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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1139/2023, promosso
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in NOVARA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4, presso lo studio dell'avvocato MARTA BUFFONI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FREGUGLIA, 1, presso l'AVVOCATURA dello STATO
di MILANO, che la rappresenta e difende ope legis,
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici – contratto di buoni postali.
CONCLUSIONI
Per “voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria Parte_1
deduzione e/o istanza, in completa riforma dell'ordinanza Rep. n. 874/2023 resa ad esito del
procedimento civile R.G. n. 5284/2021 dal Tribunale di Busto Arsizio, accogliere l'appello proposto e
le domande svolte in primo grado e, per l'effetto: IN VIA ISTRUTTORIA senza inversione dell'onere
della prova, disporre l'acquisizione dei verbali di escussione testimoniale allegati al ricorso di primo
grado (all.ti da 9 a 12), nonché, in subordine, ammettere le prove per testi indicate in ricorso e
richiamate nella trattazione del secondo motivo di impugnazione e, previa rimessione della causa sul
ruolo, assumere ogni provvedimento necessario alla loro assunzione;
In ogni caso, NEL MERITO, - in
via risarcitoria, condannare a risarcire il danno patito dall'esponente come quantificato in CP_2
euro 20.543,05 oltre interessi, ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che
risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.; - in via alternativa
restitutoria, dichiarare che i buoni postali azionati devono essere rimborsati in base alle condizioni di
rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, dichiarare la parte appellata
tenuta a corrispondere le somme esattamente risultanti dall'applicazione delle condizioni appena
indicate e, quindi, tenuta al versamento della somma di euro 20.543,05, pari alla differenza tra
l'importo dovuto (euro 43.812,97) e l'acconto versato (euro 23.269,92), oltre interessi. Con la vittoria
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine, con la compensazione delle stesse ex
art. 92 c.p.c., attesa la complessità della materia. In caso di mancata adesione all'interpretazione
pagina 2 di 17 conforme a Costituzione qui esposta, sollevare gli incidenti di legittimità costituzionale indicati
nell'atto di citazione in appello”;
per : “Voglia l'adita Corte di Appello di Milano: - In via Controparte_1
preliminare: dichiarare inammissibile l'appello de quo alla luce dei suindicati motivi;
- Nel merito,
dichiarare manifestamente infondato l'appello e confermare le statuizioni rese dalla sentenza resa dal
Giudice di prime cure;
- Condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e III comma c.p.c al
pagamento delle spese ed onorari del giudizio in una misura che, avuto riguardo al valore della
controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto venga
individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014. In via istruttoria, si offrono i
documenti e gli atti contenuti nel fascicolo telematico di parte di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., agiva in giudizio davanti al tribunale di Busto Arsizio Parte_1
nei confronti di al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in Controparte_1
caso di adesione alla sentenza Cass. 3963/2019, accertato l'inadempimento avversario dell'obbligo
normativo di condotta per omessa disponibilità delle tabelle integrative ex art. 173 comma 3 DPR
156/73, rilevante ai sensi degli artt. 1173 nonché quale espressione degli obblighi di buona fede e
correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, dichiarare la responsabilità
contrattuale avversaria e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'avversaria al risarcimento del
danno patito dal ricorrente a causa di tale provata condotta omissiva quantificabile in euro 20.543,05
o nella diversa misura che risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. -
in caso di adesione alla sentenza Cass 13979/2007 e ritenuta la non applicabilità automatica del
meccanismo sostitutivo dell'art. 1339 c.c. al DM 1986 richiamato dall'avversaria - per i motivi indicati
sia nell'ordinanza di rimessione 21543/2018 sia in atti - dichiarare che i titoli azionati devono essere
rimborsati in base ai rendimenti prospettati a tergo degli stessi e, per l'effetto, il diritto della parte
pagina 3 di 17 opposta a percepire il rimborso degli stessi in base alle condizioni indicate sul cartaceo, condannando
la convenuta al pagamento della somma di euro 20.543,05 o di quella diversa che risultasse provata in
corso di causa”. A fondamento delle sue domande, l'attore affermava: 1) di aver sottoscritto due buoni postali di durata trentennale, rispettivamente, in data 5.12.1985 e in data 12.06.1986, il primo appartenente alla serie O, convertito in serie P/O, il secondo appartenente alla serie P, aventi un importo di L.
1.000.000 e di L. 2.000.000, in cui erano state riportate anche la misura della percentuale dei tassi di rendimento riconosciuti sino al 20esimo anno e la indicazione dell'importo fisso riconosciuto per ogni bimestre successivo maturato nell'ultimo decennio;
2) che tali condizioni erano state confermate nel corso del rapporto dall'Ufficio postale di Robecchetto e dall'opuscolo informativo ricevuto nel gennaio 1987; 3) che, in realtà, al momento del rimborso dei due buoni postali ordinari trentennali, la corresponsione di interessi era avvenuta in misura inferiore a quella dovuta in base alle condizioni indicate (ossia € 23.269,92 in luogo di € 43.812,97); 4) che la liquidazione della suddetta minor somma era dovuta alla variazione dei tassi di rendimento dei titoli intervenuta in corso di rapporto in forza dell'art. 173 DPR 156/1973, modifica che, tuttavia, non gli era stata in alcun modo comunicata, avendo la Depositi e Prestiti omesso di mettere a disposizione del risparmiatore, CP_1
presso gli uffici postali, la tabella integrativa recante i nuovi tassi di interesse;
5) che, infatti, se fosse stato tempestivamente informato, avrebbe esercitato il proprio diritto di recesso e avrebbe reimpiegato le somme riscosse in più redditizi investimenti alternativi;
6) che, dunque, era evidente il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per non aver potuto esercitare le proprie scelte negoziali di gestione del risparmio in maniera consapevole, da quantificarsi nella differenza tra il rendimento originario indicato a tergo dei buoni e la somma effettivamente versata dalla e CP_1 CP_1
ovvero, in subordine, il suo diritto a ottenere la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma di cui alle condizioni inizialmente indicate, a titolo di esatto adempimento, stante l'omessa comunicazione al risparmiatore della variazione recata dall'art. 173 DPR 156/1973 e l'inoperatività del meccanismo di sostituzione automatica, ex art. 1339 c.c., con conseguente prevalenza del dato testuale pagina 4 di 17 portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione;
7)
che, in subordine, doveva essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR
156/1973, nella parte in cui non escludeva l'applicabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti, e dell'art. 7, comma 3, D. Lgs. 284/99, nella parte in cui non escludeva l'effetto abrogativo dell'art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore dei DM dallo stesso previsti.
La costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare di rito, il difetto di Controparte_1
giurisdizione in favore del giudice amministrativo in ragione della riconducibilità della fattispecie in esame alla materia del debito pubblico, nonché l'incompetenza del giudice adito in ragione dell'operatività del c.d. foro erariale, ex art. 25 c.p.c., e, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione passiva in favore, da un lato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale i buoni de quibus erano stati successivamente trasferiti, e, dall'altro, di atteso che Controparte_3
soltanto a quest'ultima erano imputabili gli inadempimenti lamentati dal ricorrente, odierno appellante.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte.
Il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., n. 874/2023, depositata il 24.03.2023,
ha rigettato il ricorso e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 112 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA PRONUNCIA
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA IN APPELLO;
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 132, COMMA 1, N. 4 E 324 C.P.C., 2697, 2727 E 2728 C.C. E 173
D.P.R. 156/1973 (NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 L. N. 588/1974);
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 173, COMMA 1, SECONDO
PERIODO, COD. POSTALE (NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 L. 588/1974) E 1375 C.C.; pagina 5 di 17 4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 173, COMMA 1, COD. POSTALE
(NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE M. 588/1974), 12 PRELEGGI C.C., 1321, 1322 E 1339
C.C., NONCHÉ D.M. 13 GIUGNO 1986;
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 173, COMMA 1, SECONDO
PERIODO, COD. POSTALE (NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE N. 588/1974), 1321 E 1372
C.C., NONCHÉ 47, COMMA 1, COST., L. 116/2012 E DEL D.M. MEF 7.12.2012;
6) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. PER AVERE IL TRIBUNALE ERRONEAMENTE ESCLUSO LA
SOCCOMBENZA AVVERSARIA SULLE QUESTIONI PRELIMINARI DI RITO E DI MERITO AI FINI DEL
RIPARTO DELLE SPESE DI CAUSA;
7) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
La costituitasi in appello, ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., e ha chiesto, nel merito, il suo rigetto.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
26.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione di termini per il deposito delle precisazioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta dall'appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Se, come nel caso di specie, la Corte dispone per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di pagina 6 di 17 precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352
c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
2. Per quanto concerne il merito, oggetto dei primi tre motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che parte attrice, odierna appellante, non avrebbe allegato gli elementi costitutivi e, in particolare, l'effettiva intenzione di operare una diversa scelta di investimento, comprendente anche il disinvestimento dei buoni postali e l'impiego alternativo del capitale, ottenendo così una rendita maggiore rispetto a quella riconosciuta dai buoni, negando che,
nel caso di specie, potesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1375 c.c.. Oggetto, poi,
del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il D.M. del
13.06.1986, successivo alla data di acquisto dei buoni, che aveva ridotto il saggio di interesse riconosciuto anche in relazione ai Buoni per cui è causa, ha integrato, di diritto, il contenuto del contratto di deposito, secondo un meccanismo di sostituzione delle clausole difformi previste dalle parti, ricondotto all'art. 1339 c.c.. Oggetto del quinto motivo di appello è, inoltre, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che sui buoni cartacei mancasse qualsiasi avvertenza sulla possibilità di variazione dei rendimenti in corso di rapporto, affermando che lo ius variandi, previsto dalla legge, può avvenire anche indipendentemente da un'apposita clausola contrattuale. Oggetto, infine, del sesto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha applicato il principio della soccombenza in sede di liquidazione delle spese di lite.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo, differentemente da quanto sostenuto dal tribunale, correttamente allegato gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, i quali non erano mai stati oggetto di alcuna tempestiva contestazione nel giudizio di primo grado e, come tali,
avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione di accoglimento della domanda. Sarebbe,
inoltre, errata, la decisione del giudice di prime cure di ritenere non applicabile la disposizione di cui pagina 7 di 17 all'art. 1375 c.c., essendo pacifico che le norme del codice civile sono applicabili al contratto di buono postale sia ratione temporis, sia ratione materiae, trattandosi di un contratto di diritto privato. Secondo
l'appellante, inoltre, la pronuncia del tribunale non sarebbe condivisibile, in quanto sostenere che il
D.M. di variazione dei tassi nominali sia idoneo a integrare di diritto il contenuto del contratto di deposito documentato dal buono postale secondo un meccanismo di sostituzione delle clausole difformi previste dalle parti ricondotto all'art. 1339 c.c. contrasta con il tenore letterale dell'art. 173, nel cui testo il verbo “integrare” compare al comma 3 solo con riferimento alle tabelle, mentre non compare al comma 1 con riferimento al DM. L'interpretazione, poi, offerta dal giudice di primo grado contrasterebbe anche con l'art. 12 delle preleggi del codice civile in quanto si pone in contrasto con il tenore letterale della norma e ascrive alla stessa effetti che le sono estranei. Secondo l'appellante,
inoltre, sarebbe errata l'affermazione del giudice di prime cure circa la possibilità di uno ius variandi
esteso ai buoni già collocati, in quanto il mutamento dei rendimenti non segue ex lege all'adozione di nuovi tassi fissati per i buoni ancora da emettere, ma è mediato a un atto dell'emittente, che è proprio e tipicamente un atto di autonomia contrattuale, dal momento che si deve, poi, decidere se estendere i nuovi tassi agli investimenti già in corso e, nel caso, a quali delle serie in corso. A parere dell'appellante, infine, sarebbe errata la decisione di applicare il principio della soccombenza senza tenere conto delle questioni preliminari svolte da parte appellata e rigettate. L'appellante ha evidenziato, infine, la sussistenza dei presupposti per un rinvio alla Corte Costituzionale, in quanto l'art. 173 cod. postale, così come applicato, si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt.
3, 41 e 47 Cost..
Tali motivi sono infondati.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia, la Corte ritiene opportuno rilevare che essa ha a oggetto l'esatta liquidazione dei tassi di rendimento di due buoni postali appartenenti alla serie P/O e P,
acquistati dall'appellante in data 5 dicembre 1985 e in data 12 giugno 1986, per un valore,
pagina 8 di 17 rispettivamente, di L.
1.000.000 e di L. 2.000.000, di durata trentennale, i quali, al momento del rimborso, erano stati liquidati, fino al 31.12.1986, applicando i tassi di interesse previsti dalle tabelle riportate sui buoni medesimi e, dal 1.01.1987, applicando quelli stabiliti dal Decreto del Ministro del
Tesoro del 13.06.1986, il quale, in occasione dell'emissione dei nuovi Buoni della serie Q aveva esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1.01.1987 di tutte le serie precedenti, ivi comprese quelle oggetto di causa.
Al momento dell'acquisto dei buoni de quibus, era vigente la disposizione di cui all'art. 173 DPR n.
156/1973, così come novellato dall'art. 1 del D.L. 460/1974, convertito in L. 588/1974, il quale disponeva in merito alla possibilità di modificare i tassi di interesse applicabili ai buoni postali fruttiferi che: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del
calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del
saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo
degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del
precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i
buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento
dell'anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo
periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale
tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è
a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Alla luce di ciò, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, è evidente che il rendimento dei buoni postali fruttiferi fosse suscettibile di modificazioni attraverso disposizioni ministeriali, che pagina 9 di 17 venivano a integrare autoritativamente il contenuto del contratto di sottoscrizione del titolo, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.. La Corte rileva che tale indirizzo è conforme a quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019, laddove è stato evidenziato che, in base a quanto indicato dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, applicabile ratione temporis, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. A fronte della variazione del tasso di interesse era, quindi, consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento, che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.
Ciò premesso, la Corte osserva che è del tutto contraddittorio quanto affermato dall'appellante nel primo motivo di appello, laddove, dapprima, afferma che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno, per poi censurare, nel secondo motivo di appello,
quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto non provato il danno subito. Alla luce di ciò è
evidente la infondatezza del primo motivo di appello, attesa la chiara presa di posizione del giudice sulla domanda di risarcimento del danno, avendolo ritenuto non provato.
Si ritiene, peraltro, del tutto condivisibile quanto asserito da parte del tribunale laddove ha ritenuto non provato il danno, affermando che nulla sarebbe cambiato per i rendimenti riconosciuti all'appellante se avesse avuto a disposizione la tabella modificata, non avendo provato, come era suo onere, che, a seguito della conoscenza di tale modifica, avrebbe operato una diversa scelta di investimento comprendente il disinvestimento dei Buoni acquistati e l'impiego alternativo del capitale, ottenendo così una maggiore rendita rispetto a quella effettivamente poi riconosciuta. Ai fini della prova di tale danno, infatti, l'appellante si è limitato ad allegare, ma non a provare, come era suo onere, sulla base di pagina 10 di 17 una perizia basata su presupposti del tutto ipotetici che “Un tempestivo recesso dall'investimento
postale e reimpiego delle somme incassate nel mercato americano in forte crescita, ben avrebbero
potuto costituire un argine alla perdita ponendo il risparmio al riparo dagli effetti negativi sofferti. Al
contrario il mancato accesso alle tabelle, impedendo di valutare gli effetti delle variazioni
sopravvenute sui rendimenti, ossia l'impatto dell'intervento nell'economia dell'investimento postale,
ha ostacolato tale investimento alternativo. In particolare, si è astenuto ad investire nel titolo
D's CO quotato sulla Borsa di New York (il NYSE, New York Stock Exchange).
Proprio nell' anno 1987 ricorreva il cinquantenario della nascita della Mc DOs CO e nel
mondo venivano lanciate massicce campagne pubblicitarie per festeggiare l'evento e soprattutto
consolidare la posizione del brand e della società sul mercato europeo e italiano. I consumatori ed
investitori italiani hanno assistito alla forte presenza del marchio Mc DOs grazie all'apertura dei
primi ristoranti: dapprima nel 1985 a Bolzano e successivamente nel marzo 1986 la grande
inaugurazione del primo fast food della catena nei pressi della suggestiva Piazza di Spagna a Roma,
luogo culto per i turisti e per i romani stessi. Da questo momento in Italia apriranno numerosi
ristoranti nei vari capoluoghi di provincia. In questo stesso periodo le prospettive di crescita e di
mercato per l'azienda e le sue azioni sono in forte aumento tanto da portare il titolo ad entrare nel
Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) ovvero il più noto indice azionario della Borsa di New
York (il NYSE, New York Stock Exchange)” (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
La Corte ritiene irrilevante sul punto il richiamo al principio di non contestazione, atteso che, affinché
esso possa operare, è necessario che i fatti costitutivi, modificativi o estintivi siano stati puntualmente allegati ed esattamente circostanziati, esonerando, in difetto di ciò, il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. ord. 26908/2020). È evidente, infatti, che, nel caso di specie, tale principio non trovi fondamento, non avendo l'appellante provato i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento, procedendo a una allegazione meramente ipotetica, non avendo nemmeno pagina 11 di 17 documentato, a esempio, di avere investito altre somme proprio in quelle azioni, dimostrando così un effettivo e specifico interesse a quell'investimento.
