Articolo 19 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 10 sexiesArticolo 10 octies
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29 luglio 1990
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11 luglio 2003
Art. 19. Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri 1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento e' fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalita' di trasporto e sull'itinerario relativo, nonche' sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conversati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.
2. Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica" o "franco punto di partenza" gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente (( alle Amministrazioni )) degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalita' della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione.
3. Tale comunicazione dovra' essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.
Entrata in vigore il 11 luglio 2003