Articolo 2 della Legge 28 giugno 1953, n. 462
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 giugno 1953
Art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a gestire, per la durata dell'esercizio provvisorio, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1953-54, compreso nel progetto di bilancio di cui al precedente art. 1.
Entrata in vigore il 30 giugno 1953