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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 942/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Persona_1
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a San Lorenzo in Campo il
26/07/2015, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di San Lorenzo in Campo, dell'anno 2015, al n. 5, parte 2, serie A.
FATTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a San Lorenzo in Campo il 26/07/2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia . Per_2
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di
1 divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Con sentenza parziale n. 121/2024 del 12/07/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passato in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 11/03/2025.
L'udienza stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini alle parti per il deposito sino alla data dell'udienza.
Le parti hanno depositato note scritte in data 06/03/2025, dove le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto, precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale e chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 121/2024 del 12/07/2024, divenuta irrevocabile dal 13/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Il Tribunale valutare le condizioni concordate ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto e confermate nelle note di trattazioni scritte, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 18/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata, promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Persona_1
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a San Lorenzo in Campo il
26/07/2015, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di San Lorenzo in Campo, dell'anno 2015, al n. 5, parte 2, serie A.
FATTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a San Lorenzo in Campo il 26/07/2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia . Per_2
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di
1 divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Con sentenza parziale n. 121/2024 del 12/07/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passato in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 11/03/2025.
L'udienza stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini alle parti per il deposito sino alla data dell'udienza.
Le parti hanno depositato note scritte in data 06/03/2025, dove le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto, precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale e chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 121/2024 del 12/07/2024, divenuta irrevocabile dal 13/02/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 Il Tribunale valutare le condizioni concordate ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto e confermate nelle note di trattazioni scritte, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 18/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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