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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2973/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio composto da dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica in data odierna sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 8110/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 18.9.2024;
proposta da
con l'Avv. Alessandro Sorace Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
quale mandataria di con l'Avv. Paolo Controparte_1 Controparte_2
Guzzetti
con l'Avv. Leonardo Bottazzi Controparte_3
APPELLATI
premesso che il procuratore dell'appellante ha insistito, in udienza, nella richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e che i procuratori degli appellati si sono opposti;
letti gli atti e i documenti di causa;
-premesso che il Tribunale di Milano, con la sentenza gravata, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e ha condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite;
Parte_1
-che l'unico capo di natura condannatoria, suscettibile di sospensione ex artt. 283 c.p.c., è quindi quello avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite, liquidate dal Tribunale nell'importo di euro 10.000,00;
-rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2022, prevede che il giudice dell'impugnazione possa sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche laddove ricorra uno solo dei due presupposti – fumus boni iuris e periculum in mora – ivi indicati;
-ritenuto che nel caso di specie non ricorre nessuno dei due presupposti previsti dalla norma richiamata;
-che in particolare, quanto al presupposto del fumus e avuto riguardo ai motivi di impugnazione formulati dall'appellante, in questa sede di delibazione sommaria non si riscontrano evidenti incongruenze, sotto il profilo logico e giuridico, nella motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell'impugnata decisione di rigetto della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto peraltro che le contestazioni dell'opponente, riproposte con i motivi di appello, riguardano soltanto una parte del credito oggetto di ingiunzione, ovvero quella che eccede l'importo dovuto all'opposta a titolo di canoni di locazione scaduti;
-evidenziato, infine, che nel caso in esame l'appellante non ha offerto alcun elemento a sostegno del distinto presupposto dell'inibitoria rappresentato dal periculum in mora, essendosi limitato ad allegare genericamente le proprie condizioni di difficoltà economica. Va in proposito altresì considerato che, come detto, l'unico capo di natura condannatoria ha ad oggetto le spese di lite per una somma che certamente l'appellante potrà ripetere dalle parti appellate
– società solvibili - in caso di eventuale riforma della pronuncia gravata
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c.,
RIGETTA l'istanza.
Manda alla cancelleria per gli avvisi.
Milano, 4 marzo 2025
Il Presidente
Il Consigliere relatore Dott.ssa Laura Sara Tragni
Dott.ssa Alessandra Del Corvo
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio composto da dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza monocratica in data odierna sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 8110/2024 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 18.9.2024;
proposta da
con l'Avv. Alessandro Sorace Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
quale mandataria di con l'Avv. Paolo Controparte_1 Controparte_2
Guzzetti
con l'Avv. Leonardo Bottazzi Controparte_3
APPELLATI
premesso che il procuratore dell'appellante ha insistito, in udienza, nella richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e che i procuratori degli appellati si sono opposti;
letti gli atti e i documenti di causa;
-premesso che il Tribunale di Milano, con la sentenza gravata, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e ha condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite;
Parte_1
-che l'unico capo di natura condannatoria, suscettibile di sospensione ex artt. 283 c.p.c., è quindi quello avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite, liquidate dal Tribunale nell'importo di euro 10.000,00;
-rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2022, prevede che il giudice dell'impugnazione possa sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche laddove ricorra uno solo dei due presupposti – fumus boni iuris e periculum in mora – ivi indicati;
-ritenuto che nel caso di specie non ricorre nessuno dei due presupposti previsti dalla norma richiamata;
-che in particolare, quanto al presupposto del fumus e avuto riguardo ai motivi di impugnazione formulati dall'appellante, in questa sede di delibazione sommaria non si riscontrano evidenti incongruenze, sotto il profilo logico e giuridico, nella motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell'impugnata decisione di rigetto della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto peraltro che le contestazioni dell'opponente, riproposte con i motivi di appello, riguardano soltanto una parte del credito oggetto di ingiunzione, ovvero quella che eccede l'importo dovuto all'opposta a titolo di canoni di locazione scaduti;
-evidenziato, infine, che nel caso in esame l'appellante non ha offerto alcun elemento a sostegno del distinto presupposto dell'inibitoria rappresentato dal periculum in mora, essendosi limitato ad allegare genericamente le proprie condizioni di difficoltà economica. Va in proposito altresì considerato che, come detto, l'unico capo di natura condannatoria ha ad oggetto le spese di lite per una somma che certamente l'appellante potrà ripetere dalle parti appellate
– società solvibili - in caso di eventuale riforma della pronuncia gravata
P.Q.M.
Visto l'art. 283 c.p.c.,
RIGETTA l'istanza.
Manda alla cancelleria per gli avvisi.
Milano, 4 marzo 2025
Il Presidente
Il Consigliere relatore Dott.ssa Laura Sara Tragni
Dott.ssa Alessandra Del Corvo