Art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a gestire, per la durata dell'esercizio provvisorio, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1953-54, compreso nel progetto di bilancio di cui al precedente art. 1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a gestire, per la durata dell'esercizio provvisorio, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1953-54, compreso nel progetto di bilancio di cui al precedente art. 1.