TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 814 dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79,
presso lo studio dell'Avv. Cristina Aglieri Rinella che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Cirasa giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
Pag. 1 Controparte_1
(C.F. ) in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1
sito nella Contrada Dollarita, strada prov. 121, km 2, 90018 Termini Imerese (PA)
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: e impugnazione di delibera assembleare CP_2 CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il Controparte_1
dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, spiegando le seguenti domande:
“ritenere e dichiarare invalida, nulla o comunque annullabile (e quindi improduttiva di
qualsiasi effetto giuridico) la deliberazione presa dall'assemblea del
[...]
(C.F. ), in seconda Controparte_1 P.IVA_1
convocazione il 06/07/2021, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, o
comunque nelle parti che obbligano il sig. ”. Parte_1
A sostegno della avanzata domanda, premettendo di essere proprietario di una villa e del pertinente terreno ricadente all'interno del
[...]
composto da n. 26 condomini e che Controparte_1
l'intero complesso residenziale era attraversato da una strada condominiale
Pag. 2 accessibile a tutti i condomini in ogni suo punto, eccepiva l'annullabilità della deliberazione assembleare del 06.07.2021 per violazione di legge, ex art. 1136
comma 6 cod. civ. con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, come di seguito riportato:
“[...] 1. Analisi e approvazione preventivi per l'affidamento dell'appalto per la
realizzazione del tratto di strada che vede come frontisti le seguenti unità immobiliari:
A/8 -A/19 -A/20 -A/23 -A/24 -A/25 -A/26 -A/30 -A/19BIS1 - A/19BIS2 -A/19 BIS 3 -
A/19 BIS 4 -A/28 BIS 1 -A/28 BIS 2 -A/28 BIS 3 -A/28 BIS 4; eventuale approvazione
di variante sulle opere;
affidamento a tecnico dell'incarico di direttore dei lavori,
responsabile per la sicurezza e responsabile dei lavori.
2. Varie ed eventuali [...]”, in quanto ritenuta erroneamente validamente costituita
“[...] Essendo intervenuti o rappresentati per delega nr. 8 condòmini su un totale di nr.
11 convocati, per complessivi millesimi 250,3567 del valore totale [...]”.
Rileva che l'assemblea aveva deliberato: “[...] Si procede alla discussione, il Sig.
lascia la seduta alle ore 19,47, dopo amplia discussione e dopo dettagliata Parte_1
analisi delle offerte l'assemblea procede alla votazione per affidare l'appalto alla TA
M.V.S. s.r.l. […]. La delibera a maggioranza è approvata pertanto si affida l'appalto alla
ditta M.V.S. s.r.l. per importi complessivi a euro 62.000,00 oltre iva. […]
contestualmente l'assemblea […] delibera a maggioranza di approvare variante pari a
euro 38.200,00 iva inclusa sui lavori da eseguire. Dopo amplia discussione […] delibera
Pag. 3 di affidare l'incarico di progettista, direttore dei lavori, responsabile per la sicurezza e
responsabile dei lavori e di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni presso gli organi
competenti per la realizzazione delle opere all'Ing. per importi Persona_1
complessivi pari a euro 3.000,00 tutto incluso nulla escluso, inoltre si da mandato
all'Amministratore di ripartire le suddette somme per quote millesimali di proprietà dei
soli frontisti che parteciperanno alla realizzazione del tratto di strada interessato dalle
opere [...]”.
Il verbale veniva comunicato all'attore in data 12.07.2021 e con istanza del
03.09.2021 veniva avviato il procedimento di mediazione obbligatoria che, dopo numerosi rinvii necessari per convocare una valida assemblea per decidere sulla partecipazione alla procedura, si concludeva in data 14.02.2022.
