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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.54/2025
@-AP AI-MP(superstiti)prescrizione(Cassaz.) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 06.03.2025, e vertente tra
(ricorrente in riassunzione - appellato) e l Parte_1 [...]
(resistente in riassunzione - appellante), avente ad Controparte_1 oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. n.31842 del 10/12/2024 sull'appello avverso la sentenza n°278/2017 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 28.11.2017, pubblicata il
12.01.2018.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso di Parte_1
, titolare di rendita ai superstiti nella misura del 20% in qualità di orfano di entrambi i genitori
[...]
(madre deceduta il 07.02.1992 e padre deceduto in data 27.11.1993 per infortunio sul lavoro), volto ad ottenere l'adeguamento della rendita nella maggior misura del 40%, ai sensi dell'art.85 del D.P.R.
n.1124/1965.
1 La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.332/18 del 30/10/2018 ha respinto l'impugnazione proposta dall' confermando le valutazioni di merito operate dal primo giudice e ritenendo Pt_2 tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Accogliendo il ricorso dell' la Corte di Cassazione, con ordinanza n.31842 del 10/12/2024, ha Pt_2 rinviato per un nuovo esame a questa Corte, in diversa composizione, assumendo che, da un lato,
l'eccezione di valersi della prescrizione genericamente formulata “non incorre nelle preclusioni, di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c.” (spettando al potere-dovere del giudice individuare la normativa concretamente applicabile), e che, dall'altro, “ la domanda per il maggior importo dei ratei della rendita ai superstiti già erogata, e della quale si contesti la(...) misura erogata della quota di rendita, assumendo il diritto alla maggior quota del 40 per cento in considerazione dello status di orfano maggiorenne di entrambi i genitori, per di più inabile, soggiace alla prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., non rilevando, nella specie, la ratio della prescrizione breve, costituita dall'esigenza di accertamento precoce sottesa al termine di cui all'art. 112 T.U. cit.”.
La causa è stata riassunta da , che – ribadite le difese prospettate con Parte_1
l'originario ricorso - ha chiesto, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di vertice, dichiararsi “la spettanza della rendita nella misura del 40%, e non nella misura del 20%, ex art. 85, commi 1, n.2), T.U. Infortuni dalla data della domanda di riliquidazione del 16/5/2014 e la spettanza delle differenze tra i ratei che avrebbero dovuto essere corrisposti, sulla base della rendita calcolata nella misura del 40% e quelli effettivamente corrisposti, a ritroso dalla suddetta domanda di riliquidazione del 16/5/14 per 10 anni”, con il favore delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza. Ha quindi concluso chiedendo la condanna dell' a “ricostituire e/o ricalcolare e/o Pt_2 riliquidare la rendita nella suddetta misura del 40% a far data dal 16/5/14; corrispondere in maniera corrente la medesima nella suddetta misura corretta a far tempo dal 16/5/14; corrispondere le differenze tra i ratei che avrebbero dovuti essere corrisposti, sulla base della rendita calcolata nella misura del
40% e quelli effettivamente corrisposti, procedendo a ritroso per un decennio dal 16/5/2014 (data della domanda di ricostituzione/riliquidazione/ricalcolo).- Interessi e svalutazione come per legge.- Con vittoria dei compensi e spese di lite con riferimento all'intero giudizio: ai vari gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore”.
Si è costituito nel giudizio riassunto l'appellante che ha chiesto, “in accoglimento Pt_2 dell'ordinanza n. 31842/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in data
10.12.2024, uniformarsi ai princìpi in essa contenuti e quindi dichiarare la prescrizione della domanda inoltrata dal nei confronti dell' in data 16.5.1993, relativamente alla richiesta Parte_1 Pt_2 dell'aumento dei ratei di rendita a superstiti dal 20% al 40%, in quanto al momento della richiesta era
2 già maturata la prescrizione di cui all'art. 2946 cod.civile (prescrizione ordinaria). Con vittoria di spese
e competenze di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente”.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò premesso, come chiarito dalla Suprema Corte, “il thema decidendum, come si evince dalla sentenza impugnata e richiamato nella premessa in fatto, attiene al quantum e non all'an, sicchè lo scrutinio di legittimità non involge il diritto alla rendita, ampiamente argomentato dalla Corte di merito con interpretazione ermeneutica non fatta cenno di alcuna censura”. Ne segue che nella fattispecie la materia del contendere va circoscritta alla individuazione del regime prescrizionale applicabile all'accertato diritto di all'incremento dei ratei della rendita ai superstiti già erogata Parte_1 dalla misura del 20% a quella del 40%.
Orbene, è noto che il D.P.R. n. 1124/1965 prevede un termine di prescrizione triennale per tutte le prestazioni Tale termine, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 297/1999), costituisce una Pt_2
“lex specialis”. Tuttavia, proprio il carattere di norma speciale comporta che il termine breve possa trovare applicazione solo ed esclusivamente all'accertamento del diritto alle prestazioni, che nella fattispecie è pacificamente riconosciuto dall' Per quanto riguarda invece il diritto alle differenze sui Pt_2 ratei già percepiti derivanti dal ricalcolo dell'importo della rendita (da incrementarsi dal 20% al 40%), è stato chiarito dalla Suprema Corte che esso soggiace al termine ordinario decennale, atteso che nella fattispecie non viene in rilievo l'accertamento del diritto alla prestazione (già esistente ed in godimento), ma solo alle differenze derivanti dalla riliquidazione della rendita. In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che la prescrizione non colpisce il diritto alla prestazione, ma solo il diritto a percepire le differenze dovute sui singoli ratei via via percepiti. Ne segue che, posto che la domanda di riliquidazione è stata presentata da in data 16.05.2014, la prescrizione decennale Parte_1 colpisce esclusivamente i ratei maturati anteriormente al 16.05.2004.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di a percepire la rendita ai superstiti nella misura del 40% Parte_1
3 quale orfano di entrambi i genitori, con condanna dell' a riliquidare i relativi ratei a far data Pt_2
16.05.2004, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di Cassazione e della presente fase di rinvio, al pari di quelle del primo e secondo grado (che sono state già liquidate nelle rispettive sentenze), seguono la prevalente soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Pt_2 antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire la rendita ai superstiti nella misura del 40% quale Parte_1 orfano di entrambi i genitori e, per l'effetto, condanna l' a riliquidare i relativi ratei a far data Pt_2 dal 16.04.2004, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui
è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost.
n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
- condanna l' a rifondere alla parte appellata (ricorrente in riassunzione) le spese del giudizio di Pt_2
Cassazione e della fase di rinvio, che liquida in complessivi €.6.000,00, di cui €.3.000,00 per il giudizio di legittimità ed €.3.000,00 per la fase di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI AN
(Atto sottoscritto digitalmente)
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