Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 114 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MATTEI EMILIO elettivamente domiciliato in in TÀ di AS,
P.zza G. Matteotti n.2 presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, NTroparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARCANGELO MASSIMO elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Piazza U. Giordano , 13/C null 71121 Foggia presso il difensore avv. D'ARCANGELO MASSIMO
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE avente ad
OGGETTO
Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc) – Impugnazione sentenza n.
1037/21 Tribunale di Perugia pubblicata in data 14.07.2021 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : Parte_1 pagina 1 di 24
2)-dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o, comunque, l'inefficacia del finanziamento di
1.630.000,00 euro in data 3.1.2011 e del relativo pegno in data 17.1.2011 ad ogni effetto e conseguenza di legge, per tutte le ragioni, i fatti e le causali esposte nel presente atto di appello;
3)-dichiarare l'intervenuta violazione degli obblighi di informativa da parte della NTroparte_1
in relazione alle suindicate operazioni finanziarie, oggetto del presente giudizio, ad ogni
[...]
effetto e conseguenza di legge, per tutte le ragioni, i fatti e le causali esposte nel presente atto di appello;
4)-in ogni caso, per effetto e conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello proposti e delle domande e delle conclusioni sopra formulate e, comunque, per effetto e conseguenza delle illegittime operazioni finanziarie in materia di dollari statunitensi da parte della NTroparte_1
e di tutte le illegittime condotte evidenziate nel presente atto di appello e comunque per tutti i motivi sopra esposti:
a)-addebitare esclusivamente alla in persona del suo legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore, tutte le perdite, le differenze negative di valuta, gli interessi, i costi e gli oneri relativi e comunque connessi e/o conseguenti alle suddette operazioni “a termine” di dollari statunitensi per cui è causa, nonché connessi e/o conseguenti al mantenimento ed alla successiva vendita dei medesimi dollari, ivi compresi quelli dell'atto di pegno in data 17.1.2011 e del relativo finanziamento di € 1.630.000, 00, il tutto come accertato e determinato nel corso del presente giudizio, anche, ove necessario, mediante valutazione equitativa;
b)-dichiarare, in ogni caso, che la società (già non è tenuta ad Parte_1 CP_2
effettuare alcun pagamento nei confronti della né a subire alcun NTroparte_1
addebito da parte della medesima società convenuta in relazione e/o in conseguenza e/o a causa delle suddette operazioni finanziarie per la compravendita a termine di dollari statunitensi per cui è causa, nonché in relazione e/o in conseguenza e/o a causa del mantenimento e della successiva vendita dei pagina 2 di 24 medesimi dollari, anche in relazione all'atto di pegno in data 17.1.2011 ed al relativo finanziamento di €
1.630.000, 00 il tutto come accertato e determinato nel corso del presente giudizio, anche, ove necessario, mediante valutazione equitativa;
c)-condannare, inoltre, la in persona del suo legale rappresentante NTroparte_1
pro tempore, al risarcimento in favore della (già di tutti gli ulteriori Parte_1 CP_2
danni subiti dalla medesima attrice a causa e/o conseguenza delle suddette operazioni di acquisto di dollari statunitensi a termine per cui è causa, nonché a causa e/o conseguenza degli addebiti e degli sconfinamenti posti in essere dalla Banca convenuta, e, comunque, per tutti i fatti, le condotte, le violazioni e le causali dedotti nel presente atto di appello, nella misura complessiva di € 17.270.000,00, di cui € 14.470.000,00 per la mancata realizzazione dell'impianto di “biogas”, di cui € 800,000,00 per la mancata realizzazione dell'impianto “fotovoltaico”, e di cui € 2.000.000,00 per la perdita dell'affare di cui al contratto in data 30.3.2011 con la società greca THESIA LTD, e comunque, per la preclusione allo svolgimento dell'attività commerciale, ovvero al risarcimento di quelle diverse somme, anche maggiori e/o minori, che saranno accertate e determinate nel corso del presente giudizio per i titoli e le causali sopra esposti, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, nonché, ove occorrendo, mediante valutazione e quantificazione in via equitativa;
il tutto con riconoscimento della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat su tali somme e degli interessi legali sulle medesime somme rivalutate come per legge dal dì del dovuto sino al saldo, dichiarando la compensazione delle somme riconosciute a favore della , comprensive della rivalutazione Parte_1
monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi come per legge dal dì del dovuto, con le somme che dovessero essere riconosciute a favore della convenuta in relazione NTroparte_1
ai rapporti bancari intercorsi ed in essere tra le parti, fermo il pagamento della maggior differenza a favore della medesima appellante, oltre i suindicati accessori;
5)-accertare e dichiarare che l'importo riconosciuto dalla sentenza di primo grado è infondato e che nessuna somma è, comunque, dovuta da parte della società a favore della Parte_1 NTroparte_1
per le ragioni esposte nel V motivo del presente atto di appello e, comunque, nel medesimo atto di impugnazione;
6)-in ogni caso, condannare la in persona del suo legale NTroparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese anche del presente grado di appello, ivi comprese quelle generali, delle funzioni e degli onorari del presente giudizio, oltre c.a.p ed i.v.a come per legge.”
pagina 3 di 24 Per CP_3
Voglia la Corte di Appello di Perugia, provvedendo sull'appello principale proposto da
[...]
e su quello incidentale della ciascuna in persona Parte_1 NTroparte_1
del rispettivo legale rappresentante p.t.:
1) rigettare integralmente l'appello principale, infondato in fatto e in diritto e non provato, e comunque ogni domanda, eccezione, richiesta e pretesa della società appellante, previo rifiuto del contraddittorio su quelle eventualmente proposte ex novo; NT
2) accogliere integralmente l'appello incidentale di per tutte le ragioni gradatamente esposte nel corpo di questo atto e, per l'effetto,
3) condannare a pagare in favore di il complessivo Parte_1 CP_4
importo di 4.027.312,77 (euro quattromilioniventisettemilatrecentododici/ settantasette) o quell'altro maggiore o minore che risulterà accertato all'esito della causa, con gli interessi e la rivalutazione ulteriori, maturati dopo la data del 03/06/19 sino al soddisfo, dovuto quale saldo passivo dei c/c n. 8, NT 280120 e 1088 accesi dalla società appellante presso la Filiale di di TÀ di AS;
4) gradatamente, ma salvo gravame, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accertare che la società appellante ha diritto a ripetere soltanto le somme che dovessero risultare NT illegittimamente versate per gli acquisti di USD, da compensare con i maggiori crediti vantati da col rigetto di ogni altra richiesta risarcitoria avanzata da , inammissibile, infondata e non Pt_1
provata;
5) con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio e ordine di restituzione degli importi eventualmente versati a tale titolo dopo la sentenza di primo grado, gradatamente riformando la compensazione del solo 25% disposta in primo grado, disponendola per l'intero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2 NTroparte_1
al fine: -di sentir dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la inefficacia e, comunque, la
[...]
inopponibilità di tre operazioni finanziarie in materia di dollari statunitensi poste in essere dalla medesima -di sentir addebitare alla medesima banca convenuta tutte le perdite e le CP_4
conseguenze dannose di tali operazioni finanziarie;
-di sentir dichiarare la non Parte_1
tenuta ad effettuare alcun pagamento in favore della stessa -di sentir condannare la CP_4
medesima banca al risarcimento di tutti i danni subiti dalla medesima a causa ed Parte_1
pagina 4 di 24 in conseguenza delle condotte illegittime tenute dalla in relazione e conseguenza a tali CP_4
operazioni finanziarie.
Secondo la tesi attorea, filiale di TÀ di AS (come attestato dall'invio alla CP_4
odierna attrice di alcuni documenti in data 24.6.2011) aveva proceduto, di propria iniziativa, alla effettuazione di tre operazioni valutarie “a termine” in materia di “dollari statunitensi” (USD):
1- operazione di compravendita “a termine “di 2.000.000 di dollari (USD) con negoziazione avvenuta in data 20 maggio 2010 al tasso di cambio di 1,23 USD/EUR, con data di scadenza al 30 dicembre 2010;
2- operazione costituita dalla combinazione di due opzioni di acquisto ovvero di vendita “a termine” di 2.000.000 di dollari (USD) con negoziazione avvenuta in data 28 luglio 2010 al tasso di cambio 1, 28 USD/EUR, con data di scadenza al 25 luglio 2011;
3- operazione costituita dalla combinazione di due opzioni di acquisto ovvero di vendita “a termine” di complessivi 900.000 dollari statunitensi (USD) con scadenze fissate alle seguenti date:
25.3.2011, 27.6.2011 e 27.9.2011, dell'importo di 300.000 dollari cadauna, con negoziazione avvenuta in data 15 settembre 2010, al prezzo di esercizio di 1,283 USD/EUR, e con consegna entro “2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza di ciascuna opzione”
L'attrice esponeva che tutte tali operazioni, per la estrema volatilità delle valute, erano delle vere e proprie “scommesse” sulla fluttuazione dei cambi e rappresentavano, quindi, delle operazioni speculative ad altissimo rischio.
Affermava che “nonostante le ampie rassicurazioni e le “certezze” reiteratamente manifestate dalla le suddette operazioni finanziarie si erano rivelate un vero e CP_1 NTroparte_1
proprio disastro economico.” in quanto a causa dell'andamento del rapporto Euro/Dollaro, avevano riportato un differenziale negativo di Euro 507.000, 00 alla data dell'1.7.2011 (vds. comunicazione della NT del 4.7.2011); infatti, successivamente aveva comunicato con lettera raccomandata in CP_4
data 12.7.2011 di avere provveduto in data 6.7.2011 a vendere i dollari statunitensi oggetto della prima opzione di acquisto a termine del 20.05.2010 (di 2.000.000 di dollari U.S.A.) con un ricavo di €
1.396.843, 13 (a fronte di una “valuta di riferimento” di € 1.626.016,26), nonché di avere venduto gli ulteriori 600.000 dollari statunitensi oggetto delle prime due opzioni relative alla terza operazione “a termine” del 15.09.2010 con un ricavo di € 419.052, 94 (a fronte di una “valuta di riferimento” di €
467.653, 94), e di avere, infine “estinto anticipatamente i residui USD 300.000, 00 del contratto n.
FD2395647-1- 1001 del 15/9/2010 con un costo di EUR 23.650,00 ed USD 2.000.000, 00 del contratto pagina 5 di 24 FD 2385038-1-1-001 del 28/7/2010 con un costo di EUR 165.000,00, importi entrambi addebitati sul conto ordinario n. 8/5149”.
Eccepiva di avere contestato, con varie lettere raccomandate AR, la nullità delle suddette operazioni finanziarie in quanto le stesse non erano state ordinate dalla medesima e non erano state realizzate con preventivi e specifici contratti convenuti e stipulati con gli organi rappresentativi della
(già , né era stato coinvolto il consiglio di amministrazione di detta Parte_1 CP_2
società, oltre ad essere stati violati sia gli obblighi in materia di informazione e di preventiva necessaria verifica ed acquisizione delle effettive esperienze e conoscenze del “cliente, in materia di adeguatezza e appropriatezza, in violazione del art. 21 TUF- D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 19 Direttiva
Europea n. 39 del 21.4.2004 (c.d. Direttiva “MIFID” entrata in vigore in Italia il 1° novembre 2007) e degli artt. 39/42 Regolamento CONSOB n. 16190 del 29.10.2007 (attuativo del D.Lgs. n. 58/1998) che prevedono la sottoscrizione del “Questionario” diretto a conoscere il profilo e le esigenze dei clienti prima della stipula del contratto-quadro, tutte norma a carattere imperativo, la cui violazione comportava la nullità dei contratti o in subordine la responsabilità extracontrattuale o precontrattuale della Banca.
In particolare i. l' operazione sub 1) del 20.5.2010 era nulla:
a) - per violazione dell'art. 23 D. Lgs. 58/98 per mancanza di sottoscrizione di contratto (in subordine per violazione degli artt. 1418 c.c. e 117 D. Lgs. 385/93),
b) p erché il contratto non era conforme al contratto quadro c) p erché il contratto quadro non era validamente sottoscritto ii. P er l'effetto ed in via derivata era altresì nullo il fido concesso a gennaio 2011 per € 1.630.000 ed il pegno sui USD acquistati, costituito il 17.1.11 sicché non erano dovuti gli interessi, gli oneri e le spese collegati a tali operazioni pagina 6 di 24 a) I
l pegno era comunque annullabile per dolo o per errore perché fatto sottoscrivere inserendolo senza alcuna spiegazione tra altri documenti bancari b) p erché non sottoscritto dagli organi rappresentativi della società
c) p er mancata approvazione da parte del CdA in violazione dell'art. 2475 bis c.c.;
d) i l pegno era altresì nullo per violazione degli obblighi informativi del cliente (art. 21 D. Lgs.
58/98 e artt. 39, 40, 41 REG. CONSOB 16190 del 29.10.2007)
ii. L
'operazione sub 2) del 28.7.2010 era nulla:
a) p er violazione dell'art. 23 D. Lgs. 58/98 per mancanza di sottoscrizione di contratto (in subordine per violazione degli artt. 1418 c.c. e 117 D. Lgs. 385/93), come risultante dalla mail NT inviata il 28.7.2010 dal funzionario della sig. al sig. Parte_2 Parte_3
con cui si confermava la “chiusura della operazione “ e si aggiungeva “Seguiranno contratti”
b) - NT per assenza di contratto quadro, in quanto quello trasmesso dalla il 24.6.2011 reca la data apparente del 28.7.2010 ma, per quanto sopra detto, i relativi contratti venivano sottoposti al cliente solo dopo;
inoltre il contratto quadro era annullabile per dolo o errore in quanto inserito tra i documenti fatti firmare alla sig.ra (membro del CdA) senza che ne avesse Parte_3
piena consapevolezza, comunque annullabile e/o inefficace ex art. 2475bis c.c. perché non preventivamente approvato dal CdA né sottoscritto dall'allora Presidente del CdA e legale rappresentante sig. CP_5
c) p erché il contratto non era conforme al contratto quadro in quanto non pattuita tramite corrispondenza, modalità telefax, scambio di specifiche e preventive conferme, preventive conversazioni telefoniche sottoposte a registrazione aventi ad oggetto nel dettaglio i termini e le condizioni della operazione, né vi è alcun preventivo atto contenente la descrizione dei termini e delle condizioni di tale operazione pagina 7 di 24 iii. L' operazione sub 3) del 15.9.2010 era nulla:
a) p er violazione dell'art. 23 D. Lgs. 58/98 per mancanza di sottoscrizione di contratto b) - NT per assenza di contratto quadro, in quanto quello trasmesso dalla il 24.6.2011 (intitolato
“atto di conferma” recante data apparente 15.9.2010) è stato fatto siglare a NTroparte_6
solo in data successiva alla operazione, e non indica il contratto quadro originario e la sua data
-spazio lasciato in bianco – a conferma del fatto che a quella data non preesisteva un contratto quadro;
c) - perché nell'atto di conferma risultavano già inseriti data e ora dell'operazione di acquisto, quindi la conferma era successiva alla operazione;
ed infatti nella mail del 18.11.2010 a firma del dott. (titolare della Filiale di TÀ di AS) diretta a destinatario non Persona_1
indicato avente ad oggetto tale negoziazione -FD2395647- si leggeva testualmente “Conferma della operazione FD2395647 -1 -1 – 001 conclusa con URGENTE Era rimasta in CP_2
sospeso mi dai una mano a sistemare l'arretrato? Ho bisogno del timbro e firma di su CP_6
tutte le pagine e se me la portate in Agenzia appena avete un attimo.” Dunque l'atto di conferma e il contratto quadro a quella data non erano stati sottoscritti;
inoltre prima dell'incontro avvenuto in data 14.4.2011 con la la aveva inviato alla Parte_1 CP_1
cliente copia dell'atto di conferma privo della sottoscrizione da parte della Banca e della data, essendovi solo il timbro della società e la sottoscrizione della sig.ra mentre NTroparte_6
in occasione dell'incontro la consegnava copia del documento recante la firma della CP_1
e la data inserita a mano “15.09.2010” CP_1
d) P erché il contratto quadro e l'atto di conferma erano annullabili per dolo o errore in quanto inseriti tra i documenti fatti firmare alla sig.ra (membro del CdA) senza che ne avesse Parte_3
piena consapevolezza, comunque annullabili e/o inefficaci ex art. 2475bis c.c. perché non preventivamente approvati dal CdA né sottoscritti dall'allora Presidente del CdA e legale rappresentante sig. CP_5
pagina 8 di 24 e) P erché nell'atto di conferma riguardante la terza operazione a termine dell'importo di USD
900.000 negoziata il 15.9.2010 la affermava che l'operazione era “adeguata al profilo CP_1
del cliente” come configurato in base alle informazioni rilasciate nel “Questionario” per la definizione del profilo finanziario del cliente, questionario mai sottoposto alla società, tanto meno sottoscritto dalla società (vds. Infra sub i.i.i.)
f) p erché il contratto non era conforme al contratto quadro in quanto non pattuita tramite corrispondenza, modalità telefax, scambio di specifiche e preventive conferme , preventive conversazioni telefoniche sottoposte a registrazione aventi ad oggetto nel dettaglio i termini e le condizioni della operazione, né vi è alcun preventivo atto contenente la descrizione dei termini e delle condizioni di tale operazione iii. C on riferimento alla violazione degli obblighi informativi evidenziava che dall'esame del
“Questionario” recante la data apparente del 28.07.2010 trasmesso dalla in allegato alla CP_1
nota del 24.6.2011 risultava:
a) c he l'operazione del 20.5.2010 sub 1) era antecedente b) c he la data di redazione non era quella del 28.07.2010 bensì successiva, infatti in basso a destra risultava la data di stampa del 22.03.2011, quindi la data era stata falsamente anticipata c) c he le crocette apposte unilateralmente dalla erano volte a fare apparire la sig.ra CP_1
quale esperta e conoscitrice dei meccanismi a rischio delle operazioni NTroparte_6
speculative fatte poi sottoscrivere alla Pt_1
Eccepiva, quindi, che tutte le operazioni sopra citate erano nulle, annullabili o inefficaci per dolo o errore, ovvero subordinatamente da annullare e/o inefficaci per violazione dell'art. 2475 bis c.c. ovvero inopponibili ex art. 1933 c.c. in quanto operazioni speculative ed esulanti dall'oggetto sociale, pertanto non era tenuta a rispondere delle perdite e la era tenuta al Parte_1 CP_1
risarcimento di tutti gli ulteriori danni causati in conseguenza della attuazione di tali operazioni finanziarie. In subordine eccepiva la responsabilità extracontrattuale o precontrattuale della CP_1
pagina 9 di 24 ovvero la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della in relazione agli obblighi di CP_1
informazione, diligenza e adeguatezza delle operazioni proposte, in entrambe i casi con conseguente obbligo risarcitorio di tutti i danni prodotti e chiedeva:
- di addebitare esclusivamente alla tutte le perdite, le differenze negative di valuta, gli CP_1
interessi, i costi e gli oneri relativi e comunque connessi e/o conseguenti alle operazioni “a termine” di dollari statunitensi per cui è causa, nonché connessi e/o conseguenti al mantenimento ed alla successiva vendita dei medesimi dollari, ivi compresi quelli dell'atto di pegno in data 17.1.2011 e del relativo fido di € 1.630.000, 00 , dichiarare che la è tenuta a rimborsare alla CP_1 Parte_1
(già tali somme e comunque che la società non è tenuta ad effettuare alcun pagamento nei CP_2
confronti della né a subire alcun addebito in relazione e in conseguenza delle suddette CP_1
operazioni finanziarie
-la condanna della al risarcimento dei danni ulteriori conseguenti alle condotte illecite, CP_1
agli addebiti e agli sconfinamenti posti in essere dalla nella misura complessiva di € CP_1
17.270.000,00, di cui € 14.470.000,00 per la mancata realizzazione dell'impianto di “biogas”, €
800,000,00 per la mancata realizzazione dell'impianto “fotovoltaico”, € 2.000.000,00 per la perdita dell'affare di cui al contratto in data 30.3.2011 con la società greca THESIA LTD, ovvero al risarcimento delle somme accertate nel corso del giudizio, ove occorrendo mediante quantificazione in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e con gli interessi sulle somme rivalutate come per legge dal dì del dovuto sino al saldo;
- la compensazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni con le somme eventualmente riconosciute a favore della in relazione ai rapporti bancari intercorsi ed in essere CP_1
tra le parti, fermo il pagamento della maggior differenza a favore della attrice;
- la declaratoria che la ha il diritto di non pagare alcuna somma in favore Parte_1
NT di in relazione ai rapporti bancari intercorsi e/o in essere con tale banca, in virtù del disposto di cui all'art. 1460 del codice civile ovvero per effetto della compensazione.