La Corte ritiene non dirimente quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che il suo diritto al risarcimento del danno scaturirebbe dall'inadempimento di controparte che non avrebbe dimostrato la messa a disposizione delle tabelle di cui all'art. 173, comma 3, d.p.r. 156/1973 presso l'Ufficio postale dove erano stati acquistati i Buoni, impedendogli così di conoscere l'effettivo rendimento dei Buoni
sottoscritti.
Si osserva, infatti, alla luce di quanto asserito dalla Suprema Corte, che la mancata messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa concernente la revisione dei tassi di interesse e, nella specie, quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, il cui onere ricadeva non sull'appellata ma su , non parte del presente giudizio, non costituisce affatto un CP_3
inadempimento in ordine alle modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza, infatti, di tale circostanza è affidata dal legislatore esclusivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 1, mentre la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento dell'incasso. È quindi evidente che sia erroneo ritenere,
come asserito dall'appellante, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo, dalla cui comunicazione dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore (cfr. Cass. S.U.
3963/2019), in quanto la norma non richiede la conoscenza effettiva, ma si accontenta della conoscibilità (cfr. Cass. ord. 4384/2022).
pagina 12 di 17 Alla luce del chiaro dettato normativo, è irrilevante quanto asserito da parte appellante in ordine a una violazione della disposizione di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile in materia di interpretazione della legge.
Stante la irrilevanza, alla luce della motivazione che precede, della prova della messa a disposizione presso gli Uffici postali della tabella integrativa, la Corte ritiene, inoltre, non dirimenti le prove testimoniali escusse sul punto nel giudizio di primo grado.
Si rileva, peraltro, che il sistema di variazione, anche in peius, del saggio di interesse, consentita dal citato art. 173, ha superato anche il vaglio di costituzionalità della norma. Con la pronuncia n. 26/2020,
infatti, la Corte costituzionale ha statuito che: “la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei
buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della
sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto
che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019),
erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire
espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di
interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un
“affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione
del titolo”.
Alla luce di ciò devono, quindi, ritenersi superate anche le censure di legittimità costituzionale con richiesta di rinvio alla Corte costituzionale sul punto, soprattutto con riferimento all'asserito contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost.. Si osserva, in particolare, anche alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte, per quanto riguarda la tutela del risparmio, che non sia possibile guardare ai buoni postali fruttiferi esclusivamente dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette, ossia la CP_1
depositi e prestiti, per la quale operavano le , e, in ragione dell'esercizio dello ius variandi in CP_3
peius, come a una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro e indifeso sottoscrittore,
pagina 13 di 17 tenuto conto degli evidenti cospicui benefici, per altro verso, assicurati ai sottoscrittori di detti buoni,
quali la garanzia dello Stato per capitale e interessi, un trattamento fiscale vantaggioso, l'applicazione di interessi composti, la durata fino a trent'anni, ma con facoltà di immediato rimborso a vista, dopo un certo numero di anni, presso l'intera rete degli uffici postali nazionali, la esenzione da ogni commissione e onere, l'utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici, la loro insequestrabilità e impignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale,
nonché, infine, i vantaggi che i buoni assicuravano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza (cfr. Cass. 4384/2022). Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., riferita alla diversità della normativa applicabile ai servizi bancari, la Corte evidenzia, anche alla luce di quanto rilevato dalla Cassazione, che prima della privatizzazione del servizio postale esisteva una chiara disomogeneità tra i due settori, da cui derivava la disomogeneità degli strumenti negoziali offerti al pubblico, non potendosi, tuttavia, sostenere che questa rilevante differenza di disciplina, prima dell'abrogazione dell'art. 173 cod. postale, comportasse una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in danno dei risparmiatori, che si indirizzavano all'investimento in buoni fruttiferi (cfr.
Cass. S.U. 3963/2019).
Le considerazioni che precedono valgono, infine, anche a escludere che, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, l'appellante potesse ragionevolmente confidare sull'invariabilità del tasso di interesse, con conseguente rigetto delle doglianze inerenti alla violazione dei principi di buona fede contrattuale. In particolare, al riguardo il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte, che la configurazione delle sino alla fine degli anni '90 come Azienda autonoma CP_3
dello Stato (1994) e poi come Ente (1999) comportava una effettiva eterogeneità Controparte_4
della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle
[...]
. La Cassazione, in particolare, è costante nel qualificare i buoni fruttiferi postali come titoli di CP_3
legittimazione, con conseguente soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali (cfr. Cass. 27809/2005), volti a pagina 14 di 17 modificare il tasso degli interessi originariamente previsto all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto sub externo, secondo la previsione di cui all'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione nella specie dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Vi è da dire che,
a fronte di tale normativa intesa a decidere autoritativamente sul contratto, che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, il legislatore ha previsto il meccanismo consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione ivi indicata. Per altro verso, il risparmiatore, che non avesse inteso disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, poteva ricevere,
comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto, la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo (cfr.
Cass. S.U. 3963/2019).
La Corte ritiene, infine, infondato anche il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in quanto è del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di applicare tale principio, tenuto conto dell'esito finale della lite e della soccombenza di Parte_1
pagina 15 di 17 3. Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., svolta da parte appellata, non avendo quest'ultima provato, come era suo onere, che parte appellante ha proposto appello in mala fede o colpa grave e l'eventuale danno subito.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di avuto riguardo della natura Parte_1
della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 20.543,05), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
5. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che sono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 16 di 17 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio Parte_1
del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1
quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1139/2023, promosso
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in NOVARA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4, presso lo studio dell'avvocato MARTA BUFFONI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA FREGUGLIA, 1, presso l'AVVOCATURA dello STATO
di MILANO, che la rappresenta e difende ope legis,
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici – contratto di buoni postali.
CONCLUSIONI
Per “voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria Parte_1
deduzione e/o istanza, in completa riforma dell'ordinanza Rep. n. 874/2023 resa ad esito del
procedimento civile R.G. n. 5284/2021 dal Tribunale di Busto Arsizio, accogliere l'appello proposto e
le domande svolte in primo grado e, per l'effetto: IN VIA ISTRUTTORIA senza inversione dell'onere
della prova, disporre l'acquisizione dei verbali di escussione testimoniale allegati al ricorso di primo
grado (all.ti da 9 a 12), nonché, in subordine, ammettere le prove per testi indicate in ricorso e
richiamate nella trattazione del secondo motivo di impugnazione e, previa rimessione della causa sul
ruolo, assumere ogni provvedimento necessario alla loro assunzione;
In ogni caso, NEL MERITO, - in
via risarcitoria, condannare a risarcire il danno patito dall'esponente come quantificato in CP_2
euro 20.543,05 oltre interessi, ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che
risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.; - in via alternativa
restitutoria, dichiarare che i buoni postali azionati devono essere rimborsati in base alle condizioni di
rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, dichiarare la parte appellata
tenuta a corrispondere le somme esattamente risultanti dall'applicazione delle condizioni appena
indicate e, quindi, tenuta al versamento della somma di euro 20.543,05, pari alla differenza tra
l'importo dovuto (euro 43.812,97) e l'acconto versato (euro 23.269,92), oltre interessi. Con la vittoria
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine, con la compensazione delle stesse ex
art. 92 c.p.c., attesa la complessità della materia. In caso di mancata adesione all'interpretazione
pagina 2 di 17 conforme a Costituzione qui esposta, sollevare gli incidenti di legittimità costituzionale indicati
nell'atto di citazione in appello”;
per : “Voglia l'adita Corte di Appello di Milano: - In via Controparte_1
preliminare: dichiarare inammissibile l'appello de quo alla luce dei suindicati motivi;
- Nel merito,
dichiarare manifestamente infondato l'appello e confermare le statuizioni rese dalla sentenza resa dal
Giudice di prime cure;
- Condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e III comma c.p.c al
pagamento delle spese ed onorari del giudizio in una misura che, avuto riguardo al valore della
controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto venga
individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014. In via istruttoria, si offrono i
documenti e gli atti contenuti nel fascicolo telematico di parte di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., agiva in giudizio davanti al tribunale di Busto Arsizio Parte_1
nei confronti di al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in Controparte_1
caso di adesione alla sentenza Cass. 3963/2019, accertato l'inadempimento avversario dell'obbligo
normativo di condotta per omessa disponibilità delle tabelle integrative ex art. 173 comma 3 DPR
156/73, rilevante ai sensi degli artt. 1173 nonché quale espressione degli obblighi di buona fede e
correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, dichiarare la responsabilità
contrattuale avversaria e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'avversaria al risarcimento del
danno patito dal ricorrente a causa di tale provata condotta omissiva quantificabile in euro 20.543,05
o nella diversa misura che risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c. -
in caso di adesione alla sentenza Cass 13979/2007 e ritenuta la non applicabilità automatica del
meccanismo sostitutivo dell'art. 1339 c.c. al DM 1986 richiamato dall'avversaria - per i motivi indicati
sia nell'ordinanza di rimessione 21543/2018 sia in atti - dichiarare che i titoli azionati devono essere
rimborsati in base ai rendimenti prospettati a tergo degli stessi e, per l'effetto, il diritto della parte
pagina 3 di 17 opposta a percepire il rimborso degli stessi in base alle condizioni indicate sul cartaceo, condannando
la convenuta al pagamento della somma di euro 20.543,05 o di quella diversa che risultasse provata in
corso di causa”. A fondamento delle sue domande, l'attore affermava: 1) di aver sottoscritto due buoni postali di durata trentennale, rispettivamente, in data 5.12.1985 e in data 12.06.1986, il primo appartenente alla serie O, convertito in serie P/O, il secondo appartenente alla serie P, aventi un importo di L.
1.000.000 e di L. 2.000.000, in cui erano state riportate anche la misura della percentuale dei tassi di rendimento riconosciuti sino al 20esimo anno e la indicazione dell'importo fisso riconosciuto per ogni bimestre successivo maturato nell'ultimo decennio;
2) che tali condizioni erano state confermate nel corso del rapporto dall'Ufficio postale di Robecchetto e dall'opuscolo informativo ricevuto nel gennaio 1987; 3) che, in realtà, al momento del rimborso dei due buoni postali ordinari trentennali, la corresponsione di interessi era avvenuta in misura inferiore a quella dovuta in base alle condizioni indicate (ossia € 23.269,92 in luogo di € 43.812,97); 4) che la liquidazione della suddetta minor somma era dovuta alla variazione dei tassi di rendimento dei titoli intervenuta in corso di rapporto in forza dell'art. 173 DPR 156/1973, modifica che, tuttavia, non gli era stata in alcun modo comunicata, avendo la Depositi e Prestiti omesso di mettere a disposizione del risparmiatore, CP_1
presso gli uffici postali, la tabella integrativa recante i nuovi tassi di interesse;
5) che, infatti, se fosse stato tempestivamente informato, avrebbe esercitato il proprio diritto di recesso e avrebbe reimpiegato le somme riscosse in più redditizi investimenti alternativi;
6) che, dunque, era evidente il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per non aver potuto esercitare le proprie scelte negoziali di gestione del risparmio in maniera consapevole, da quantificarsi nella differenza tra il rendimento originario indicato a tergo dei buoni e la somma effettivamente versata dalla e CP_1 CP_1
ovvero, in subordine, il suo diritto a ottenere la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma di cui alle condizioni inizialmente indicate, a titolo di esatto adempimento, stante l'omessa comunicazione al risparmiatore della variazione recata dall'art. 173 DPR 156/1973 e l'inoperatività del meccanismo di sostituzione automatica, ex art. 1339 c.c., con conseguente prevalenza del dato testuale pagina 4 di 17 portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione;
7)
che, in subordine, doveva essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR
156/1973, nella parte in cui non escludeva l'applicabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti, e dell'art. 7, comma 3, D. Lgs. 284/99, nella parte in cui non escludeva l'effetto abrogativo dell'art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore dei DM dallo stesso previsti.
La costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare di rito, il difetto di Controparte_1
giurisdizione in favore del giudice amministrativo in ragione della riconducibilità della fattispecie in esame alla materia del debito pubblico, nonché l'incompetenza del giudice adito in ragione dell'operatività del c.d. foro erariale, ex art. 25 c.p.c., e, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione passiva in favore, da un lato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale i buoni de quibus erano stati successivamente trasferiti, e, dall'altro, di atteso che Controparte_3
soltanto a quest'ultima erano imputabili gli inadempimenti lamentati dal ricorrente, odierno appellante.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande svolte.
Il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., n. 874/2023, depositata il 24.03.2023,
ha rigettato il ricorso e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 112 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCATA PRONUNCIA
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA IN APPELLO;
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 132, COMMA 1, N. 4 E 324 C.P.C., 2697, 2727 E 2728 C.C. E 173
D.P.R. 156/1973 (NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 L. N. 588/1974);
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 173, COMMA 1, SECONDO
PERIODO, COD. POSTALE (NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 L. 588/1974) E 1375 C.C.; pagina 5 di 17 4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 173, COMMA 1, COD. POSTALE
(NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE M. 588/1974), 12 PRELEGGI C.C., 1321, 1322 E 1339
C.C., NONCHÉ D.M. 13 GIUGNO 1986;
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTT. 173, COMMA 1, SECONDO
PERIODO, COD. POSTALE (NELLA VERSIONE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE N. 588/1974), 1321 E 1372
C.C., NONCHÉ 47, COMMA 1, COST., L. 116/2012 E DEL D.M. MEF 7.12.2012;
6) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. PER AVERE IL TRIBUNALE ERRONEAMENTE ESCLUSO LA
SOCCOMBENZA AVVERSARIA SULLE QUESTIONI PRELIMINARI DI RITO E DI MERITO AI FINI DEL
RIPARTO DELLE SPESE DI CAUSA;
7) QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
La costituitasi in appello, ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., e ha chiesto, nel merito, il suo rigetto.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
26.03.2025 per la rimessione della causa al Collegio ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione di termini per il deposito delle precisazioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta dall'appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale deve essere rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione. Se, come nel caso di specie, la Corte dispone per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di pagina 6 di 17 precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352
c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/2016).
2. Per quanto concerne il merito, oggetto dei primi tre motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che parte attrice, odierna appellante, non avrebbe allegato gli elementi costitutivi e, in particolare, l'effettiva intenzione di operare una diversa scelta di investimento, comprendente anche il disinvestimento dei buoni postali e l'impiego alternativo del capitale, ottenendo così una rendita maggiore rispetto a quella riconosciuta dai buoni, negando che,
nel caso di specie, potesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1375 c.c.. Oggetto, poi,
del quarto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il D.M. del
13.06.1986, successivo alla data di acquisto dei buoni, che aveva ridotto il saggio di interesse riconosciuto anche in relazione ai Buoni per cui è causa, ha integrato, di diritto, il contenuto del contratto di deposito, secondo un meccanismo di sostituzione delle clausole difformi previste dalle parti, ricondotto all'art. 1339 c.c.. Oggetto del quinto motivo di appello è, inoltre, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che sui buoni cartacei mancasse qualsiasi avvertenza sulla possibilità di variazione dei rendimenti in corso di rapporto, affermando che lo ius variandi, previsto dalla legge, può avvenire anche indipendentemente da un'apposita clausola contrattuale. Oggetto, infine, del sesto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha applicato il principio della soccombenza in sede di liquidazione delle spese di lite.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo, differentemente da quanto sostenuto dal tribunale, correttamente allegato gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, i quali non erano mai stati oggetto di alcuna tempestiva contestazione nel giudizio di primo grado e, come tali,
avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione di accoglimento della domanda. Sarebbe,
inoltre, errata, la decisione del giudice di prime cure di ritenere non applicabile la disposizione di cui pagina 7 di 17 all'art. 1375 c.c., essendo pacifico che le norme del codice civile sono applicabili al contratto di buono postale sia ratione temporis, sia ratione materiae, trattandosi di un contratto di diritto privato. Secondo
l'appellante, inoltre, la pronuncia del tribunale non sarebbe condivisibile, in quanto sostenere che il
D.M. di variazione dei tassi nominali sia idoneo a integrare di diritto il contenuto del contratto di deposito documentato dal buono postale secondo un meccanismo di sostituzione delle clausole difformi previste dalle parti ricondotto all'art. 1339 c.c. contrasta con il tenore letterale dell'art. 173, nel cui testo il verbo “integrare” compare al comma 3 solo con riferimento alle tabelle, mentre non compare al comma 1 con riferimento al DM. L'interpretazione, poi, offerta dal giudice di primo grado contrasterebbe anche con l'art. 12 delle preleggi del codice civile in quanto si pone in contrasto con il tenore letterale della norma e ascrive alla stessa effetti che le sono estranei. Secondo l'appellante,
inoltre, sarebbe errata l'affermazione del giudice di prime cure circa la possibilità di uno ius variandi
esteso ai buoni già collocati, in quanto il mutamento dei rendimenti non segue ex lege all'adozione di nuovi tassi fissati per i buoni ancora da emettere, ma è mediato a un atto dell'emittente, che è proprio e tipicamente un atto di autonomia contrattuale, dal momento che si deve, poi, decidere se estendere i nuovi tassi agli investimenti già in corso e, nel caso, a quali delle serie in corso. A parere dell'appellante, infine, sarebbe errata la decisione di applicare il principio della soccombenza senza tenere conto delle questioni preliminari svolte da parte appellata e rigettate. L'appellante ha evidenziato, infine, la sussistenza dei presupposti per un rinvio alla Corte Costituzionale, in quanto l'art. 173 cod. postale, così come applicato, si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt.
3, 41 e 47 Cost..
Tali motivi sono infondati.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia, la Corte ritiene opportuno rilevare che essa ha a oggetto l'esatta liquidazione dei tassi di rendimento di due buoni postali appartenenti alla serie P/O e P,
acquistati dall'appellante in data 5 dicembre 1985 e in data 12 giugno 1986, per un valore,
pagina 8 di 17 rispettivamente, di L.
1.000.000 e di L. 2.000.000, di durata trentennale, i quali, al momento del rimborso, erano stati liquidati, fino al 31.12.1986, applicando i tassi di interesse previsti dalle tabelle riportate sui buoni medesimi e, dal 1.01.1987, applicando quelli stabiliti dal Decreto del Ministro del
Tesoro del 13.06.1986, il quale, in occasione dell'emissione dei nuovi Buoni della serie Q aveva esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1.01.1987 di tutte le serie precedenti, ivi comprese quelle oggetto di causa.
Al momento dell'acquisto dei buoni de quibus, era vigente la disposizione di cui all'art. 173 DPR n.
156/1973, così come novellato dall'art. 1 del D.L. 460/1974, convertito in L. 588/1974, il quale disponeva in merito alla possibilità di modificare i tassi di interesse applicabili ai buoni postali fruttiferi che: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del
calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del
saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo
degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del
precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i
buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento
dell'anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo
periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale
tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è
a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Alla luce di ciò, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, è evidente che il rendimento dei buoni postali fruttiferi fosse suscettibile di modificazioni attraverso disposizioni ministeriali, che pagina 9 di 17 venivano a integrare autoritativamente il contenuto del contratto di sottoscrizione del titolo, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.. La Corte rileva che tale indirizzo è conforme a quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019, laddove è stato evidenziato che, in base a quanto indicato dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, applicabile ratione temporis, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. A fronte della variazione del tasso di interesse era, quindi, consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento, che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.
Ciò premesso, la Corte osserva che è del tutto contraddittorio quanto affermato dall'appellante nel primo motivo di appello, laddove, dapprima, afferma che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno, per poi censurare, nel secondo motivo di appello,
quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto non provato il danno subito. Alla luce di ciò è
evidente la infondatezza del primo motivo di appello, attesa la chiara presa di posizione del giudice sulla domanda di risarcimento del danno, avendolo ritenuto non provato.
Si ritiene, peraltro, del tutto condivisibile quanto asserito da parte del tribunale laddove ha ritenuto non provato il danno, affermando che nulla sarebbe cambiato per i rendimenti riconosciuti all'appellante se avesse avuto a disposizione la tabella modificata, non avendo provato, come era suo onere, che, a seguito della conoscenza di tale modifica, avrebbe operato una diversa scelta di investimento comprendente il disinvestimento dei Buoni acquistati e l'impiego alternativo del capitale, ottenendo così una maggiore rendita rispetto a quella effettivamente poi riconosciuta. Ai fini della prova di tale danno, infatti, l'appellante si è limitato ad allegare, ma non a provare, come era suo onere, sulla base di pagina 10 di 17 una perizia basata su presupposti del tutto ipotetici che “Un tempestivo recesso dall'investimento
postale e reimpiego delle somme incassate nel mercato americano in forte crescita, ben avrebbero
potuto costituire un argine alla perdita ponendo il risparmio al riparo dagli effetti negativi sofferti. Al
contrario il mancato accesso alle tabelle, impedendo di valutare gli effetti delle variazioni
sopravvenute sui rendimenti, ossia l'impatto dell'intervento nell'economia dell'investimento postale,
ha ostacolato tale investimento alternativo. In particolare, si è astenuto ad investire nel titolo
D's CO quotato sulla Borsa di New York (il NYSE, New York Stock Exchange).
Proprio nell' anno 1987 ricorreva il cinquantenario della nascita della Mc DOs CO e nel
mondo venivano lanciate massicce campagne pubblicitarie per festeggiare l'evento e soprattutto
consolidare la posizione del brand e della società sul mercato europeo e italiano. I consumatori ed
investitori italiani hanno assistito alla forte presenza del marchio Mc DOs grazie all'apertura dei
primi ristoranti: dapprima nel 1985 a Bolzano e successivamente nel marzo 1986 la grande
inaugurazione del primo fast food della catena nei pressi della suggestiva Piazza di Spagna a Roma,
luogo culto per i turisti e per i romani stessi. Da questo momento in Italia apriranno numerosi
ristoranti nei vari capoluoghi di provincia. In questo stesso periodo le prospettive di crescita e di
mercato per l'azienda e le sue azioni sono in forte aumento tanto da portare il titolo ad entrare nel
Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) ovvero il più noto indice azionario della Borsa di New
York (il NYSE, New York Stock Exchange)” (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
La Corte ritiene irrilevante sul punto il richiamo al principio di non contestazione, atteso che, affinché
esso possa operare, è necessario che i fatti costitutivi, modificativi o estintivi siano stati puntualmente allegati ed esattamente circostanziati, esonerando, in difetto di ciò, il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (cfr. Cass. ord. 26908/2020). È evidente, infatti, che, nel caso di specie, tale principio non trovi fondamento, non avendo l'appellante provato i fatti costitutivi del suo diritto al risarcimento, procedendo a una allegazione meramente ipotetica, non avendo nemmeno pagina 11 di 17 documentato, a esempio, di avere investito altre somme proprio in quelle azioni, dimostrando così un effettivo e specifico interesse a quell'investimento.
La Corte ritiene non dirimente quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che il suo diritto al risarcimento del danno scaturirebbe dall'inadempimento di controparte che non avrebbe dimostrato la messa a disposizione delle tabelle di cui all'art. 173, comma 3, d.p.r. 156/1973 presso l'Ufficio postale dove erano stati acquistati i Buoni, impedendogli così di conoscere l'effettivo rendimento dei Buoni
sottoscritti.
Si osserva, infatti, alla luce di quanto asserito dalla Suprema Corte, che la mancata messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa concernente la revisione dei tassi di interesse e, nella specie, quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, il cui onere ricadeva non sull'appellata ma su , non parte del presente giudizio, non costituisce affatto un CP_3
inadempimento in ordine alle modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza, infatti, di tale circostanza è affidata dal legislatore esclusivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 1, mentre la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento dell'incasso. È quindi evidente che sia erroneo ritenere,
come asserito dall'appellante, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo, dalla cui comunicazione dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore (cfr. Cass. S.U.
3963/2019), in quanto la norma non richiede la conoscenza effettiva, ma si accontenta della conoscibilità (cfr. Cass. ord. 4384/2022).
pagina 12 di 17 Alla luce del chiaro dettato normativo, è irrilevante quanto asserito da parte appellante in ordine a una violazione della disposizione di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile in materia di interpretazione della legge.
Stante la irrilevanza, alla luce della motivazione che precede, della prova della messa a disposizione presso gli Uffici postali della tabella integrativa, la Corte ritiene, inoltre, non dirimenti le prove testimoniali escusse sul punto nel giudizio di primo grado.
Si rileva, peraltro, che il sistema di variazione, anche in peius, del saggio di interesse, consentita dal citato art. 173, ha superato anche il vaglio di costituzionalità della norma. Con la pronuncia n. 26/2020,
infatti, la Corte costituzionale ha statuito che: “la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei
buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della
sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto
che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019),
erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire
espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di
interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un
“affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione
del titolo”.
Alla luce di ciò devono, quindi, ritenersi superate anche le censure di legittimità costituzionale con richiesta di rinvio alla Corte costituzionale sul punto, soprattutto con riferimento all'asserito contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost.. Si osserva, in particolare, anche alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte, per quanto riguarda la tutela del risparmio, che non sia possibile guardare ai buoni postali fruttiferi esclusivamente dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette, ossia la CP_1
depositi e prestiti, per la quale operavano le , e, in ragione dell'esercizio dello ius variandi in CP_3
peius, come a una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro e indifeso sottoscrittore,
pagina 13 di 17 tenuto conto degli evidenti cospicui benefici, per altro verso, assicurati ai sottoscrittori di detti buoni,
quali la garanzia dello Stato per capitale e interessi, un trattamento fiscale vantaggioso, l'applicazione di interessi composti, la durata fino a trent'anni, ma con facoltà di immediato rimborso a vista, dopo un certo numero di anni, presso l'intera rete degli uffici postali nazionali, la esenzione da ogni commissione e onere, l'utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici, la loro insequestrabilità e impignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale,
nonché, infine, i vantaggi che i buoni assicuravano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza (cfr. Cass. 4384/2022). Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., riferita alla diversità della normativa applicabile ai servizi bancari, la Corte evidenzia, anche alla luce di quanto rilevato dalla Cassazione, che prima della privatizzazione del servizio postale esisteva una chiara disomogeneità tra i due settori, da cui derivava la disomogeneità degli strumenti negoziali offerti al pubblico, non potendosi, tuttavia, sostenere che questa rilevante differenza di disciplina, prima dell'abrogazione dell'art. 173 cod. postale, comportasse una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in danno dei risparmiatori, che si indirizzavano all'investimento in buoni fruttiferi (cfr.
Cass. S.U. 3963/2019).
Le considerazioni che precedono valgono, infine, anche a escludere che, al momento della sottoscrizione dei buoni postali, l'appellante potesse ragionevolmente confidare sull'invariabilità del tasso di interesse, con conseguente rigetto delle doglianze inerenti alla violazione dei principi di buona fede contrattuale. In particolare, al riguardo il Collegio ritiene, conformemente a quanto statuito dalla
Suprema Corte, che la configurazione delle sino alla fine degli anni '90 come Azienda autonoma CP_3
dello Stato (1994) e poi come Ente (1999) comportava una effettiva eterogeneità Controparte_4
della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle
[...]
. La Cassazione, in particolare, è costante nel qualificare i buoni fruttiferi postali come titoli di CP_3
legittimazione, con conseguente soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali (cfr. Cass. 27809/2005), volti a pagina 14 di 17 modificare il tasso degli interessi originariamente previsto all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto sub externo, secondo la previsione di cui all'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione nella specie dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Vi è da dire che,
a fronte di tale normativa intesa a decidere autoritativamente sul contratto, che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, il legislatore ha previsto il meccanismo consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione ivi indicata. Per altro verso, il risparmiatore, che non avesse inteso disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, poteva ricevere,
comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto, la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo (cfr.
Cass. S.U. 3963/2019).
La Corte ritiene, infine, infondato anche il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in quanto è del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di applicare tale principio, tenuto conto dell'esito finale della lite e della soccombenza di Parte_1
pagina 15 di 17 3. Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., svolta da parte appellata, non avendo quest'ultima provato, come era suo onere, che parte appellante ha proposto appello in mala fede o colpa grave e l'eventuale danno subito.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di avuto riguardo della natura Parte_1
della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 20.543,05), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
5. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che sono liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 16 di 17 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio Parte_1
del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1
quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto
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