grosseto è stata accertata la qualità di erede in capo all'
[...]
. Da allora la IG.ra ha avviato ogni iniziativa utile al rimborso delle spese Controparte_1 Pt_1 sostenute.
La disposizione testamentaria va qualificata come legato modale ai sensi degli artt. 647 e 662 c.c., ovvero come onere a carico dell'erede. L'obbligo di non toccare l'immobile e di custodire i gatti imponeva un facere con valore precettivo. L'onere, per legge, si presume a carico dell'erede, che in questo caso è l' CP_1 [...]
CP_1 La IG.ra ha assolto tale obbligo con continuità e rigore, senza alcun sostegno da parte dell'Istituto. È Pt_1 documentalmente provato che ha sostenuto in via esclusiva tutte le spese necessarie alla cura degli animali e alla gestione dell'immobile. L'importo complessivo, pari a € 45.666,50, è comprovato da ampia documentazione: scontrini, fatture, bollette, ricevute veterinarie, acquisti per la manutenzione ordinaria dell'abitazione. La destinazione di tutte le spese è coerente con la finalità dell'onere.
Le contestazioni della convenuta sono infondate: Sul momento rilevante dell'onere: il testamento produce effetti alla morte del testatore (art. 587 c.c.), non alla data della sua redazione. Alla morte della de cuius vi erano otto gatti, regolarmente accuditi dalla IG.ra Pt_1 Sulla pertinenza delle spese: anche spese modeste o accessorie (es. lampadine, parafarmaci) sono funzionali alla custodia degli animali e coerenti con la volontà testamentaria. Sulla prescrizione: il diritto della IG.ra non poteva essere fatto valere prima della sentenza del 2021 che Pt_1 ha accertato l'erede; il termine decennale decorre solo da quel momento. L'azione è stata tempestivamente proposta entro due anni dalla sentenza. Sull'assenza di diritto al rimborso: l'art. 647 c.c. legittima anche l'esecutore dell'onere a richiedere le spese sostenute. La IG.ra ha agito senza alcun vantaggio personale, esclusivamente per rispettare la volontà Pt_1 della testatrice e in sostituzione dell'erede inadempiente. Pertanto, si insiste per l'accoglimento delle domande attoree, che qui si riportano. Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• in via principale, accertata la volontà testamentaria della de cuius, visti i costi sostenuti dalla legataria al fine di ottemperare alla disposizione testamentaria dal momento della morte della sig.ra (07.11.2009) per Per_1 la cura e assistenza di 8 gatti, come documentato in atti, condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Casa Madre in via Madre Annunciata Cocchetti n. 5 in Cemmo di Capo di Ponte (BS), al pagamento sicuramente della somma di euro 45666,50 oltre interessi al saggio legale in favore della sig.ra nonché le spese che la stessa sig.ra dovrà sostenere fino alla Parte_1 Parte_1 morte dell'ultimo gatto che saranno documentate in corso di causa;
in ogni caso, condannare l' alla rifusione delle spese di lite ex D.M. 55/2014, Controparte_1 oltre spese e oneri accessori, con l'aggravamento in ragione della mancata volontà di proseguire nella media conciliazione proposta dalla sig.ra in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario. Parte_1 Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 14:40 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti, all'esito della discussione orale celebrata all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Parte_1 C.F._1
Buozzi n. 20, presso lo studio dell'avv. Marco Biondi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliato in Grosseto, via della Pace n. 76, presso lo studio dell'avv. Elena Pellegrini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo d'aver ricevuto Parte_1 incarico dalla sig.ra di occuparsi post mortem dei suoi tre gatti, giusta Persona_1
pagina 3 di 6 testamento redatto il 6.9.2005, e deducendo d'aver curato anche altri cinque felini divenuti di proprietà della testatrice nel periodo compreso fra la data del testamento e il suo decesso, avvenuto nel 2009, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare l' , erede della sig.ra , a pagarle l'importo di € Controparte_1 Per_1
45.666,50, maggiorato degli interessi legali, nonché tutti i costi sostenendi fino alla morte dell'ultimo gatto da documentarsi in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la Controparte_1 prescrizione ordinaria del diritto avversario e, in via subordinata, chiedendo limitarsi la propria condanna alle somme eventualmente dovute per il sostentamento dei soli tre gatti indicati nel testamento, ritenuti plausibilmente già deceduti.
Tentata invano la conciliazione giudiziale e assegnati i termini di cui i cui all'art. 183, co.
6 c.p.c., la causa era istruita documentalmente e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 3.6.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta. ha chiesto la condanna dell' , quale erede Parte_1 Controparte_1 di , deceduta il 7.11.2009 (all. 1 della citazione e all. 5 della comparsa Persona_1 di risposta), a pagarle la somma di € 45.666,50 sostenuta nel periodo compreso tra il
2009 e il 2023 per garantire il sostentamento, la cura e l'igiene dei gatti di proprietà della sig.ra , rispettando la volontà di quest'ultima confluita nella scheda testamentaria Per_1 redatta il 6.9.2005 (all. 2 della citazione).
Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, nel 2005 il de cuius l'avrebbe incaricata di prendersi cura dei suoi tre gatti - divenuti otto prima del decesso della testatrice (all. 3 della citazione) -, e ciò malgrado l' di nulla le avrebbe Controparte_1 CP_1 rimborsato per le innumerevoli spese sostenute in quindici anni (all.ti 4-9 della citazione).
Ad avviso del Tribunale, la disposizione testamentaria «La casa di Via Malachite non venga toccata finché i 3 gatti saranno in vita, e saranno custoditi dalla IG. Parte_1 alla quale le saranno dati dei soldi per il sostentamento delle bestiole» dev'essere pagina 4 di 6 qualificata come un onere ex art. 647 c.c. posto a carico dell'eredità, consistente nell'astenersi dal vendere l'immobile finché gli animali fossero rimasti in vita e nel fornire denaro alla sig.ra per il loro sostentamento, essendo gli animali i destinatari Pt_1 dell'attività umana operata dall'odierna attrice. Non essendo quest'ultima beneficiaria di alcuna disposizione diretta, non poteva ravvisarsi alcun obbligo in tal senso in capo ad ella, che avrebbe potuto rifiutarsi di adempiere all'incarico assegnatole dal de cuius, ma ciò a ben vedere a prescindere dalla specifica classificazione giuridica della disposizione.
La infatti, poteva al limite vantare un diritto nei confronti dell'erede a vedersi Pt_1 rimborsare le somme sostenute per la cura e il benessere degli animali.
Credito che, quantunque non possa ritenersi prescritto - giacché ai sensi dell'art. 2935
c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e nella specie tale momento va senz'altro collocato nell'anno 2021, quando il Tribunale di
Grosseto accertò con sentenza n. 656/2021 la qualità di erede testamentario della sig.ra in capo all' convenuto (all. 5 della comparsa) - non può comunque Per_1 CP_1 rinvenire tutela in questa sede per mancato assolvimento dell'onus probandi sui fatti costitutivi del diritto ex art. 2697, co. 1 c.c..
, in disparte la genericità delle circostanze capitolate nella prova testimoniale Pt_3 dell'attrice, indirizzate sostanzialmente a confermare d'essersi integralmente occupata fino al 2023 della cura degli otto felini di proprietà della sig.ra al giorno della sua Per_1 morte, è pacifico che all'epoca della redazione del testamento quest'ultima fosse proprietaria di soli tre gatti, sulle cui future condizioni di benessere s'incentrò l'effettiva intenzione del de cuius.
Non sono stati allegati né tantomeno dimostrati elementi estrinseci al testamento cui poter far ricorso al fine estendere la portata della disposizione testamentaria a gatti divenuti successivamente di proprietà della sig.ra . Per_1
Da ciò anche l'impossibilità di comprendere quali spese sostenute dalla siano Pt_1 state concretamente destinate al sostentamento, alla cura e all'igiene dei tre gatti esistenti al 2005.
Senza peraltro trascurare il fatto che alcune delle spese asseritamente affrontate dall'attrice, sotto la voce “ferramenta” e “varie” (all.ti 7 e 8 della citazione), non hanno una causale direttamente coglibile o ad ogni modo non presentano alcuna immediata pagina 5 di 6 attinenza con le esigenze delle bestiole, riferendosi a interventi eseguiti sull'immobile interessato dal testamento, e quindi potrebbero al più legittimare un'azione di ingiustificato arricchimento verso la proprietà dell'appartamento, ma non una domanda di adempimento di una disposizione testamentaria di rimborso spese per il sostentamento dei gatti.
La domanda va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €
3.809,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 3 giugno 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Parte_1
ATTRICE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 11:30 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi:
L'Avv. Mara Renzetti in sostituzione dell'Avv. Elena Pellegrini per parte convenuta Controparte_1
la quale si riporta a tutti gli scritti difesivi depositati in atti e contesta le note conclusive di parte attrice.
[...] L'Avv. Renzetti rileva in particolare l'infondatezza della qualificazione giuridica di parte attrice al fatto di specie, ossia di essere in presenza di un legato modale. Infatti, come anche dedotto in comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta la disposizione “La casa via via Malachite non venga toccata finché i 3 gatti saranno in vita e saranno custoditi dalla sig.ra alla quale saranno dati dei soldi per il Parte_1 sostentamento delle bestiole” va interpretata nel senso che l'immobile rientra comunque nella disposizione favore dell'erede istituito, ma con un onere a carico dell'eredità consistente nel non vendere l'immobile stesso finché gli animali saranno in vita e nel fornire del denaro alla sig.ra per il sostentamento degli Parte_2 stessi. Ovviamente la signora non essendo beneficiaria di alcuna disposizione, non ha nessun Parte_1 onere e/o obbligo in tale senso e ben potrà rifiutarsi di adempiere all'incarico assegnato dalla defunta. In tale senso si è espresso anche il Notaio incaricato di redigere il parere pro-veritate sul testamento della de cuius
(doc.n.6 fascicolo di parte convenuta). Tale lettura e interpretazione consente di affermare che non vi è alcun legato in favore della sig.ra né compenso o riconoscimento di attività in favore dell'eredità. Nessuno Pt_1 scopo di lucro o di arricchimento verso chicchessia era nella nelle intenzioni dalla de cuius. Ciò posto, l'Avv. Renzetti rileva come la de cuius facesse riferimento ai suoi “tre gatti” e al loro sostentamento, individuando quindi esattamente i destinatari dell'azione (solo tre gatti!!) e l'oggetto di essa, cioè il sostentamento, il cui significato è (tratto dal vocabolario Treccani): “1. L'azione di sostentare, il fatto di sostentarsi e di venire sostentato. Ant. o raro nel sign. proprio di sostenere, reggere, è com. in quello di provvedere al nutrimento e a quanto altro è necessario per vivere”. Ne consegue la fondatezza delle contestazioni svolte dall' in ordine alla natura ed entità Controparte_1 delle spese ex adverso richieste, nonché sulla mancata prova dell'esistenza in vita dei tre gatti della de cuius, della durata della loro vita e della necessità di trattamenti sanitari degni di essere ricondotti nel concetto di sostentamento innanzi esplicato.
Per parte attrice l'Avv. Domenica Alexa Esposito, in sostituzione dell'Avv. Marco Biondi, la quale si riporta agli scritti difensivi di parte, nonché alla nota conclusiva depositata in atti, e nello specifico che: la IG.ra , deceduta il 7 novembre 2009, ha disposto con testamento olografo del 6 settembre Persona_1 2005, regolarmente pubblicato, che l'abitazione di via Malachite non venisse toccata fintanto che i suoi gatti fossero in vita e che gli stessi fossero custoditi dalla IG.ra alla quale sarebbero stati dati dei soldi per Pt_1 tale compito. Alla data della morte risultavano otto gatti, come documentalmente provato mediante libretti sanitari, ricevute veterinarie e spese per il loro mantenimento.
pagina 1 di 6 La IG.ra ha curato ininterrottamente gli animali e l'abitazione, sostenendo integralmente le relative Pt_1 spese. Solo con la sentenza n. 656/2021 del Tribunale di Grosseto è stata accertata la qualità di erede in capo all'
[...]
. Da allora la IG.ra ha avviato ogni iniziativa utile al rimborso delle spese Controparte_1 Pt_1 sostenute.
La disposizione testamentaria va qualificata come legato modale ai sensi degli artt. 647 e 662 c.c., ovvero come onere a carico dell'erede. L'obbligo di non toccare l'immobile e di custodire i gatti imponeva un facere con valore precettivo. L'onere, per legge, si presume a carico dell'erede, che in questo caso è l' CP_1 [...]
CP_1 La IG.ra ha assolto tale obbligo con continuità e rigore, senza alcun sostegno da parte dell'Istituto. È Pt_1 documentalmente provato che ha sostenuto in via esclusiva tutte le spese necessarie alla cura degli animali e alla gestione dell'immobile. L'importo complessivo, pari a € 45.666,50, è comprovato da ampia documentazione: scontrini, fatture, bollette, ricevute veterinarie, acquisti per la manutenzione ordinaria dell'abitazione. La destinazione di tutte le spese è coerente con la finalità dell'onere.
Le contestazioni della convenuta sono infondate: Sul momento rilevante dell'onere: il testamento produce effetti alla morte del testatore (art. 587 c.c.), non alla data della sua redazione. Alla morte della de cuius vi erano otto gatti, regolarmente accuditi dalla IG.ra Pt_1 Sulla pertinenza delle spese: anche spese modeste o accessorie (es. lampadine, parafarmaci) sono funzionali alla custodia degli animali e coerenti con la volontà testamentaria. Sulla prescrizione: il diritto della IG.ra non poteva essere fatto valere prima della sentenza del 2021 che Pt_1 ha accertato l'erede; il termine decennale decorre solo da quel momento. L'azione è stata tempestivamente proposta entro due anni dalla sentenza. Sull'assenza di diritto al rimborso: l'art. 647 c.c. legittima anche l'esecutore dell'onere a richiedere le spese sostenute. La IG.ra ha agito senza alcun vantaggio personale, esclusivamente per rispettare la volontà Pt_1 della testatrice e in sostituzione dell'erede inadempiente. Pertanto, si insiste per l'accoglimento delle domande attoree, che qui si riportano. Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• in via principale, accertata la volontà testamentaria della de cuius, visti i costi sostenuti dalla legataria al fine di ottemperare alla disposizione testamentaria dal momento della morte della sig.ra (07.11.2009) per Per_1 la cura e assistenza di 8 gatti, come documentato in atti, condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Casa Madre in via Madre Annunciata Cocchetti n. 5 in Cemmo di Capo di Ponte (BS), al pagamento sicuramente della somma di euro 45666,50 oltre interessi al saggio legale in favore della sig.ra nonché le spese che la stessa sig.ra dovrà sostenere fino alla Parte_1 Parte_1 morte dell'ultimo gatto che saranno documentate in corso di causa;
in ogni caso, condannare l' alla rifusione delle spese di lite ex D.M. 55/2014, Controparte_1 oltre spese e oneri accessori, con l'aggravamento in ragione della mancata volontà di proseguire nella media conciliazione proposta dalla sig.ra in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario. Parte_1 Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 14:40 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti, all'esito della discussione orale celebrata all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Parte_1 C.F._1
Buozzi n. 20, presso lo studio dell'avv. Marco Biondi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
r.p.t., elettivamente domiciliato in Grosseto, via della Pace n. 76, presso lo studio dell'avv. Elena Pellegrini, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo d'aver ricevuto Parte_1 incarico dalla sig.ra di occuparsi post mortem dei suoi tre gatti, giusta Persona_1
pagina 3 di 6 testamento redatto il 6.9.2005, e deducendo d'aver curato anche altri cinque felini divenuti di proprietà della testatrice nel periodo compreso fra la data del testamento e il suo decesso, avvenuto nel 2009, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di condannare l' , erede della sig.ra , a pagarle l'importo di € Controparte_1 Per_1
45.666,50, maggiorato degli interessi legali, nonché tutti i costi sostenendi fino alla morte dell'ultimo gatto da documentarsi in corso di causa, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la Controparte_1 prescrizione ordinaria del diritto avversario e, in via subordinata, chiedendo limitarsi la propria condanna alle somme eventualmente dovute per il sostentamento dei soli tre gatti indicati nel testamento, ritenuti plausibilmente già deceduti.
Tentata invano la conciliazione giudiziale e assegnati i termini di cui i cui all'art. 183, co.
6 c.p.c., la causa era istruita documentalmente e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 3.6.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta. ha chiesto la condanna dell' , quale erede Parte_1 Controparte_1 di , deceduta il 7.11.2009 (all. 1 della citazione e all. 5 della comparsa Persona_1 di risposta), a pagarle la somma di € 45.666,50 sostenuta nel periodo compreso tra il
2009 e il 2023 per garantire il sostentamento, la cura e l'igiene dei gatti di proprietà della sig.ra , rispettando la volontà di quest'ultima confluita nella scheda testamentaria Per_1 redatta il 6.9.2005 (all. 2 della citazione).
Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, nel 2005 il de cuius l'avrebbe incaricata di prendersi cura dei suoi tre gatti - divenuti otto prima del decesso della testatrice (all. 3 della citazione) -, e ciò malgrado l' di nulla le avrebbe Controparte_1 CP_1 rimborsato per le innumerevoli spese sostenute in quindici anni (all.ti 4-9 della citazione).
Ad avviso del Tribunale, la disposizione testamentaria «La casa di Via Malachite non venga toccata finché i 3 gatti saranno in vita, e saranno custoditi dalla IG. Parte_1 alla quale le saranno dati dei soldi per il sostentamento delle bestiole» dev'essere pagina 4 di 6 qualificata come un onere ex art. 647 c.c. posto a carico dell'eredità, consistente nell'astenersi dal vendere l'immobile finché gli animali fossero rimasti in vita e nel fornire denaro alla sig.ra per il loro sostentamento, essendo gli animali i destinatari Pt_1 dell'attività umana operata dall'odierna attrice. Non essendo quest'ultima beneficiaria di alcuna disposizione diretta, non poteva ravvisarsi alcun obbligo in tal senso in capo ad ella, che avrebbe potuto rifiutarsi di adempiere all'incarico assegnatole dal de cuius, ma ciò a ben vedere a prescindere dalla specifica classificazione giuridica della disposizione.
La infatti, poteva al limite vantare un diritto nei confronti dell'erede a vedersi Pt_1 rimborsare le somme sostenute per la cura e il benessere degli animali.
Credito che, quantunque non possa ritenersi prescritto - giacché ai sensi dell'art. 2935
c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e nella specie tale momento va senz'altro collocato nell'anno 2021, quando il Tribunale di
Grosseto accertò con sentenza n. 656/2021 la qualità di erede testamentario della sig.ra in capo all' convenuto (all. 5 della comparsa) - non può comunque Per_1 CP_1 rinvenire tutela in questa sede per mancato assolvimento dell'onus probandi sui fatti costitutivi del diritto ex art. 2697, co. 1 c.c..
, in disparte la genericità delle circostanze capitolate nella prova testimoniale Pt_3 dell'attrice, indirizzate sostanzialmente a confermare d'essersi integralmente occupata fino al 2023 della cura degli otto felini di proprietà della sig.ra al giorno della sua Per_1 morte, è pacifico che all'epoca della redazione del testamento quest'ultima fosse proprietaria di soli tre gatti, sulle cui future condizioni di benessere s'incentrò l'effettiva intenzione del de cuius.
Non sono stati allegati né tantomeno dimostrati elementi estrinseci al testamento cui poter far ricorso al fine estendere la portata della disposizione testamentaria a gatti divenuti successivamente di proprietà della sig.ra . Per_1
Da ciò anche l'impossibilità di comprendere quali spese sostenute dalla siano Pt_1 state concretamente destinate al sostentamento, alla cura e all'igiene dei tre gatti esistenti al 2005.
Senza peraltro trascurare il fatto che alcune delle spese asseritamente affrontate dall'attrice, sotto la voce “ferramenta” e “varie” (all.ti 7 e 8 della citazione), non hanno una causale direttamente coglibile o ad ogni modo non presentano alcuna immediata pagina 5 di 6 attinenza con le esigenze delle bestiole, riferendosi a interventi eseguiti sull'immobile interessato dal testamento, e quindi potrebbero al più legittimare un'azione di ingiustificato arricchimento verso la proprietà dell'appartamento, ma non una domanda di adempimento di una disposizione testamentaria di rimborso spese per il sostentamento dei gatti.
La domanda va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi in ragione dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in €
3.809,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 3 giugno 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6