Con vittoria delle spese di lite.
La si costituiva eccependo che la era solita ad operazioni di copertura su rischio CP_1 Pt_1
di cambio attesa l'operatività commerciale internazionale (il bilancio al 2010 mostrava acquisti quasi tutti su estero, dunque in USD, per circa € 4.801.460), che a seguito di difficoltà manifestatesi nel corso del 2011 la contestava i contratti per cui è causa e la decideva di addebitare il Pt_1 CP_1
pagina 10 di 24 differenziale negativo di € 507.000 convertendo contestualmente il pegno da USD ad Eur;
dopo una serie di contrattazioni la cliente agiva in giudizio.
Sulla operazione sub 1) eccepiva l'esistenza di contratto quadro del 20.5.2010 regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore e dell'atto scritto di conferma della operazione del
20.5.2010; il fido serviva a fornire alla società la provvista per l'operazione, il corrispettivo valutario veniva sottoposto a pegno a garanzia del fido.
Analogamente l'operazione sub 2) era sostenuta dal contratto quadro sottoscritto il
28.7.2010 contenente la disciplina tra le varie operazioni anche delle “opzioni su valute” (artt. 33 e ss.), regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore, l'atto di conferma dell'opzione per l'acquisto e la vendita a termine 2MLN USD negoziata il 28.7.2010 ad integrazione del detto contratto quadro, e nel documento “KIF barriera a scadenza” del 28.7.2010 (con il quale la CP_1
assolveva tutti gli obblighi informativi e di trasparenza), sottoscritto per presa visione e conferma da
CP_2
L'operazione sub 3) trovava titolo anch'esso nel contratto quadro sottoscritto il 28.7.2010 suddetto e nel contratto KIF del 15.9.2010, tutti debitamente sottoscritti, nonché nell'atto di conferma dell'opzione per l'acquisto e la vendita a termine 900.000 USD con tre scadenze scaglionate di 300.000 negoziata il 15.9.2010 ad integrazione del detto contratto quadro, senza che rilevasse l'omessa menzione nell'atto di conferma della data di sottoscrizione del contratto quadro, di cui la sottoscrizione antecedente risultava in atti e tenuto conto che l'antecedente della conferma era il c.d. KIF barriera a scadenza sottoscritto regolarmente il 15.9.2010.
In generale rilevava che per costante giurisprudenza il requisito della forma scritta era richiesta solo per il contratto quadro, mentre per i singoli ordini l'art. 30 lett. C) Regolamento CONSOB prevedeva che il contratto quadro potesse derogare a tale forma, e che l'art. 14 del contratto quadro del 28.7.2010 prevedeva all'art 14 (“conclusione delle operazioni”) che l'atto di conferma venisse inviato successivamente all'operazione entro i due giorni successivi. NTestava la circostanza dedotta da controparte, secondo cui la copia dell'atto di conferma sarebbe stato consegnato dalla alla CP_1
solo il 14.4.2011, in data successiva alla prima scadenza di 300.000 USD fissata al 25.3.2011, Pt_1
munito della sola sottoscrizione di CTS, rilevando esclusivamente l'esistenza del documento di conferma debitamente sottoscritto e datato 15.9.2010.
NTestava l'alterazione del Questionario MIFID, evidenziando che nel contratto quadro del
20.5.2010 si premetteva che la società nell'ambito delle sue attività imprenditoriali poneva in essere pagina 11 di 24 operazioni commerciali dalle quali derivavano posizioni creditorie/debitorie in valuta, rispetto alle quali aveva interesse a cautelarsi rispetto al rischio di variazione del tasso di cambio tramite le Operazioni di cui al contratto;
evidenziava che la data di stampa del 22.3.2011 era relativa alla mera “ri”-stampa del documento già debitamente compilato e sottoscritto alla data del 28.7.2010 e che il profilo emergente dal questionario rendeva appropriate ed adeguate le operazioni poste in essere.
In merito ai poteri di firma rilevava che in data 28.6.2011 la difesa di parte attrice formulava in via stragiudiziale, in nome e per conto della sig.ra , definita quale legale NTroparte_6
rappresentante della società, disconoscimento delle firme contrattuali e che dalla visura Per_2
risultava la qualità di A.D. della sig.ra dal 26.3.2010, producendo altresì fotocopia del verbale Parte_3
del CDA della che nominava in data 1.2.2010 la sig.ra quale A.D. conferendogli i CP_2 Parte_3
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (conseguendone l'insussistenza della violazione dell'art. 2475 bis c.c. che peraltro giammai potrebbe comportare conseguenze di annullabilità e/o inefficacia del contratto invocate dall'attrice).
In ordine al risarcimento del danno evidenziava che la volontà di riconversione dell'attività sociale verso le energie rinnovabili confermava lo stato di crisi dell'azienda, che non poteva sussistere alcun danno imputabile, conseguente agli effetti di lecite operazioni finanziarie e che il danno lamentato risultava indimostrato nell'an e nel quantum oltre che nella loro riconducibilità eziologica a NT pretese condotte illecite di
Svolgeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute in forza dei rapporti intercorrenti con la cliente, per complessivi € 4.027.312,77 (così calcolata alla data del 3.6.2019 in sede di precisazione delle conclusioni) , costituita dall'importo complessivo dei saldi debitori dei conti- correnti nn. 8, 280120 e 1088 accesi presso l'Agenzia di TÀ di AS della banca convenuta (di cui
Euro 2.536.524,23 quale saldo debitore del c/c n. 8, Euro 1.073.834,45 quale saldo debitore del c/c n.
280120 ed Euro 416.954,09 quale saldo debitore del c/c n. 1088), oltre ai successivi interessi convenzionali da calcolarsi da 4.6.19 all'effettivo soddisfo ai rispettivi tassi contrattuali e chiedeva di poter chiamare in giudizio i fidejussori ed i due soci della stessa, NTroparte_7 CP_8
e , responsabili ex art. 2267 c.c. (per i minori importi garantiti).
[...] NTroparte_6
La , e chiamate in giudizio si NTroparte_7 Parte_4 NTroparte_6
NT costituivano chiedendo il rigetto delle domande formulate da facendo presente di non avere mai prestato alcuna fideiussione e di non avere mai stipulato e sottoscritto la presunta “fideiussione omnibus” menzionata dalla stessa e chiedevano la condanna della stessa ex art. 96 c.p.c.. CP_4
pagina 12 di 24 A seguito del disconoscimento, da parte dell'attrice e dei terzi chiamati in solido, dei documenti contrattuali prodotti dalla veniva disposta CTU Grafologica diretta ad accertare la CP_9
genuinità dei documenti disconosciuti dagli attori e all'esito, rigettati gli altri mezzi istruttori, il
Tribunale ritenuta carente l'informativa data e dunque carente la prova di accettazione del rischio da parte della Cliente, ritenuta la falsità delle sottoscrizioni a margine ed in calce agli atti salienti della operazione, dichiarava la nullità degli atti in cui erano state apposte le firme apocrife;
accertata la genuinità delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante dell'attrice in calce al “NTratto quadro di compravendita a termine di valuta con facilità di esecuzione anticipata in data 20.5.2010”, all' “Atto di conferma” avente data 20.5.2010, al “Documento Kit di Barriera a scadenza n.
1020912444988”e ritenuta la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice per aggravamento della sua posizione debitoria per la segnalazione quale “cattivo pagatore” per lo sconfinamento alla
“Centrale Rischi” segnalato al 31.5.2011e comunque l'esistenza di credito della banca convenuta pari a complessivi € 3.632.945,39, quantificato il risarcimento in favore di parte attrice in via equitativa in complessivi € 3.000.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, disponeva la compensazione dei due crediti e per l'effetto, condannava parte attrice al pagamento della sola differenza della sorte pari ad € 632.945,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Infine, il Giudice di primo grado ritenuta la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla presunta fideiussione attribuita dalla banca alla rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla NTroparte_7 NTroparte_1
nei confronti della medesima chiamata in causa.
[...]
NT
ha impugnato la sentenza, ha proposto appello incidentale. Parte_1
Con il primo motivo di appello evidenzia che il Tribunale ha ritenuto Parte_1
comprovata la circostanza secondo cui “le sottoscrizioni a margine ed in calce agli atti salienti della detta operazione attribuite al legale rappresentante della convenuta sono risultate false”, ed ha, quindi, dichiarato “la nullità degli atti in cui sono state apposte le firme risultate non genuine e quindi la fondatezza della domanda svolta, sul punto, da parte attrice”, ed impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha dichiarato che - non solo gli atti salienti delle operazioni finanziarie poste in essere dalla - ma tutte e tre le suindicate operazioni finanziarie di compravendita di dollari CP_4 statunitensi sono nulle in ragione della falsificazione delle sigle (contratto del 20.5.2010 e del
28.7.2010) e delle sottoscrizioni (contratto del 15.9.2010), nonché in ragione delle ulteriori irregolarità degli atti rilevate dal C.T.U.2 e dell'assenza (contratti del 28.7.2010 e del 15.9.2010) di contratto quadro, stipulato solo successivamente, comunque per difformità da esso. I contratti sono nulli anche perché relativi ad operazioni che esulano dall'oggetto sociale e perché i relativi documenti non sono stati consegnati alla ma inviati solo con lettera il 24.6.2011. Parte_1
Si osserva preliminarmente che la sentenza ha accertato espressamente la nullità solo degli atti di cui ai documenti A) contratto di fideiussione in data 14/09/2010 ed F) Documento Kif barriera a scadenza n. 1025813155912 del 15/9/2010, le cui firme sono risultate apocrife.
Invece, per i restanti documenti il Tribunale ha dato atto della genuinità delle firme, ma, riscontrato l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla ha ritenuto fondata la CP_1
pretesa risarcitoria azionata dall'attore.
Tanto premesso, non è possibile dichiarare specificamente la nullità per falsità dei restanti documenti tacciati di falso, cioè il contratto quadro compravendita a termine di valuta con facoltà di esecuzione anticipata in data 20/05/2010, l'atto di conferma recante la data 20/05/2010, il
Documento Kif barriera a scadenza n. 1020912444988 e l'atto di conferma datati entrambi
28/07/2010, in quanto essi risultano sottoscritti con firma autografa della né la normativa Parte_3
richiamata dalla parte impone la sottoscrizione di ogni singola pagina del contratto. Sicché la circostanza che le sigle a margine siano apocrife (circostanza, peraltro, di meno agevole riscontro, trattandosi appunto di sigle e non di sottoscrizioni) non toglie validità al documento, avendo l'attore contestato l'omessa sottoscrizione dei documenti, e non anche la loro falsità ideologica (che deriverebbe, in ipotesi, da una collazione del documento con pagine autentiche e pagine non pagina 14 di 24 autentiche). Peraltro, la statuizione del Giudice dà pienamente conto delle irregolarità riscontrate che, tuttavia, non possono incidere sulla attribuzione di paternità del documento derivante dalla autenticità della sottoscrizione in calce.
Infondata è dunque la censura di nullità per mancanza di forma scritta, ricondotta dall'appellante alla circostanza che le sigle a margine sarebbero apocrife ovvero che vi sarebbero delle irregolarità riscontrate nella formazione dei documenti: è da escludersi, infatti, che il documento non sia stato redatto per iscritto, o che la parte appellante non lo abbia sottoscritto in calce (e dunque integralmente approvato).
D'altro canto le anomalie si spiegano anche con la mail inviata dal dott. in data Per_1
18.11.2010, doc. n. 15 di parte attrice, con il quale lo stesso comunicava ad altro dipendente di avere bisogno del timbro e firma di ” su tutte le pagine, il che comproverebbe che il CP_6 Parte_3
documento era stato regolarmente sottoscritto, ma occorreva integrare ai fini di una mera regolarizzazione -e non della validità dell'atto – il timbro e la firma su tutte le pagine.
Per la terza opzione di acquisto o di vendita “ a termine” di 900.000 dollari statunitensi (USD), documento KIF barriera a scadenza n. 1025813155912 del 15/09/10, ripartita in tre scadenze dell'importo di 300.000 dollari cadauna, il Giudice di primo grado ha già ritenuto l'apocrifia della sottoscrizione in calce al contratto e dunque la nullità per difetto di forma scritta (statuizione oggetto di impugnazione incidentale da parte della . CP_1
In merito all'omessa approvazione del contratto da parte del C.d.A. e all'assenza di poteri in capo alla firmataria si osserva che in base all'art. 2384 c.c. le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società
(fatto neanche dedotto).
Non sussiste neanche la denunciata nullità per estraneità degli atti (di natura speculativa), dall'oggetto sociale, posto che tale effetto può riconoscersi solo alle operazioni che, non autorizzate dai soci, comportino ex art. 2479 co 2 n. 5) una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, che qui non si è avverata, mentre la regola generale è quella sopra vista, secondo cui, quanto alle conseguenze verso i terzi, un atto adottato dagli amministratori di una società che eccede i limiti dell'oggetto sociale
è valido ed efficace nei confronti dei terzi salvo il caso in cui quest'ultimi abbiano agito in danno della società.
pagina 15 di 24 In ogni caso dalla visura camerale della società prodotta in atti risulta, nell'oggetto sociale:
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del “finanziamento” di € 1.630.000,00 in data 3.1.2011 per l'acquisto dei due milioni di dollari statunitensi oggetto della prima operazione del 20.5.2010, concesso aprendo appositamente un nuovo conto contrassegnato con il n. 1088, né del “pegno” afferente i dollari così acquistati. Eccepisce che il finanziamento è nullo in ragione della nullità della operazione speculativa alla quale lo stesso si riferisce (prima operazione del 20.5.2010), inoltre che lo stesso non è stato chiesto dalla società CP_2
ma è stato imposto dalla risultando così un finanziamento solo apparente e che il
[...] CP_4
pegno, collegato a tale operazione, è nullo per mancanza di causa e dell'oggetto.
