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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 1349/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Maria De Feo;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.3.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.9.2006 in Bisceglie, con il coniuge . Dall'unione erano nati , nata il [...], e Controparte_1 Per_1
, il 3.3.2009. Persona_2
A fondamento della domanda la ricorrente adduceva di essere legalmente separata dal
, giusta decreto emesso il 22.6.2021 dal Tribunale di Trani di Controparte_1
1 omologazione della separazione consensuale. La separazione si era protratta ininterrottamente e non si era ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, per cui sussistevano i presupposti di legge per il divorzio.
Domandava disporsi in proprio favore, quale coniuge economicamente più debole, e a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 150,00, nonché che fossero versati alla ricorrente la metà degli assegni familiari, percepiti dal , e disposto in favore CP_1 dei minori un mantenimento mensile a carico del padre di € 250,00 ciascuno, con aggiornamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti. In ordine all'affidamento e alle modalità di incontro con il genitore non collocatario richiamava le condizioni concordate in sede di separazione, di cui chiedeva la conferma.
Non si costituiva in giudizio e non compariva dinanzi al Presidente ff. del Tribunale il
Dandriccio. Il Presidente f.f., a seguito dell'ascolto della sola ricorrente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il
7.7.2022 confermava le statuizioni di cui alla separazione, salvo revoca dell'assegno di mantenimento per , e poi assumeva le ulteriori statuizioni ordinatorie di Parte_1 rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, seguivano più rinvii per il perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale al resistente non costituitosi;
la ricorrente, poi, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e non domandava la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., per la articolazione di istanze istruttorie.
Trattenuta in decisione, la causa era rimessa sul ruolo, perché non risultava prodotta la attestazione del perfezionamento della notifica della ordinanza presidenziale al resistente non costituitosi in giudizio, esibita in udienza, della cui produzione parte ricorrente era stata onerata, con provvedimento del 10.7.2023.
Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, con provvedimento del 12.10.2024 la causa era trattenuta nuovamente alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione del termine per il deposito di memorie conclusionali. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 13.12.2024.
Motivi della decisione
Deve essere formalmente pronunciata la contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza collegiale di rimessione sul ruolo della causa, ricevuta a mani proprie.
2 Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. La domanda
è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologazione, emesso dal Tribunale di Trani il
22.6.2021, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché il resistente, non costituendosi, non ha contestato tale dato di fatto.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
Il Presidente f.f. del Tribunale già, in via interinale, revocava l'onere del resistente di versare il mantenimento a favore della Ricchiuti, essendosi modificate le condizioni delle parti dall'epoca della separazione consensuale, avendo la ricorrente iniziato a percepire il reddito di inclusione per circa € 700,00 mensili, come dalla stessa dichiarato in udienza
(cfr. verbale di udienza del 6.7.2022).
“In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 9144 del 31.3.2023).
A sostegno della propria domanda di assegno divorzile la ricorrente ha solo addotto con la memoria del 4.11.2022 di trovasi in una grave situazione economica, quale madre di due figli adolescenti, disoccupata, con piccoli lavori saltuari a chiamata e ad ore come
3 collaboratrice domestica. Aggiungeva di occuparsi interamente delle esigenze dei ragazzi, in mancanza di apporto dell'altro genitore. Di contro il aveva un lavoro stabile CP_1 come operaio con stipendio mensile stabile.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 10.7.2023 dichiarava, però, che tentata la notifica dell'ordinanza presidenziale presso il luogo di lavoro del resistente, veniva comunicato che da circa un mese il non prestava più ivi attività lavorativa. CP_1
Null'altro la ha allegato e, conseguentemente nulla ha dimostrato ovvero chiesto Parte_1 di dimostrare in giudizio, quali presupposti perché le fosse riconosciuto un assegno ex art. 5 l.div..
Non sono provati i presupposti per riconoscere un assegno in funzione assistenziale, giacché la ricorrente, che ha personalmente dichiarato di percepire il reddito di inclusione, ha anche allegato di svolgere dei lavoretti pur se non regolari. Non allegati sono, poi, i presupposti per il riconoscimento degli altri parametri dell'assegno in funzione compensativa e perequativa.
Con riferimento ai figli della coppia rispetto all'epoca della separazione è diventata Per_1 maggiorenne, per cui deve intendersi caducata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha confermato le disposizioni inerenti le sue modalità di affidamento.
ha appena diciannove anni e per la giovane età, non le si può imputare alcuna Per_1 colpevole inerzia nel rendersi autonoma;
l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Vanno confermate, invece, le condizioni previste in sede di separazione per l'affidamento di
, quasi sedicenne, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori e Per_2 collocamento prevalente presso la madre, secondo una situazione da tempo stabilizzatasi.
Nulla, però, va più disposto in maniera dettagliata in merito alle modalità di incontro con il padre, da lasciarsi all'accordo tra il e il ragazzo, ormai pienamente in grado CP_1 di orientare in maniera consapevole le sue scelte.
A carico del padre va, dunque, posto il contributo al mantenimento di entrambi i ragazzi.
Quanto alla contribuzione al mantenimento dei figli, l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre comporta la previsione di un assegno di contribuzione forfetizzato a carico del genitore non collocatario, mentre quello collocatario provvederà al mantenimento in forma diretta. Tanto deve ritenersi anche per la figlia divenuta maggiorenne, ma convivente con la madre.
Tenuto conto della capacità lavorativa specifica del , già operaio/bracciante CP_1 agricolo, con lavoro dipendente, benché avesse cessato in corso di giudizio il rapporto di
4 lavoro presso il datore, per motivi non conosciuti, ma con capacità evidentemente di reinserirsi nel mercato, nonché considerando le esigenze dei ragazzi e gli aumenti Istat medio tempore intervenuti rispetto alla somma di € 200,00 concordata dalle parti nel
2021, si reputa congruo porre a carico del padre un mantenimento per i ragazzi con decorrenza dalla sentenza di € 250,00, oltre adeguamenti annuali Istat.
Sui genitori va posto anche l'onere di partecipare in pari misura alle spese straordinarie per i figli, come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie in vigore presso il Tribunale di Trani.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con sostanziale soccombenza reciproca delle parti
(rigetto della domanda di assegno divorzile, ma accoglimento della domanda di contributo al mantenimento dei figli), meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 19.3.2022, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, garantito l'intervento in causa del P.M., ogni altra domanda rigettata o assorbita,
[...] così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 2.9.2006 in Bisceglie, da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto negli atti dello Stato Civile di Bisceglie al n. 131, parte II, serie A, anno 2006;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
- dà atto che le disposizioni in merito alle modalità di affidamento della figlia Per_1 vanno intese come caducate;
- conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, prevedendo incontri liberi con il padre, rimessi all'accordo tra il e il ragazzo;
CP_1
- ridetermina a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1 figli, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese alla della somma mensile di € Parte_1
250,00, oltre adeguamenti annuali Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
- pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie per i ragazzi come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
5 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il
7.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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