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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 10.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 874 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Cecchi e Federica Caradonna, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Anzio, viale alla Marina, 55;
Appellante
e
1 , CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Sanfelice, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Prisco (CE), via Verdi, 33/35;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18950/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 27.12.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 27.6.2001, Parte_1 CP_1
hanno avuto due figli, (nato il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata il [...]) e si sono separati consensualmente a seguito di decreto di omologa del 27.2.2017, prevedendo, fra l'altro, che i figli sarebbero stati collocati presso la madre, “nell'abitazione di via Vallarano, 101” e che il padre avrebbe versato, per il loro mantenimento, un contributo mensile di € 420,00, oltre al canone di locazione dell'alloggio di servizio adibito a casa familiare, pari ad € 234,00 (per un importo totale di € 654,00) ed oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con ricorso depositato il 28.9.2017, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendosi a carico della moglie il pagamento della differenza tra l'importo del canone di locazione rideterminato dalla PA in € 978,00 e quello
2 originariamente stabilito, pari ad € 234,00 e con riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli, a proprio carico, al complessivo importo mensile di €
200,00, senza alcuna partecipazione alle relative spese straordinarie;
costituitasi in giudizio, non si è opposta allo scioglimento del CP_1
vincolo matrimoniale, rappresentando che, a seguito di istanza in autotutela, la PA aveva nuovamente rideterminato il canone di locazione dell'alloggio in cui viveva nell'importo mensile di € 419,44 ed ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, con pagamento del canone di locazione a carico del ricorrente e che questi fosse altresì onerato del versamento mensile di € 600,00, per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale del 16.5.2018, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni della separazione ed a seguito dell'udienza del
6.6.2019, il contributo per il mantenimento dei figli, a carico di Parte_1
è stato aumentato all'importo mensile di € 700,00;
[...]
con sentenza non definitiva emessa il 15.9.2022, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
infine, sentiti e , con la sentenza n. 18950/23, Per_1 Persona_2
quest'ultima, ancora minore, è stata affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre nella casa familiare, assegnata a ed è stato posto a carico di un CP_1 Parte_1
assegno, per il mantenimento dei figli, pari ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con ricorso depositato il 19.2.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, lamentando l'avvenuta erronea assegnazione della casa familiare a , avendo espresso , in sede di CP_1 Persona_2
3 audizione, la volontà di andare a vivere con il padre;
ha, quindi, chiesto disporsi il collocamento prevalente dei figli presso di sé, nell'abitazione di via
Vallerano, 101 e la revoca del relativo assegno di mantenimento, posto a proprio carico;
in subordine, ha chiesto la riduzione di tale prestazione al minor importo di € 400,00 mensili;
con condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c.
e con vittoria delle spese per entrambi i gradi del giudizio;
in data 30.1.2025, si è costituita , che ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, concludendo per il relativo rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato, con decreto del 18.3.2025, il deposito di note per la trattazione cartolare dell'udienza del 10.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 sollevata da , avendo CP_1 Parte_1
formulato compiutamente le proprie censure avverso la sentenza di primo grado, in modo da consentire alla controparte ed al Collegio di comprendere quale sia il capo del provvedimento del quale si intende ottenere la riforma e le relative ragioni.
4 Nel merito, la materia del contendere, in questa sede, investe in primo luogo il collocamento prevalente dei figli della coppia: , ormai maggiorenne Per_1
e , che lo diventerà nel prossimo mese di settembre. Persona_2
OR sono stati sentiti dal giudice di prime cure all'udienza del 15.9.2022 ed hanno riferito di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori;
Per_1
ha espressamente dichiarato di voler continuare a vivere con la mamma;
ha, invece, riferito di voler continuare a vivere nella casa Persona_2
familiare, nei pressi della scuola che frequenta e nel quartiere dove abitano i suoi amici, con il padre, piuttosto che con la madre, pur continuandola a vedere “spessissimo”.
Nella memoria di costituzione depositata il 30.1.2025, tuttavia, CP_1
ha allegato che, dopo l'udienza del 15.9.2022, per un lungo periodo, i ragazzi hanno visto il padre solo un paio di volte al mese, senza trascorrere con lui alcun periodo festivo, né a Natale, né a Pasqua, né durante le vacanze estive e solo nel 2025 hanno ripreso a frequentarlo con cadenza settimanale.
La circostanza, invero, non è stata specificatamente contestata dall'appellante che si è limitato a dichiarare che sarebbe stata la madre ad impedire ai figli di trascorrere dei periodi festivi in sua compagnia, conducendoli nel casertano, nel proprio paese di origine, ovvero promettendo loro delle regalie se avessero assecondato il suo volere.
In proposito, tuttavia, le argomentazioni di non risultano Parte_1
convincenti: da un lato, infatti, nel corso della propria audizione, ha Per_1
espressamente dichiarato di essere più volte uscito con il padre, nonostante la diversa volontà manifestata dalla madre;
dall'altro, proprio l'età ormai quasi adulta raggiunta da entrambi i ragazzi induce a ritenere che, se lo avessero
5 realmente voluto, certamente nulla avrebbe potuto impedire loro di trascorrere qualche giorno con il padre d'estate o durante le feste.
ha, inoltre, allegato che attualmente si sarebbe Parte_1 Per_1
trasferito a vivere a Dublino per circa un paio di mesi per un'esperienza lavorativa.
Anche tale circostanza è rimasta incontestata dalla controparte.
Considerate tali premesse, ritiene il Collegio di confermare l'assegnazione della casa familiare a , con la quale, di fatto, i figli CP_1
prevalentemente convivono, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al fatto che se ne sia allontanato per un breve periodo e dovendosi Per_1
privilegiare, quanto a , il fatto concludente che, in seguito a quanto Per_2
dichiarato in udienza, oltre due anni or sono, poi, di fatto, non abbia frequentato il padre con regolarità.
L'appellante, inoltre, ha chiesto ridursi l'assegno di mantenimento per i figli a suo carico, quantificato dal Tribunale nell'importo mensile di € 700,00, alla somma di € 400,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
In proposito, deve preliminarmente richiamarsi il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al
6 quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del
26/01/2024).
Occorre, quindi, valutare comparativamente le rispettive risorse economiche delle parti.
In particolare:
- Sottufficiale presso l'Aeronautica Militare Italiana, Parte_1
nelle note autorizzate depositate il 10.2.2025, ha dichiarato di percepire la retribuzione netta media mensile di € 1.700,00 circa;
dalle buste paga prodotte in atti, risulta, tuttavia, che, a tale importo, dev'essere aggiunto quello di € 420,00, versato direttamente alla moglie per il mantenimento dei figli (per una retribuzione netta mensile di € 2.120,00 circa); inoltre, nelle note depositate il 4.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato di versare un canone di locazione mensile di € 350,00, per l'immobile in cui vive;
ha depositato altresì l'estratto del proprio conto corrente, con saldo attivo sostanzialmente irrilevante al mese di dicembre 2024;
- , insegnante dipendente del Ministero dell'istruzione con CP_1
contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione mensile
7 pari a circa € 1.600,00 e versa un canone di locazione mensile per l'alloggio in cui vive con i figli di circa € 480,00; ha depositato l'estratto del proprio conto corrente, con saldo attivo sostanzialmente irrilevante al mese di settembre 2024.
Orbene, in considerazione della situazione economica di entrambe le parti e della circostanza, non contestata, che i figli, conviventi con la madre e non ancora autosufficienti, abbiano rapporti non così frequenti con il padre, ritiene la Corte di dover confermare l'assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo nell'importo mensile di € 700,00 (di cui € 420,00 direttamente trattenuto dalla retribuzione mensile di , come già Parte_1
quantificato dal Tribunale.
Infine, il tenore della decisione esclude che l'appellata possa essere condannata ex art. 96 c.p.c., come richiesto da Parte_1
In conclusione, dunque, l'appello dev'essere respinto.
L'esito della lite induce a condannare al pagamento delle Parte_1
spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
18950/2023 del Tribunale di Roma;
8 condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1
complessivamente in € 6.300,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al
15%, da distrarsi;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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