Detta assemblea si teneva in giorno 09.02.2022 e in detta sede veniva deliberato che “[...] Si apre la discussione sul primo punto all'O.D.G., preliminarmente
l'assemblea dei frontisti prende atto delle richieste prodotte in mediazione dalla
proprietà , specificatamente si richiede o la esclusione dai costi Parte_1
per la manutenzione della strada come frontista o la realizzazione di tutta la strada a
cura e spese di tutti i condomini (vedi nota inviata all'Avvocato Sodaro); sentite le
proposte del Sig. i frontisti unanimemente dichiarano, come peraltro fatto in Parte_1
passato, di essere favorevoli e disponibili alla integrale realizzazione della strada secondo
il progetto già approvato, tuttavia si evidenzia che nella seduta odierna non ci sono le
Pag. 4 maggioranza che consentano di manifestare la volontà di tutto il Dopo CP_1
amplia e articolata discussione i condomini frontisti a maggioranza astenuto
[...]
deliberano che non ci sono le condizioni per manlevare il Sig. Parte_1 [...]
dai costi di manutenzione della strada pertanto si autorizza Parte_1
l'Amministratore a rappresentare quanto deliberato dai frontisti in sede di mediazione,
contestualmente con la predetta maggioranza i frontisti nominano l'Avvocato Sodaro
OR a rappresentarli alla mediazione del 14/02/2022 alle ore 11:00 [...]”.
Il sig. instaurava, quindi, il presente giudizio lamentando il mancato Parte_1
raggiungimento del quorum deliberativo ex art. 1136 comma 6 cod. civ. per difetto di convocazione della totalità degli aventi diritto, trattandosi di condominio costituito da n. 26 condomini di cui solo 11 convocati per l'assemblea del 06.07.2021, per un totale di 250,3567 millesimi del valore totale dell'edificio; eccepiva, inoltre, che avendo i lavori deliberati natura di innovazione, mancava il quorum deliberativo ex art. 1136 comma 5 cod. civ.,
risultando la delibera assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella di due terzi del valore dell'edificio, normativamente richiesta .
Inoltre, parte attrice lamentava l'illegittimità della deliberazione con riferimento al mancato rispetto dei criteri di ripartizione delle spese in violazione dell'art. 1123 cod. civ. e dell'art. 8 del regolamento condominiale a mente del quale “[...]
Considerata la struttura articolare del complesso, l'equa distribuzione dei fattori
Pag. 5 qualitativi tra i singoli lotti, ai fini della ripartizione delle spese per la manutenzione e
conservazione ordinaria e straordinaria della strada, delle aiuole, degli impianti e per
ogni altra spesa condominiale si pattuisce che la ripartizione verrà eseguita in
proporzione ad i metri quadrati di terreno di proprietà di ciascun condomino [...]”, non risultando prevista alcuna facoltà di divisione delle spese in maniera difforme o parziale.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si CP_1
costituiva e in questa sede se ne dichiara la contumacia
La causa, di natura documentale, all'udienza del 18.11.2024 veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e trova accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la contumacia del convenuto non esonera l'attore dal provare i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento danni in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 cod. civ. secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La portata della menzionata disposizione non vale a rendere non contestati i fatti allegati dalla parte costituita nelle fattispecie di contumacia del convenuto, atteso che, la scelta processuale della mancata costituzione in giudizio, non equivale alla non contestazione dei fatti dedotti dalla parte avversaria, non risultando in alcun
Pag. 6 modo alterata la ripartizione degli oneri probatori ma permanendo, in capo all'attore, l'onere di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è
costituita, in quanto la contumacia può esprimere tutt'al più un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a sopperire alle eventuali carenze probatorie della controparte, restando inalterata la ripartizione dei rispettivi oneri, secondo le ordinarie regole processuali.
Correlativamente, resta inalterato il potere dovere del giudice di accertare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della avanzata domanda,
costituendo la contumacia un elemento apprezzabile al pari di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale delle parti in giudizio, sempre fermo il generale principio ex art. 2697 cod. civ.-.
Secondo la Suprema Corte, (Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del
12.3.2015, n. 4962) “alla qualificazione siccome “pacifico” (incontroverso, non
contestato) di un fatto allegato da una parte– di un fatto cioè la cui certezza è condivisa,
in modo implicito o esplicito, da tutte le parti del processo – non può pervenirsi in un
giudizio contumaciale nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del
rapporto processuale, in quanto la contumacia non introduce deroghe al principio
dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e non può assumere perciò, di per se sola,
Pag. 7 alcun significato probatorio in favore delle domande o delle eccezioni delle parti, potendo
invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento
del giudice”.
Svolte le superiori premesse, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, deve ritenersi che la delibera impugnata sia stata assunta in violazione della disposizione di cui al richiamato art. 1136 comma 6 cod. civ. che recita “L'assemblea non può deliberare,
se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”; infatti, dal tenore della delibera impugnata che riporta “La votazione riguarda una parte
dell'intero condominio…” e dal totale dei millesimi pari a 250,3567 del valore totale dell'edificio, risulta la presenza di un numero inferiore di condomini convocati rispetto alla totalità degli aventi diritto.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15927/2024 ha ribadito il principio che “La validità delle delibere aventi ad oggetto i beni comuni si calcola in
relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità
immobiliari, edifici o condomini aventi quella o quelle parti comuni in discussione.”.
Deve, pertanto, ritenersi accertata la violazione in cui è incorsa l'assemblea,
dovendosi, conseguentemente procedere all'annullamento della delira impugnata.
Pag. 8 Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di parte attrice in ordine alla violazione dell'articolo 1136 comma quinto cod. civ.; si osserva, infatti, che il sig. ha erroneamente qualificato i lavori deliberati Parte_1
come innovazione e quindi soggetti al richiesto quorum deliberativo di cui alla menzionata disposizione.
Invero, i lavori oggetto della delibera impugnata non possono essere considerati
“innovazioni” che pacificamente sono le opere di trasformazione che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione.
La generica e poco specifica rappresentazione fornita da parte attrice non consente di potere annoverare nella definizione di innovazione ai sensi delle disposizioni civilistiche, gli “interventi di manutenzione sulla predetta scala
condominiale” al fine di “innovarne le modalità di realizzazione, abbandonando
l'attuale stabilizzato per un più duraturo rifacimento in parte in asfalto con
conglomerato bituminoso semiaperto binder e in parte con mattoncini autobloccanti.”.
Esulando i lavori deliberati dalla previsione ai sensi dell'articolo 1120 cod. civ.
non opera il richiamo del comma quinto dell'art. 1136 cod. civ. e,
conseguentemente, non è richiesto il rispetto del quorum ivi previsto.
Non può, parimenti, trovare accoglimento l'eccepita illegittimità della deliberazione per addotta violazione dell'articolo 1123 cod. civ. primo comma atteso che parte attrice non ha fornito nessuna prova della conformazione della
Pag. 9 strada condominiale oggetto dei lavori deliberati tale da poterla ritenere
“accessibile in ogni suo punto a tutti i condomini” risultando al contrario dal verbale assembleare la precisazione che la realizzazione delle opere avrebbe riguardato un determinato tratto di strada con indicazione delle unità
immobiliari frontisti e quindi interessate.
Ne consegue la corretta ripartizione ai sensi della disposizione di cui all'art. 1123 cod. civ. trattandosi, in difetto di prova contraria “di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa” per le quali “le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne”.
Dalla formulazione testuale del primo punto dell'ordine del giorno, deve ritenersi che per i previsti lavori debba correttamente trovare applicazione il criterio di cui all'ultimo comma della disposizione in commento, con ripartizione delle spese tra i condomini o gruppo di condomini che trae utilità
dai deliberati lavori.
La delibera impugnata risulta, comunque, illegittimamente adottata per violazione dell'art. 1136 sesto comma cod. civ. risultando convocati soltanto parte dei condomini e non la totalità degli aventi diritto.
Per i suesposti motivi, la domanda di parte attrice può trovare accoglimento relativamente al punto numero uno dell'ordine del giorno e, per l'effetto, la delibera assunta dall'assemblea del condominio convenuto in seconda
Pag. 10 convocazione in data 06.07.2021 limitatamente all'anzidetto punto numero uno deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono CP_1
liquidate in favore del sig. in € 3.397,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1
confronti del , Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, dichiara la nullità della delibera del 06.07.2021 relativamente al punto numero uno all'ordine del giorno, per le causali di cui in parte motiva;
- condanna il , Controparte_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del sig. che si liquidano in € 3.397,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Pag. 11 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
Pag. 12