Decreto presidenziale 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2025, proposto da
All Ingegneria Studio Tecnico Associato, Sm Architetti S.R.L, Integrated And Sustainable Design S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B405B12A1E, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Stamira N 10;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;
Regione Marche, Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare, Stazione Unica Appaltante Regione Marche – Settore S.U.A.M, Rup, Ing. Giulio Francesco Pappone, Rpa, Dott. Nicola Ricci, Dirigente Settore Suam, Dott. Pietro Tapanelli, Commissione Giudicatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Seggio di Gara, non costituito in giudizio;
Sd Partners S.r.l., Promedia S.r.l., Arch. Piscitelli Associati S.r.l. Stp, Wise Engineering S.r.l., Dott. Geol. Maurizio Mainiero, Trm Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Lucchetti, Francesca Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la “Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all’intervento di “Realizzazione del nuovo polo delle funzioni strategiche della Regione Marche sede della protezione civile, sito in via Albertini n. 12, Ancona (AN)” – CUP: B32H24005040009 – CIG: B405B12A1E;
ed in particolare
-del Decreto del Dirigente Settore SUAM – Lavori, Servizi e Forniture n. 54 del 6/5/2025, con il quale è stata determinata l’aggiudicazione della gara;
-della comunicazione del suddetto Decreto di aggiudicazione ID. PG/17423, inviata via pec e via messaggistica di gara in pari data;
-della seconda proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione Giudicatrice, all’esito del ricalcolo effettuato, giusto Verbale n. 5 del 24/04/2025, e della graduatoria finale approvata;
-della prima proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione Giudicatrice giusto Verbale n. 1 del 16/01/2025, e della graduatoria finale approvata;
nonché’, nei termini meglio specificati nel ricorso,
-dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 2 del 10/12/2024 e n. 3 del 14/1/2025, nelle parti in cui sono state operate le valutazioni dell’offerta tecnica presentata dai partecipanti alla gara, nonché formulati i relativi giudizi ed assegnati i punteggi per i criteri ed i sub-criteri previsti nel Disciplinare di gara, da qui formandosi la graduatoria provvisoria;
-del verbale della Commissione Giudicatrice n. 4 del 16/01/2025, nella parte in cui sono stati confermati i punteggi assegnati per l’offerta tecnica e, sommati quelli inerenti l’offerta economica, si è formata ed approvata la graduatoria finale, dandosi atto che “l’offerta presentata dal Costituendo raggruppamento temporaneo Concorrente RTP SD PARTNERS risulta collocata al primo posto in graduatoria provvisoria con un punteggio totale pari a 72,012 su 100”, che “non ricorrono i presupposti per la verifica di anomalia”, da qui formulando “la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo raggruppamento temporaneo Concorrente RTP SD PARTNERS”;
ed anche, nei termini meglio specificati nel ricorso,
-del verbale del Seggio di Gara n. 1 del 31/1/2025 nella parte in cui si è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti del RTP SD PARTNERS;
-della comunicazione inerente al soccorso istruttorio del 13/2/2025;
-del verbale del Seggio di Gara n. 2 del 27/2/2025, nella parte in cui, preso atto del riscontro inviato dal RTP SD PARTNERS in data 20.02.2025, si è disposta l’ammissione a favore di dello stesso e l’avvio della “procedura di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara nei confronti del medesimo, ai fini dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023”;
e ancora, sempre nei termini meglio specificati nel ricorso,
-del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 5 del 24/4/2025, nella parte in cui, all’esito del ricalcolo dei punteggi inerenti le offerte tecniche, si è dato che atto che il RTP SD PARTNERS “rimane collocata al primo posto in graduatoria provvisoria con un punteggio totale pari a 71,661 su 100” (anziché con 72,012 su 100), ed in conseguenza approvata “la graduatoria finale rettificata degli offerenti, come sopra riportata” e confermata “la proposta di aggiudicazione formulata a favore del costituendo raggruppamento temporaneo Concorrente RTP SD PARTNERS”;
nonché
-degli atti, dei provvedimenti, dei verbali e/o quant’altro concernenti la verifica dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione efficace;
e, ancora e comunque
-delle valutazioni e dei giudizi, e quindi dei conseguenti punteggi, formulati ed attribuiti dalla Commissione di Gara e dai singoli Commissari in relazione alle offerte tecniche presentate;
-dei verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, del Seggio e della Commissione, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche istruttori, ancorché non conosciuti (e/o non ostesi), nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico odierno controinteressato, ovvero se ne è disposta l’ammissione;
-dei verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate, del Seggio e della Commissione, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche diversi da quelli di cui sopra ed ancorché non conosciuti (e/o non ostesi), nelle parti in cui, all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, il RTP SD PARTNERS è stato collocato al primo posto in graduatoria, con il punteggio complessivo di 71,661, e il RTP ALL INGEGNERIA al secondo posto, con un punteggio complessivo di 70,026;
-dei verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate, del Seggio e della Commissione, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche diversi da quelli di cui sopra ed ancorché non conosciuti (e/o non ostesi), nelle parti in cui: si sono stati approvati i verbali di gara, si è formulata la proposta di aggiudicazione, si è dato atto della completezza della documentazione presentata dall’aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti generali e speciali auto-dichiarati dallo stesso e dell’esito positivo della loro verifica, disponendo, all’esito, “l’aggiudicazione efficace dell’appalto in oggetto al costituendo raggruppamento temporaneo concorrente RTI Sd Partners composto come specificato al punto precedente, per aver questo ottenuto un punteggio pari a 71,661 su 100 offrendo un ribasso percentuale pari al 28,88 % rispetto all’importo posto a base di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.059.334,74 (…), al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali e IVA esclusa”;
e, ancora, ed in ogni caso
-del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma e/o documento di gara, così come di ogni atto e/o provvedimento, ove da intendersi nel senso fatto proprio dalla S.A. e fondante la mancata esclusione dell’odierno controinteressato, l’erronea valutazione dell’offerta tecnica dello stesso e la conseguente attribuzione dei punteggi;
ed in particolare, ove occorra, ai fini indicati nel ricorso
-dell’art. 7.1, lett k), del Disciplinare, nella parte in cui “precisa che per le sopra indicate figure professionali - dalla lett. g) alla k) - è consentito che le suddette ulteriori prestazioni possano essere espletate da professionisti anche individuati in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito con l’operatore economico”;
con espressa e rituale richiesta di accertamento del diritto del RTP ricorrente
-all’affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù dell’offerta presentata e dei requisiti posseduti;
-al subentro nel contratto con il RTP aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
-in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, all’ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Sd Partners S.r.l. e di Promedia S.r.l. e di Arch. Piscitelli Associati S.r.l. Stp e di Wise Engineering S.r.l. e di Dott. Geol. Maurizio Mainiero e di Trm Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2025, il pres. CE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 19.7.2025, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che detta nota di rinunzia risulta essere stato ritualmente notificato alle controparti in data 9.7.2025, in coerenza con le formalità previste dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”;
Rilevato che tutte le parti notificate hanno preso atto della precitata nota di rinunzia ed hanno aderito all’istanza di compensazione delle spese di giudizio, come comprovato dalle Pec del 15.7.2025, allegate alla precitata nota di rinunzia;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la dichiarazione di rinunzia, correttamente resa ai sensi dell'art. 84 cpa, comporta l’ estinzione del presente giudizio per rinunzia , ai sensi dell’art. 35, comma 2°, lett. c) del cpa;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia , ai sensi dell’art. 84 cpa e dell’art. 35, comma 2°, cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AS, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE AS |
IL SEGRETARIO