Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1071 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies all'udienza del giorno 5.5.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv. Alessandro Calandrelli (p.e.c.: Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Calan- Email_2 drelli per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona del le- Parte_2 P.IVA_1 gale rappresentante pro tempore, elettivamente do- Parte_3 miciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 12, presso lo studio degli avv. Ferdi- nando Ciancio e Davide Mensa, che la rappresentano e difendono per pro- cura alle liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellata- e
(cod. fisc. , elettiva- Parte_3 CodiceFiscale_2 mente domiciliata in Roma, Via Val di Cogne n. 22, presso lo studio dell'avv. Cristiana Marchini, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
-appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia la Corte d'Appello di Roma Sezione Specializ- Parte_1 zata in Materia di Imprese accogliere il presente appello, riformando la sen- tenza n. 1384/23 del Tribunale di Roma Sezione Specializzata in Materia di Imprese del 24=27/01/23 resa nel giudizio RG 41269/2021, oggetto di riassunzione del giudizio RG 2099/2020 del Tribunale di Viterbo ed acco- gliere le conclusioni da noi rassegnate nel giudizio di primo grado affinché la domanda proposta d nei confronti de Parte_2 Parte_4
venga respinta in quanto infondata in fatto ed in diritto, inammissibile
[...] ed in parte prescritta, affermando la diretta riferibilità ad essa CP_1 delle ricognizioni ed impegni assunti dalla amministratric
[...] [...]
nell'atto di cessione e nella scrittura privata sottoscritta il Parte_3
15/03/17 nei confronti de , ed in subordine in caso di man- Parte_1 cato riconoscimento di tale riferibilità, ritenere la stessa SI.r Parte_3
tenuta in proprio ed in manleva a pagare direttamente alla
[...] [...] qualsiasi somma, anche a titolo di spese giudiziali, che il SI. Parte_2
fosse tenuto a corrisponderle, ovvero in ulteriore subordine Parte_1
a pagare al quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere Parte_1 all ed in ogni caso con la condanna delle controparti Parte_2 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, ed alla restituzione da parte della SI.r di quelle liquidate nella sentenza Parte_3 impugnata e ad essa corrisposte per € 9.322,82”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa Parte_2 ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione, in virtù di quanto ar- gomentato in fatto ed in diritto, così provvedere:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello pro- posto dal SI ai sensi e per gli effetti del combinato dispo- Parte_1 sto di cui agli artt. 42 e 44 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 1384/2023 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVI Civile - Specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 24.01.2023.
In via principale: dichiarare in ogni caso, per tutti i motivi esposti in diritto e/o per ciascuno di essi, illegittimo e/o inammissibile l'appello proposto dal
2 SI. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_1 non definitiva n. 1384/2023 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVI Civile - Specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 24.01.2023. (…)
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa Parte_3 ogni contraria istanza, in virtù di quanto argomentato in fatto e per tutti i motivi in diritto e/o per ciascuno di essi, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE: dichiarare inammissibile l'appello pro- posto dal sig. per intervenuto giudicato di insindacabilità Parte_1 della sentenza n. che ha deciso sulla competenza ex artt. 42 e 44 c.p. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 1384/2023 del 24.01.2023 emessa dal Tribunale Civi di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa, nel corso del procedimento n. R.G. 41269/2021;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare illegittimo e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1 la sentenza non definitiva n. 1384/2023 del 24.01.2023 emessa dal Tribu- nale Civile di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa, nel corso del procedimento n. R.G. 41269/2021; (…)
Con vittoria spese e compensi di legge”.
FATTO e DIRITTO
1. La ha riassunto innanzi al Tribunale di Roma – Parte_2
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, a seguito di declinatoria di com- petenza da parte del Tribunale di Viterbo, il giudizio nei confronti di Parte_1
con cui ha dedotto che questi, quale procuratore e amministratore
[...] unico della società attrice, si è reso responsabile di plurimi addebiti di mala gestio;
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale Civile di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, argomenta- zione e richiesta, ex adverso formulate:
- nel merito: accertata, in virtù di quanto argomentato in fatto ed in diritto, la responsabilità del SI ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero Parte_1 ai sensi dell'art. 2041 c.c., allorquando era procuratore della
[...]
[...
[...] ed ai sensi dell'art. 2474 c.c. allorquando ne era ammini- Controparte_2 stratore, dei danni patrimoniali causati alla stessa pari all'importo di € 65.597,08 ovvero di quello maggiore/minore ritenuto di giustizia ed accer- tato in corso di causa, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore della Società”.
Si è costituito che ha respinto gli addebiti che gli sono stati Parte_1 mossi dalla società di cui è stato amministratore e ha chiesto che fosse di- sposto il rinvio della prima udienza al fine di poter chiamare in causa
[...]
deducendo come questa avesse impegnato la Controparte_3 [...] con le due scritture private del 15.3.2017. Controparte_4
Ritualmente evocata in giudizio, si è costituita che Parte_3 ha negato la comunanza di causa con le pretese azionate nei confronti di dalla società attrice (in riassunzione) e, con riguardo alla Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti dall'ex amministratore ha eccepito l'in- competenza del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Im- presa per essere competente il Tribunale di Siena in ragione della clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nella scrittura privata del 15.3.2017. La terza chiamata ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in virtù delle argomentazioni in fatto e in di- ritto di cui al presente atto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, ar- gomentazione e richiesta, ex adverso formulate:
- 1) in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare, in relazione alla domanda avanzata dal convenuto, SI. nei confronti della terza chia- Parte_1 mata, SI.r la propria incompetenza per essere com- Parte_3 petente il Tribunale di Siena, disporre la separazione della causa da quella avanzata dall nei confronti dello stesso SI Parte_2 Parte_1 ed ordinare la riassunzione nel prescritto termine di legge;
[...]
- 2 nel merito: in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub 1) rigettare le domande avanzate dal convenuto, SI. Parte_1 nei confronti della terza chiamata in causa, SI.ra Parte_3 perché infondate in fatto e in diritto (…)”.
Il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha invitato le parti a precisare le conclusioni “sul segmento accessorio” della causa introdotta dalla
[...]
vale a dire limitatamente all'eccezione di incompetenza del Controparte_4
4 giudice adito con riguardo alla domanda di garanzia impropria svolta da nei confronti di e, con sentenza – Parte_1 Parte_3 che viene qualificata come non definitiva (“non definitivamente pronun- ciando”) – n. 1384/2023 del 23.1.2023 ha così statuito: “Dichiara, con ri- ferimento al segmento processuale accessorio, la incompetenza territoriale del foro adito per essere competente ratione loci il Tribunale di Siena dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente pronuncia.
Condanna il SI. a rifondere in favore della SI.ra Parte_1 [...] le spese del richiamato giudizio che si liquidano nell'importo Parte_3 complessivo di € 7.795,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dispone la prosecuzione del processo principale come da separata ordi- nanza”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello che ha Parte_1 svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si sono costituite sia la Parte_2 sia che hanno contestato la fondatezza delle censure Parte_3 svolte dall'appellante e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Preliminarmente, è opportuno chiarire che quella impugnata da Parte_1 non costituisce una sentenza non definitiva, bensì una sentenza
[...] parziale. Infatti, la decisione appellata ha pronunciato su una delle domande svolte nel giudizio di primo grado, quella c.d. di manleva svolta dal conve- nuto nei confronti della terza chiamata in causa, Parte_1 [...]
definendo – appunto – in rito la domanda in questione. Parte_3
La nozione di sentenza parziale si ricava dall'art. 279 c.p.c., letto unitamente al precedente art. 277 c.p.c. L'art. 279 c.p.c. non la prevede espressamente (a differenza di quella non definitiva), ma l'art. 277, co. 2, c.p.c. consente di definire parzialmente il giudizio, limitando la decisione ad “alcune domande”.
Seppure la decisione impugnata della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma non abbia separato tale causa “accessoria” (per usare la terminologia dell'odierno appellante) da quella “principale”, sol- tanto quest'ultima, tra e la prosegue Parte_1 Parte_2
a seguito di rimessione in istruttoria con separata ordinanza disposta con la 5 stessa sentenza. Infatti, il giudice di prime cure ha liquidato le spese di lite relativamente alla causa definita, elemento sulla scorta del quale è possibile affermare che si è in presenza di una sentenza parziale.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte (seppure al fine di ritenere ammissibile la riserva di appello tutte quelle volte in cui – come nel caso in esame – il giudice erroneamente qualifichi la propria statuizione come non definitiva), ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non defini- tiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativa- mente proposte dalle parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere for- male desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la se- parazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa (cfr. Cass. civ., SS.UU., 19.4.2021, n. 10242). Soprattutto, però, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito la natura di sentenza parziale (come tale, soggetta al regime degli artt. 340 e 301 c.p.c.) di ogni sentenza che risolva tra le parti una o più domande senza separazione al- meno implicita da quelle che necessitano di ulteriore istruzione.
L'art. 279, co. 2, n. 5), c.p.c. stabilisce che il giudice può decidere “alcune delle cause fino a quel momento riunite” e con distinti provvedimenti dispone
“la separazione delle altre cause”. Si generano così due giudizi, uno sulla causa o sulle cause non ancora decise destinato a proseguire e l'altro sulla causa o sulle cause già decise che risulta già definito. E proprio con l'ulteriore conseguenza che la pronuncia già emessa assume i connotati – e il regime – della sentenza definitiva. La separazione può essere espressa, ma anche im- plicita, come ritiene anche la decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata.
Nel caso in esame, tuttavia, la separazione – seppure “implicita” – vi è stata, come si è detto sopra proprio in quanto il giudice di primo grado ha liquidato le spese del giudizio, che equivale a separarle (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.12.2013, n. 28467; Cass. civ., SS.UU., 8.11.1999, n. 711).
3. impugna la sentenza parziale n. 1384/2023 emessa Parte_1 dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma il
23.1.2023 ritenendo che la stessa abbia statuito “nel merito del giudizio tanto che una eventuale sua mancata impugnazione an- Parte_5 drebbe a pregiudicare quanto affermato dalla nostra difesa nei confronti di parte attrice ”. In particolare, l'odierno appellante intende Parte_2
6 censurare, in primo luogo e principalmente, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che “soltanto con la delibera assembleare del 15 marzo 2017 il SI ha cessato formalmente la carica di am- Parte_6 ministratore e, per l'effetto, meramente con la predetta decorrenza, la SI.ra è subentrata nella carica gestoria sì da non poter Parte_3 impegnare patrimonialmente la società attrice con riferimento a profili pre- gressi”.
Al riguardo, l'appellante educe che, prendendo in esame esclusivamente la
“scrittura compositiva” in data 15.3.2017, e non anche la – asseritamente precedente – scrittura privata di cessione di quote in pari data, con la quale il socio unico ( ha dichiarato di avere già assunto, Parte_3 con effetto immediato, la carica di amministratore unico e ha riconosciuto la rispondenza al vero delle spese annotate nella contabilità sociale. In partico- lare, deduce che “il Tribunale delle Imprese entra nel merito Parte_1 del contenzioso venendo ad affermare che quanto ricono- Controparte_5 sciuto nella scrittura 15/03/17 sottoscritta dalla SI.ra non Parte_3 può impegnare la società per lo specifico motivo che la stessa nella sede della sua sottoscrizione non avrebbe ancora assunto la qualifica di ammini- stratore unico, formalizzata nella delibera assembleare dello stesso giorno, che evidentemente ritiene successiva”.
Con il primo motivo di appello si censura, dunque, la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che la non riferibilità alla dei ri- Parte_2 conoscimenti effettuati a quanto alla sussistenza delle Parte_1 spese annotate in contabilità e alla spettanza allo stesso dei compensi ma- turati, nelle due scritture 15.3.2017 di cessione della quota sociale di tale società da parte dell'odierno appellante e in quella privata – asseritamente successiva – a tale cessione, solo quest'ultima peraltro contente la deroga alla competenza territoriale invocata dalla terza chiamata in causa. In parti- colare, l'appellante rileva che la mancata riproposizione nell'epigrafe della sentenza impugnata delle conclusioni rassegnate dallo stesso, a differenza di quelle delle altre due parti, sarebbe un indice del mancato esame da parte del giudice di primo grado delle deduzioni svolte dallo stesso “in quanto nello specifico ha omesso di motivare circa alla rilevanza del contenuto della cessione 15/03/2017 (delle quali peraltro quella Notaio rep. 23858 Per_1
7 doc. 7 fasc e doc. 3 fasc priva di clausola derogatoria Pt_2 Parte_3 della competenza)”.
4. La preoccupazione dichiarata da parte appellante, vale a dire che la sen- tenza di primo grado abbia statuito “nel merito del giudizio”, e quindi che lo stesso sia onerato dal proporre impugnazione per evitare che passi in giu- dicato, non è tuttavia fondata.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sen- tenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giu- dicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo a un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'e- same e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto so- stanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla com- petenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.7.2019, n. 19472; Cass. civ., Sez. I, ord. 20.3.2018, n. 6970; Cass. civ., Sez. II, 26.11.2014, n. 24144; Cass. civ., Sez. III, 23.4.2004, n. 7775; Cass. civ., Sez. III, 15.5.1991, n. 5469).
Quanto ritenuto dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribu- nale di Roma con la sentenza parziale impugnata, con cui ha affermato la competenza per territorio del Tribunale di Siena in ordine alla domanda di garanzia impropria proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
non è suscettibile di passare in giudicato se non limitatamente Parte_3
a tale statuizione sulla competenza.
5. Solo in conseguenza della dedotta erroneità della suddetta statuizione da parte del giudice di prime cure, censura la statuizione da Parte_1 parte del Tribunale di Roma per cui “appare non ragionevolmente invocato l'ingresso della SI.r nel presente processo atteso che difetta Parte_3 in forma radicale il requisito della comunanza di causa con la pretesa credi- toria dapprima azionata nonché la esistenza di un profilo di accessorietà per garanzia (anche impropria) che giustificherebbe la trattazione unitaria di en- trambi i segmenti processuali. Orbene nella predetta contingenza deve pren- dersi atto della esistenza nella scrittura privata del 15 marzo 2017 della clausola di deroga alla competenza territoriale e del rilievo che la parte
8 chiamata in causa, nel costituirsi, ha palesato in forma univoca di volersene avvalere”.
Con il secondo motivo di appello, infatti, si censura la sentenza di primo grado per “Omessa considerazione, in merito alla subordinata domanda avanzata nei confronti della SI.ra in proprio, del rapporto di Parte_3 garanzia impropria che impone l'attrazione della domanda subordinata con- tro di essa azionata alla competenza della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Roma assegnata dalla pronuncia non impugnata 13/05/21 del Tribunale di Viterbo anche alla causa connessa ex art. 3 d.lgs 168/2003”. Nello specifico, l'appellante deduce che “Garanzia e rassicurazione rispetto al futuro comportamento della società nei suoi confronti, per il quale aveva assunto tale impegno, deve evidentemente essere ritenuta questione con- nessa con l'azione di ripetizione di spese e compensi proposta dalla società in questo giudizio, di competenza funzionale del Tribunale delle Imprese come da ordinanza 13/05/21 del Tribunale di Viterbo”; e che, pertanto, “Tale competenza funzionale attrae evidentemente anche la questione connessa e subordinata del riconoscimento degli effetti di quanto enunciato dalla SI.ra
, anche a titolo personale”. Parte_3
L'assunto di parte appellante è – con tutta evidenza – che le difese svolte da nel giudizio introdotto dalla e quindi Parte_1 Parte_2 la domanda di condanna alla restituzione di € 65.597,08 proposta da tale società nei confronti dell'odierno appellante, “dovevano essere evidente- mente considerate contestualmente” con quanto dedotto da detto originario convenuto nel chiamare in causa Parte_3
6. In ragione di quanto appena esposto, l'odierno appellante ha sicuramente interesse ad impugnare la statuizione in ordine alla competenza operata dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa con la sen- tenza parziale n. 1384/2023 del 23.1.2023. Al contempo, però, proprio perché l'unica statuizione suscettibile di passare in giudicato è quella sulla competenza, l'appello proposto da è inammissibile, come Parte_1 hanno correttamente eccepito entrambe le parti appellate.
Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclu- sivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regola- mento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di
9 rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 17.11.2021, n. 34999; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 18.6.2018, n. 15958).
Nel caso in esame, peraltro, il giudice di primo grado ha esaminato non que- stioni preliminari di merito, quanto piuttosto l'interpretazione di una delle scritture private del 15.3.2017, che è una mera difesa consistente nella con- testazione di un elemento costitutivo del diritto, e non un'eccezione in senso proprio svolta all'odierno appellante nel giudizio di primo grado separato (e che prosegue innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa).
Né incide su tale statuizione la pure dedotta – invero, soltanto nelle pre- messe del proprio atto introduttivo – nullità della sentenza di primo grado per non avere il giudice di primo grado riportato, nell'intestazione, le con- clusioni rassegnate dall'odierno appellante.
Anche qualora sussistesse la dedotta nullità, la stessa si convertirebbe in un motivo di censura di una sentenza che è e resta esclusivamente sulla com- petenza, con ogni conseguenza in ordine al mezzo di impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. Del resto, l'art. 161 c.p.c. dispone che “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”, richiamando dunque anche ed espressamente il ri- corso per cassazione.
7. Non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere che quella in esame sia una statuizione esclusivamente sulla competenza, che la stessa sia stata er- roneamente assunta con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 50, co. 1, c.p.c.
Come ha chiarito la Suprema Corte, “Il criterio, secondo cui ciò che rileva al fine della identificazione del regime dell'atto processuale, anche con riguardo all' impugnazione è il suo contenuto sostanziale e non la sua forma, com- porta invero, di riflesso, che, in merito al tema qui specificamente conside- rato, conta, non tanto se il provvedimento che si esprima sulla competenza
10 del giudice adito presenti forma di sentenza ovvero quella di ordinanza, quanto, piuttosto, se esso presenti o non contenuto concretamente deciso- rio, nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conseguentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impugnazione. Ciò posto, deve constatarsi che – anche successiva- mente all'entrata in vigore della novella 69/2009 – il sistema normativo (an- corché prescrivendo per la decisione sulla competenza la forma dell'ordi- nanza anziché quella della sentenza) sancisce (in forza della previsione dell'art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha prov- vedimento decisorio (nel senso sopra specificato) su questione di compe- tenza (così come, del resto, su questione di giurisdizione, altra pregiudiziale di rito o sul merito), solo in esito a formale remissione della causa in deci- sione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memo- rie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discus- sione orale.
Nell'indicata prospettiva, suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza si rivelano in primo luogo – in quanto atti decisori per espressa previsione di legge – i provvedimenti con i quali il giudice risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte (remissione della causa in decisione, invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, ulteriori consequenziali adempimenti)” (così Cass. civ., SS.UU., 1°.7.2014, n. 20449).
È questo il caso in esame, in cui il giudice di primo grado ha deciso la causa relativa alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
a seguito di fissazione di apposita udienza per la precisazione Parte_3 delle conclusioni e remissione della decisione al collegio, anche se la com- petenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma è stata declinata con sentenza, anziché con ordinanza, come prescritto dalla disciplina processuale applicabile al presente giudizio ratione temporis.
Peraltro, le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che “Suscettibili d'impugna- zione con regolamento di competenza risultano altresì - p e r effetto del
11 richiamato criterio “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti pro- cessuali” – i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice de- clini la propria competenza, giacché, i n tal caso, definitivamente spoglian- dosi della questione (e, anzi, dell'intera causa) il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio” (così Cass. civ., SS.UU. n. 20499/2014, cit.).
8. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1384/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 23.1.2023 deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1384/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 23.1.2023; condanna a rimborsare alla le Parte_1 Parte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna a rimborsare a le Parte_1 Parte_3 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
12 Roma, 5.5.2025
IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
Benedetta Thellung de Courtelary
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