Sentenza 24 agosto 2022
Sentenza 11 luglio 2023
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/08/2022, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2022
N. 01367/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2022, proposto da
UN CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, 23;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n° 2466/2021, pubblicata il 27 ottobre 2021, resa nella causa civile recante n. di R.g. 8948/2015, nella parte in cui il Tribunale di Taranto, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da UN CE nei confronti della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha accolto “ per quanto di ragione, la domanda di condanna al pagamento proposta dall'attore e, per l'effetto, ha condannato l'Agenzia convenuta a pagare in favore di UN CE la somma di euro 201.367,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all'effettivo soddisfo ”;
nonché, per il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella esecuzione della predetta sentenza.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to C. Salerno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2466/2021 pubblicata il 27.10.2021 - resa nella causa civile recante Rg.n. 8948/2015, il Tribunale di Taranto, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da UN CE nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, la accoglieva per quanto di ragione e, per l’effetto, condannava l’Agenzia convenuta al pagamento di Euro 201.367,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all’effettivo soddisfo.
Il 19.11.2021 veniva apposta sulla sentenza suindicata la formula esecutiva e la stessa veniva notificata con la formula esecutiva il giorno 23.11.2021 a mezzo p.e.c. all’AG.E.A. e in data 1 dicembre 2021 all’Avvocatura di Stato ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione.
Con il ricorso di ottemperanza in esame, notificato il 14.04 2022 e depositato in giudizio il successivo 15.4.2022, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe (nella parte recante la condanna al pagamento dell’importo di € 201.367,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all’effettivo soddisfo), nonché l’astreintes.
L’AG.E.A. intimata non si è costituita in giudizio.
Il 21.04.2022 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Con memoria depositata l’1.07.2022 il difensore del ricorrente ha rilevato che “ nella relata di notificazione inviata all’Avvocatura Distrettuale, per un mero refuso, è stato indicato il Ministero di Grazia e Giustizia anziché AGEA ”, chiedendo, in caso di estromissione dal giudizio del Ministero della Giustizia, la compensazione delle spese di lite.
In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
2. In limine, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto soggetto del tutto estraneo al presente giudizio di ottemperanza, al quale il ricorso, per ammissione dello stesso ricorrente, è stato notificato per un mero refuso nella relata di notificazione inviata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
3. Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e deve, quindi, essere accolto limitatamente, nei sensi di seguito indicati.
3.1. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla effettiva controparte AG.E.A.), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza di cui in epigrafe è passata in giudicato, come risulta dall’apposita attestazione del 21 gennaio 2022 rilasciata dal Tribunale Civile di Taranto - Ufficio pubblicazione sentenze civili.
Inoltre, la predetta sentenza è stata notificata in formula esecutiva ad AG.E.A., in persona del legale rappresentante, il giorno 23.11.2021 a mezzo p.e.c. presso la sede reale, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
3.2. Il ricorso in ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte di AG.E.A. al giudicato formatosi sulla sentenza A.G.O. di cui in epigrafe, con riferimento alla disposta condanna della stessa al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell’importo di € 201.367,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all’effettivo soddisfo.
3.3.Va, invece, disattesa (come proposta) la domanda di penalità di mora (c.d. “astreintes”), in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”).
3.4 Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte nei limiti sopra indicati, non risultando l’adempimento da parte di AG.E.A. al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, a quest’ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento, in favore di UN CE la somma di Euro 201.367,01, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all’effettivo soddisfo; per la parte restante (richiesta di astreintes), il ricorso deve essere respinto.
3.5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, vanno compensate, sussistendo giusti motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia (stante l’evidente refuso nella intimazione e nella relata di notifica a quest’ultimo) mentre, nei confronti di AG.E.A , ex art. 91 c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto:
dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia;
lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina ad AG.E.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Taranto n° 2466/2021 pubblicata il 27 ottobre 2021 , ut supra specificata, nei sensi e nei limiti suindicati, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 800,00, oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv. Carmelo Salerno.
Compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO