TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2000/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2000/2021, avente ad oggetto “risarcimento danni”,
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 figlio minore (C.F. ) , elett.te domiciliati a Persona_1 CodiceFiscale_3
OT, via Giordano Bruno n. 87; rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Ventura, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a OT, via M. Nicoletta, centro direzionale “Il Granaio”; rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Ferrante, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ed Parte_1 Parte_3
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio AL,
[...] hanno spiegato domanda risarcitoria nei confronti dell per i danni sia Controparte_2 patrimoniali che non patrimoniali subìti da quest'ultimo in conseguenza della macro- lesione (sostanziatasi in una grave emiparesi dell'arto inferiore sinistro) provocata dai sanitari del P.O. di OT al di lui fratello gemello a causa Persona_2 del negligente espletamento della loro attività professionale nella fase immediatamente precedente al parto avvenuto in data 16.06.2008.
In particolare, gli odierni attori, premettendo che il Tribunale di OT ha già riconosciuto - con sentenza n. 788/2019 emessa dal sottoscritto magistrato e passata in giudicato - la responsabilità della convenuta per e, quindi, condannato Controparte_3 la stessa al risarcimento del danno nei confronti sia della vittima primaria che dei relativi genitori, con l'atto introduttivo del presente giudizio hanno chiesto il ristoro del pregiudizio patito dall'ulteriore vittima secondaria, ossia l'altro figlio , avendo Per_1 questi manifestato, a far data dal compimento del decimo anno di età, disagi psicologici e difficoltà relazionali dovuti proprio alle condizioni psico-fisiche in cui attualmente versa il di lui Parte_4
Per le esposte ragioni hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare l responsabile di CP_1 Controparte_4 tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dal minore così come Persona_1 descritti in parte narrativa;
2) per l'effetto condannare l di OT a pagare ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Pt_1 Parte_3 [...]
la somma pari ad euro 90.000,00 o quella maggiore o minore somma che emergerà in Per_1 corso di causa, comprensiva degli interessi legali maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare altresì l al pagamento delle spese di Controparte_1 lite e dei compensi spettanti all'odierno difensore, con distrazione ex art. 93 c.p.c., oltre IVA e CPA come per legge;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese di mediazione con applicazione della sanzione ex art 8 comma 4 bis del D. Lg 28/2010».
2 2. - Radicatosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio l
[...]
la quale ha eccepito la prescrizione del credito Controparte_1 asseritamente vantato da controparte nonché l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Ha pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale e/o decennale dell'asserito diritto;
2) nel merito, rigettare la domanda per sua inammissibilità oltre che per sua infondatezza in fatto ed in diritto, non provata con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite;
3) con vittoria di spese e competenze di lite».
3. - Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale e prova per testi, all'udienza del 25.09.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (essendo il processo soggetto ratione temporis alla disciplina processuale antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022).
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'odierna convenuta (cfr. comparsa costitutiva, pag. 2: «La domanda è inammissibile pertanto va rigettata atteso che essa è stata proposta oltre il decorso del termine quinquennale previsto per il riconoscimento dei danni riflessi e/o parentali versandosi in ipotesi responsabilità extracontrattuale, giusta giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione cui l'adito Tribunale si è già uniformato. In ogni caso si eccepisce l'intervenuta prescrizione ordinaria dell'asserito diritto atteso parte attrice non ha fornito prova alcuna in ordine alla effettiva data di percezione dell'asserito danno che sarebbe derivato al per effetto della disabilità del fratello Parte_5 gemello ). Per_2
2.1. - La stessa risulta anzitutto tempestiva, in quanto dedotta nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 167 cpv. c.p.c., nella sua formulazione ratione temporis applicabile (cfr. comparsa costitutiva depositata in data 01.02.2022 a fronte della prima udienza indicata in citazione per la data del 21.02.2022).
2.2 - Quanto alla tecnica espositiva adottata per la sua formulazione, va qui ribadito che «L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte» (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I,
22.05.2007 n. 11843; Cass. Civ., sez. I, 27.07.2016 n. 15631; Cass. Civ., sez. lav., 27.10.2021 n.
30303).
D'altronde, l'eventuale genericità della predetta eccezione (cfr., sul tema, anche Cass.
Civ., Sez. Un., 13.06.2019 n. 15895) va comunque commisurata all'altrettanto generica allegazione attorea.
3 Difatti, premesso che in citazione gli attori si sono limitati a dedurre che «dopo il compimento del decimo anno di età, le menomazioni psicofisiche di hanno iniziato a Per_2 riflettersi sulle (ndr., genericamente dedotte) condizioni di salute, relazionali e psicologiche del gemello cominciando a compromettere i suoi rapporti affettivi, familiari, amicali e sociali Per_1 con i compagni di scuola, gli amici e con gli stessi genitori» (cfr. atto di citazione), hanno poi semplicemente aggiunto – considerando le argomentazioni spese nel rispetto delle preclusioni processuali a seguito dell'eccezione di controparte – che «i danni patiti e patendi (ndr., quindi anche successivi alla proposizione della domanda) dal minore Persona_1 si sono iniziati a manifestare solo dopo il compimento del decimo anno di età, per poi diventare sempre più evidenti con il trascorre del tempo» (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
3. - In tal modo, però, i medesimi hanno finito per confondere, trascurare o comunque non valorizzare adeguatamente due profili diversi e non sovrapponibili: per un verso, quello dell'attualizzazione del pregiudizio patito e, per altro verso, quello della sua rapportabilità causale all'evento dannoso imputabile alla negligenza del personale sanitario in servizio presso il P.O. di OT.
4. - Ora, quanto al primo profilo, non appare condivisibile la tesi attorea nella parte in cui sembra condizionare la legittimazione del piccolo ad invocare il ristoro Per_1 risarcitorio dei danni dal medesimo autonomamente patiti solo a partire dal momento in cui questi abbia iniziato a percepire soggettivamente come un proprio vulnus la disabilità fisica di cui è affetto il di lui fratello.
4.1. - Invero, sul punto, va anzitutto rilevata l'indebita sovrapposizione di categorie concettuali che, pur dovendo essere valutate unitariamente ai fini della liquidazione di un eventuale risarcimento (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008 n. 26972), restano distinte sotto il profilo ontologico, costituendo il danno morale, il danno biologico ed il danno da lesione del rapporto parentale “voci” pur sempre diverse di un danno non patrimoniale unitariamente inteso.
Pertanto, deve ritenersi errata la qualificazione in termini di “danno biologico” del pregiudizio consistente nella “diminuzione della sfera dinamico-relazionale” (cfr. comparsa conclusionale attorea: «Al riguardo è dato tuttavia precisare che da tutti gli atti di causa emerge chiaramente come abbia richiesto il risarcimento dei danni subiti sia a Per_1 causa della forte sofferenza psichica (danno morale) e della significativa diminuzione della sfera dinamico-relazionale (danno biologico) che le lesioni psico fisiche riportate dal fratello gli Per_2 hanno provocato, sia della lesione del rapporto parentale, non potendo avere con quelle Per_2 relazioni di reciproco affetto, solidarietà e di condivisione ludica amicale che normalmente caratterizzano i rapporti tra fratelli»).
4.2. - Tanto precisato, mette conto altresì osservare come non sia affatto ignota all'ordinamento processuale la legittimazione immediata a far valere anche danni futuri, ossia destinati ad attualizzarsi – con certezza o elevato grado di probabilità – in epoca successiva alla domanda, la quale può comunque essere sin da subito proposta allorché il
4 pregiudizio lamentato, per quanto non ancora verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ossia in fatti obiettivi che si ricollegano direttamente al fatto illecito e che rappresentano una causa efficiente già in atto (si pensi, a mero titolo esemplificativo, a quella avente ad oggetto il ristoro del danno patrimoniale futuro ovvero a quella relativa al risarcimento di un'invalidità permanente).
4.3. - Così come non è specularmente preclusa dalle regole processuali, in deroga ad un principio di segno opposto (ispirato al divieto di abuso del processo), la possibilità di agire immediatamente per i danni già avveratisi con riserva di far valere eventuali ulteriori danni futuri in autonomo giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.12.2004 n. 22987; Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007 n. 17873; Cass. Civ., sez. II, 30.10.2006 n. 23342; nonché, a contrario,
Cass. Civ., sez. III, 22.11.2011 n. 28286: «In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per
l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale»).
4.4. - Orbene, nel caso di specie, una tale concretizzazione postergata del rischio ingenerato dall'evento dannoso potrebbe al più predicarsi per i pregiudizi di carattere psichico, ossia il “danno biologico” rettamente inteso, il cui ristoro, tuttavia, presuppone pur sempre un adeguato riscontro probatorio imperniato su obiettive basi scientifiche, non certo su mere valutazioni soggettive espresse dal consulente di parte, peraltro neppure essere supportate da idonea documentazione attestante i criteri medici adottati per la diagnosi nonché il trattamento sanitario, la cura farmacologica ed il percorso terapeutico all'uopo somministrato.
A tal riguardo, infatti, si riporta il testo:
➢ sia della relazione a firma del Dott. allegata1 alla citazione: Persona_3
5 «Entrambi i gemelli hanno un rifiuto costante di entrare in “contatto interlocutorio” [ndr., riconducibile più al danno relazionale] con persone o con ragazzi della loro stessa età e l'unico rapporto, per altro anche critico, avviene soltanto fra loro. Più precisamente, la spiegazione causale sta nel fatto che non accetta la minorità patologica, l'emiparesi di ed Per_1 Per_2 altrettanto fa che proietta sul gemello il rifiuto di entrare in rapporto con gli altri. Per_2
L'entrata nel mondo della realtà sociale è così negata. Mancano i contatti amicali con i coetanei e quindi il rifiuto di apprendere da loro i modi più riccamente pregni di significato emozionale per vincere l'inquietudine e rimanere catafratti in un irriducibile contesto duale. Ci si trova infatti di fronte a un serio impedimento dello sviluppo della personalità [ndr., riconducibile ancora una volta alla sfera dei rapporti in cui quest'ultima è destinata ad evolversi] e, quindi, anche della differenziazione del Sé, punto cruciale di ogni problematica che riguarda la psicologia dei gemelli monocoriali. La situazione è particolarmente critica in quanto i due fratelli si costituiscono entrambi come unità indissolubile. Dalle pochissime parole pronunziate da si apprende Per_1 che lui è molto triste perché si lamenta di continuo per un'immagine del suo corpo Per_2 affetto dal difetto motorio. Questo blocco non appare sradicabile. E chi ne riporta il massimo danno
è, secondo me, E non è per eccedenza dire che il disagio attuale è cominciato [ndr., non si Per_1 comprende sulla scorta di quali elementi oggettivi] quando i due gemelli avevano l'età di 10 anni.
In termini ancora più espliciti, ciò che si vuole mettere in luce è, dunque, la specularità tenace dei due adolescenti, non tanto fratelli gemelli quanto In quanto tali, in particolare Persona_4
esente da lesioni fisiche, si ostina a rifiutare l'identità che è singolarità unica ed Per_1 irripetibile. Le poche parole pronunziate da ed il comportamento di chiusura e di rifiuto Per_1 di danno contezza di questo intenso tormento. Il legame fra i due appare, dunque, Per_2 inscindibile e si potrebbe anche accompagnare, per entrambi, ad una grave perdita del senso della vita. Non vuole essere questa una prognosi necessariamente infausta, ma soltanto una possibile evenienza o, comunque, in ogni caso, un ritardo di crescita»;
➢ sia della relazione - che per certi versi contraddice la prima - a firma del Dott.
, allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.2: « è stato Persona_5 Per_1 sottoposto in data 09/04/2022 a visita NPI, dietro richiesta della famiglia, per svolgere approfondimento clinico rispetto a difficoltà riferite nell'ambito della sfera emotivo-affettiva [ndr., quindi, ancora una volta, difficoltà afferente alla sfera dinamico-relazionale]. è nato da Per_1 gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, complicata da ipertensione materna, non responsiva alle terapie farmacologiche, per cui veniva effettuato parto operativo (taglio cesareo)
d'urgenza. Il peso alla nascita di era di 2650 g, mentre il fratellino pesava Per_1 Per_2
specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass., Sez. Un., n. 8077 del 2012; Cass. 21621/07;
Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241). 2 In proposito va rilevato come la consulenza di parte sia una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché – fermo il rinvio per relationem ad essa – il suo contenuto, ove destinato a dettagliare gli elementi costituiti del diritto dedotto in giudizio (così, nel caso di risarcimento del danno, i singoli pregiudizi patiti) va riportato nel rispetto delle preclusioni assertive, destinata a maturare in un momento antecedente alle preclusioni probatorie.
6 1980 g. Da quanto riferito e rilevato nella documentazione esibita dai genitori [ndr., documentazione non meglio precisata né versata in atti], (non presente in occasione Per_2 della visita da me effettuata a presentava una sofferenza cerebrale al momento del parto, Per_1 non evidenziata nell'immediatezza, a causa della quale, a distanza di circa 10 mesi, la madre notava difficoltà motorie, da cui scaturivano visite e controlli di area neuropsichiatrica che, ne tempo, confermavano il danno cerebrale perinatale ed il conseguente esito clinico di una doppia emiparesi. Dalla storia clinica di si evince la presenza di una stenosi valvolare aortica, Per_1 per cui effettua periodici controlli specialistici cardiologici. Il ragazzo si è presentato curato nell'aspetto, interessato all'ambiente ed alle persone e disponibile allo scambio dialogico [ndr., a differenza di quanto riferito dal Dott. . Nelle prime fasi dell'incontro si è manifestata Per_3 qualche difficoltà sul piano emotivo, con presenza di atteggiamento di inibizione, tuttavia, nel corso dei primi minuti, si è osservato una progressiva riduzione di tale atteggiamento e la comparsa di un buon livello di reciprocità nella relazione interpersonale con l'esaminatore. ha accolto le diverse sollecitazione verbali, che gli sono state poste per iniziare a Per_1 raccontare delle sue esperienze quotidiane e, sia dietro richiesta sia spontaneamente, ha riferito molti eventi significativi. Si è proceduto, pertanto, vista la sua buona apertura relazionale, ad utilizzare una metodologia narrativa nella raccolta degli elementi clinici, lasciando, quindi, che il ragazzo raccontasse diversi episodi importanti dei suoi vissuti passati e recenti e rilevando, al contempo, l'eventuale presenza di difficoltà nell'ambito emotivo ed umorale. È emerso l'importante rapporto con il fratello nei confronti del quale manifesta un forte legame ed Per_2 Per_1 un senso di "protezione". Da ciò che ha riferito [ndr., quindi sulla sorta di solo quanto riferito dallo stesso bambino] si è rilevato che spesso riduce o rifiuta occasioni di socializzazione per non lasciare da solo il fratello [ndr., essendo quindi riconducibile tale pregiudizio sempre e solo alla sfera relazionale], che, invece, tende a non volere stare in contesti in cui ci siano altre persone, coetanei e non (“dice che la gente lo vede e nota il suo braccio e la sua gamba"); anche in ambito domestico, se capita che vi si rechino persone estranee al nucleo familiare, si sottrae alla relazione. In Per_2 occasione di un pranzo effettuato con i compagni di classe ed i professori, seguito da un momento di festa con la musica, ha rinunciato a stare con i compagni ed a ballare (cosa che avrebbe Per_1 voluto fare) per stare con il fratello, che, invece, non voleva stare nel locale, preferendo rimanere fuori. Non svolge attività extra-scolastiche, non frequenta centri di aggregazione. Ha raccontato dell'esperienza scolastica, in particolare di quando, dopo aver completato la Scuola elementare frequentando la stessa classe, al passaggio in I media, erano stati iscritti in due sezioni differenti:
per tale situazione aveva sviluppato rifiuto a frequentare, per cui lo stesso Per_2 Per_1 aveva insistito perché potessero essere nuovamente iscritti nella stessa classe (attualmente frequentano la IlI media). Anche per lo svolgimento dei compiti sussistono difficoltà in quanto, mentre presenta performance scolastiche più adeguate, il fratello incontra diverse Per_1 difficoltà, per cui spesso svolge i compiti per ("è lui che vuole e mi chiede di farglieli"). A Per_2 settembre vorrebbe iscriversi presso un Istituto Tecnico ad indirizzo informatico (presente a
OT), ma la distanza dalla residenza comporterebbe il viaggio in pullman e questa condizione
7 non sarebbe ben accetta da parte di che, pertanto, gli chiede di cambiare idea e di Per_2 iscriversi in un'altra scuola più vicina al loro domicilio». Con riguardo a tale relazione, preso atto delle considerazioni da cui muove il c.t.p. (afferenti tutte a dinamiche di vita esclusivamente relazionali nonché prive di qualsivoglia valutazione tecnica sorretta su solide basi scientifiche), non appaiono condividibili le conclusioni cui apoditticamente perviene il medesimo consulente, secondo cui – con un evidente salto logico che preclude ogni controllo circa l'attendibilità scientifica dell'assunto – presenta una Per_1 condizione clinica collocabile all'interno di una Depressione reattiva, che si correla ai vissuti, alle dinamiche ed ai contesti di vita quotidiana. Il suo stato di salute, in particolare, determina la visione di sé come "persona malata", a cui è precluso lo svolgimento di attività ludiche e sportive, proprie della sua età. In modo ancora più marcato il tono dell'umore [ndr., sussumibile nel danno morale] appare influenzato negativamente dalle condizioni del gemello e, soprattutto, dalle dinamiche che li legano. Il dispiacere per le difficoltà fisiche e psicologiche del fratello, gli atteggiamenti e gli agiti di "ritiro sociale" espressi da questi e le richieste (esplicite ed implicite) di di vicinanza e sostegno, determinano in una particolare sofferenza, derivante Per_2 Per_1 dal contrasto interiore tra la spinta fisiologica a ricercare i normali contesti di vita sociale/comunitaria e la volontà di non "abbandonare" il fratello e di proseguire ad affiancarlo, inibendo, di conseguenza, le sue fisiologiche e adeguate pulsioni [ndr., così ravvisandosi, tutt'al più, un mero senso di colpa che lo induce a non lasciare solo il fratello, non certo una vera e propria patologia psichica medicalmente accertata]».
5. - Se quindi tale tipologia di pregiudizio, afferente stricto sensu all'incolumità psichica del bambino, non può ritenersi adeguatamente provata (non essendo stata neppure documentata l'osservanza delle “indicazioni” fornite dallo stesso Dott. , Per_5 che, con la predetta relazione del 27.04.2022, suggeriva ai genitori del piccolo di Per_1 sottoporlo ad un percorso psicoterapeutico individuale, in ogni caso suscettibile di essere utilmente intrapreso anche da chi non è affetto da alcuna vera e propria patologia psichica), non risulta parimenti corroborata da alcun riscontro probatorio l'esistenza dei
(soli genericamente dedotti) danni patrimoniali.
6. - Quanto alle altre “voci” e/o “componenti” del danno non patrimoniale, non v'è dubbio che la relativa richiesta di risarcimento ben avrebbe potuto essere veicolata in giudizio già in epoca antecedente al raggiungimento del decimo anno di età del bambino.
Ciò sulla scorta di quegli stessi principi, pure invocati dagli odierni attori, secondo cui il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le cc.dd. vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, secondo un criterio di elevata probabilità logica, che i genitori ed i fratelli soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto (cfr. Cass. Civ., ord. 08.04.2020 n. 7748), salvo ribadire che tale sofferenza e perturbamento emotivo non necessariamente sono destinati ad evolversi in una lesione della loro personale integrità psicofisica (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 28.08.2024 n. 23300).
Con riguardo a tali danni solo impropriamente si parla di danno “riflesso” o “da
8 rimbalzo” rispetto ad un pregiudizio inflitto, in prima battuta, non a sé stessi, ma ad altro componente la famiglia.
Senonché, occorre precisare che il danno subito dai congiunti è anch'esso diretto, costituendo parimenti immediata conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, in forza di un fatto illecito che si atteggia come plurioffensivo, avendo vittime diverse, ma tutte egualmente dirette.
Segnatamente, il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia secondo l'id quod plerumque accidit), che genitori e fratelli soffrano per le gravi e permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 08.04.2020 n. 7748).
Tale presunzione attinge, non tanto il possibile e solo eventuale danno biologico di natura psichica (il quale postula, in realtà, una storica cronicizzazione della sofferenza interiore, suscettibile di evolversi in una vera e propria patologia riconosciuta ed accertata dalla scienza medica), quanto e soprattutto le altre voci di danno non patrimoniale, ovverosia il c.d. danno morale (consistente nella soggettiva perturbazione dello stato emotivo del congiunto e nel suo patema d'animo) ed il cosiddetto ed atecnicamente definito danno “esistenziale” (quale alterazione dei rapporti familiari e sociali attraverso cui è destinata a svilupparsi la personalità del persona).
7. - Nella specie, non può dubitarsi che la certa o comunque elevatissima probabilità di un tale patema d'animo in capo al piccolo fosse presumibile già alla data Per_1 della sua nascita, proprio perché fratello gemello monocoriale di il che rendeva Per_2 del tutto fisiologico che il primo risentisse delle difficoltà fisiche vissute dal secondo, giacché, riscontrandole quotidianamente sul fratello, avrebbero inevitabilmente finito per rifletterle sulla propria persona.
8. - Con puntuale riguardo, poi, alla lesione del “rapporto parentale”, anche in tal caso la sua attualità (e la conseguente possibilità di dolersene in sede giudiziaria) prescinde senz'altro dal raggiungimento del decimo anno di vita del piccolo e dalla Per_1 consapevolezza che di tale danno quest'ultimo abbia effettivamente acquisito, atteso che:
➢ ad essere leso è il diritto di rilevanza costituzionale all'intangibilità della sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ove è destinata a svilupparsi la sua personalità (cfr. art. 2 e 32 comma 1 Cost.);
➢ tale diritto fa già parte del patrimonio giuridico del singolo componente la famiglia quantomeno a partire dalla sua nascita (cfr. art. 1 cod. civ.);
➢ il soggetto (immediatamente) leso, ove privo di capacità giuridica, può invocare la tutela giurisdizionale del proprio diritto all'intangibilità del proprio rapporto parentale per il tramite dei relativi rappresentanti legali (cfr. art. 320 cod. civ.);
➢ i più recenti approdi giurisprudenziali hanno riconosciuto il danno da perdita del rapporto affettivo persino in favore del soggetto nato dopo la morte del congiunto (cfr.
Cass., sez. III, 03.05.2011 n. 9700; Cass., sez. III, 10.03.2014 n. 5509), riconoscendo quindi
9 un ristoro risarcitorio anche nell'ipotesi in cui, non solo la vittima secondaria è appena nata, ma anche ove questa non abbia neppure condiviso una porzione di vita con la vittima primaria (sub specie di perdita della chance di beneficiare del relativo rapporto affettivo, intesa nella sua accezione tanto “ontologica” quanto “eziologica”);
➢ l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto, ma non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord.
07.03.2012 n. 3584; Cass. Civ., sez. III, sentenza 06.10.2014 n. 21026);
➢ prova provata della risarcibilità del danno da perdita o lesione del rapporto parentale subìto anche dal neonato è costituita dalle tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma che, con funzione ricognitiva dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, contengono un apposito quadro dedicato alla liquidazione dei danni cc.dd. riflessi subìti dai prossimi congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 17.05.2023 n. 13540), ivi prevendendo una liquidazione “a punti” anche ove il “parente da risarcire” abbia un'età compresa da “0 a 30” (cfr. tabelle “E” ed “F”).
9. - Se dunque è certamente ravvisabile una lesione del predetto diritto sin a partire dalla nascita del piccolo , ciò non è sufficiente per l'esperibilità di una relativa Per_1 azione risarcitoria e, quindi, per la decorrenza del credito risarcitorio ex art. 2935 c.c., essendo a tal uopo necessaria la ricorrenza anche del secondo profilo sopra preannunciato, ovverosia la conoscenza (o conoscibilità) della imputabilità eziologica dei pregiudizi patiti e patendi all'illecito altrui.
9.1. - A tale proposito occorre soffermarsi sulla natura giuridica della responsabilità medica e/o sanitaria e sul relativo termine di prescrizione.
Orbene, in punto di qualificazione giuridica, va precisato che soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria (e, nel caso di suo decesso, limitatamente ai danni denunciati dagli eredi iure successionis) può farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un autonomo contratto
a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e
10 può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr. Cass., sez. III, 14.07.2004 n. 13066; Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n. 577).
Diversamente, l'azione spiegata iure proprio dai prossimi congiunti, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro autonomamente subìti, va invece ricondotta alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale (cfr. Cass., sez. III,
20.03.2015 n. 5590; Cass., sez. III, 8.05.2012 n. 6914; Trib. Milano, sez. I, 12.04.2019; Trib.
Torre Annunziata, sez. II, 10.09.2018 n. 1943; da ultimo, Cass, sez. III, 08.07.2020 n. 14258;
Cass. ord. 21404 del 2021).
9.2. - In questo secondo caso, quindi, la responsabilità della struttura è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.
Il relativodies a quo deve però essere individuato – in conformità ad un costante indirizzo giurisprudenziale consolidatosi quantomeno a far data dalla sentenza della
Sezioni Unite n. 576 dell'11.01.2018 – non già nel giorno in cui il terzo danneggiante si rende responsabile dell'evento pregiudizievole né in quello in cui gli effetti dannosi si esteriorizzano manifestandosi all'esterno, bensì in quello in cui essi siano percepiti, o possano essere percepiti usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche in un determinato momento storico, quale danno ingiusto conseguente al fatto illecito di un terzo (cfr. Cass., sez. VI, 18.06.2019 n. 16217; da ultimo,
Cass. Civ., sez. III, 27.10.2023: «Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario;
il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»).
L'exordium praescriptionis va pertanto identificato nel momento della conoscenza, o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza e tenuto conto della miglior scienza ed esperienza allo stato esistente, della “rapportabilità causale” del danno lamentato alla negligente condotta assunta dal personale sanitario.
Se quindi ciò che rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, è anche la mera
“conoscibilità”, secondo i canoni di comune conoscenza, del “nesso di causalità giuridica” che avvince i “danni-conseguenza” (già esistenti o comunque destinati ad attualizzarsi in
11 futuro con certezza o elevato grado di probabilità) ad un “danno-evento” imputabile a terzi, la sua effettiva “conoscenza” (che, per quanto detto, non è neppure indispensabile ai fini in esame) va valutata, nel caso di vittima minorenne (primaria o secondaria poco importa), con riguardo alla persona del rappresentante (cfr. art. 1391 cod. civ., che, sebbene dettato in tema di rappresentanza volontaria, è applicabile analogicamente anche alle ipotesi di rappresentanza legale).
10. - Orbene, facendo applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, premesso che il fratello coetaneo della vittima principale (quest'ultima, non a caso, già ristorata nel precedente giudizio, in cui pure era stata – tardivamente – chiesta la personalizzazione del danno non patrimoniale per il “danno esistenziale”) ha assunto la capacità giuridica sin dal momento della nascita (così acquistando l'autonoma titolarità di diritti soggettivi, ivi compreso il diritto alla tutela del proprio rapporto parentale, suscettibili di essere pregiudicati dalla condotta illecita di terzi), deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni morali ed “esistenziali” decorra dal momento in cui, non solo la stessa vittima primaria (per il tramite dei suoi rappresentanti legali), ma anche le altre vittime secondarie (i medesimi genitori) hanno richiesto il risarcimento loro autonomamente spettante, avendo costoro in tal modo evidentemente dimostrato di avere piena contezza, almeno a partire da tale momento, della riconducibilità eziologica alla condotta dei sanitari di un danno già esistente o comunque fisiologicamente destinato a venire ad esistenza (cfr., sul punto, anche Cass.
Civ., sez. III, ord. 26.04.2024 n. 11228, che ha esteso anche al c.d. danno parentale subìto dai prossimo congiunti i medesimi principi enunciati dalle Seziono Unite della S.C. con la sentenza n. 576 dell'11.01.2008 sul tema della prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal danneggiato principale).
Ne consegue che, avendo gli stessi instaurato il relativo giudizio risarcitorio già nel
2013 (cfr. sentenza n. 788/2019, pubblicata il 23.06.2019 all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 1392/2013), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale e da lesione del rapporto parentale asseritamente vantato anche dal piccolo è Per_1 destinato a decorrere dalla medesima data di proposizione delle altre domande risarcitorie, con la conseguenza che esso, in difetto di tempestivi atti interruttivi, risulta definitivamente spirato nel 2018.
11. - Sicché, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda attorea deve essere respinta, risultando il credito risarcitorio con essa dedotto prescritto (cfr. danno morale e danno esistenziale) o comunque non adeguatamente provato (cfr. danno patrimoniale e danno biologico).
******************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia nonché dell'impegno profuso e della
12 posizione assunta rispetto ad esse dalla odierna convenuta, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di OT, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2000/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in OT, in data 06.01.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto non può che ribadirsi il principio di diritto secondo cui il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, nell'esposizione delle proprie doglianze, l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la natura e tipologia dei pregiudizi patiti nonché la loro riconducibilità eziologica all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante rinvio per relationem alla consulenza di parte allegata all'atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2000/2021, avente ad oggetto “risarcimento danni”,
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 figlio minore (C.F. ) , elett.te domiciliati a Persona_1 CodiceFiscale_3
OT, via Giordano Bruno n. 87; rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Ventura, giusta procura in atti;
ATTORI contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a OT, via M. Nicoletta, centro direzionale “Il Granaio”; rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Ferrante, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ed Parte_1 Parte_3
nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio AL,
[...] hanno spiegato domanda risarcitoria nei confronti dell per i danni sia Controparte_2 patrimoniali che non patrimoniali subìti da quest'ultimo in conseguenza della macro- lesione (sostanziatasi in una grave emiparesi dell'arto inferiore sinistro) provocata dai sanitari del P.O. di OT al di lui fratello gemello a causa Persona_2 del negligente espletamento della loro attività professionale nella fase immediatamente precedente al parto avvenuto in data 16.06.2008.
In particolare, gli odierni attori, premettendo che il Tribunale di OT ha già riconosciuto - con sentenza n. 788/2019 emessa dal sottoscritto magistrato e passata in giudicato - la responsabilità della convenuta per e, quindi, condannato Controparte_3 la stessa al risarcimento del danno nei confronti sia della vittima primaria che dei relativi genitori, con l'atto introduttivo del presente giudizio hanno chiesto il ristoro del pregiudizio patito dall'ulteriore vittima secondaria, ossia l'altro figlio , avendo Per_1 questi manifestato, a far data dal compimento del decimo anno di età, disagi psicologici e difficoltà relazionali dovuti proprio alle condizioni psico-fisiche in cui attualmente versa il di lui Parte_4
Per le esposte ragioni hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare l responsabile di CP_1 Controparte_4 tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dal minore così come Persona_1 descritti in parte narrativa;
2) per l'effetto condannare l di OT a pagare ai Sig.ri Controparte_1 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Pt_1 Parte_3 [...]
la somma pari ad euro 90.000,00 o quella maggiore o minore somma che emergerà in Per_1 corso di causa, comprensiva degli interessi legali maturati e maturandi e della rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare altresì l al pagamento delle spese di Controparte_1 lite e dei compensi spettanti all'odierno difensore, con distrazione ex art. 93 c.p.c., oltre IVA e CPA come per legge;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese di mediazione con applicazione della sanzione ex art 8 comma 4 bis del D. Lg 28/2010».
2 2. - Radicatosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio l
[...]
la quale ha eccepito la prescrizione del credito Controparte_1 asseritamente vantato da controparte nonché l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Ha pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale e/o decennale dell'asserito diritto;
2) nel merito, rigettare la domanda per sua inammissibilità oltre che per sua infondatezza in fatto ed in diritto, non provata con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite;
3) con vittoria di spese e competenze di lite».
3. - Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale e prova per testi, all'udienza del 25.09.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (essendo il processo soggetto ratione temporis alla disciplina processuale antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022).
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall'odierna convenuta (cfr. comparsa costitutiva, pag. 2: «La domanda è inammissibile pertanto va rigettata atteso che essa è stata proposta oltre il decorso del termine quinquennale previsto per il riconoscimento dei danni riflessi e/o parentali versandosi in ipotesi responsabilità extracontrattuale, giusta giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione cui l'adito Tribunale si è già uniformato. In ogni caso si eccepisce l'intervenuta prescrizione ordinaria dell'asserito diritto atteso parte attrice non ha fornito prova alcuna in ordine alla effettiva data di percezione dell'asserito danno che sarebbe derivato al per effetto della disabilità del fratello Parte_5 gemello ). Per_2
2.1. - La stessa risulta anzitutto tempestiva, in quanto dedotta nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 167 cpv. c.p.c., nella sua formulazione ratione temporis applicabile (cfr. comparsa costitutiva depositata in data 01.02.2022 a fronte della prima udienza indicata in citazione per la data del 21.02.2022).
2.2 - Quanto alla tecnica espositiva adottata per la sua formulazione, va qui ribadito che «L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte» (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I,
22.05.2007 n. 11843; Cass. Civ., sez. I, 27.07.2016 n. 15631; Cass. Civ., sez. lav., 27.10.2021 n.
30303).
D'altronde, l'eventuale genericità della predetta eccezione (cfr., sul tema, anche Cass.
Civ., Sez. Un., 13.06.2019 n. 15895) va comunque commisurata all'altrettanto generica allegazione attorea.
3 Difatti, premesso che in citazione gli attori si sono limitati a dedurre che «dopo il compimento del decimo anno di età, le menomazioni psicofisiche di hanno iniziato a Per_2 riflettersi sulle (ndr., genericamente dedotte) condizioni di salute, relazionali e psicologiche del gemello cominciando a compromettere i suoi rapporti affettivi, familiari, amicali e sociali Per_1 con i compagni di scuola, gli amici e con gli stessi genitori» (cfr. atto di citazione), hanno poi semplicemente aggiunto – considerando le argomentazioni spese nel rispetto delle preclusioni processuali a seguito dell'eccezione di controparte – che «i danni patiti e patendi (ndr., quindi anche successivi alla proposizione della domanda) dal minore Persona_1 si sono iniziati a manifestare solo dopo il compimento del decimo anno di età, per poi diventare sempre più evidenti con il trascorre del tempo» (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
3. - In tal modo, però, i medesimi hanno finito per confondere, trascurare o comunque non valorizzare adeguatamente due profili diversi e non sovrapponibili: per un verso, quello dell'attualizzazione del pregiudizio patito e, per altro verso, quello della sua rapportabilità causale all'evento dannoso imputabile alla negligenza del personale sanitario in servizio presso il P.O. di OT.
4. - Ora, quanto al primo profilo, non appare condivisibile la tesi attorea nella parte in cui sembra condizionare la legittimazione del piccolo ad invocare il ristoro Per_1 risarcitorio dei danni dal medesimo autonomamente patiti solo a partire dal momento in cui questi abbia iniziato a percepire soggettivamente come un proprio vulnus la disabilità fisica di cui è affetto il di lui fratello.
4.1. - Invero, sul punto, va anzitutto rilevata l'indebita sovrapposizione di categorie concettuali che, pur dovendo essere valutate unitariamente ai fini della liquidazione di un eventuale risarcimento (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008 n. 26972), restano distinte sotto il profilo ontologico, costituendo il danno morale, il danno biologico ed il danno da lesione del rapporto parentale “voci” pur sempre diverse di un danno non patrimoniale unitariamente inteso.
Pertanto, deve ritenersi errata la qualificazione in termini di “danno biologico” del pregiudizio consistente nella “diminuzione della sfera dinamico-relazionale” (cfr. comparsa conclusionale attorea: «Al riguardo è dato tuttavia precisare che da tutti gli atti di causa emerge chiaramente come abbia richiesto il risarcimento dei danni subiti sia a Per_1 causa della forte sofferenza psichica (danno morale) e della significativa diminuzione della sfera dinamico-relazionale (danno biologico) che le lesioni psico fisiche riportate dal fratello gli Per_2 hanno provocato, sia della lesione del rapporto parentale, non potendo avere con quelle Per_2 relazioni di reciproco affetto, solidarietà e di condivisione ludica amicale che normalmente caratterizzano i rapporti tra fratelli»).
4.2. - Tanto precisato, mette conto altresì osservare come non sia affatto ignota all'ordinamento processuale la legittimazione immediata a far valere anche danni futuri, ossia destinati ad attualizzarsi – con certezza o elevato grado di probabilità – in epoca successiva alla domanda, la quale può comunque essere sin da subito proposta allorché il
4 pregiudizio lamentato, per quanto non ancora verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ossia in fatti obiettivi che si ricollegano direttamente al fatto illecito e che rappresentano una causa efficiente già in atto (si pensi, a mero titolo esemplificativo, a quella avente ad oggetto il ristoro del danno patrimoniale futuro ovvero a quella relativa al risarcimento di un'invalidità permanente).
4.3. - Così come non è specularmente preclusa dalle regole processuali, in deroga ad un principio di segno opposto (ispirato al divieto di abuso del processo), la possibilità di agire immediatamente per i danni già avveratisi con riserva di far valere eventuali ulteriori danni futuri in autonomo giudizio (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07.12.2004 n. 22987; Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007 n. 17873; Cass. Civ., sez. II, 30.10.2006 n. 23342; nonché, a contrario,
Cass. Civ., sez. III, 22.11.2011 n. 28286: «In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per
l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale»).
4.4. - Orbene, nel caso di specie, una tale concretizzazione postergata del rischio ingenerato dall'evento dannoso potrebbe al più predicarsi per i pregiudizi di carattere psichico, ossia il “danno biologico” rettamente inteso, il cui ristoro, tuttavia, presuppone pur sempre un adeguato riscontro probatorio imperniato su obiettive basi scientifiche, non certo su mere valutazioni soggettive espresse dal consulente di parte, peraltro neppure essere supportate da idonea documentazione attestante i criteri medici adottati per la diagnosi nonché il trattamento sanitario, la cura farmacologica ed il percorso terapeutico all'uopo somministrato.
A tal riguardo, infatti, si riporta il testo:
➢ sia della relazione a firma del Dott. allegata1 alla citazione: Persona_3
5 «Entrambi i gemelli hanno un rifiuto costante di entrare in “contatto interlocutorio” [ndr., riconducibile più al danno relazionale] con persone o con ragazzi della loro stessa età e l'unico rapporto, per altro anche critico, avviene soltanto fra loro. Più precisamente, la spiegazione causale sta nel fatto che non accetta la minorità patologica, l'emiparesi di ed Per_1 Per_2 altrettanto fa che proietta sul gemello il rifiuto di entrare in rapporto con gli altri. Per_2
L'entrata nel mondo della realtà sociale è così negata. Mancano i contatti amicali con i coetanei e quindi il rifiuto di apprendere da loro i modi più riccamente pregni di significato emozionale per vincere l'inquietudine e rimanere catafratti in un irriducibile contesto duale. Ci si trova infatti di fronte a un serio impedimento dello sviluppo della personalità [ndr., riconducibile ancora una volta alla sfera dei rapporti in cui quest'ultima è destinata ad evolversi] e, quindi, anche della differenziazione del Sé, punto cruciale di ogni problematica che riguarda la psicologia dei gemelli monocoriali. La situazione è particolarmente critica in quanto i due fratelli si costituiscono entrambi come unità indissolubile. Dalle pochissime parole pronunziate da si apprende Per_1 che lui è molto triste perché si lamenta di continuo per un'immagine del suo corpo Per_2 affetto dal difetto motorio. Questo blocco non appare sradicabile. E chi ne riporta il massimo danno
è, secondo me, E non è per eccedenza dire che il disagio attuale è cominciato [ndr., non si Per_1 comprende sulla scorta di quali elementi oggettivi] quando i due gemelli avevano l'età di 10 anni.
In termini ancora più espliciti, ciò che si vuole mettere in luce è, dunque, la specularità tenace dei due adolescenti, non tanto fratelli gemelli quanto In quanto tali, in particolare Persona_4
esente da lesioni fisiche, si ostina a rifiutare l'identità che è singolarità unica ed Per_1 irripetibile. Le poche parole pronunziate da ed il comportamento di chiusura e di rifiuto Per_1 di danno contezza di questo intenso tormento. Il legame fra i due appare, dunque, Per_2 inscindibile e si potrebbe anche accompagnare, per entrambi, ad una grave perdita del senso della vita. Non vuole essere questa una prognosi necessariamente infausta, ma soltanto una possibile evenienza o, comunque, in ogni caso, un ritardo di crescita»;
➢ sia della relazione - che per certi versi contraddice la prima - a firma del Dott.
, allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.2: « è stato Persona_5 Per_1 sottoposto in data 09/04/2022 a visita NPI, dietro richiesta della famiglia, per svolgere approfondimento clinico rispetto a difficoltà riferite nell'ambito della sfera emotivo-affettiva [ndr., quindi, ancora una volta, difficoltà afferente alla sfera dinamico-relazionale]. è nato da Per_1 gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, complicata da ipertensione materna, non responsiva alle terapie farmacologiche, per cui veniva effettuato parto operativo (taglio cesareo)
d'urgenza. Il peso alla nascita di era di 2650 g, mentre il fratellino pesava Per_1 Per_2
specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass., Sez. Un., n. 8077 del 2012; Cass. 21621/07;
Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241). 2 In proposito va rilevato come la consulenza di parte sia una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché – fermo il rinvio per relationem ad essa – il suo contenuto, ove destinato a dettagliare gli elementi costituiti del diritto dedotto in giudizio (così, nel caso di risarcimento del danno, i singoli pregiudizi patiti) va riportato nel rispetto delle preclusioni assertive, destinata a maturare in un momento antecedente alle preclusioni probatorie.
