Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/05/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 10.4.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3984/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giuseppe Ciaramella e dall'avv. Letizia D'Elia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciaramella, sito in Giugliano in Napoli, alla via Diocleziano
n°86
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
Lucia Piscitelli, presso il cui studio, sito in Caserta, alla via Fulvio Renella n°88, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che, il giorno Parte_1
24.8.2021, alle ore 02.40 circa in Arzano (NA), al viale delle Industrie, aveva riportato lesioni a causa di un sinistro verificatosi allorché era trasportato a bordo del veicolo
Toyota Yaris tg. CB337RZ, di proprietà di e condotto nell'occasione da CP_2
suo padre;
che, in particolare, il veicolo, nel percorrere il Viale delle Persona_1
Industrie, nel senso di marcia da Frattamaggiore ad Arzano, improvvisamente aveva perso il controllo, sbandando sulla propria sinistra, andando ad urtare violentemente con la propria parte anteriore contro il muro di cinta ivi situato, all'altezza di “Désirée Outlet”; che, in conseguenza di tale forte urto aveva riportato gravi lesioni personali, per cui si era reso necessario l'intervento del 118, che con autoambulanza lo aveva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ove gli erano state prestate le prime cure;
che i sanitari avevano diagnosticato “frattura scomposta, angolata e pluriframmentaria del III medio distale diafisario del perone, frattura scomposta, angolata della regione meta-epifisaria distale della tibia, verosimilmente trimalleolare, con lussazione della pinza tipio-astragalica”, con prognosi iniziale di giorni
30; che nella stessa giornata era stato ricoverato presso la “Sanatrix” dove era CP_3
stato sottoposto ad “intervento di riduzione e osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale e vite interframmentaria al malleolo tibiale caviglia sinistra”; che, era seguito un periodo di invalidità, al termine del quale era risultato guarito con postumi in data
20.05.2022, come da certificazione in atti.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la Controparte_1
e la sig.ra nella qualità di responsabile civile, concludeva affinché
[...] CP_2
la convenuta Compagnia Assicurativa venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza Controparte_1
in fatto e diritto della domanda, assumeva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in quanto dalle risultanze della documentazione versata in atti il sig. Parte_1
non appariva come terzo trasportato, ma al contrario come conducente del veicolo
[...]
Toyota Yaris tg. CB337RZ; eccepiva altresì l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., per inosservanza dei
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requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio;
nel merito, che le lesioni riportate dall'attore e, in particolare, quelle alla caviglia sinistra, risultavano coerenti con la posizione di conducente all'interno del veicolo e non di trasportato.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
La responsabile civile, restava contumace. CP_2
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e di due testi di parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Dlgs 209/2005 dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione, inviata a mezzo pec, e ricevuta dalla compagnia assicurativa convenuta, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'onere imposto al danneggiato di informare la compagnia assicurativa dell'accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito (Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021,
n.1699).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Dlgs 209/2005, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite e dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la
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circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287, comma 1°, cod. ass. essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta. Invero, l'attore ha agito invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 144 Dlgs. 209/2005, in quanto terzo trasportato.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede : "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subìto dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145 […]". La previsione dell'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo ha la funzione di agevolare la posizione processuale del terzo trasportato, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della
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responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subìto un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. in tal senso Sez. 3,
Sentenza n. 16181 del 30/07/2015); si tratta in sostanza di un onere della prova semplificato in quanto il danneggiato/terzo dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subìto dei danni, non dovendo provare chi era il conducente responsabile del sinistro.
Tuttavia, va precisato che la procedura ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subìto direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, trova applicazione a condizione che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, mentre, non si applica in caso di sinistro con coinvolgimento di un solo veicolo.
Dunque, se in base alla dinamica del sinistro, così come descritta in atto introduttivo, è allegata la presenza di un unico veicolo, allora parte attrice non può invocare altra disciplina se non quella prevista ex art. 144 cod. ass.ni che presuppone l'accertamento della responsabilità e della dinamica del sinistro con onere a carico del terzo trasportato/danneggiato il quale, dovrà necessariamente dare prova che il sinistro è avvenuto per colpa del vettore.
In tal senso anche la Cassazione ha precisato che in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile
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e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr. Cassazione sent. n.
17963/2021).
Nel caso in esame appare pacifico che il sinistro dal quale sono derivate le lesioni lamentate dall'attore ha visto coinvolto unicamente il veicolo sul quale il si Pt_1
trovava, ma l'analisi complessiva delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che l'attore fosse effettivamente terzo trasportato anziché conducente del veicolo.
Ed invero, la contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio è tale da far ritenere inverosimile la vicenda dedotta nel libello introduttivo e, in particolare, che al momento del sinistro fosse terzo Parte_1
trasportato all'interno del veicolo Toyota Yaris.
L'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione.
In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio.
