TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7208/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Guido Rusciano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 4.06.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 21.02.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il
1 consulente medico d'ufficio ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa
, per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a Per_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, in sede di visita peritale, non era stata attribuita corretta rilevanza alla demenza senile di cui il sig. è affetto, patologia tra l'altro Pt_1
2 aggravatasi nel corso degli ultimi mesi come attestato dalla ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie del sig. . Pt_1
La dott.ssa , quindi, dopo aver riesaminato la Per_1 documentazione medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e dell'ulteriore documentazione medica prodotta, ha ritenuto che
“Alla luce della nuova documentazione sanitaria autorizzata ad atti, risulta evidente che il quadro clinico in particolare le capacità mnesico-cognitive si siano aggravate come evidente in particolare dal certificato del neurologo dott. (asl ds Per_2
35-39) del 29.05.2024 epoca in cui è documentato il grave deterioramento cognitivo dell'istante, il disorientamento spazio- temporale, il declino delle competenze attentive (demenza senile grave) e le compromesse autonomie abituali della vita quotidiana tali da rendere necessaria l'assistenza continua allo svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Il consulente, nei chiarimenti in atti, ha dunque concluso riconoscendo l'“indennità di accompagnamento dalla data del
29.05.2024 periodo in cui è stato documentato il peggioramento del quadro clinico tali da rendere necessario l'assistenza continua”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
La dott.ssa , quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il sig. è affetto. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
29.05.2024, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti.
3 Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta in data successiva al deposito del ricorso a.t.p. ma prima dell'introduzione della fase di opposizione, si compensano per metà; la restante parte, incluse le spese di ctu, si pongono invece a carico dell' e si liquidano CP_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.05.2024.
Condanna l' al pagamento del 50% delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 1.250,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7208/24 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Guido Rusciano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 4.06.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha dedotto di avere presentato all' in data 21.02.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il
1 consulente medico d'ufficio ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli
Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa
, per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari a Per_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, in sede di visita peritale, non era stata attribuita corretta rilevanza alla demenza senile di cui il sig. è affetto, patologia tra l'altro Pt_1
2 aggravatasi nel corso degli ultimi mesi come attestato dalla ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie del sig. . Pt_1
La dott.ssa , quindi, dopo aver riesaminato la Per_1 documentazione medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e dell'ulteriore documentazione medica prodotta, ha ritenuto che
“Alla luce della nuova documentazione sanitaria autorizzata ad atti, risulta evidente che il quadro clinico in particolare le capacità mnesico-cognitive si siano aggravate come evidente in particolare dal certificato del neurologo dott. (asl ds Per_2
35-39) del 29.05.2024 epoca in cui è documentato il grave deterioramento cognitivo dell'istante, il disorientamento spazio- temporale, il declino delle competenze attentive (demenza senile grave) e le compromesse autonomie abituali della vita quotidiana tali da rendere necessaria l'assistenza continua allo svolgimento degli atti quotidiani della vita”.
Il consulente, nei chiarimenti in atti, ha dunque concluso riconoscendo l'“indennità di accompagnamento dalla data del
29.05.2024 periodo in cui è stato documentato il peggioramento del quadro clinico tali da rendere necessario l'assistenza continua”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
La dott.ssa , quindi, risulta avere condotto con un Per_1 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il sig. è affetto. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Ricorrono dunque i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
29.05.2024, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio economiche, previste per il riconoscimento dei benefici richiesti.
3 Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta in data successiva al deposito del ricorso a.t.p. ma prima dell'introduzione della fase di opposizione, si compensano per metà; la restante parte, incluse le spese di ctu, si pongono invece a carico dell' e si liquidano CP_1 come da separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 29.05.2024.
Condanna l' al pagamento del 50% delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 1.250,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 28.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4