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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/10/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 336/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Costanzo e dall'Avv. Marta Isaura P.IVA_1
Floris, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Orbetello, Corso Italia, n. 224, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTRICE OPPONENTE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
EN CA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Liri, n.
19, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 885/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Grosseto, con il quale venivano ingiunti al pagamento della somma pari ad €
9.228,56 nei confronti di dovuta per la fornitura di merci. Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti: -contestazione integrale di tutte le fatture e contestazione e disconoscimento dei documenti di trasporto, oltre che l'omessa consegna e/o ricezione della merce indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto;
- in merito alle fatture nn. 4199/2020, 4402/2020, 4507/2020, 4619/2020, 4815/2020, 4907/2020 e
4938/2020 le merci oggetto delle stesse non erano mai state richieste e/o consegnate e i documenti di trasporto risultavano in parte non sottoscritti ed in parte riportanti una firma illeggibile disconosciuta;
- in merito alle fatture nn. 13660/2019, 14129/2019 e
14475/2019 era stato corrisposto il pagamento integrale degli importi in esse indicati, attraverso assegni bancari ed acconti.
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti:
In via principale: Verificata la insussistenza della pretesa creditoria avanzatea dalla società revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare integralmente la domanda in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e comunque non provata;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: -rispetto alle fatture nn. 4199/2020, 4402/2020,
4507/2020, 4619/2020, 4815/2020, 4907/2020 e 4938/2020 le merci oggetto delle stesse erano state tutte consegnate, nonostante i mancati e ritardati pagamenti;
- in merito alle fatture nn. 13660/2019, 14129/2019 e 14475/2019 erano stati fatti solo pagamenti parziali.
Per questi motivi
parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: accertare e dichiarare che il credito vantato da nei confronti degli opponenti CP_1 ammonta ad €. 6.913,12
Voglia quindi condannare gli opponenti al pagamento, a favore di Controparte_1
della suddetta somma di 6.913,12 oltre gli interessi di mora pari al saggio di
[...]
- 2 -
interesse indicato dalla BCE ex art. 5 D. Lgs. 192/2012 aumentato di 8 punti, trattandosi di prodotti alimentari deperibili, dalla scadenza delle fatture all'effettivo saldo.
Comunque con il favore delle spese e compenso di causa”.
All'udienza del 23.11.2021 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 12.10.2022 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale non veniva accettata da parte opponente.
All'udienza del 09.04.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 24.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione risulta in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025).
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla documentazione idonea bisogna fare delle precisazioni. Com'è noto, nel procedimento monitorio la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto, trattandosi di una fase in cui manca il contraddittorio con il debitore. Tuttavia, il valore probatorio della fattura muta nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo.
- 3 -
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre una fase a cognizione piena, ragion per cui la fattura perde il suo valore di prova piena, poiché costituisce un documento formato unilateralmente dal creditore. La fattura commerciale, infatti, non fa piena prova del credito e non determina alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio di opposizione.
Di conseguenza se il debitore contesta l'"an" o il "quantum debeatur", le fatture non sono sufficienti a provare né il credito, né la sua liquidità ed esigibilità. Stesso discorso vale per l'estratto autentico del libro i.v.a., che ha solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, per cui non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al massimo rilevare come indizio (Tribunale Fermo n. 257/2025).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta si è limitata a produrre le fatture e dei documenti di trasporto (all.
1-11 al fascicolo monitorio), oltre che l'estratto autentico del registro fatture vendite (all. 12 al fascicolo monitorio).
Parte opponente ha sollevato delle contestazioni differenti rispetto a due gruppi di fatture.
Per le fatture nn. 4199/2020, 4402/2020, 4507/2020, 4619/2020, 4815/2020, 4907/2020 e
4938/2020 l'opponente ha dedotto di non aver mai ordinato la merce oggetto delle stesse, la quale, tra l'altro non era mai stata consegnata. In aggiunta ha Parte_1 tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sotto alcuni documenti di trasporto prodotti.
A fronte di tale disconoscimento, parte opposta non proposto nella prima difesa utile, ossia la comparsa di costituzione e risposta, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., di talché i documenti di trasporto non avranno alcuna rilevanza in tale sede.
Dunque, parte opposta per provare il credito oggetto delle suddette fatture non ha prodotto altra documentazione idonea, che potesse provare il titolo del credito, oltre che l'esecuzione della prestazione di consegna della merce.
Ed infatti, neanche in sede di istruttoria orale è emersa la circostanza relativa all'avvenuta conclusione di un accordo concernente la merce di cui alle citate fatture, né tantomeno la consegna delle stesse.
Quanto alle fatture nn. 13660/2019, 14129/2019 e 14475/2019 valgono delle considerazioni in parte diverse. Rispetto a queste ultime l'opponente ha contestato il quantum, ragion per cui le fatture non sono sufficienti a provare il credito e la sua liquidità ed esigibilità.
- 4 -
Tuttavia, solo rispetto alla fattura n. 13660/2019 dell'importo di € 4.374,32 si è raggiunta la prova in merito all'avvenuta consegna della merce, circostanza che consente di ritenere provata la pretesa creditoria in questione, in aggiunta al fatto che il debitore non ha contestato l'an ma solo il quantum della stessa, adducendo di aver effettuato dei pagamenti tramite assegni.
Ed infatti, all'udienza del 09.04.2024 il teste dichiarava che rispetto alla Tes_1 merce oggetto della fattura n. 13660 del 31.08.2019 aveva effettuato la consegna personalmente.
Quanto ai pagamenti asseritamente fatti da parte opponente rispetto alla fattura n. 13660 del 2019 la stessa non ha prodotto documentazione idonea a dimostrarli.
Tuttavia, è la medesima parte opposta che relativamente alla citata fattura ha dichiarato di aver ricevuto l'importo di € 1.691,76, ragion per cui l'opponente è tenuta al pagamento della somma pari ad € 2.682,56.
Da ciò consegue la fondatezza solo in parte dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente al pagamento della somma pari ad €
2.682,56.
Quanto alle spese di lite si ritiene che, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'erroneità dei conteggi effettuati da parte opposta, sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Corte Cost. n.
77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 885/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto il 22.12.2020;
b) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta della somma di €
2.682,56, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto il 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Costanzo e dall'Avv. Marta Isaura P.IVA_1
Floris, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Orbetello, Corso Italia, n. 224, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTRICE OPPONENTE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
EN CA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Liri, n.
19, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 885/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Grosseto, con il quale venivano ingiunti al pagamento della somma pari ad €
9.228,56 nei confronti di dovuta per la fornitura di merci. Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti: -contestazione integrale di tutte le fatture e contestazione e disconoscimento dei documenti di trasporto, oltre che l'omessa consegna e/o ricezione della merce indicata nelle fatture e nei documenti di trasporto;
- in merito alle fatture nn. 4199/2020, 4402/2020, 4507/2020, 4619/2020, 4815/2020, 4907/2020 e
4938/2020 le merci oggetto delle stesse non erano mai state richieste e/o consegnate e i documenti di trasporto risultavano in parte non sottoscritti ed in parte riportanti una firma illeggibile disconosciuta;
- in merito alle fatture nn. 13660/2019, 14129/2019 e
14475/2019 era stato corrisposto il pagamento integrale degli importi in esse indicati, attraverso assegni bancari ed acconti.
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti:
In via principale: Verificata la insussistenza della pretesa creditoria avanzatea dalla società revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare integralmente la domanda in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, e comunque non provata;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: -rispetto alle fatture nn. 4199/2020, 4402/2020,
4507/2020, 4619/2020, 4815/2020, 4907/2020 e 4938/2020 le merci oggetto delle stesse erano state tutte consegnate, nonostante i mancati e ritardati pagamenti;
- in merito alle fatture nn. 13660/2019, 14129/2019 e 14475/2019 erano stati fatti solo pagamenti parziali.
Per questi motivi
parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: accertare e dichiarare che il credito vantato da nei confronti degli opponenti CP_1 ammonta ad €. 6.913,12
Voglia quindi condannare gli opponenti al pagamento, a favore di Controparte_1
della suddetta somma di 6.913,12 oltre gli interessi di mora pari al saggio di
[...]
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interesse indicato dalla BCE ex art. 5 D. Lgs. 192/2012 aumentato di 8 punti, trattandosi di prodotti alimentari deperibili, dalla scadenza delle fatture all'effettivo saldo.
Comunque con il favore delle spese e compenso di causa”.
All'udienza del 23.11.2021 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 12.10.2022 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale non veniva accettata da parte opponente.
All'udienza del 09.04.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 24.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione risulta in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025).
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla documentazione idonea bisogna fare delle precisazioni. Com'è noto, nel procedimento monitorio la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l'emissione del decreto, trattandosi di una fase in cui manca il contraddittorio con il debitore. Tuttavia, il valore probatorio della fattura muta nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo.
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Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre una fase a cognizione piena, ragion per cui la fattura perde il suo valore di prova piena, poiché costituisce un documento formato unilateralmente dal creditore. La fattura commerciale, infatti, non fa piena prova del credito e non determina alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito del giudizio di opposizione.
Di conseguenza se il debitore contesta l'"an" o il "quantum debeatur", le fatture non sono sufficienti a provare né il credito, né la sua liquidità ed esigibilità. Stesso discorso vale per l'estratto autentico del libro i.v.a., che ha solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, per cui non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al massimo rilevare come indizio (Tribunale Fermo n. 257/2025).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta si è limitata a produrre le fatture e dei documenti di trasporto (all.
1-11 al fascicolo monitorio), oltre che l'estratto autentico del registro fatture vendite (all. 12 al fascicolo monitorio).
Parte opponente ha sollevato delle contestazioni differenti rispetto a due gruppi di fatture.
Per le fatture nn. 4199/2020, 4402/2020, 4507/2020, 4619/2020, 4815/2020, 4907/2020 e
4938/2020 l'opponente ha dedotto di non aver mai ordinato la merce oggetto delle stesse, la quale, tra l'altro non era mai stata consegnata. In aggiunta ha Parte_1 tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte sotto alcuni documenti di trasporto prodotti.
A fronte di tale disconoscimento, parte opposta non proposto nella prima difesa utile, ossia la comparsa di costituzione e risposta, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., di talché i documenti di trasporto non avranno alcuna rilevanza in tale sede.
Dunque, parte opposta per provare il credito oggetto delle suddette fatture non ha prodotto altra documentazione idonea, che potesse provare il titolo del credito, oltre che l'esecuzione della prestazione di consegna della merce.
Ed infatti, neanche in sede di istruttoria orale è emersa la circostanza relativa all'avvenuta conclusione di un accordo concernente la merce di cui alle citate fatture, né tantomeno la consegna delle stesse.
Quanto alle fatture nn. 13660/2019, 14129/2019 e 14475/2019 valgono delle considerazioni in parte diverse. Rispetto a queste ultime l'opponente ha contestato il quantum, ragion per cui le fatture non sono sufficienti a provare il credito e la sua liquidità ed esigibilità.
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Tuttavia, solo rispetto alla fattura n. 13660/2019 dell'importo di € 4.374,32 si è raggiunta la prova in merito all'avvenuta consegna della merce, circostanza che consente di ritenere provata la pretesa creditoria in questione, in aggiunta al fatto che il debitore non ha contestato l'an ma solo il quantum della stessa, adducendo di aver effettuato dei pagamenti tramite assegni.
Ed infatti, all'udienza del 09.04.2024 il teste dichiarava che rispetto alla Tes_1 merce oggetto della fattura n. 13660 del 31.08.2019 aveva effettuato la consegna personalmente.
Quanto ai pagamenti asseritamente fatti da parte opponente rispetto alla fattura n. 13660 del 2019 la stessa non ha prodotto documentazione idonea a dimostrarli.
Tuttavia, è la medesima parte opposta che relativamente alla citata fattura ha dichiarato di aver ricevuto l'importo di € 1.691,76, ragion per cui l'opponente è tenuta al pagamento della somma pari ad € 2.682,56.
Da ciò consegue la fondatezza solo in parte dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente al pagamento della somma pari ad €
2.682,56.
Quanto alle spese di lite si ritiene che, visto l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'erroneità dei conteggi effettuati da parte opposta, sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Corte Cost. n.
77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 885/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto il 22.12.2020;
b) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta della somma di €
2.682,56, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Grosseto il 22.10.2025
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