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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 59/2023 in materia di Occupazione senza titolo di immobile
TRA
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in via Luigi Rizzo 14, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
LI TO parte attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...], (C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA C.F._1 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato L' Parte_2
ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di vedere
[...] CP_1 accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà dell'Ente adibito ad uso diverso di abitazione e sito in Gela nella Via Attica n. 27 Pal B/5 distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Gela al Foglio 175, Particella 1848, sub 15
Assume e documenta parte attrice che detto immobile è stato concesso in locazione alla sig.ra giusto contratto stipulato in data 21/05/2015 per la durata di sei anni CP_1
Parte attrice documenta che con nota protocollo n. 5287 del 27.05.2021 la conduttrice odierna convenuta veniva diffidata al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni non corrisposti con avviso che in difetto il contratto non sarebbe stato rinnovato.
Stante il mancato riscontro alla comunicazione de qua, l'odierno Istituto attore, con nota del
04/08/2021 prot. 7483, provvedeva a diffidare la sig.ra a rilasciare il locale libero e CP_1 vuoto nella disponibilità dell'Ente proprietario. Stante la situazione di stallo, parte attrice ha agito in giudizio per la restituzione dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la conduttrice manifestando in via preliminare la propria CP_1 disponibilità al rilascio immediato dell'immobile.
Ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda stante il maccato esperimento della negoziazione assistita e nel merito ha contestato la richiesta di pagamento ritenendo che la somma sia non corrispondente ai valori di mercato per immobili della stessa specie locativa.
All'udienza di comparizione le parti reiteravano i rispettivi assunti difensivi e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.; con ordinanza resa fuori udienza veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attesa la tardiva costituzione in giudizio di parte convenuta e la causa
è stata istruita con i mezzi probatori ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'a e del quantum debeatur.
Espletata l'istruttoria, all'udienza all'uopo fissata, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare deve dichiararsi cessata la materia del contendere in merito al capo di domanda tendente alla restituzione dell'immobile.
Ed invero, con dichiarazione resa a verbale d'udienza del 27.9.2023 parte convenuta dichiarava di aver rilasciato l'immobile nella disponibilità dell'Istituto che, a mezzo del suo procuratore, confermava la circostanza
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'istruttoria del procedimento - espletata a mezzo della prova dichiarativa resa dai funzionari dell'Istituto e sulla scorta del dato documentale - ha dimostrato gli assunti di parte attrice circa l'inadempimento della conduttrice nel pagamento del canone locativo.
Anche l'assunto di parte convenuta circa la non corrispondenza del canone locativo ai correnti prezzi di mercato per immobili della stessa specie locativa è rimasta indimostrata atteso che parte attrice ha dimostrato che il canone è determinato in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari (nella specie determina n. 199 del 13.11.2013 prodotta agli atti di parte attrice)
Premesso ciò, in assenza di ulteriori elementi che possano costituire fatti modificativi e/o estintivi della pretesa di parte attrice, la domanda di condanna al pagamento della somma ancora dovuta per canoni locativi non corrisposti oltre alle ulteriori somme dovute, a titolo di risarcimento del danno, per l'illegittima occupazione dell'immobile deve essere accolta.
Ed invero, sul punto è pacifico l'orientamento dei giudici di merito e di legittimità che, in caso di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e, conseguentemente, è quantificabile facendo riferimento al valore locativo del cespite occupato.
Secondo il principio dell'id quod plerumque accidit il danno deve ritenersi provato in considerazione dell'impossibilità dell' di fruire dell'immobile, arbitrariamente occupato, Pt_2 assegnandolo ad altri eventuali aventi diritto e percependone il relativo canone.
La somma dovuta a titolo di risarcimento per illegittima occupazione viene determinata in base al parametro del canone locativo minimo dovuto per gli immobili popolari appartenenti alla tipologia di quello locato.
La somma dovuta, tenuto conto del canone minimo pari ad €. 43,18 mensile (importo minimo inderogabile applicato ai beni di edilizia popolare aventi le caratteristiche specifiche del bene oggi in contestazione) viene quindi determinata e liquidata in complessivi €. 2.737,67 fino alla data di avvenuto rilascio dell'immobile (agosto 2023). Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), come per le altre obbligazioni di valore, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 tenuto conto del decisum, dell'attività espletata e previa riduzione ex art. 4 comma
4 per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
✓ Preliminarmente dichiara cessata la materia del contendere sul capo di domanda tendente al rilascio dell'immobile.
Nel Merito
✓ Accerta e dichiara che la conduttrice ha occupato sine titulo l'immobile di CP_1 proprietà dell' di sito in Gela nella Attica n. 27 Pal B/5 distinto al Catasto Pt_2 Parte_1
Fabbricati del Comune di Gela al Foglio 175, Particella 1848, sub 15 fino al mese di agosto
2023
✓ Condanna a pagare, in favore dell' della CP_1 Parte_2
Provincia di , in persona del l.r.p.t., per quanto in parte motiva, la complessiva Parte_1 somma di €. 2.737,67 a titolo di canoni locativi non pagati e indennità di occupazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo. ✓ Condanna la convenuta al pagamento alla rifusione dei compensi professionali, in favore dell' che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e per quanto Pt_2 in parte motiva, in €.1.500,00 oltre spese generali 15%, cap e Iva come per legge, + C.U. e spese documentate.
Così deciso in Gela 04.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 59/2023 in materia di Occupazione senza titolo di immobile
TRA
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in via Luigi Rizzo 14, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
LI TO parte attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...], (C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MARIA ANTONIA C.F._1 parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato L' Parte_2
ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di vedere
[...] CP_1 accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà dell'Ente adibito ad uso diverso di abitazione e sito in Gela nella Via Attica n. 27 Pal B/5 distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Gela al Foglio 175, Particella 1848, sub 15
Assume e documenta parte attrice che detto immobile è stato concesso in locazione alla sig.ra giusto contratto stipulato in data 21/05/2015 per la durata di sei anni CP_1
Parte attrice documenta che con nota protocollo n. 5287 del 27.05.2021 la conduttrice odierna convenuta veniva diffidata al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni non corrisposti con avviso che in difetto il contratto non sarebbe stato rinnovato.
Stante il mancato riscontro alla comunicazione de qua, l'odierno Istituto attore, con nota del
04/08/2021 prot. 7483, provvedeva a diffidare la sig.ra a rilasciare il locale libero e CP_1 vuoto nella disponibilità dell'Ente proprietario. Stante la situazione di stallo, parte attrice ha agito in giudizio per la restituzione dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la conduttrice manifestando in via preliminare la propria CP_1 disponibilità al rilascio immediato dell'immobile.
Ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda stante il maccato esperimento della negoziazione assistita e nel merito ha contestato la richiesta di pagamento ritenendo che la somma sia non corrispondente ai valori di mercato per immobili della stessa specie locativa.
All'udienza di comparizione le parti reiteravano i rispettivi assunti difensivi e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.; con ordinanza resa fuori udienza veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attesa la tardiva costituzione in giudizio di parte convenuta e la causa
è stata istruita con i mezzi probatori ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'a e del quantum debeatur.
Espletata l'istruttoria, all'udienza all'uopo fissata, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare deve dichiararsi cessata la materia del contendere in merito al capo di domanda tendente alla restituzione dell'immobile.
Ed invero, con dichiarazione resa a verbale d'udienza del 27.9.2023 parte convenuta dichiarava di aver rilasciato l'immobile nella disponibilità dell'Istituto che, a mezzo del suo procuratore, confermava la circostanza
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'istruttoria del procedimento - espletata a mezzo della prova dichiarativa resa dai funzionari dell'Istituto e sulla scorta del dato documentale - ha dimostrato gli assunti di parte attrice circa l'inadempimento della conduttrice nel pagamento del canone locativo.
Anche l'assunto di parte convenuta circa la non corrispondenza del canone locativo ai correnti prezzi di mercato per immobili della stessa specie locativa è rimasta indimostrata atteso che parte attrice ha dimostrato che il canone è determinato in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari (nella specie determina n. 199 del 13.11.2013 prodotta agli atti di parte attrice)
Premesso ciò, in assenza di ulteriori elementi che possano costituire fatti modificativi e/o estintivi della pretesa di parte attrice, la domanda di condanna al pagamento della somma ancora dovuta per canoni locativi non corrisposti oltre alle ulteriori somme dovute, a titolo di risarcimento del danno, per l'illegittima occupazione dell'immobile deve essere accolta.
Ed invero, sul punto è pacifico l'orientamento dei giudici di merito e di legittimità che, in caso di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e, conseguentemente, è quantificabile facendo riferimento al valore locativo del cespite occupato.
Secondo il principio dell'id quod plerumque accidit il danno deve ritenersi provato in considerazione dell'impossibilità dell' di fruire dell'immobile, arbitrariamente occupato, Pt_2 assegnandolo ad altri eventuali aventi diritto e percependone il relativo canone.
La somma dovuta a titolo di risarcimento per illegittima occupazione viene determinata in base al parametro del canone locativo minimo dovuto per gli immobili popolari appartenenti alla tipologia di quello locato.
La somma dovuta, tenuto conto del canone minimo pari ad €. 43,18 mensile (importo minimo inderogabile applicato ai beni di edilizia popolare aventi le caratteristiche specifiche del bene oggi in contestazione) viene quindi determinata e liquidata in complessivi €. 2.737,67 fino alla data di avvenuto rilascio dell'immobile (agosto 2023). Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), come per le altre obbligazioni di valore, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 tenuto conto del decisum, dell'attività espletata e previa riduzione ex art. 4 comma
4 per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
✓ Preliminarmente dichiara cessata la materia del contendere sul capo di domanda tendente al rilascio dell'immobile.
Nel Merito
✓ Accerta e dichiara che la conduttrice ha occupato sine titulo l'immobile di CP_1 proprietà dell' di sito in Gela nella Attica n. 27 Pal B/5 distinto al Catasto Pt_2 Parte_1
Fabbricati del Comune di Gela al Foglio 175, Particella 1848, sub 15 fino al mese di agosto
2023
✓ Condanna a pagare, in favore dell' della CP_1 Parte_2
Provincia di , in persona del l.r.p.t., per quanto in parte motiva, la complessiva Parte_1 somma di €. 2.737,67 a titolo di canoni locativi non pagati e indennità di occupazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo. ✓ Condanna la convenuta al pagamento alla rifusione dei compensi professionali, in favore dell' che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e per quanto Pt_2 in parte motiva, in €.1.500,00 oltre spese generali 15%, cap e Iva come per legge, + C.U. e spese documentate.
Così deciso in Gela 04.11.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca