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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CR Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1064/23
PROMOSSA DA
, c.f.: , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Teofane 2, nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla figlia minore Persona_1
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, C.so Gelone 134,
[...] presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carlo Gambuzza, (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura
Appellante contro in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avv. nato a [...] il [...], con sede in Siracusa, Controparte_2
Via Paolo Caldarella 2, P.I. , elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro 18 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lavaggi, ( ), che la rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura in atti. APPELLATO
E nei confronti di con sede in Milano, , in persona della procuratrice e legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore dott.ssa elettivamente domiciliata in Catania via Perugia n. 10 (studio Controparte_4 legale avv. Mariano Leonora), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Spagnolo giusta procura in atti C.F._4
RZ IA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2018 , nella qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà sulla figlia minore , conveniva in giudizio la (oggi Persona_1 CP_5 CP_1
, chiedendo il pagamento della somma di denaro di € 15.059,95 , a titolo di Controparte_1 risarcimento per il danno occorso alla figlia durante i festeggiamenti del suo decimo compleanno, avvenuti presso la struttura della Cittadella dello Sport di Siracusa in data 8 Luglio 2016. Deduceva che “la minore , nel corso dei festeggiamenti per il proprio decimo compleanno, Persona_1 era intenta ad abluzioni all'interno della vasca del solarium, allorquando dopo essersi immersa, nell'effettuare la risalita, batteva violentemente il capo contro un ponticello di muratura che insiste sopra detta vasca, provocandosi gravi lesioni personali”.
Evidenziava che di tali danni era responsabile il C.C. e avanzava domanda di risarcimento CP_1 in tal senso.
Il si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente al Tribunale Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia giusta l'esistenza di polizza CP_3 assicurativa con essa stipulata ed in virtù della quale intendeva essere garantita in caso di condanna al risarcimento del danno;
nel merito contestava le richieste di parte attrice in quanto infondate e incompatibili con l'effettiva dinamica dell'infortunio, oltre che caratterizzate da una manifesta responsabilità ex art. 2048 C.C. dei genitori della minore In ogni caso lamentava Persona_1
l'eccessiva quantificazione economica del risarcimento richiesto tale da far pensare ad un chiaro intento speculativo.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e fissava la nuova data per la CP_3 comparizione delle parti, per l'udienza di giorno 3.9.2019. All'udienza del 3.9.2019, dato il valore della controversia, il Giudice concedeva 15 giorni per dare l'opportunità alle parti di avviare la procedura di negoziazione assistita e rinviava all'udienza di giorno 14.01.2020. Preso atto dell'esito negativo della negoziazione, il giudice concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e fissava la nuova udienza per giorno 6.10.2020. Dopo il deposito delle relative memorie, veniva ammessa e raccolta prova per testi. Indi, precisate le conclusioni, il Tribunale emetteva una decisione di rigetto della domanda con condanna della parte attrice alle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva gravame nella qualità, affidando il proprio appello Parte_1
a due motivi di censura.
Con il primo motivo metteva in evidenza l'erroneità della statuizione del primo giudice, atteso che nella specie veniva in rilievo una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. di talchè mentre ad essa attrice spettava la prova nel nesso causale tra evento e danno, per contro, la società sportiva convenuta, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto offrire la dovuta prova liberatoria, dimostrando, in primo luogo, che la cosa non aveva svolto alcun ruolo causale nella produzione dell'evento, o perché non presentava una situazione di pericolosità, o perché sulla situazione pericolosa se ne era sovrapposta un'altra che da sola concretamente aveva provocato il danno.
Deduceva che tale prova non era stata raggiunta in giudizio e allegava foto ritraenti lo stato dei luoghi in raffronto ad altre strutture della medesima tipologia ove – in base alla sua prospettazione – erano stati rispettati gli standard di sicurezza. Né – soggiungeva - si poteva imputare detta responsabilità ai genitori per omessa vigilanza atteso che emergeva dalla espletata istruttoria che era stata proprio l'attrice ad intervenire in soccorso della figlia.
Rappresentava che dall'evento erano derivate lesioni con esiti di carattere permanente che potevano essere quantificati in complessivi € 14.666,63, di cui € 8.672,00 per il danno biologico da invalidità permanente pari al 5%; € 1.807,50 per gg. 15 di I.T.A. al 100%; € 1.205,00 per gg. 20 di I.T.P. al
50%; € 2.921,13 per il danno morale, oltre € 61,00 per spese mediche sostenute.
Con il secondo motivo di gravame si doleva della condanna alle spese. Indi avanzava domanda di sospensiva e insisteva per la nomina di un CTU.