Sussiste un evidente collegamento negoziale tra il finanziamento e la prima operazione del
20.5.2010.
Però, poiché tale operazione non deve essere dichiarata nulla, ne consegue che neanche il finanziamento può essere dichiarato nullo.
Quanto al pegno, esso era costituito a garanzia, come è previsto all'art. 2, di ogni altro credito
-anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia, reale o personale- già in essere
o che dovesse sorgere in favore della verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto CP_1
corrente e/o dipendente da qualunque operazione banca-ria, quale ad esempio: i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depo-siti cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
Dunque, esso svolgeva una funzione di garanzia rispetto ogni altra esposizione debitoria della
, e sebbene costituito in coincidenza temporale con l'operazione di finanziamento per Parte_1
la prima operazione, conservava una autonomia funzionale propria che lo svincolava comunque dalla sorte del contratto del 20.5.2010.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale non ha rilevato la nullità dei Parte_1
contratti per mancato assolvimento del dovere di informativa posto a carico della (art. 21 CP_4
pagina 16 di 24 T.U.F., art. 19 Direttiva MIFID, art. 28 delibera CONSOB 11522 dell'1.7.1998 e artt. 39 e ss. Delibera
16190 del 29.10.2007). Rileva l'appellante che il questionario prescritto dalla normativa MIFID è stato falsamente retrodatato dalla e che la violazione delle norme imperative citate determina la CP_4
nullità dei contratti.
Il motivo va esaminato congiuntamente all'appello incidentale svolto dalla con il quale CP_1
NT chiede la riforma della sentenza con rigetto della domanda attorea, ritenendo le tre operazioni validamente stipulate, sia perché sottoscrisse validamente in calce il "contratto quadro di Pt_1
compravendita a termine di valuta con facoltà di esecuzione anticipata (flexi terme) del 20/05/10, sia per l'accertata sussistenza di validi contratti recanti la firma autografa della , sia perché, Parte_1
con riferimento alla prima operazione, non era necessario accertare il rating dell'emittente, né stabilire la tipologia dei prodotti e dei mercati su cui si sarebbe operato, coi conseguenti margini di rischio trattandosi di semplice compravendita di dollari, mentre per la seconda e la terza operazione il NT questionario MIFID risultava tempestivamente sottoposto alla firma della società. Rileva che la sentenza è contraddittoria là dove afferma che le sottoscrizioni in calce al contratto quadro di compravendita a termine di valuta del 20.5.2010 , dell'atto di conferma in pari data, del documento
KIF Barriera a scadenza n. 1020912444 988 sono genuine, ma poi afferma la nullità degli atti, senza specificare quali atti siano nulli né se la nullità dipenda dalla apocrifia delle sigle a margine o dalla carenza della documentazione con riferimento alla normativa regolamentare CONSOB;
in ogni caso contesta che dalla apocrifia delle firme in sé, così come dalla carenza di informativa possa discendere la nullità dei contratti.
Come sopra evidenziato, la pronuncia di nullità è stata motivata sulla scorta dell'accertamento di falsità delle firme apposte ai contratti (in specie, documento KIF barriera a scadenza n.
1025813155912), mentre l'obbligo risarcitorio è stato affermato con riguardo a tutti i contratti stipulati, tenuto conto, per gli altri, del mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte della
CP_1
Premesso, per quanto sopra detto, che solo la firma in calce al terzo contratto risulta apocrifa, deve rilevarsi, quale ragione più liquida della decisione, che la non ha correttamente adempiuto CP_1
agli obblighi informativi derivanti dalla Direttiva Mifid3, recepita dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 di modifica del D.Lgs. 58 del 1998 (TUF), che all'art. 21 ha imposto obblighi di condotta per un'informativa al cliente trasparente dopo aver assunto le necessarie informazioni (know your customer rule), norma 3 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID I) pagina 17 di 24 completata dalla disciplina regolamentare Consob 16190/2007 del 29 ottobre 2007 , che ha precisato ed ampliato detti obblighi.
In effetti, non appare provato che i contratti stipulati tra le parti, anche il primo, fossero stipulati a copertura ed a fronte di specifici debiti in moneta estera contratti dalla , e Parte_1
tutte le operazioni appaiono speculative -seppur con diverso livello di rischio -, così richiedendo la preventiva compilazione del questionario Mifid ai fini della profilatura del cliente.
Se la circostanza è pacifica con riferimento ai contratti del 28.7.10 e del 15.9.2010, con riferimento alla prima operazione di compravendita a termine in dollari, trattasi di investimento in valuta soggetto al rischio di variazione del valore del dollaro rispetto all'euro. Non è stato dimostrato dalla Banca che l'operazione fu compiuta a fronte di specifici debiti e in moneta estera (l'allegazione è rimasta generica e indimostrata); in particolare, non risulta l'esigenza di copertura di un credito in moneta estera o di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto di un bene in moneta estera rispetto al quale la stipulazione del contratto di vendita a termine avesse la stessa scadenza del credito e un ammontare nella medesima valuta estera, corrispondente al suddetto credito. Non risulta neanche che la avesse un'esposizione netta in moneta estera. Parte_1
Si è trattato, dunque, di un contratto a termine di natura prettamente speculativa o comunque non a copertura di specifici rischi di cambio, sebbene nella premessa del contratto quadro si legge: "il cliente, nell'ambito della sua attività imprenditoriale, pone in essere operazioni commerciali dalle quali derivano posizioni creditorie e/o debitorie in valuta, rispetto alle quali ha interesse a effettuare le operazioni di cui al contratto al fine di cautelarsi rispetto al rischio di variazione del tasso di cambio"; trattasi di modulo prestampato, che però come visto non corrisponde alla specifica esigenza concreta della . Parte_1
A ciò si aggiunga la stipula di poco successiva delle altre due operazioni, sicuramente speculative, e la circostanza che la prima operazione è stata appositamente finanziata dalla che CP_1
ha poi sottoposto a pegno la valuta acquistata , elementi aggiuntivi da cui trarre, unitamente alle circostanze sopra evidenziate, la funzione speculativa anche del .primo investimento.
Con riferimento alla raccolta d'informazioni, l'art. 41 Reg. CONSOB n. 16190/2007 prevede che “gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto” .
pagina 18 di 24 In particolare, gli artt. 41 e 39 Reg. Intermediari 2007, stabiliscono un chiaro obbligo dell'intermediario di richiedere “al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto”.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che il questionario prodotto IN
ORIGINALE dalla Banca quale scrittura di comparazione contiene la firma della società in originale a penna, su documento che reca in calce la data del 28.7.2010, ma nella parte sottostante la data di stampa del 23.3.2011: la difesa della secondo cui sarebbe insignificante il fatto che nella parte in CP_1
basso del documento è scritto "stampato 22/03/2011 9:07:44", perché la trascritta dicitura indicherebbe semplicemente data e ora di stampa di un documento già acquisito al sistema mediante precedente scansione (“come quando si stampa qualcosa dal web e in calce escono data e ora della stampa e non della scrittura, della produzione o della elaborazione del file”) è fallace, perché il foglio non può essere una stampa di documento formato in precedenza ed acquisito digitalmente, essendo firmato in originale a penna: dunque è stato firmato così com'era stato stampato, il 23.3.2011.
Quindi, la ha omesso di adempiere a tale obbligo, che non è surrogabile facendo CP_1
riferimento al contenuto del portafoglio pregresso (il quale può dimostrare una certa esperienza della
, ma nulla dice con riguardo alla conoscenza effettiva della natura degli investimenti, Parte_1
che pure il testo e la ratio delle regole MIFID impongono di acquisire). Infatti, gli intermediari possono presumere che vi sia conoscenza ed esperienza del cliente solo nel caso di “clienti professionali”, non nel caso di clienti “al dettaglio”; in tale seconda ipotesi l'intermediario non ha la facoltà di omettere la richiesta al cliente d'informazioni su conoscenza ed esperienza, ma ha l'obbligo di formulare tale richiesta.
Il questionario MIFID doveva essere acquisito obbligatoriamente prima di dare corso a (nuovi) investimenti, e si tratta di obbligo ovviamente non soddisfatto dal contenuto del contratto-quadro, né dai profili di rischio sottoscritti posteriormente agli investimenti per cui è causa.
Nel caso in esame, avendo l'intermediario omesso di acquisire il questionario MIFID prima dell'investimento ed essendosi, dunque, posto nella colpevole condizione di non poter compiere una valutazione di appropriatezza, il nesso causale tra tali gravi violazioni e omissioni, che hanno impedito in radice l'osservanza dell'obbligo susseguente di valutare l'appropriatezza degli investimenti di
, si pone come sicura origina causale del danno patito dall'investitore, senza che possa Parte_1
ritenersi vinta tale presunzione, facendo unicamente riferimento al portafoglio pregresso pagina 19 di 24 dell'investitore né, ancor meno, al questionario MIFID compilato solo successivamente agli investimenti.
Ora, indipendentemente dagli effetti che conseguono a tale carenza informativa4, rispetto alla quale l'appellante ha chiestoin questo grado dichiararsi la nullità dei contratti per contrarietà a norme imperative, deve riconoscersi come tale inadempimento contrattuale ha determinato in capo alla un danno risarcibile. La sentenza, in particolare, non si pronuncia né sulla nullità, né Parte_1
sulla risoluzione del contratto, ma l'appellante in questa sede non ha chiesto nuovamente in subordine la risoluzione contrattuale.
Deve, quindi, confermarsi l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi e dell'obbligo risarcitorio in capo alla CP_1
Con il quarto motivo l'appellante principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto tutte le voci di danno richieste ed ha riconosciuto un risarcimento in misura largamente inferiore rispetto a quanto domandato, liquidando una somma del tutto insufficiente, e nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da svalutazione monetaria.
Con il quinto motivo l'appellante principale censura la sentenza là dove ha riconosciuto un NT credito in capo a in forza della domanda riconvenzionale da questa spiegata, in quanto la CP_1
non aveva diritto a richiedere alcunché a causa della illegittimità delle operazioni finanziarie oggetto di contestazione, delle perdite fatte subire a e dell'inadempimento contrattuale;
peraltro Parte_1
NT denuncia l'errore del Giudice perché all'udienza del 5.3.2014 aveva precisato che il saldo debitore del c/c 1088, che alla data del 2.4.12 era pari ad € 1.705.523,53, al 31.12.12 era divenuto pari ad €
322.242,37 in virtù dell'incameramento del pegno di € 1.396.764,46; inoltre dall'importo totale andavano detratte le perdite subite per effetto delle operazioni finanziarie per cui è causa, pari a pagina 20 di 24 507.000 € ed andavano, inoltre, detratti gli oneri spese ed interessi afferenti a tali operazioni, incluso il fido di € 1.630.00 ed il pegno, mentre nulla era dovuto con riferimento al c/c 1088 posto che il debito ivi indicato riguardava integralmente l'acquisto dei 2MLN dollari di cui alla prima operazione del
20.5.2010, il finanziamento di € 1.630.000 ed il relativo pegno. Nulla era comunque dovuto in quanto il risarcimento spettante a era di gran lunga superiore al presunto credito della Parte_1 CP_1
Con appello incidentale la ha impugnato il medesimo capo della sentenza, contestando CP_1
l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del risarcimento in favore di , Parte_1
ritenendo non provato il danno nella misura riconosciuta di 3.000.000 €, opponendosi peraltro al riconoscimento dell'ulteriore danno vantato dall'appellante. Censura, inoltre, la sentenza là dove non NT ha tenuto conto degli estratti conto aggiornati della per determinare il credito vantato da CP_1
azionato in via riconvenzionale, anche in compensazione rispetto al credito di controparte.
Tali motivi vanno congiuntamente esaminati.
La mancata profilazione del cliente con individuazione del profilo di rischio , conoscenza del mercato e degli strumenti finanziari, obiettivi di investimento, indipendentemente dall'adeguatezza delle operazioni, ed a prescindere poi dalla autenticità delle sottoscrizioni dei singoli contratti, comporta una responsabilità contrattuale della con obbligo risarcitorio dei danni che risultino CP_1
eziologicamente connessi al mancato adempimento dell'obbligo informativo e che siano comprovati.
Il risarcimento va parametrato secondo i seguenti criteri:
a) il c/c 1088 acceso per finanziare l'acquisto (prima operazione del 20.5.2010) di 2MLN USD contabilizzato il 3.1.2011 (operazione neutra per il c/c 8) ed utilizzato solo quel fine, sul quale sono stati addebitati oneri interessi e spese solo relative a quella operazione, e che al momento della vendita dei dollari vincolati a garanzia (pegno) ha visto l'accredito del ricavato (con perdita secca dell'investimento di 219.173,13€) reca un saldo finale di € 322.247,37 risultante dall'estratto conto certificato prodotto dalla che non può essere imputato a debito della , in quanto la relativa perdita è il CP_1 Pt_1
danno rispetto al quale la deve tenere indenne il cliente CP_1
NT b) per le altre due operazioni, come risulta dalla lettera racc. A7R 12.7.2011 di prodotta sub doc 2 fascicolo parte attrice:
i. vi è stata vendita delle prime due opzioni della terza operazione del 15.9.2010ad €
419.052,94 rispetto ad una valuta di riferimento di € 467.653 con perdita secca di € 48.600,06;
ii. l'estinzione anticipata dell'ultima opzione della terza operazione del 15.9.2010 ha comportato un costo di € 23.650;
pagina 21 di 24 iv. l'estinzione anticipata del secondo contratto del 28.7.2010 è avvenuta al costo di €
165.000;
v. in totale le operazioni sub i, ii, iii hanno comportato il danno di € 237.250,06; vi. il danno derivante dalla illecita omessa profilazione del cliente per la prima operazione è risarcito mediante disconoscimento di ragioni di credito della con riferimento al c/c CP_1
10885; per le altre due operazioni è quantificabile nella somma dei costi addebitati sub ii. e iii. del punto b) all'importo della perdita registrata sub i. per un totale di € 237.250,06 su cui spettano interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda (che risale alla prima lettera del difensore di datata 13.4.2011) ad oggi, per un importo complessivo finale di € 349.903,12 (di cui € Pt_1
63.345,77 per rivalutazione ed € € 49.307,29 per interessi, con capitale rivalutato pari ad €
300.595,83) all'attualità.
In tal senso deve accogliersi il motivo di appello formulato da , volto al Parte_1
riconoscimento della rivalutazione sulle somme liquidate a titolo di danno risarcibile quale debito di valuta.
Gli ulteriori danni allegati dalla , ed in parte riconosciuti equitativamente dal Giudice di Pt_1
prime cure, con capo di sentenza impugnato in via incidentale dalla non si ritiene siano CP_1
comprovati. In particolare, attesa l'esistenza di ulteriori fidi a favore della risultanti dalle Pt_1
contabilizzazioni sui c/c 8 e 280120 entrambi esposti per somme ingenti, non appare dimostrato dai documenti prodotti-e non sarebbe idoneo a dimostrarlo neanche la prova per testi come articolata dalla appellante principale - che i danni denunciati siano causalmente riconducibili all'illecito operato della nelle operazioni per cui è causa, tenuto conto del fatto che ambedue la Banche cui la CP_1
si era rivolta per ottenere finanziamenti hanno solo chiesto chiarimenti in merito a esposizioni Pt_1
su fido, non specificando ulteriormente la richiesta;
inoltre, la prima operazione era stata NT integralmente finanziata da senza esborso di capitale da parte di , il danno come sopra Pt_1
quantificato rispetto al fatturato complessivo della società non appare idoneo a determinare il blocco operativo denunciato, verosimilmente riconducibili ad altre cause;
né appare sufficientemente comprovato il quantum, agganciato al risultato sperato di operazioni soggette ad alea contrattuale
Co 5 L'operazione di acquisto di USD 2.000.000,00, pari a € 1.626.016,26, fu regolata in data 3 gennaio 2011 e fu finanziata da (come CP_ risulta da somma inserita in "dare" e poi in "avere" nel c/c n. 8) e il 3 gennaio 2011 la provvide alla consegna della valuta di € 1.626.016,26, contabilizzando l'operazione sul c/c n. 8, poi l'importo fu addebitato sul c/c n. 1088 creato ad hoc per il finanziamento.
pagina 22 di 24 ovvero alla risoluzione di contratto per il quale vene denunciato arbitrario comportamento della controparte greca.
Quanto ai motivi di appello principale e incidentale rivolti alla quantificazione del controcredito della risulta comprovato tramite gli estratti conto dei c/c n. 8 al 31.12.12 e n. CP_1
280120 al 30.6.2012 prodotti dalla che il cliente non ha efficacemente contestato (escluso il CP_1
saldo negativo del c/c 1088 per i motivi sopra esplicitati) un credito della pari rispettivamente ad CP_1
€ 1.019.157,90 ed € 998.233,82 per complessivi € 2.017.391,72 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
non si può invece tenere conto delle ulteriori somme richieste in sede di precisazione delle conclusioni dalla in base alla documentazione prodotta in udienza costituita CP_1
da stampe di salda conto, in assenza degli estratti conto completi.
Deve inoltre essere dichiarata la compensazione tra i due crediti sino alla reciproca concorrenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della CTU di primo grado gravano in eguale misura su entrambe le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale NT condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
349.903,12 liquidata all'attualità a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
NT condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
2.017.391,72 oltre interessi dalla data della domanda al saldo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
dichiara compensati i crediti sino a reciproca concorrenza;
rigetta ogni altro motivo di appello, principale e incidentale spese di entrambe i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti. spese della CTU di primo grado a carico di entrambe le parti in eguale misura.
pagina 23 di 24 Perugia, 13/02/2025
Il Consigliere Relatore
Presidente dott.ssa Francesca Altrui
Il
dott.ssa Claudia Matteini
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La provvedeva al disconoscimento di: Parte_1
-contratto quadro del 20.5.2010;
-atto di conferma del 20.5.2010;
-relativo documento “Kif a barriera”;
-atto di conferma del 28.7.2010;
-ulteriore documento denominato “Kif a barriera”. Le chiamate in causa disconoscevano la scrittura privata in data 14.9.2010 e le sottoscrizioni ivi contenute. pagina 13 di 24 2 Nella relazione integrativa il CTU rilevava
- il “contratto quadro compravendita del 20.5.2010 “è irregolare, non valido;
infatti il doc. “conferma” ha irregolarità non avendo la compilazione, perché ha la firma a margine in originale mentre tutte le altre firme in calce sono in copia, inoltre è privo di data”. Oltre a ciò, le firme e le sigle apposte a margine di tale documento “non sono opera di ” (documento B indicato in perizia); NTroparte_6
- “l'atto di conferma” in data 20.5.2010 “è irregolare nella formazione;
infatti, mancano alcune date e sono state apposte date e firme in originale su fogli in copia”. Oltre a ciò, anche in questo caso, le firme e le sigle apposte a margine di tale documento “non sono opera di
” (documento C indicato in perizia); NTroparte_6
- il documento “KIF A BARRIERA” in data 28.7.2020 (documento D indicato in perizia) “è irregolare nella formazione: infatti mancano alcune date e sono state apposte date e firme in originale su fogli in copia” Oltre a ciò, anche in questo caso, le firme e le sigle apposte a margine di tale documento “non sono opera di ”; NTroparte_6
- l'atto di conferma in data 28.7.2020, innanzitutto, è costituito da fogli in parte in originale ed in parte in copia: Tale documento, inoltre,
“è anomalo ed irregolare, perché con penna è stata fatta integrazione della data e del cc di regolamento sui fogli in fotocopia e perché mancato la data e il cc di regolamento sui fogli in originale”. Oltre a ciò, anche in questo caso, le firme e le sigle apposte a margine di tale documento “non sono opera di ”; (documento E indicato in perizia); NTroparte_6
- in relazione al documento “ KIF barriera a scadenza 1025813155912”, vi sono delle anomalie in ordine alle date in quanto “a foglio 11 compare la data 20.9.2010 e la data 10.9.2010 per presa visione”. Oltre a ciò le sottoscrizioni contenute in tale documento sono apocrife. 4 Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, però, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso(Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007; Sez. 3 -
, Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021.