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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2490/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2490/2024 promossa da:
(c.f. ) nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(MOLDOVA); ricorrente
E
(c.f. ) nato il [...] in [...]; Controparte_1 C.F._2
ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Bernardini e con domicilio eletto presso il suo studio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 22/11/2005 nel Comune di Leova (Moldova), che dall'unione era nato il figlio in data 16/10/2008 in Narni (TR), che il rapporto coniugale negli Persona_1
ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 22/01/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
• Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con affido paritario nel Per_1
reciproco rispetto ed in perfetta sintonia con le esigenze che il minore dimostrerà.
• I coniugi individuano (anche ai fini della residenza anagrafica) quale residenza abituale per il proprio figlio, l'abitazione familiare di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata in Terni, Via Tre
Venezie n. 155 – distinta al NCEU al foglio 88 particella 49 sub 12 Zona 1 Cat.A/4 classe 05 consistenza 6,5 vani rendita Euro: 469,98.
I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale.
• Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza in Terni, Via Molise n. 11. Pt_1
• La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in modo disgiunto e separato nelle questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore quando avrà con sé, comunicando Per_1
all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
La collocazione del minore è paritaria presso entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
• Quanto al calendario di cure dei genitori nel rapporto col figlio, attesa l'età dello stesso potrà prevedere che il figlio starà con la madre nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, mentre col padre nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato;
trascorrerà la domenica alternativamente con l'uno e con l'altra.
I genitori si occuperanno nei giorni di loro spettanza di accompagnare dopo l'uscita di scuola, alle attività extra-scolastiche il figlio.
Durante le vacanze natalizie il figlio starà, alternativamente, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, suddividendo il giorno di Natale tra i due genitori, sempre con accompagnamento da parte del genitore che ha con sé i minori all'altro genitore;
durante le vacanze pasquali il figlio starà i primi tre giorni di sospensione scolastica fino alla sera di
Pasqua, alle ore 22,30, con un genitore, e dalla sera di Pasqua alla ripresa della scuola con l'altro, e così di anno in anno nel rispetto del principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio starà con ciascun genitore quattro settimane, delle quali due consecutive tra luglio e agosto, e due settimane non consecutive una nel mese di giugno e una nel mese di settembre. Periodo estivo da determinare entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto ai ponti festivi, il figlio trascorrerà gli stessi alternandosi tra padre e madre.
• Nonostante il tempo paritario che trascorrerà con entrambi i genitori, i coniugi concordano Per_1
di prevedere in favore del figlio una contribuzione da parte del padre di euro 150,00 mensili, attesa la disparità reddituale tra i due coniugi.
• I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il minore;
preventivamente da concordare e prevedendo che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni, e il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
• I coniugi danno atto della loro reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
pertanto, nulla
è richiesto nè dovuto tra i due a titolo di mantenimento.
• I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Leova (Moldova) in data 22/11/2005, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (n. 291, parte II, S. C, Uff. 1 dell'anno 2021);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli