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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1315/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo AL, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1315/2016 R.G. pendente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Colace, ed elettivamente domiciliato presso lo studio, giusta procura in atti.
-parte attrice-
E
) CP_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Pietropaolo, giusta procura in atti.
-parti convenute-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. adiva il Tribunale di Vibo Parte_1
AL al fine di ottenere le seguenti statuizioni:
1 a. La dichiarazione e accertamento, ai sensi dell'art. 949, comma 1, c.c., dell'inesistenza del diritto
di proprietà esclusiva del Sig. e della Sig.ra sulla corte CP_1 Controparte_3
identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623;
b. La conseguente dichiarazione di nullità dell'atto del Notaio del 12.11.2012, rep. n. 12994, Per_1
raccolta n. 8339, nella parte in cui ha erroneamente raccolto una dichiarazione delle parti
attestante che la detta corte sarebbe di proprietà esclusiva del Sig. ; CP_1
c. La conseguente dichiarazione di nullità dell'atto notarile della dott.ssa Persona_2
del 18.07.2014 rep. n. 9486, nella parte in cui il Sig. ha donato, tra gli altri, anche la CP_1
metà della citata corte alla propria moglie Sig.ra sul presupposto della Controparte_3
relativa proprietà esclusiva in capo al medesimo donante;
d. La dichiarazione dell'obbligo dei convenuti di rimuovere gi apparati di ricezione abusivamente
posizionati sulla colonna d'aria immediatamente soprastante in tetto della porzione immobiliare
di proprietà del Dott. ; Parte_1
e. La condanna dei convenuti a rimuovere gli apparati di ricezione abusivamente posizionati sulla
colonna d'aria immediatamente soprastante in tetto della porzione immobiliare di proprietà del
Dott. Parte_1
f. La condanna dei convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio i Sig.ri e CP_1 [...]
, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto da parte attorea Controparte_4
per la radicale infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande.
In data 16 marzo 2017 si celebrava la prima udienza e il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c..Il Giudicante, stante le richieste di prova formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2018 ammetteva la prova diretta e contraria.
2 In data 18 marzo 2020, il Tribunale ammetteva la richiesta di CTU e procedeva alla nomina della
Dott.ssa . La causa veniva istruita a mezzo la produzione documentale, prova testi Persona_3
e consulenza tecnica quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'articolo 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 giugno 2025.
In data 27 maggio 2025 parte convenuta chiedeva la modifica del provvedimento di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate nei termini le note e le relative repliche ex art. 190 c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata, pertanto merita di essere accolta.
Tanto premesso la domanda proposta da parte attrice può agevolmente essere qualificata quale actio
negatoria servitutis, avendo il Sig. espressamente agito al fine di far dichiarare Parte_1
l'inesistenza a carico del fondo comune di una proprietà esclusiva del convenuto. A tal proposito non si può non rammentare quanto affermato della Suprema Corte sul tema: “in tema di azione negatoria,
poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della
controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della
proprietà, come accade nell'azione di rivendica, in quanto è sufficiente la dimostrazione con ogni
mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido;
per contro, incombe
sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva
dall'attore (cfr. Cass. Civ. n. 21851 del 2014).” Difatti, l'art. 949 c.c. in tema di azione negatoria afferma al primo comma che “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. La legittimazione attiva a proporre tale azione è estesa non solo al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale diverso da quello di proprietà (cfr: Cassazione civile sez. II, 15/05/2018, n.11823)”.
3 Orbene, nel caso in esame, il ricorrente contesta il diritto di proprietà esclusiva della corte identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623, affermando che trattasi di bene comune. Le parti convenute, di contro, ritengono che la proprietà dell'area cortilizia sia di proprietà esclusiva degli stessi in virtù di: a) atto notar del 2012, che costituisce Persona_4
il titolo di acquisto della proprietà di che trattasi da parte di;
b) atto notar del CP_1 Per_2
2014, da cui deriva la comune proprietà della moglie Controparte_4
A tal proposito non si può non evidenziare quanto accertato dal CTU, che dopo aver compiutamente descritto i luoghi ed evidenziato le criticità esistenti ha affermato che: L'area cortilizia, oggetto di
causa, è individuata catastalmente come Bene al foglio 21, particella Controparte_5
623 del N.C.E.U. del Comune di Pizzo. Il Bene abbreviato , come Controparte_5 CP_5
definito dalla Circolare del 20/01/1984 n.
2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali, “è
una porzione di fabbricato che non possiede autonoma capacità reddituale, ed è comune almeno a
due unità immobiliari urbane;
in genere si tratta di androne, scale, locale centrale termica, ecc. (pag.
13 della Consulenza tecnica d'ufficio al cui contenuto ci si rimanda)”. Il Consulente ha precisato che nel caso de quo, la corte, identificata come iscritta nella partita speciale A, è priva di intestatari CP_5
nei registri catastali, poiché non rappresenta un'unità in proprietà esclusiva, bensì un accessorio comune a più proprietà e come tale è involturabile. L'area stessa è inquadrabile, come correttamente indicato sulla visura catastale, come a servizio di tutti gli immobili prospicienti l'area CP_5
cortilizia. A supporto della non esclusiva proprietà, a vantaggio di una o più singole unità immobiliari,
si ricorda l'origine del cortile stesso come di pertinenza dello storico palazzo Caparrotti.
In fase istruttoria, dalla deposizione dei testi citati è emerso che il cortile era di libero accesso ad un'officina e che tra l'attore e il convenuto vi erano state delle trattative per l'acquisto di alcune parti del palazzo.
Più nello specifico i testi hanno dichiarato che:
4 1) Teste Parise “conosco alla perfezione i luoghi di causa poiché prelevavo con la Tes_1
macchina . Entravo con la macchina nella corte.” Parte_1
2) Teste ER AT: “I signori avevano sollecitato i signori Parte_1 Pt_2
all'acquisto del garage e del cortile”.
3) Teste : ha richiesto ai Signori che però non Testimone_2 Parte_1 CP_1
erano presenti, ma fu per il tramite della ditta per cui lavoravo di acquistare il cortile scoperto interno al quale s'accede dal portone ”. Parte_1
Orbene, la circostanza che il Sig. ha proposto al l'acquisto di parti annesse al Parte_1 CP_1
non rileva ai fini del presente procedimento, atteso che fine dell'azione negatoria è quella di CP_6
accertare l'inesistenza di un esclusivo diritto di proprietà e la consequenziale nullità dell'atto del
Notaio del 12.11.2012, rep. n. 12994, raccolta n. 8339 e dell'atto notarile della dott.ssa Per_1
del 18.07.2014 rep. n. 9486. Persona_2
Ebbene, con riferimento sia all'atto di vendita sia alla successiva donazione del Sig. Parte_3
alla di lui moglie è bene rammentare che i beni comuni non possono essere venduti o CP_1
posseduti privatamente.
Difatti, la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984, della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ha precisato che si considerano "beni comuni censibili" quelle unità immobiliari urbane che,
ancorché dotate di autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più
unità immobiliari, e come tali vengono dichiarate. Per converso, sono considerati "beni comuni non censibili" quelle porzioni, comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale.
In tema di donazione di un bene comune è bene evidenziare che per consolidato orientamento giurisprudenziale chi dona per intero un bene in comunione indivisa dispone di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio. Da tanto deriva la radicale nullità
della donazione (cfr: Cass., Sez. un., sent. n. 5068 del 15 marzo 2016.). 5 A tal proposito, proprio la consulente tecnica d'ufficio ha chiarito che: “a valle delle ricerche presso gli uffici pubblici e del confronto della copiosa documentazione disponibile, si evince una complessa e controversa attribuzione della proprietà dell'area cortilizia oggetto del contezioso. In nessuna delle successioni o compravendite ante 2014 risulta espressamente descritta e ceduta la proprietà del cortile censito al NCEU al foglio 21, particella 623. L'inserimento nella Donazione del 18/07/2014 rogante notaio a favore di da parte di della Persona_2 Controparte_7 CP_1
dicitura “con annessa corte di pertinenza esclusiva” non è fondata su evidenze documentali precedenti all'atto di cessione stesso”. In definitiva, il tenore della documentazione esaminata e della Consulenza
Tecnica, legittima l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio in quanto la corte identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623 non è un bene di proprietà esclusiva, bensì un bene comune non censibile.
Per quel che concerne la doglianza relativa lo spostamento dell'antenna, il Tribunale prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi e nelle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
PQM
Il Tribunale di Vibo AL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda introduttiva del giudizio e, per l'effetto, accerta l'inesistenza del diritto di proprietà esclusiva della corte identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623.
6 - DICHIARA la nullità dell'atto del Notaio del 12.11.2012, rep. n. 12994, raccolta n. 8339, Per_1
nella parte attestante la proprietà esclusiva della corte del Sig. e la nullità dell'atto CP_1
notarile della dott.ssa del 18.07.2014 rep. n. 9486, nella parte in cui il Sig. Persona_2
ha donato, tra gli altri, anche la metà della citata corte alla propria moglie Sig.ra CP_1 [...]
. CP_3
- NA parte convenuta al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.380,35 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
- NA parte convenuta al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Vibo AL, li 29.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo AL, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1315/2016 R.G. pendente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Colace, ed elettivamente domiciliato presso lo studio, giusta procura in atti.
-parte attrice-
E
) CP_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Pietropaolo, giusta procura in atti.
-parti convenute-
ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. adiva il Tribunale di Vibo Parte_1
AL al fine di ottenere le seguenti statuizioni:
1 a. La dichiarazione e accertamento, ai sensi dell'art. 949, comma 1, c.c., dell'inesistenza del diritto
di proprietà esclusiva del Sig. e della Sig.ra sulla corte CP_1 Controparte_3
identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623;
b. La conseguente dichiarazione di nullità dell'atto del Notaio del 12.11.2012, rep. n. 12994, Per_1
raccolta n. 8339, nella parte in cui ha erroneamente raccolto una dichiarazione delle parti
attestante che la detta corte sarebbe di proprietà esclusiva del Sig. ; CP_1
c. La conseguente dichiarazione di nullità dell'atto notarile della dott.ssa Persona_2
del 18.07.2014 rep. n. 9486, nella parte in cui il Sig. ha donato, tra gli altri, anche la CP_1
metà della citata corte alla propria moglie Sig.ra sul presupposto della Controparte_3
relativa proprietà esclusiva in capo al medesimo donante;
d. La dichiarazione dell'obbligo dei convenuti di rimuovere gi apparati di ricezione abusivamente
posizionati sulla colonna d'aria immediatamente soprastante in tetto della porzione immobiliare
di proprietà del Dott. ; Parte_1
e. La condanna dei convenuti a rimuovere gli apparati di ricezione abusivamente posizionati sulla
colonna d'aria immediatamente soprastante in tetto della porzione immobiliare di proprietà del
Dott. Parte_1
f. La condanna dei convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio i Sig.ri e CP_1 [...]
, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso sostenuto da parte attorea Controparte_4
per la radicale infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande.
In data 16 marzo 2017 si celebrava la prima udienza e il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c..Il Giudicante, stante le richieste di prova formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2018 ammetteva la prova diretta e contraria.
2 In data 18 marzo 2020, il Tribunale ammetteva la richiesta di CTU e procedeva alla nomina della
Dott.ssa . La causa veniva istruita a mezzo la produzione documentale, prova testi Persona_3
e consulenza tecnica quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'articolo 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 giugno 2025.
In data 27 maggio 2025 parte convenuta chiedeva la modifica del provvedimento di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate nei termini le note e le relative repliche ex art. 190 c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata, pertanto merita di essere accolta.
Tanto premesso la domanda proposta da parte attrice può agevolmente essere qualificata quale actio
negatoria servitutis, avendo il Sig. espressamente agito al fine di far dichiarare Parte_1
l'inesistenza a carico del fondo comune di una proprietà esclusiva del convenuto. A tal proposito non si può non rammentare quanto affermato della Suprema Corte sul tema: “in tema di azione negatoria,
poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della
controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della
proprietà, come accade nell'azione di rivendica, in quanto è sufficiente la dimostrazione con ogni
mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido;
per contro, incombe
sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva
dall'attore (cfr. Cass. Civ. n. 21851 del 2014).” Difatti, l'art. 949 c.c. in tema di azione negatoria afferma al primo comma che “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. La legittimazione attiva a proporre tale azione è estesa non solo al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale diverso da quello di proprietà (cfr: Cassazione civile sez. II, 15/05/2018, n.11823)”.
3 Orbene, nel caso in esame, il ricorrente contesta il diritto di proprietà esclusiva della corte identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623, affermando che trattasi di bene comune. Le parti convenute, di contro, ritengono che la proprietà dell'area cortilizia sia di proprietà esclusiva degli stessi in virtù di: a) atto notar del 2012, che costituisce Persona_4
il titolo di acquisto della proprietà di che trattasi da parte di;
b) atto notar del CP_1 Per_2
2014, da cui deriva la comune proprietà della moglie Controparte_4
A tal proposito non si può non evidenziare quanto accertato dal CTU, che dopo aver compiutamente descritto i luoghi ed evidenziato le criticità esistenti ha affermato che: L'area cortilizia, oggetto di
causa, è individuata catastalmente come Bene al foglio 21, particella Controparte_5
623 del N.C.E.U. del Comune di Pizzo. Il Bene abbreviato , come Controparte_5 CP_5
definito dalla Circolare del 20/01/1984 n.
2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali, “è
una porzione di fabbricato che non possiede autonoma capacità reddituale, ed è comune almeno a
due unità immobiliari urbane;
in genere si tratta di androne, scale, locale centrale termica, ecc. (pag.
13 della Consulenza tecnica d'ufficio al cui contenuto ci si rimanda)”. Il Consulente ha precisato che nel caso de quo, la corte, identificata come iscritta nella partita speciale A, è priva di intestatari CP_5
nei registri catastali, poiché non rappresenta un'unità in proprietà esclusiva, bensì un accessorio comune a più proprietà e come tale è involturabile. L'area stessa è inquadrabile, come correttamente indicato sulla visura catastale, come a servizio di tutti gli immobili prospicienti l'area CP_5
cortilizia. A supporto della non esclusiva proprietà, a vantaggio di una o più singole unità immobiliari,
si ricorda l'origine del cortile stesso come di pertinenza dello storico palazzo Caparrotti.
In fase istruttoria, dalla deposizione dei testi citati è emerso che il cortile era di libero accesso ad un'officina e che tra l'attore e il convenuto vi erano state delle trattative per l'acquisto di alcune parti del palazzo.
Più nello specifico i testi hanno dichiarato che:
4 1) Teste Parise “conosco alla perfezione i luoghi di causa poiché prelevavo con la Tes_1
macchina . Entravo con la macchina nella corte.” Parte_1
2) Teste ER AT: “I signori avevano sollecitato i signori Parte_1 Pt_2
all'acquisto del garage e del cortile”.
3) Teste : ha richiesto ai Signori che però non Testimone_2 Parte_1 CP_1
erano presenti, ma fu per il tramite della ditta per cui lavoravo di acquistare il cortile scoperto interno al quale s'accede dal portone ”. Parte_1
Orbene, la circostanza che il Sig. ha proposto al l'acquisto di parti annesse al Parte_1 CP_1
non rileva ai fini del presente procedimento, atteso che fine dell'azione negatoria è quella di CP_6
accertare l'inesistenza di un esclusivo diritto di proprietà e la consequenziale nullità dell'atto del
Notaio del 12.11.2012, rep. n. 12994, raccolta n. 8339 e dell'atto notarile della dott.ssa Per_1
del 18.07.2014 rep. n. 9486. Persona_2
Ebbene, con riferimento sia all'atto di vendita sia alla successiva donazione del Sig. Parte_3
alla di lui moglie è bene rammentare che i beni comuni non possono essere venduti o CP_1
posseduti privatamente.
Difatti, la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984, della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ha precisato che si considerano "beni comuni censibili" quelle unità immobiliari urbane che,
ancorché dotate di autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più
unità immobiliari, e come tali vengono dichiarate. Per converso, sono considerati "beni comuni non censibili" quelle porzioni, comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale.
In tema di donazione di un bene comune è bene evidenziare che per consolidato orientamento giurisprudenziale chi dona per intero un bene in comunione indivisa dispone di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio. Da tanto deriva la radicale nullità
della donazione (cfr: Cass., Sez. un., sent. n. 5068 del 15 marzo 2016.). 5 A tal proposito, proprio la consulente tecnica d'ufficio ha chiarito che: “a valle delle ricerche presso gli uffici pubblici e del confronto della copiosa documentazione disponibile, si evince una complessa e controversa attribuzione della proprietà dell'area cortilizia oggetto del contezioso. In nessuna delle successioni o compravendite ante 2014 risulta espressamente descritta e ceduta la proprietà del cortile censito al NCEU al foglio 21, particella 623. L'inserimento nella Donazione del 18/07/2014 rogante notaio a favore di da parte di della Persona_2 Controparte_7 CP_1
dicitura “con annessa corte di pertinenza esclusiva” non è fondata su evidenze documentali precedenti all'atto di cessione stesso”. In definitiva, il tenore della documentazione esaminata e della Consulenza
Tecnica, legittima l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio in quanto la corte identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623 non è un bene di proprietà esclusiva, bensì un bene comune non censibile.
Per quel che concerne la doglianza relativa lo spostamento dell'antenna, il Tribunale prende atto di quanto dichiarato da entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi e nelle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
PQM
Il Tribunale di Vibo AL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda introduttiva del giudizio e, per l'effetto, accerta l'inesistenza del diritto di proprietà esclusiva della corte identificata al catasto fabbricati del Comune di Pizzo al foglio di mappa 21, particella 623.
6 - DICHIARA la nullità dell'atto del Notaio del 12.11.2012, rep. n. 12994, raccolta n. 8339, Per_1
nella parte attestante la proprietà esclusiva della corte del Sig. e la nullità dell'atto CP_1
notarile della dott.ssa del 18.07.2014 rep. n. 9486, nella parte in cui il Sig. Persona_2
ha donato, tra gli altri, anche la metà della citata corte alla propria moglie Sig.ra CP_1 [...]
. CP_3
- NA parte convenuta al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.380,35 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
- NA parte convenuta al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Vibo AL, li 29.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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