Si costituivano in seno al secondo giudizio sia la società sportiva Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sia la
[...] CP_3
La prima deduceva che l'appellante in realtà non aveva provato in alcun modo l'esistenza del nesso causale, né la presunta caratteristica di particolare pericolosità attribuibile alla cosa (il ponticello) detenuta in custodia dalla convenuta ( Ortigia), ed anzi, si era limitata solamente ad affermare CP_6 che il ponticello sul quale la piccola si era procurata autonomamente dei danni, Persona_1 si trovava (e si trova) all'interno di un luogo custodito dalla convenuta, e che soltanto per questo motivo la convenuta doveva essere considerata oggettivamente responsabile dei danni che la bambina si era autonomamente procurata. Ribadiva che la bambina si era esposta autonomamente al pericolo contravvenendo ai divieti presenti nei numerosi cartelli ben evidenziati in tutti i luoghi della
Piscina Quadrifoglio.
Faceva altresì rilevare che la non aveva minimamente contestato l'accertamento operato dal Pt_1 primo Giudice nella motivazione della sentenza, sulla sussistenza o meno di una potenziale “insidia”
e sulla rilevanza giuridica della stessa, di talchè su tale punto si era formato un giudicato implicito.
Contestava poi la quantificazione del danno formulata dalla controparte e negava che sussistessero i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria.
L'assicurazione appellata costituendosi faceva rilevare che dagli atti di causa e dalla istruzione probatoria svoltasi nel primo grado di giudizio non era stato provato che il rapporto costituito tra il genitore della minore e la convenuta assicurata fosse diverso dalla semplice concessione del godimento di uno spazio destinato a eventi quale il festeggiamento del compleanno della minore. Le parti avevano cioè stipulato un rapporto contrattuale limitato alla concessione in godimento temporaneo dell'area della piscina “Quadrifoglio”, e null'altro. Mentre invece il trasferimento dell'affidamento della sorveglianza della minore a terzi non poteva che avvenire nell'ambito di rapporti contrattuali definiti che comportavano anche l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del minore, quali l'iscrizione in istituto scolastico oppure l'iscrizione ad un'associazione sportiva oppure l'iscrizione ad una associazione ludico ricreativa. Ne derivava che in tale quadro assertivo e probatorio, il Giudice di prime cure aveva correttamente qualificato la domanda ed aveva ritenuto che solamente il genitore presente fosse obbligato alla sorveglianza sulla figlia minore (ai sensi dell'art. 147 c.c. e dell'art. 315 bis c.c.) in coerenza con la giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul punto.
Ribadiva poi che non vi era insidia, atteso che il ponticello contro il quale la bambina aveva urtato e che era raffigurato nei rilievi fotografici prodotti in atti, era perfettamente visibile agli astanti.
Peraltro, il fatto narrato in citazione si era verificato in pieno giorno in un assolato pomeriggio del periodo estivo che rendeva ben visibile a chiunque la conformazione dei luoghi.
In ogni caso specificava che l'esimente dalla responsabilità oggettiva per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. costituito dal caso fortuito, veniva integrata anche dalla condotta della parte danneggiata che non prestava la dovuta cautela nell'entrare in relazione causale con la cosa in questione.
Quanto poi alla propria chiamata in causa, ne deduceva l'inammissibilità poiché non sussisteva alcun rapporto dal quale far discendere la convocazione diretta dell'assicuratore da parte della appellante.
E inoltre metteva in luce che avrebbe risposto dei danni (il cui ammontare contestava anche in relazione alla loro prova) entro i limiti del massimale. Indi si opponeva alla concessione della sospensione della esecutività della sentenza appellata e chiedeva il rigetto dell'appello.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio la Corte con provvedimento del 16 gennaio 2024 sospendeva la esecutività dell'impugnata sentenza e nominava un CTU al fine di quantificare i danni patiti dalla minore.
Indi, rinviava all'udienza del 17.11.25, udienza alla quale però nessuna nelle parti si presentava e che veniva rinviata ex art 309 c.p.c
Del pari all'udienza del 22.12.2025 nessuno compariva, di talchè la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in linea di fatto non pare dubbio che la causa debba essere dichiarata estinta posto che le parti non hanno presenziato alle udienze di cui sopra si è detto e che dell'udienza di rinvio al 22 dicembre 2025 è stata data rituale comunicazione alle stesse.
Le spese di questo grado vanno conseguentemente compensate.
PQM
La Corte
Defintivamente decidendo
Dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 23 dicembre 25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. OL CR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL CR Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1064/23
PROMOSSA DA
, c.f.: , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Teofane 2, nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla figlia minore Persona_1
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, C.so Gelone 134,
[...] presso lo studio dell'Avv. Giovanni Carlo Gambuzza, (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura
Appellante contro in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avv. nato a [...] il [...], con sede in Siracusa, Controparte_2
Via Paolo Caldarella 2, P.I. , elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Montedoro 18 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lavaggi, ( ), che la rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura in atti. APPELLATO
E nei confronti di con sede in Milano, , in persona della procuratrice e legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore dott.ssa elettivamente domiciliata in Catania via Perugia n. 10 (studio Controparte_4 legale avv. Mariano Leonora), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Spagnolo giusta procura in atti C.F._4
RZ IA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2018 , nella qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà sulla figlia minore , conveniva in giudizio la (oggi Persona_1 CP_5 CP_1
, chiedendo il pagamento della somma di denaro di € 15.059,95 , a titolo di Controparte_1 risarcimento per il danno occorso alla figlia durante i festeggiamenti del suo decimo compleanno, avvenuti presso la struttura della Cittadella dello Sport di Siracusa in data 8 Luglio 2016. Deduceva che “la minore , nel corso dei festeggiamenti per il proprio decimo compleanno, Persona_1 era intenta ad abluzioni all'interno della vasca del solarium, allorquando dopo essersi immersa, nell'effettuare la risalita, batteva violentemente il capo contro un ponticello di muratura che insiste sopra detta vasca, provocandosi gravi lesioni personali”.
Evidenziava che di tali danni era responsabile il C.C. e avanzava domanda di risarcimento CP_1 in tal senso.
Il si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente al Tribunale Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia giusta l'esistenza di polizza CP_3 assicurativa con essa stipulata ed in virtù della quale intendeva essere garantita in caso di condanna al risarcimento del danno;
nel merito contestava le richieste di parte attrice in quanto infondate e incompatibili con l'effettiva dinamica dell'infortunio, oltre che caratterizzate da una manifesta responsabilità ex art. 2048 C.C. dei genitori della minore In ogni caso lamentava Persona_1
l'eccessiva quantificazione economica del risarcimento richiesto tale da far pensare ad un chiaro intento speculativo.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di e fissava la nuova data per la CP_3 comparizione delle parti, per l'udienza di giorno 3.9.2019. All'udienza del 3.9.2019, dato il valore della controversia, il Giudice concedeva 15 giorni per dare l'opportunità alle parti di avviare la procedura di negoziazione assistita e rinviava all'udienza di giorno 14.01.2020. Preso atto dell'esito negativo della negoziazione, il giudice concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e fissava la nuova udienza per giorno 6.10.2020. Dopo il deposito delle relative memorie, veniva ammessa e raccolta prova per testi. Indi, precisate le conclusioni, il Tribunale emetteva una decisione di rigetto della domanda con condanna della parte attrice alle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva gravame nella qualità, affidando il proprio appello Parte_1
a due motivi di censura.
Con il primo motivo metteva in evidenza l'erroneità della statuizione del primo giudice, atteso che nella specie veniva in rilievo una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. di talchè mentre ad essa attrice spettava la prova nel nesso causale tra evento e danno, per contro, la società sportiva convenuta, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto offrire la dovuta prova liberatoria, dimostrando, in primo luogo, che la cosa non aveva svolto alcun ruolo causale nella produzione dell'evento, o perché non presentava una situazione di pericolosità, o perché sulla situazione pericolosa se ne era sovrapposta un'altra che da sola concretamente aveva provocato il danno.
Deduceva che tale prova non era stata raggiunta in giudizio e allegava foto ritraenti lo stato dei luoghi in raffronto ad altre strutture della medesima tipologia ove – in base alla sua prospettazione – erano stati rispettati gli standard di sicurezza. Né – soggiungeva - si poteva imputare detta responsabilità ai genitori per omessa vigilanza atteso che emergeva dalla espletata istruttoria che era stata proprio l'attrice ad intervenire in soccorso della figlia.
Rappresentava che dall'evento erano derivate lesioni con esiti di carattere permanente che potevano essere quantificati in complessivi € 14.666,63, di cui € 8.672,00 per il danno biologico da invalidità permanente pari al 5%; € 1.807,50 per gg. 15 di I.T.A. al 100%; € 1.205,00 per gg. 20 di I.T.P. al
50%; € 2.921,13 per il danno morale, oltre € 61,00 per spese mediche sostenute.
Con il secondo motivo di gravame si doleva della condanna alle spese. Indi avanzava domanda di sospensiva e insisteva per la nomina di un CTU.
Si costituivano in seno al secondo giudizio sia la società sportiva Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sia la
[...] CP_3
La prima deduceva che l'appellante in realtà non aveva provato in alcun modo l'esistenza del nesso causale, né la presunta caratteristica di particolare pericolosità attribuibile alla cosa (il ponticello) detenuta in custodia dalla convenuta ( Ortigia), ed anzi, si era limitata solamente ad affermare CP_6 che il ponticello sul quale la piccola si era procurata autonomamente dei danni, Persona_1 si trovava (e si trova) all'interno di un luogo custodito dalla convenuta, e che soltanto per questo motivo la convenuta doveva essere considerata oggettivamente responsabile dei danni che la bambina si era autonomamente procurata. Ribadiva che la bambina si era esposta autonomamente al pericolo contravvenendo ai divieti presenti nei numerosi cartelli ben evidenziati in tutti i luoghi della
Piscina Quadrifoglio.
Faceva altresì rilevare che la non aveva minimamente contestato l'accertamento operato dal Pt_1 primo Giudice nella motivazione della sentenza, sulla sussistenza o meno di una potenziale “insidia”
e sulla rilevanza giuridica della stessa, di talchè su tale punto si era formato un giudicato implicito.
Contestava poi la quantificazione del danno formulata dalla controparte e negava che sussistessero i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria.
L'assicurazione appellata costituendosi faceva rilevare che dagli atti di causa e dalla istruzione probatoria svoltasi nel primo grado di giudizio non era stato provato che il rapporto costituito tra il genitore della minore e la convenuta assicurata fosse diverso dalla semplice concessione del godimento di uno spazio destinato a eventi quale il festeggiamento del compleanno della minore. Le parti avevano cioè stipulato un rapporto contrattuale limitato alla concessione in godimento temporaneo dell'area della piscina “Quadrifoglio”, e null'altro. Mentre invece il trasferimento dell'affidamento della sorveglianza della minore a terzi non poteva che avvenire nell'ambito di rapporti contrattuali definiti che comportavano anche l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del minore, quali l'iscrizione in istituto scolastico oppure l'iscrizione ad un'associazione sportiva oppure l'iscrizione ad una associazione ludico ricreativa. Ne derivava che in tale quadro assertivo e probatorio, il Giudice di prime cure aveva correttamente qualificato la domanda ed aveva ritenuto che solamente il genitore presente fosse obbligato alla sorveglianza sulla figlia minore (ai sensi dell'art. 147 c.c. e dell'art. 315 bis c.c.) in coerenza con la giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul punto.
Ribadiva poi che non vi era insidia, atteso che il ponticello contro il quale la bambina aveva urtato e che era raffigurato nei rilievi fotografici prodotti in atti, era perfettamente visibile agli astanti.
Peraltro, il fatto narrato in citazione si era verificato in pieno giorno in un assolato pomeriggio del periodo estivo che rendeva ben visibile a chiunque la conformazione dei luoghi.
In ogni caso specificava che l'esimente dalla responsabilità oggettiva per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. costituito dal caso fortuito, veniva integrata anche dalla condotta della parte danneggiata che non prestava la dovuta cautela nell'entrare in relazione causale con la cosa in questione.
Quanto poi alla propria chiamata in causa, ne deduceva l'inammissibilità poiché non sussisteva alcun rapporto dal quale far discendere la convocazione diretta dell'assicuratore da parte della appellante.
E inoltre metteva in luce che avrebbe risposto dei danni (il cui ammontare contestava anche in relazione alla loro prova) entro i limiti del massimale. Indi si opponeva alla concessione della sospensione della esecutività della sentenza appellata e chiedeva il rigetto dell'appello.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio la Corte con provvedimento del 16 gennaio 2024 sospendeva la esecutività dell'impugnata sentenza e nominava un CTU al fine di quantificare i danni patiti dalla minore.
Indi, rinviava all'udienza del 17.11.25, udienza alla quale però nessuna nelle parti si presentava e che veniva rinviata ex art 309 c.p.c
Del pari all'udienza del 22.12.2025 nessuno compariva, di talchè la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in linea di fatto non pare dubbio che la causa debba essere dichiarata estinta posto che le parti non hanno presenziato alle udienze di cui sopra si è detto e che dell'udienza di rinvio al 22 dicembre 2025 è stata data rituale comunicazione alle stesse.
Le spese di questo grado vanno conseguentemente compensate.
PQM
La Corte
Defintivamente decidendo
Dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 23 dicembre 25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. OL CR