TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6564/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025 ai sensi dell'art.127 ter e dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6564/2024 R.G.A.C. (già 3981/2024 r.g.a.c.), pendente
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Aversa alla via Altavilla n. 93, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. MIRANTI GUGLIELMO (c.f.: ), dal quale sono C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
ATTORI
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4
Teverola alla via Roma IV Trav. n. 14, presso lo studio dell'Avv. BUONPANE PASQUALE
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, gli attori e hanno intimato a Parte_2 Parte_1
sfratto per morosità, citandola per la convalida. Controparte_1
Pag. 1 di 4
Hanno asserito gli intimanti che intercorreva tra le parti contratto di locazione sottoscritto e regolarmente registrato ed avente per oggetto l'immobile sito in Casaluce alla Via Dante
Alighieri n. 15, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella n. 6 sub 2, per il canone contrattuale di € 2.520,00 annui, con pagamenti mensili di € 210,00 con scadenza al
10 di ogni mese, e che la conduttrice si era resa morosa per le mensilità di ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024 e aprile 2024 per la complessiva somma pari ad € 1.470,00. Hanno chiesto, pertanto, la convalida dello sfratto per morosità e, in caso di opposizione, la emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si è costituita in giudizio la convenuta che si è opposta alla convalida e ha Controparte_1
dedotto la mancata prova dell'inadempimento, precisando di aver sempre corrisposto i canoni nella misura convenuta a mezzo pagamento in contanti della somma di € 210,00 mensili senza mai ricevere alcuna ricevuta dell'avvenuto versamento. Ha evidenziato, altresì,
l'insussistenza delle pretese attoree stante la mancata richiesta di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti ex art. 664 c.p.c. precisando che gli attori, in data 17 luglio 2023, avevano provveduto ad inoltrare una raccomandata mediante la quale avevano comunicato alla convenuta l'intenzione di non voler proseguire il rapporto locatizio con scadenza naturale al 5.2.2024, con invito a rilasciare l'immobile senza fare, tuttavia, alcun riferimento ad un eventuale mancato pagamento del canone di locazione. La convenuta ha poi rilevato la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., rappresentando di versare in una condizione economica precaria ovvero in uno stato finanziario tale da non consentirle di corrispondere un canone di locazione più alto rispetto a quello previsto per l'immobile sito in Casaluce alla via Dante Alighieri, n. 15.
Il Giudice emetteva ordinanza di rilascio, e disponeva il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 20.3.2025 con termine alle parti per il deposito di memorie integrative.
Nelle note di trattazione scritta depositate dai soli attori, gli stessi hanno dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della convenuta in data 28.2.2025, depositando il verbale di consegna dell'immobile e delle relative chiavi. Gli attori hanno dichiarato di rinunciare all'emissione del decreto ingiuntivo relativo ai canoni maturati e non versati ed hanno richiesto il rigetto della spiegata opposizione con la condanna dell'intimata al pagamento delle spese e competenze di lite oltre oneri ed accessori di legge, con attribuzione.
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dai locatori è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 4
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda sollevata dall'intimata in ordine alla carenza di legittimazione degli attori. Gli attori, hanno, infatti fornito la prova della propria legittimazione attraverso la produzione del contratto di locazione.
In tema di locazioni ad uso abitativo l'art. 5 L. 392/78 fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: l'uno di ordine quantitativo che riguarda il mancato pagamento di una sola mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fissato in venti giorni dalle rispettive scadenze. La valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è in sostanza rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice.
Pertanto, il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla prevista scadenza costituisce, ai sensi dell'art. 5 L. 389/78 motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento che è operata ex lege.
È altresì pacifico nel nostro ordinamento che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierna attrice, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Mentre i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio su di essi gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di pagamento dei canoni di affitto) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa, parte resistente invece non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda.
Deve, pertanto, comunque dichiararsi risolto il contratto intercorrente tra le parti per grave inadempimento della conduttrice dandosi atto dell'intervenuto rilascio in data 28.2.2025.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine al pagamento dei canoni di locazione maturati e non versati avendo gli attori rinunciato alla relativa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_1
- dichiara la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice del contratto di locazione avente per oggetto l'immobile sito in Casaluce alla Via Dante Alighieri n. 15, identificato al
Catasto Fabbricati al foglio 10, particella n. 6 sub 2, come descritto in citazione;
- conferma la data di esecuzione già fissata nell'ordinanza di rilascio emessa in data 2.8.2024 dando atto dell'intervenuto rilascio;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in €
109,05 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione all'Avv. Guglielmo Miranti, antistatario.
Così deciso in Aversa, 21/03/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 4 di 4