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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3414 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. URSELLI MASSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Lamenta, infatti, la ricorrente di aver denunciato in data 21.07.2023 la patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare” e che la stessa fosse stata riconosciuta dall' nella misura CP_1 insufficiente del 4%, nonché di aver denunciato, invano, la ulteriore malattia professionale “periartrite scapolo omerale bilaterale”.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalle malattie denunciate e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola ed è stata esposta in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre le patologie.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale complessiva pari al 14%
(quattordici percento), così determinato: lesione dell'integrità psicofisica spalla dx e sin valutata nell'
08% (otto percento); per quanto concerne il tratto lombare a dire del CTU può essere valutata nella misura del 03% (tre percento) a cui bisogna aggiungere il già ottenuto riconoscimento della natura professionale del “deficit funzionale lombare” dal quale è affetta con riduzione della propria capacità lavorativa nella misura del 04%; tanto, in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D.
Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (21.07.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 14% a far data dal 21.07.2023, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali CP_1 su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 4.638,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3414 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. URSELLI MASSIMO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Lamenta, infatti, la ricorrente di aver denunciato in data 21.07.2023 la patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare” e che la stessa fosse stata riconosciuta dall' nella misura CP_1 insufficiente del 4%, nonché di aver denunciato, invano, la ulteriore malattia professionale “periartrite scapolo omerale bilaterale”.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta dalle malattie denunciate e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola ed è stata esposta in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre le patologie.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale complessiva pari al 14%
(quattordici percento), così determinato: lesione dell'integrità psicofisica spalla dx e sin valutata nell'
08% (otto percento); per quanto concerne il tratto lombare a dire del CTU può essere valutata nella misura del 03% (tre percento) a cui bisogna aggiungere il già ottenuto riconoscimento della natura professionale del “deficit funzionale lombare” dal quale è affetta con riduzione della propria capacità lavorativa nella misura del 04%; tanto, in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D.
Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (21.07.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 14% a far data dal 21.07.2023, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali CP_1 su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 4.638,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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