6 1980 g. Da quanto riferito e rilevato nella documentazione esibita dai genitori [ndr., documentazione non meglio precisata né versata in atti], (non presente in occasione Per_2 della visita da me effettuata a presentava una sofferenza cerebrale al momento del parto, Per_1 non evidenziata nell'immediatezza, a causa della quale, a distanza di circa 10 mesi, la madre notava difficoltà motorie, da cui scaturivano visite e controlli di area neuropsichiatrica che, ne tempo, confermavano il danno cerebrale perinatale ed il conseguente esito clinico di una doppia emiparesi. Dalla storia clinica di si evince la presenza di una stenosi valvolare aortica, Per_1 per cui effettua periodici controlli specialistici cardiologici. Il ragazzo si è presentato curato nell'aspetto, interessato all'ambiente ed alle persone e disponibile allo scambio dialogico [ndr., a differenza di quanto riferito dal Dott. . Nelle prime fasi dell'incontro si è manifestata Per_3 qualche difficoltà sul piano emotivo, con presenza di atteggiamento di inibizione, tuttavia, nel corso dei primi minuti, si è osservato una progressiva riduzione di tale atteggiamento e la comparsa di un buon livello di reciprocità nella relazione interpersonale con l'esaminatore. ha accolto le diverse sollecitazione verbali, che gli sono state poste per iniziare a Per_1 raccontare delle sue esperienze quotidiane e, sia dietro richiesta sia spontaneamente, ha riferito molti eventi significativi. Si è proceduto, pertanto, vista la sua buona apertura relazionale, ad utilizzare una metodologia narrativa nella raccolta degli elementi clinici, lasciando, quindi, che il ragazzo raccontasse diversi episodi importanti dei suoi vissuti passati e recenti e rilevando, al contempo, l'eventuale presenza di difficoltà nell'ambito emotivo ed umorale. È emerso l'importante rapporto con il fratello nei confronti del quale manifesta un forte legame ed Per_2 Per_1 un senso di "protezione". Da ciò che ha riferito [ndr., quindi sulla sorta di solo quanto riferito dallo stesso bambino] si è rilevato che spesso riduce o rifiuta occasioni di socializzazione per non lasciare da solo il fratello [ndr., essendo quindi riconducibile tale pregiudizio sempre e solo alla sfera relazionale], che, invece, tende a non volere stare in contesti in cui ci siano altre persone, coetanei e non (“dice che la gente lo vede e nota il suo braccio e la sua gamba"); anche in ambito domestico, se capita che vi si rechino persone estranee al nucleo familiare, si sottrae alla relazione. In Per_2 occasione di un pranzo effettuato con i compagni di classe ed i professori, seguito da un momento di festa con la musica, ha rinunciato a stare con i compagni ed a ballare (cosa che avrebbe Per_1 voluto fare) per stare con il fratello, che, invece, non voleva stare nel locale, preferendo rimanere fuori. Non svolge attività extra-scolastiche, non frequenta centri di aggregazione. Ha raccontato dell'esperienza scolastica, in particolare di quando, dopo aver completato la Scuola elementare frequentando la stessa classe, al passaggio in I media, erano stati iscritti in due sezioni differenti:
per tale situazione aveva sviluppato rifiuto a frequentare, per cui lo stesso Per_2 Per_1 aveva insistito perché potessero essere nuovamente iscritti nella stessa classe (attualmente frequentano la IlI media). Anche per lo svolgimento dei compiti sussistono difficoltà in quanto, mentre presenta performance scolastiche più adeguate, il fratello incontra diverse Per_1 difficoltà, per cui spesso svolge i compiti per ("è lui che vuole e mi chiede di farglieli"). A Per_2 settembre vorrebbe iscriversi presso un Istituto Tecnico ad indirizzo informatico (presente a
OT), ma la distanza dalla residenza comporterebbe il viaggio in pullman e questa condizione
7 non sarebbe ben accetta da parte di che, pertanto, gli chiede di cambiare idea e di Per_2 iscriversi in un'altra scuola più vicina al loro domicilio». Con riguardo a tale relazione, preso atto delle considerazioni da cui muove il c.t.p. (afferenti tutte a dinamiche di vita esclusivamente relazionali nonché prive di qualsivoglia valutazione tecnica sorretta su solide basi scientifiche), non appaiono condividibili le conclusioni cui apoditticamente perviene il medesimo consulente, secondo cui – con un evidente salto logico che preclude ogni controllo circa l'attendibilità scientifica dell'assunto – presenta una Per_1 condizione clinica collocabile all'interno di una Depressione reattiva, che si correla ai vissuti, alle dinamiche ed ai contesti di vita quotidiana. Il suo stato di salute, in particolare, determina la visione di sé come "persona malata", a cui è precluso lo svolgimento di attività ludiche e sportive, proprie della sua età. In modo ancora più marcato il tono dell'umore [ndr., sussumibile nel danno morale] appare influenzato negativamente dalle condizioni del gemello e, soprattutto, dalle dinamiche che li legano. Il dispiacere per le difficoltà fisiche e psicologiche del fratello, gli atteggiamenti e gli agiti di "ritiro sociale" espressi da questi e le richieste (esplicite ed implicite) di di vicinanza e sostegno, determinano in una particolare sofferenza, derivante Per_2 Per_1 dal contrasto interiore tra la spinta fisiologica a ricercare i normali contesti di vita sociale/comunitaria e la volontà di non "abbandonare" il fratello e di proseguire ad affiancarlo, inibendo, di conseguenza, le sue fisiologiche e adeguate pulsioni [ndr., così ravvisandosi, tutt'al più, un mero senso di colpa che lo induce a non lasciare solo il fratello, non certo una vera e propria patologia psichica medicalmente accertata]».
5. - Se quindi tale tipologia di pregiudizio, afferente stricto sensu all'incolumità psichica del bambino, non può ritenersi adeguatamente provata (non essendo stata neppure documentata l'osservanza delle “indicazioni” fornite dallo stesso Dott. , Per_5 che, con la predetta relazione del 27.04.2022, suggeriva ai genitori del piccolo di Per_1 sottoporlo ad un percorso psicoterapeutico individuale, in ogni caso suscettibile di essere utilmente intrapreso anche da chi non è affetto da alcuna vera e propria patologia psichica), non risulta parimenti corroborata da alcun riscontro probatorio l'esistenza dei
(soli genericamente dedotti) danni patrimoniali.
6. - Quanto alle altre “voci” e/o “componenti” del danno non patrimoniale, non v'è dubbio che la relativa richiesta di risarcimento ben avrebbe potuto essere veicolata in giudizio già in epoca antecedente al raggiungimento del decimo anno di età del bambino.
Ciò sulla scorta di quegli stessi principi, pure invocati dagli odierni attori, secondo cui il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le cc.dd. vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, secondo un criterio di elevata probabilità logica, che i genitori ed i fratelli soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto (cfr. Cass. Civ., ord. 08.04.2020 n. 7748), salvo ribadire che tale sofferenza e perturbamento emotivo non necessariamente sono destinati ad evolversi in una lesione della loro personale integrità psicofisica (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 28.08.2024 n. 23300).
Con riguardo a tali danni solo impropriamente si parla di danno “riflesso” o “da
8 rimbalzo” rispetto ad un pregiudizio inflitto, in prima battuta, non a sé stessi, ma ad altro componente la famiglia.
Senonché, occorre precisare che il danno subito dai congiunti è anch'esso diretto, costituendo parimenti immediata conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, in forza di un fatto illecito che si atteggia come plurioffensivo, avendo vittime diverse, ma tutte egualmente dirette.
Segnatamente, il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia secondo l'id quod plerumque accidit), che genitori e fratelli soffrano per le gravi e permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 08.04.2020 n. 7748).
Tale presunzione attinge, non tanto il possibile e solo eventuale danno biologico di natura psichica (il quale postula, in realtà, una storica cronicizzazione della sofferenza interiore, suscettibile di evolversi in una vera e propria patologia riconosciuta ed accertata dalla scienza medica), quanto e soprattutto le altre voci di danno non patrimoniale, ovverosia il c.d. danno morale (consistente nella soggettiva perturbazione dello stato emotivo del congiunto e nel suo patema d'animo) ed il cosiddetto ed atecnicamente definito danno “esistenziale” (quale alterazione dei rapporti familiari e sociali attraverso cui è destinata a svilupparsi la personalità del persona).
7. - Nella specie, non può dubitarsi che la certa o comunque elevatissima probabilità di un tale patema d'animo in capo al piccolo fosse presumibile già alla data Per_1 della sua nascita, proprio perché fratello gemello monocoriale di il che rendeva Per_2 del tutto fisiologico che il primo risentisse delle difficoltà fisiche vissute dal secondo, giacché, riscontrandole quotidianamente sul fratello, avrebbero inevitabilmente finito per rifletterle sulla propria persona.
8. - Con puntuale riguardo, poi, alla lesione del “rapporto parentale”, anche in tal caso la sua attualità (e la conseguente possibilità di dolersene in sede giudiziaria) prescinde senz'altro dal raggiungimento del decimo anno di vita del piccolo e dalla Per_1 consapevolezza che di tale danno quest'ultimo abbia effettivamente acquisito, atteso che:
➢ ad essere leso è il diritto di rilevanza costituzionale all'intangibilità della sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ove è destinata a svilupparsi la sua personalità (cfr. art. 2 e 32 comma 1 Cost.);
➢ tale diritto fa già parte del patrimonio giuridico del singolo componente la famiglia quantomeno a partire dalla sua nascita (cfr. art. 1 cod. civ.);
➢ il soggetto (immediatamente) leso, ove privo di capacità giuridica, può invocare la tutela giurisdizionale del proprio diritto all'intangibilità del proprio rapporto parentale per il tramite dei relativi rappresentanti legali (cfr. art. 320 cod. civ.);
➢ i più recenti approdi giurisprudenziali hanno riconosciuto il danno da perdita del rapporto affettivo persino in favore del soggetto nato dopo la morte del congiunto (cfr.
Cass., sez. III, 03.05.2011 n. 9700; Cass., sez. III, 10.03.2014 n. 5509), riconoscendo quindi
9 un ristoro risarcitorio anche nell'ipotesi in cui, non solo la vittima secondaria è appena nata, ma anche ove questa non abbia neppure condiviso una porzione di vita con la vittima primaria (sub specie di perdita della chance di beneficiare del relativo rapporto affettivo, intesa nella sua accezione tanto “ontologica” quanto “eziologica”);
➢ l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto, ma non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord.
07.03.2012 n. 3584; Cass. Civ., sez. III, sentenza 06.10.2014 n. 21026);
➢ prova provata della risarcibilità del danno da perdita o lesione del rapporto parentale subìto anche dal neonato è costituita dalle tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma che, con funzione ricognitiva dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, contengono un apposito quadro dedicato alla liquidazione dei danni cc.dd. riflessi subìti dai prossimi congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 17.05.2023 n. 13540), ivi prevendendo una liquidazione “a punti” anche ove il “parente da risarcire” abbia un'età compresa da “0 a 30” (cfr. tabelle “E” ed “F”).
9. - Se dunque è certamente ravvisabile una lesione del predetto diritto sin a partire dalla nascita del piccolo , ciò non è sufficiente per l'esperibilità di una relativa Per_1 azione risarcitoria e, quindi, per la decorrenza del credito risarcitorio ex art. 2935 c.c., essendo a tal uopo necessaria la ricorrenza anche del secondo profilo sopra preannunciato, ovverosia la conoscenza (o conoscibilità) della imputabilità eziologica dei pregiudizi patiti e patendi all'illecito altrui.
9.1. - A tale proposito occorre soffermarsi sulla natura giuridica della responsabilità medica e/o sanitaria e sul relativo termine di prescrizione.
Orbene, in punto di qualificazione giuridica, va precisato che soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria (e, nel caso di suo decesso, limitatamente ai danni denunciati dagli eredi iure successionis) può farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un autonomo contratto
a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e
10 può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr. Cass., sez. III, 14.07.2004 n. 13066; Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n. 577).
Diversamente, l'azione spiegata iure proprio dai prossimi congiunti, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da costoro autonomamente subìti, va invece ricondotta alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale (cfr. Cass., sez. III,
20.03.2015 n. 5590; Cass., sez. III, 8.05.2012 n. 6914; Trib. Milano, sez. I, 12.04.2019; Trib.
Torre Annunziata, sez. II, 10.09.2018 n. 1943; da ultimo, Cass, sez. III, 08.07.2020 n. 14258;
Cass. ord. 21404 del 2021).
9.2. - In questo secondo caso, quindi, la responsabilità della struttura è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.
Il relativodies a quo deve però essere individuato – in conformità ad un costante indirizzo giurisprudenziale consolidatosi quantomeno a far data dalla sentenza della
Sezioni Unite n. 576 dell'11.01.2018 – non già nel giorno in cui il terzo danneggiante si rende responsabile dell'evento pregiudizievole né in quello in cui gli effetti dannosi si esteriorizzano manifestandosi all'esterno, bensì in quello in cui essi siano percepiti, o possano essere percepiti usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche in un determinato momento storico, quale danno ingiusto conseguente al fatto illecito di un terzo (cfr. Cass., sez. VI, 18.06.2019 n. 16217; da ultimo,
Cass. Civ., sez. III, 27.10.2023: «Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario;
il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»).
L'exordium praescriptionis va pertanto identificato nel momento della conoscenza, o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza e tenuto conto della miglior scienza ed esperienza allo stato esistente, della “rapportabilità causale” del danno lamentato alla negligente condotta assunta dal personale sanitario.
Se quindi ciò che rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, è anche la mera
“conoscibilità”, secondo i canoni di comune conoscenza, del “nesso di causalità giuridica” che avvince i “danni-conseguenza” (già esistenti o comunque destinati ad attualizzarsi in
11 futuro con certezza o elevato grado di probabilità) ad un “danno-evento” imputabile a terzi, la sua effettiva “conoscenza” (che, per quanto detto, non è neppure indispensabile ai fini in esame) va valutata, nel caso di vittima minorenne (primaria o secondaria poco importa), con riguardo alla persona del rappresentante (cfr. art. 1391 cod. civ., che, sebbene dettato in tema di rappresentanza volontaria, è applicabile analogicamente anche alle ipotesi di rappresentanza legale).
10. - Orbene, facendo applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, premesso che il fratello coetaneo della vittima principale (quest'ultima, non a caso, già ristorata nel precedente giudizio, in cui pure era stata – tardivamente – chiesta la personalizzazione del danno non patrimoniale per il “danno esistenziale”) ha assunto la capacità giuridica sin dal momento della nascita (così acquistando l'autonoma titolarità di diritti soggettivi, ivi compreso il diritto alla tutela del proprio rapporto parentale, suscettibili di essere pregiudicati dalla condotta illecita di terzi), deve ritenersi che il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni morali ed “esistenziali” decorra dal momento in cui, non solo la stessa vittima primaria (per il tramite dei suoi rappresentanti legali), ma anche le altre vittime secondarie (i medesimi genitori) hanno richiesto il risarcimento loro autonomamente spettante, avendo costoro in tal modo evidentemente dimostrato di avere piena contezza, almeno a partire da tale momento, della riconducibilità eziologica alla condotta dei sanitari di un danno già esistente o comunque fisiologicamente destinato a venire ad esistenza (cfr., sul punto, anche Cass.
Civ., sez. III, ord. 26.04.2024 n. 11228, che ha esteso anche al c.d. danno parentale subìto dai prossimo congiunti i medesimi principi enunciati dalle Seziono Unite della S.C. con la sentenza n. 576 dell'11.01.2008 sul tema della prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal danneggiato principale).
Ne consegue che, avendo gli stessi instaurato il relativo giudizio risarcitorio già nel
2013 (cfr. sentenza n. 788/2019, pubblicata il 23.06.2019 all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 1392/2013), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale e da lesione del rapporto parentale asseritamente vantato anche dal piccolo è Per_1 destinato a decorrere dalla medesima data di proposizione delle altre domande risarcitorie, con la conseguenza che esso, in difetto di tempestivi atti interruttivi, risulta definitivamente spirato nel 2018.
11. - Sicché, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda attorea deve essere respinta, risultando il credito risarcitorio con essa dedotto prescritto (cfr. danno morale e danno esistenziale) o comunque non adeguatamente provato (cfr. danno patrimoniale e danno biologico).
******************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia nonché dell'impegno profuso e della
12 posizione assunta rispetto ad esse dalla odierna convenuta, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di OT, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2000/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in OT, in data 06.01.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto non può che ribadirsi il principio di diritto secondo cui il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, nell'esposizione delle proprie doglianze, l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la natura e tipologia dei pregiudizi patiti nonché la loro riconducibilità eziologica all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante rinvio per relationem alla consulenza di parte allegata all'atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano