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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 976/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Michela Colucci.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Colucci.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto. L'affidamento della minore è condiviso con collocazione presso il padre, mentre la casa coniugale Per_1 che sarebbe in affitto con contratto intestato al sig verrà lasciata a lui, di conseguenza la sig CP_1
dovrà trasferirsi presso l'abitazio a, tanto che le parti di comune accordo Parte_1 concedono alla medesima un tempo di 4 mesi dalla sottoscrizione di tale ricorso. Il sig si impegnerà a pagare la rata di affitto per intero liberando da ogni impegno Controparte_1 economico la sig . Parte_1
La sig al momento disoccupata e provvederà al pagamento al 50% delle spese Parte_1 straordinarie dovute come per legge: mediche, scolastiche e ricreative. Riguardo il diritto di visita entrambi i genitori avranno ampia facoltà sia nei giorni che negli orari, in quanto già sono in accordo tra loro e non hanno mai avuto litigi in tal senso, stessa cosa per le ferie, vacanze natalizie ed estive! Entrambi i genitori si autogestiscono il week end alternato. Per_ Quando un genitore trascorrerà le vacanze con dovrà informerà l'altro genitore sul luogo e le date! Riguardo gli assegni unici corrisposti dall'INPS, questi saranno percepiti per intero dal sig
[...]
, con comunicazione ogni anno dei dati ISEE o altro corrispondente ai redditi di lavor CP_1
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. In caso di future frequentazioni della sig con altri uomini, saranno limitati i contatti e/o uscite o Pt_1 legami tra nuovi compagni della sig e la minore almeno fin quando la piccola non avrà Pt_1 Per_1 compiuto 14 anni e che la frequentazi a stabile.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 976/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Michela Colucci.
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Colucci.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto. L'affidamento della minore è condiviso con collocazione presso il padre, mentre la casa coniugale Per_1 che sarebbe in affitto con contratto intestato al sig verrà lasciata a lui, di conseguenza la sig CP_1
dovrà trasferirsi presso l'abitazio a, tanto che le parti di comune accordo Parte_1 concedono alla medesima un tempo di 4 mesi dalla sottoscrizione di tale ricorso. Il sig si impegnerà a pagare la rata di affitto per intero liberando da ogni impegno Controparte_1 economico la sig . Parte_1
La sig al momento disoccupata e provvederà al pagamento al 50% delle spese Parte_1 straordinarie dovute come per legge: mediche, scolastiche e ricreative. Riguardo il diritto di visita entrambi i genitori avranno ampia facoltà sia nei giorni che negli orari, in quanto già sono in accordo tra loro e non hanno mai avuto litigi in tal senso, stessa cosa per le ferie, vacanze natalizie ed estive! Entrambi i genitori si autogestiscono il week end alternato. Per_ Quando un genitore trascorrerà le vacanze con dovrà informerà l'altro genitore sul luogo e le date! Riguardo gli assegni unici corrisposti dall'INPS, questi saranno percepiti per intero dal sig
[...]
, con comunicazione ogni anno dei dati ISEE o altro corrispondente ai redditi di lavor CP_1
Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento. In caso di future frequentazioni della sig con altri uomini, saranno limitati i contatti e/o uscite o Pt_1 legami tra nuovi compagni della sig e la minore almeno fin quando la piccola non avrà Pt_1 Per_1 compiuto 14 anni e che la frequentazi a stabile.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone