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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 290/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto N. Cassinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Genova, via Brigata Liguria n.3/11 appellante contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Paesi Bassi) e sede secondaria in Milano, Viale Fulvio Testi n. 250, rappresentata e difesa (per procura generale alle liti con atto in data 5/6/2020 a rogito dott. Notaio in Persona_1
Milano rep. 13031, racc. 6477 registrato in Milano-DP II Agenzia delle Entrate il
5/6/2020 al n° 37798 All. A), dall'Avvocato Antonio Schiavone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Chiarolini in Piazza Marsala n. 1/1, 16122
Genova appellato
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa
e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma della sentenza impugnata, di cui in atti: IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi in cui la carenza documentale dell'azione di controparte non sia ritenuta sufficiente per
l'accoglimento dell'opposizione, si insiste affinché venga integrata Consulenza tecnica
d'ufficio volta ad accertare il saldo dei rapporti dare – avere, relativo al rapporto di conto corrente per cui è causa secondo il seguente quesito: “Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, esposte al Giudice eventuali deficienze documentali inerenti la serie continua degli estratti conto e scalari del rapporto oggetto di causa, ridetermini il C.T.U. il saldo dei rapporti di conto corrente bancario per cui è causa:
1. depurando i numeri dall'effetto anatocistico e verificando se siano stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996, ed eventualmente in quale periodo, con azzeramento, in caso positivo, sin dall'apertura dei rapporti, di tutte le competenze ed interessi addebitati dalla banca a norma dell'art. 4 della legge n. 108/1996, ovvero dall'art. 1815 comma II° c.c.; 2. calcolando il T.E.G. ai sensi dell'art. 1 della legge n.
108/1996 il quale recita “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” secondo la metodologia determinata dalla giurisprudenza di legittimità comprendendo in tale computo la capitalizzazione;
3. verificando, altresì, quali spese siano state addebitate sui rapporti di conto corrente bancario per cui è causa ed in quale misura;
4. non applicando l'art.
1194 c.c.; 5. applicando a detti rapporti, fin dall'origine, il tasso legale di interesse ed eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data di accensione ad oggi;
6. eliminando la commissione di massimo scoperto;
7. verificando l'eventuale addebito di valute convenzionali.” NEL MERITO, Voglia la Corte:
1. revocare, per i motivi di cui in atti il Decreto Ingiuntivo n. 250/2022 del Tribunale di Savona (Proc. Monitorio
Rg 686/2022) e per l'effetto dichiararsi inesistenti e/o non dovute le somme ingiunte dalla nei confronti dell'attrice in opposizione;
2. respingersi, CP_1
pag. 2/8 comunque, ogni e qualsiasi domanda formulata da nei confronti di CP_1
parte opponente;
3. protestate spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, in favore dell'Avvocato antistatario.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis: A) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra ex art. Parte_1
348-bis c.p.c.; B) Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e privo di alcun supporto Parte_1 probatorio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 103/2024 pubbl. il 02/02/2024, emessa dal Tribunale di Savona nell'ambito del giudizio r.g. n. 1306/2022; C) In via istruttoria: si richiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. D) Ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 103/2024 il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n.250/2022 (ottenuto da per il complessivo importo di € CP_1
8.629,65, oltre interessi come da domanda e spese, richiesto a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n.1134952) e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2- L'appellante ha svolto i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove documentali, con motivazione illogica e violazione onere della prova, e conseguente violazione dell'art. 117 TUB in merito all'inesistenza di pattuizione del tasso d'interesse nonché ogni altro prezzo e condizione praticati da a dedotto l'appellante di non aver mai sottoscritto CP_1
e mai visto prima del giudizio di documenti 4 e 5 prodotti dall'appellata con la costituzione nel primo grado di giudizio. Ha dedotto l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto applicabili al rapporto per cui è causa le condizioni generali di pag. 3/8 Con cui ai documenti 4 e 5 prodotti da non essendo tali documenti stati sottoscritti dall'appellante. Ha dedotto che il doc.4 è costituito da “documento di sintesi” recante data 31/12/2015 ove il modulo contrattuale doc.2 di ING reca data 20/10/2025. Ha dedotto che il doc.5 di ING reca indicazioni economiche e di tassi in contrasto con il contenuto del doc.4 di ING. Ha dedotto che l'unico documento sottoscritto è il doc.1 ING e che in tale documento non sono indicati tassi di interessi né altri prezzi e condizioni;
ii. erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'onere di prova ex art.2697 cc e 119 TUB, stante la non considerata omessa produzione da parte di Con
degli estratti conto a sostegno della domanda di pagamento del saldo negativo di conto corrente. Ha dedotto che il doc.6 di ING denominato
“transazioni in conto corrente” non è un estratto di conto corrente e non è mai stato comunicato all'appellante. Ha dedotto che lo stesso riporta dati economici ed operazioni non veritiere contestate dall'appellante.