Innanzitutto, si evidenzia una discordanza tra quanto descritto nell'atto introduttivo ed il verbale redatto dal personale sanitario del 118 intervento sul posto. In particolare, dal predetto verbale si evince che sul luogo del sinistro vi era una sola persona che riportava lesioni (“Paziente cosciente, orientato s/t. Riferisce incidente auto. Slo scomposta caviglia sx, escoriazioni frontali multiple. Non evidenti altri traumi”) e che veniva identificata in
Non vi sono altre annotazioni in ordine ad ulteriori persone coinvolte nel Parte_1
sinistro, tant'è che la voce “Altre persone coinvolte” presente nel modulo, non risulta compilata.
Alcun utile riscontro alla prospettazione attorea può ricavarsi dalle deposizioni rese dai testi di parte attrice, i quali hanno reso dichiarazioni lacunose e poco convincenti, tali da fornire una ricostruzione dei fatti alquanto inverosimile.
Entrambi i testi non hanno saputo riferire su come il fosse arrivato nel luogo Pt_1
dell'appuntamento (“Non ricordo all'andata come sia venuto, è possibile che sia andata
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io a prenderlo. Lui abitava ad Arzano, io ero appoggiata dai miei a Casoria” - cfr. deposizione di Notaro;
“Mi pare che quella sera all'andat sia venuto con Tes_1 Pt_1
me ” - cfr. deposizione di ). Tes_1 Testimone_2
Alcuna giustificazione hanno poi saputo fornire per chiarire la ragione per cui l'attore avrebbe deciso di chiamare il padre per rientrare a casa anziché farsi dare un passaggio da loro. Ed invero, sul punto, la teste ha precisato: “è venuto quindi il padre a Tes_3
bordo della Toyota Yaris di colore nero, la macchina che abitualmente usav Pt_1 Pt_1
è salito in auto sul lato passeggero. A quel punto ci siamo messi in auto anche noi procedendo nella stessa direzione, più indietro. non so dire perché quella ser non Pt_1
prese l'auto. Ribadisco che fu una sua scelta quella di chiamare il padre per farsi venire a prendere. L'avrei potuto accompagnare io”. Dello stesso tenore è la dichiarazione resa dal il quale ha riferito: “Si era fatto tardi disse che si sarebbe fatto Tes_2 Pt_1
venire a prendere dal padre, mentre io sarei tornato a casa co . Abbiamo atteso Tes_1
che arrivasse il padre d e quando è arrivato poi ci siamo messi in auto anche noi. Pt_1
si è seduto al lato passeggero. Procedevamo nella loro stessa direzione, anche perché Pt_1
anche io come IR abito ad Arzano. C'era senz'altro un motivo specifico per cu Pt_1
non voleva tornare con noi, ma ora non me lo ricordo”.
Quindi, secondo la prospettazione emersa dall'escussione dei predetti testi, il , a Pt_1
tarda notte, avrebbe deciso di chiamare il padre per rientrare a casa, non ritenendo, al contrario, più opportuno chiedere un passaggio ai due amici, i quali pure per tornare dovevano imboccare la stessa direzione. Questi avrebbero quindi atteso l'arrivo del padre dell'attore, , per poi procedere seguendo l'auto con a bordo l'attore Persona_1
(“A quel punto ci siamo messi in auto anche noi procedendo nella stessa direzione, più indietro” - cfr. Notaro “Abbiamo atteso che arrivasse il padre d e quando Tes_1 Pt_1
è arrivato poi ci siamo messi in auto anche noi. si è seduto al lato passeggero. Pt_1
Procedevamo nella loro stessa direzione, anche perché anche io come IR abito ad
Arzano” - cfr. ). Testimone_2
Invero, le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice, e Testimone_4 [...]
, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, hanno fornito una Tes_2
ricostruzione della vicenda assolutamente inverosimile, apparendo alquanto bizzarro – in assenza di una plausibile ragione, non emersa nel corso dell'istruttoria – che l'attore, nel cuore della notte, abbia contattato il padre per farsi venire a prendere, quando poteva più
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ragionevolmente farsi riaccompagnare a casa dagli amici, i quali all'andata già probabilmente erano passati a prenderlo.
Altra circostanza che induce a nutrire seri dubbi sull'attendibilità dei testi è che nessuno dei due sia stato in grado di ricordare se il padre dell'attore fosse o meno salito col figlio a bordo dell'ambulanza.
A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento di criticità rappresentato dal fatto che dalle risultanze del file audio relativo alla telefonata intercorsa tra il personale del 118 ed il chiamante – qualificatosi come guardia giurata addetta al portierato – sembrerebbe emergere che al momento del sinistro ci fosse un unico soggetto coinvolto (“sta un po' inguaiato il guaglione...”), circostanza logicamente incompatibile con la presenza in auto di due persone.
Le evidenziate ragioni di inattendibilità dei testi, in aggiunta agli ulteriori elementi di criticità rappresentati, non consentono allora di ritenere dimostrata la condizione di terzo trasportato dell'attore al momento del sinistro, apparendo più verosimile che egli fosse invece alla guida dell'autovettura.
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
[...
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 7.100,00 per Controparte_1
compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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