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimi l'anatocismo e la capitalizzazione composta in violazione dell'art.6 delibera
CICR 9 febbraio 2000, a fronte della deduzione dell'odierna appellante “di non avere stipulato un contratto di conto corrente ove fosse prescritta la capitalizzazione e controparte non ha prodotto tale contratto sottoscritto”; iv. erroneità della sentenza di primo grado in punto regolamento delle spese di lite,
Con in quanto le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico di che avrebbe dovuto essere ritenuta soccombente in caso di revoca del decreto ingiuntivo.
3- L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e la manifesta infondatezza dello stesso. Nel merito ha chiesto rigettarsi l'appello deducendo che:
i. “l'appellante, nel contratto stipulato tra le parti, depositato al sub. 2) del fascicolo monitorio, ha espressamente dichiarato (mediante apposizione della propria firma nella separata sezione “sottoscrizione delle norme contrattuali di
Divisione Retail di ) di aver letto CP_2 Controparte_3
attentamente e di accettare ed approvare integralmente il Contratto Unico e che la Banca aveva messo a disposizione, prima della conclusione del Contratto
pag. 4/8 Unico, in forma cartacea o su altro supporto durevole, tutta la documentazione contrattuale, comprensiva di: documento recante i “Principali diritti del cliente” per i servizi bancari;
“Foglio Informativo”; Guida pratica al conto corrente;
Guida pratica per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
il
Regolamento Ombudsman Giurì Bancario;
documento TEGM”; “… Dopo la produzione delle suddette condizioni generali e degli estratti conto integrali, invero, controparte nulla ha eccepito in merito all'eventuale erroneità o difformità degli stessi: si veda la terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 depositata dall'opponente, che costituiva la c.d. “prima difesa utile” per proporre dette contestazioni. La sig.ra si è limitata ad affermare che tali documenti Parte_1
non fossero sottoscritti e che non corrisponderebbe al vero che le condizioni fossero state pattuite tra le parti”; ha dedotto inoltre che l'appellante non ha disconosciuto la propria firma, né la conformità all'originale dei documenti prodotti da a osservato che non vi sono discrasie nelle date del rapporto e CP_1 delle condizioni “in quanto dalla lettura del primo estratto conto (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado), emerge che il c/c n. 1134952 è stato effettivamente aperto soltanto in data 23/12/2015”; ha dedotto che in data 20/10/2025 era stata solo sottoscritta la richiesta di apertura del conto corrente. Ha eccepito la novità
e genericità dell'eccezione dell'appellante di contrasto tra il contenuto del doc.5
e il contenuto del doc.4;
ii. gli estratti di conto corrente sono stati prodotti quale doc.3 “contenente tutti gli estratti conto integrali del Conto Corrente “ ” n. 1134952 dalla data di Pt_2 apertura alla data di passaggio a sofferenza … Dopo il passaggio a sofferenza, la ha interrotto l'emissione degli estratti conto poiché non vi sono state CP_4 movimentazioni successive se non l'addebito delle competenze di liquidazione, come documentato dal report prodotto (doc. 6) e dall'ultimo estratto conto del
31/12/2021 emesso a chiusura del rapporto”. Ha eccepito che l'appellante, all'esito della produzione in giudizio degli estratti conto, non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine al loro contenuto;
iii. ha dedotto che la pattuizione in ordine alla capitalizzazione degli interessi è contenuta nella clausola n.6 delle condizioni generali di contratto;
pag. 5/8 iv. ha dedotto che è infondata ogni doglianza in punto spese di lite.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 3 ottobre 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo rinvenibili nello stesso gli elementi minimi per l'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
6.1 – In ordine al primo motivo d'appello ritiene questa Corte che correttamente il
Tribunale abbia ritenuto offerta la prova scritta della stipula del contratto di conto corrente oggetto di causa, escludendo la fondatezza dell'eccezione di nullità, svolta dall'opponente, per mancanza di forma. Correttamente è stata fatta applicazione dal
Tribunale dei principi fissati dalla Corte di Cassazione in tema di integrazione per relationem della disciplina contrattuale (v. Cass.Sez.1, 10 aprile 2018, n.8751, richiamata anche dal Tribunale, ove è stato precisato che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello circa la validità del contratto quadro che richiamava, riportandole in un allegato, visionato e accettato dall'investitore, le norme contrattuali che regolano i servizi finanziari della banca)”). Con il documento di richiesta di apertura del conto corrente, pacificamente sottoscritto dall'appellante, quest'ultima dichiarava di confermare e aver letto tutta la documentazione contenente gli elementi regolanti il rapporto di conto corrente, risultando pertanto il contratto, integrato per relationem, pattuito in forma scritta, in conformità alle previsioni del TUB. Come ritenuto dal Tribunale, le previsioni regolatrici del rapporto di conto corrente contenute nei doc.4 e 5 prodotti dalla banca non necessitavano di espressa sottoscrizione, essendo sufficiente il richiamo per
pag. 6/8 relationem contenuto nella richiesta di apertura di conto corrente sottoscritta dall'appellante. Il motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
6.2 – Infondato è anche il secondo motivo d'appello sia perché, in parte, assorbito da quanto ritenuto in ordine alla integrazione contrattuale per relationem con riguardo al primo motivo d'appello, sia in quanto risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che gli estratti conto sono stati integralmente prodotti dalla banca quale doc.3 con la memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc, e che gli stessi non sono stati tempestivamente e analiticamente contestati dall'opponente, nel primo grado di giudizio, con la prima difesa utile successiva alla produzione, ovvero con la memoria ex art. 183 co.6 n.3 cpc
(v. Cass.Sez.1, 23 dicembre 2020, n.29415, ove è stato precisato che, “in tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni”; conforme Cass.Sez.1, 26 giugno 2023, n.18352). Il motivo d'appello con cui viene lamentata la mancata produzione degli estratti di conto corrente non può trovare accoglimento.
6.3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento. La disciplina degli interessi nelle condizioni generali di contratto è prevista alla sezione II, art.6, come correttamente ritenuto dal Tribunale. La lamentata applicazione dell'anatocismo appare inoltre genericamente dedotta dall'opponente in primo grado, non essendo stata svolta alcuna specifica contestazione, sotto tale aspetto, agli addebiti di cui agli estratti di conto corrente prodotti dalla banca quale doc.
3. Inoltre, dall'esame delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, non si evince la previsione di capitalizzazione trimestrale, risultando prevista la capitalizzazione annuale, con conseguente esclusione di anatocismo.
pag. 7/8 6.4 – Trovando conferma nel merito la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante, anche il quarto motivo d'appello, in punto spese di lite, è infondato e non può trovare accoglimento.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo all'importo di € 8.629,65 oggetto di domanda, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 567,00, fase introduttiva del giudizio € 461,00, fase di trattazione €
922,00, fase decisionale € 956,00, e così complessivamente € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8 - Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), in quanto l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 290/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto N. Cassinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Genova, via Brigata Liguria n.3/11 appellante contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam (Paesi Bassi) e sede secondaria in Milano, Viale Fulvio Testi n. 250, rappresentata e difesa (per procura generale alle liti con atto in data 5/6/2020 a rogito dott. Notaio in Persona_1
Milano rep. 13031, racc. 6477 registrato in Milano-DP II Agenzia delle Entrate il
5/6/2020 al n° 37798 All. A), dall'Avvocato Antonio Schiavone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Chiarolini in Piazza Marsala n. 1/1, 16122
Genova appellato
1 CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa
e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma della sentenza impugnata, di cui in atti: IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi in cui la carenza documentale dell'azione di controparte non sia ritenuta sufficiente per
l'accoglimento dell'opposizione, si insiste affinché venga integrata Consulenza tecnica
d'ufficio volta ad accertare il saldo dei rapporti dare – avere, relativo al rapporto di conto corrente per cui è causa secondo il seguente quesito: “Letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, esposte al Giudice eventuali deficienze documentali inerenti la serie continua degli estratti conto e scalari del rapporto oggetto di causa, ridetermini il C.T.U. il saldo dei rapporti di conto corrente bancario per cui è causa:
1. depurando i numeri dall'effetto anatocistico e verificando se siano stati superati i tassi soglia ex lege n. 108/1996, ed eventualmente in quale periodo, con azzeramento, in caso positivo, sin dall'apertura dei rapporti, di tutte le competenze ed interessi addebitati dalla banca a norma dell'art. 4 della legge n. 108/1996, ovvero dall'art. 1815 comma II° c.c.; 2. calcolando il T.E.G. ai sensi dell'art. 1 della legge n.
108/1996 il quale recita “per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” secondo la metodologia determinata dalla giurisprudenza di legittimità comprendendo in tale computo la capitalizzazione;
3. verificando, altresì, quali spese siano state addebitate sui rapporti di conto corrente bancario per cui è causa ed in quale misura;
4. non applicando l'art.
1194 c.c.; 5. applicando a detti rapporti, fin dall'origine, il tasso legale di interesse ed eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data di accensione ad oggi;
6. eliminando la commissione di massimo scoperto;
7. verificando l'eventuale addebito di valute convenzionali.” NEL MERITO, Voglia la Corte:
1. revocare, per i motivi di cui in atti il Decreto Ingiuntivo n. 250/2022 del Tribunale di Savona (Proc. Monitorio
Rg 686/2022) e per l'effetto dichiararsi inesistenti e/o non dovute le somme ingiunte dalla nei confronti dell'attrice in opposizione;
2. respingersi, CP_1
pag. 2/8 comunque, ogni e qualsiasi domanda formulata da nei confronti di CP_1
parte opponente;
3. protestate spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, in favore dell'Avvocato antistatario.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis: A) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra ex art. Parte_1
348-bis c.p.c.; B) Nel merito, in via principale: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto e privo di alcun supporto Parte_1 probatorio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 103/2024 pubbl. il 02/02/2024, emessa dal Tribunale di Savona nell'ambito del giudizio r.g. n. 1306/2022; C) In via istruttoria: si richiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. D) Ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 103/2024 il Tribunale di Savona rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n.250/2022 (ottenuto da per il complessivo importo di € CP_1
8.629,65, oltre interessi come da domanda e spese, richiesto a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n.1134952) e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2- L'appellante ha svolto i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove documentali, con motivazione illogica e violazione onere della prova, e conseguente violazione dell'art. 117 TUB in merito all'inesistenza di pattuizione del tasso d'interesse nonché ogni altro prezzo e condizione praticati da a dedotto l'appellante di non aver mai sottoscritto CP_1
e mai visto prima del giudizio di documenti 4 e 5 prodotti dall'appellata con la costituzione nel primo grado di giudizio. Ha dedotto l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto applicabili al rapporto per cui è causa le condizioni generali di pag. 3/8 Con cui ai documenti 4 e 5 prodotti da non essendo tali documenti stati sottoscritti dall'appellante. Ha dedotto che il doc.4 è costituito da “documento di sintesi” recante data 31/12/2015 ove il modulo contrattuale doc.2 di ING reca data 20/10/2025. Ha dedotto che il doc.5 di ING reca indicazioni economiche e di tassi in contrasto con il contenuto del doc.4 di ING. Ha dedotto che l'unico documento sottoscritto è il doc.1 ING e che in tale documento non sono indicati tassi di interessi né altri prezzi e condizioni;
ii. erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'onere di prova ex art.2697 cc e 119 TUB, stante la non considerata omessa produzione da parte di Con
degli estratti conto a sostegno della domanda di pagamento del saldo negativo di conto corrente. Ha dedotto che il doc.6 di ING denominato
“transazioni in conto corrente” non è un estratto di conto corrente e non è mai stato comunicato all'appellante. Ha dedotto che lo stesso riporta dati economici ed operazioni non veritiere contestate dall'appellante.
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimi l'anatocismo e la capitalizzazione composta in violazione dell'art.6 delibera
CICR 9 febbraio 2000, a fronte della deduzione dell'odierna appellante “di non avere stipulato un contratto di conto corrente ove fosse prescritta la capitalizzazione e controparte non ha prodotto tale contratto sottoscritto”; iv. erroneità della sentenza di primo grado in punto regolamento delle spese di lite,
Con in quanto le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico di che avrebbe dovuto essere ritenuta soccombente in caso di revoca del decreto ingiuntivo.
3- L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello e la manifesta infondatezza dello stesso. Nel merito ha chiesto rigettarsi l'appello deducendo che:
i. “l'appellante, nel contratto stipulato tra le parti, depositato al sub. 2) del fascicolo monitorio, ha espressamente dichiarato (mediante apposizione della propria firma nella separata sezione “sottoscrizione delle norme contrattuali di
Divisione Retail di ) di aver letto CP_2 Controparte_3
attentamente e di accettare ed approvare integralmente il Contratto Unico e che la Banca aveva messo a disposizione, prima della conclusione del Contratto
pag. 4/8 Unico, in forma cartacea o su altro supporto durevole, tutta la documentazione contrattuale, comprensiva di: documento recante i “Principali diritti del cliente” per i servizi bancari;
“Foglio Informativo”; Guida pratica al conto corrente;
Guida pratica per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
il
Regolamento Ombudsman Giurì Bancario;
documento TEGM”; “… Dopo la produzione delle suddette condizioni generali e degli estratti conto integrali, invero, controparte nulla ha eccepito in merito all'eventuale erroneità o difformità degli stessi: si veda la terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 depositata dall'opponente, che costituiva la c.d. “prima difesa utile” per proporre dette contestazioni. La sig.ra si è limitata ad affermare che tali documenti Parte_1
non fossero sottoscritti e che non corrisponderebbe al vero che le condizioni fossero state pattuite tra le parti”; ha dedotto inoltre che l'appellante non ha disconosciuto la propria firma, né la conformità all'originale dei documenti prodotti da a osservato che non vi sono discrasie nelle date del rapporto e CP_1 delle condizioni “in quanto dalla lettura del primo estratto conto (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado), emerge che il c/c n. 1134952 è stato effettivamente aperto soltanto in data 23/12/2015”; ha dedotto che in data 20/10/2025 era stata solo sottoscritta la richiesta di apertura del conto corrente. Ha eccepito la novità
e genericità dell'eccezione dell'appellante di contrasto tra il contenuto del doc.5
e il contenuto del doc.4;
ii. gli estratti di conto corrente sono stati prodotti quale doc.3 “contenente tutti gli estratti conto integrali del Conto Corrente “ ” n. 1134952 dalla data di Pt_2 apertura alla data di passaggio a sofferenza … Dopo il passaggio a sofferenza, la ha interrotto l'emissione degli estratti conto poiché non vi sono state CP_4 movimentazioni successive se non l'addebito delle competenze di liquidazione, come documentato dal report prodotto (doc. 6) e dall'ultimo estratto conto del
31/12/2021 emesso a chiusura del rapporto”. Ha eccepito che l'appellante, all'esito della produzione in giudizio degli estratti conto, non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine al loro contenuto;
iii. ha dedotto che la pattuizione in ordine alla capitalizzazione degli interessi è contenuta nella clausola n.6 delle condizioni generali di contratto;
pag. 5/8 iv. ha dedotto che è infondata ogni doglianza in punto spese di lite.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 3 ottobre 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo rinvenibili nello stesso gli elementi minimi per l'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
6.1 – In ordine al primo motivo d'appello ritiene questa Corte che correttamente il
Tribunale abbia ritenuto offerta la prova scritta della stipula del contratto di conto corrente oggetto di causa, escludendo la fondatezza dell'eccezione di nullità, svolta dall'opponente, per mancanza di forma. Correttamente è stata fatta applicazione dal
Tribunale dei principi fissati dalla Corte di Cassazione in tema di integrazione per relationem della disciplina contrattuale (v. Cass.Sez.1, 10 aprile 2018, n.8751, richiamata anche dal Tribunale, ove è stato precisato che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello circa la validità del contratto quadro che richiamava, riportandole in un allegato, visionato e accettato dall'investitore, le norme contrattuali che regolano i servizi finanziari della banca)”). Con il documento di richiesta di apertura del conto corrente, pacificamente sottoscritto dall'appellante, quest'ultima dichiarava di confermare e aver letto tutta la documentazione contenente gli elementi regolanti il rapporto di conto corrente, risultando pertanto il contratto, integrato per relationem, pattuito in forma scritta, in conformità alle previsioni del TUB. Come ritenuto dal Tribunale, le previsioni regolatrici del rapporto di conto corrente contenute nei doc.4 e 5 prodotti dalla banca non necessitavano di espressa sottoscrizione, essendo sufficiente il richiamo per
pag. 6/8 relationem contenuto nella richiesta di apertura di conto corrente sottoscritta dall'appellante. Il motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
6.2 – Infondato è anche il secondo motivo d'appello sia perché, in parte, assorbito da quanto ritenuto in ordine alla integrazione contrattuale per relationem con riguardo al primo motivo d'appello, sia in quanto risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che gli estratti conto sono stati integralmente prodotti dalla banca quale doc.3 con la memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc, e che gli stessi non sono stati tempestivamente e analiticamente contestati dall'opponente, nel primo grado di giudizio, con la prima difesa utile successiva alla produzione, ovvero con la memoria ex art. 183 co.6 n.3 cpc
(v. Cass.Sez.1, 23 dicembre 2020, n.29415, ove è stato precisato che, “in tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni”; conforme Cass.Sez.1, 26 giugno 2023, n.18352). Il motivo d'appello con cui viene lamentata la mancata produzione degli estratti di conto corrente non può trovare accoglimento.
6.3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento. La disciplina degli interessi nelle condizioni generali di contratto è prevista alla sezione II, art.6, come correttamente ritenuto dal Tribunale. La lamentata applicazione dell'anatocismo appare inoltre genericamente dedotta dall'opponente in primo grado, non essendo stata svolta alcuna specifica contestazione, sotto tale aspetto, agli addebiti di cui agli estratti di conto corrente prodotti dalla banca quale doc.
3. Inoltre, dall'esame delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente, non si evince la previsione di capitalizzazione trimestrale, risultando prevista la capitalizzazione annuale, con conseguente esclusione di anatocismo.
pag. 7/8 6.4 – Trovando conferma nel merito la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante, anche il quarto motivo d'appello, in punto spese di lite, è infondato e non può trovare accoglimento.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo all'importo di € 8.629,65 oggetto di domanda, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 567,00, fase introduttiva del giudizio € 461,00, fase di trattazione €
922,00, fase decisionale € 956,00, e così complessivamente € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8 - Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), in quanto l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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