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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2493/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
MAUGERI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Castelfidardo n. 108;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 15/4/2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 7/7/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 sua separazione personale dal marito CP_1
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con in data 13/5/1994 a Vittoria;
CP_1
- che dal matrimonio erano nati i figli (1/9/1994), (4/4/1998), (4/4/1998) e Per_1 Per_2 Per_3
(11/2/2003); Per_4
- che l'unione era naufragata a causa dell'infedeltà del marito, che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna;
- che, inoltre, nel febbraio 2021 il marito aveva abbandonato la casa coniugale;
- che il marito era dipendente a tempo indeterminato della Eni LP Drilling, con uno stipendio di euro
4.000,00 mensili;
- che i figli non erano economicamente indipendenti, ad eccezione della figlia , assunta a tempo Per_1 indeterminato.
Pertanto, chiedeva di: Parte_1
- addebitare la responsabilità della separazione al marito;
- porre a carico del marito il versamento della somma di euro 1.600,00 mensili, di cui euro 1.000,00 per il mantenimento della moglie ed euro 600,00 per il mantenimento dei tre figli non economicamente indipendenti;
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Con ordinanza presidenziale del 15/12/2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva disposto che il resistente versasse alla ricorrente un assegno di euro 1.400,00 mensili, di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie ed euro 900,00 per il mantenimento dei figli maggiorenni e . Per_2 Per_3 Per_4
Il giudizio proseguiva nel merito e, in mancanza di richieste istruttorie, con ordinanza del 6/6/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 26/3/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate dalla ricorrente mediante note scritte.
Con ordinanza collegiale del 17-22/4/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva ordinato alla ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, nonché della stessa ordinanza collegiale del 17-22/4/2024.
Eseguita tale notifica, all'udienza del 17/9/2024 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
Con ordinanza collegiale del 16-19/10/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta indagine a mezzo di Polizia Tributaria in merito alla situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale del pagina 2 di 7 resistente;
inoltre, veniva invitata la ricorrente a chiarire la situazione lavorativa e gli eventuali percorsi formativi dei figli e . Per_2 Per_3 Per_4
Dopo il deposito delle relazioni della Guardia di Finanza di Vittoria, all'udienza del 15/4/2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è CP_1 costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso, dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza collegiale del 17-22/4/2024.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per il resto, come si è detto, la ricorrente ha chiesto di addebitare al resistente la Parte_1 responsabilità della separazione in quanto quest'ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna e, inoltre, nel febbraio 2021 aveva abbandonato la casa coniugale.
Tale domanda è infondata, in quanto:
- com'è noto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 16691/2020);
- nel caso di specie, la ricorrente non ha depositato documenti utili a dimostrare né la presunta relazione extraconiugale del resistente, né il dedotto abbandono della casa coniugale da parte del resistente, ed inoltre non ha articolato richieste di prova orale sul punto;
- pertanto, i fatti posti alla base della domanda di addebito sono rimasti indimostrati (non potendo operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., data la contumacia del resistente).
Per il resto, quanto alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, deve preliminarmente notarsi che il diritto di assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., fra tante, Cass. 770/2018 e 12196/2017).
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 15/12/2022 la ricorrente ha dichiarato:
- di essere disoccupata;
- che il resistente “lavora all'ENI da circa 15 anni e percepisce circa 4 mila euro al mese, lavora nella manutenzione dei pozzi di petrolio ed è spesso fuori sede”.
Inoltre, dalla relazione del 4/2/2025 della Guardia di Finanza di Vittoria si evince che:
pagina 3 di 7 - il resistente ha dichiarato redditi lordi pari a euro 35.318,89 per il 2023, a euro 43.272,00 per il 2022,
a euro 25.295,88 per il 2021, a euro 22.449,87 per il 2020 e a euro 29.608,14 per il 2019;
- il resistente risulta intestatario di un autoveicolo Nissan CR immatricolato nel 2006 e di un autoveicolo Mini Countryman immatricolato nel 2011;
- il resistente è proprietario della quota di 2/36 dell'appartamento sito in Vittoria, via Scollo n. 48, in catasto al foglio 89, part. 1118, sub 1.
Ed ancora, secondo la relazione dell'8/4/2025 della Guardia di Finanza di Vittoria:
- il conto corrente aperto dal resistente con la ha un saldo contabile pari a euro + Parte_2
4.577,86, ma ha un saldo disponibile pari a euro – 4.245,53, essendo attiva sul rapporto una prenotazione per pignoramento pari a euro 8.823,39 (pignoramento che, per come riferito dalla ricorrente all'udienza del 15/4/2025, è stato eseguito dalla stessa ricorrente in relazione al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale);
- il resistente ha contratto due finanziamenti con la Findomestic Banca s.p.a. (uno di euro 2.572,40 e uno di euro 1.259,70), caratterizzati da “consistenti ritardi nei pagamenti”;
- il resistente ha ottenuto dalla Findomestic Banca s.p.a. una carta di credito revolving (con fido di euro
5.000,00), anche in tal caso con “consistenti ritardi nei pagamenti”.
Ciò chiarito, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, da determinarsi (come da ordinanza presidenziale) in euro 500,00 mensili, tenuto conto:
- del significativo squilibrio economico-patrimoniale sussistente fra le parti, atteso che la ricorrente è disoccupata, mentre il resistente lavora nel settore della manutenzione dei pozzi di petrolio (ove ha acquisito una specifica capacità lavorativa) e negli ultimi due anni ha percepito redditi lordi compresi fra euro 35.318,89 ed euro 43.272,00;
- della durata del matrimonio;
- dell'età della ricorrente, che difficilmente potrebbe reperire un'attività lavorativa stabile e confacente alla propria persona;
- del fatto che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Vittoria, dai quali non risulta la disponibilità di denaro liquido in capo al resistente, non appaiono pienamente rappresentativi della sua reale situazione economica, apparendo inverosimile che il resistente abbia solo una carta Postepay e non sia intestatario di un ordinario conto corrente per l'accredito dello stipendio.
Quanto, invece, all'assegno richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli maggiorenni e , va anzitutto ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto la Per_2 Per_3 Per_4 legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica anche al genitore “purché con lui convivente, in quanto "titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi pagina 4 di 7 degli artt. 147 e 148 c.c."” (cfr. Cass. 28906/2022, che richiama Cass. 25300/2013, 18075/2013,
359/2014 e 921/2014).
Nel caso di specie, all'udienza del 15/4/2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato che:
- ha il diploma di terza media, non ha mai lavorato e ha vissuto con la madre fino a febbraio Per_2
2025”;
- ha il diploma di terza media, non ha mai lavorato e si è sposata in data 15/1/2025”; Per_3
- ha frequentato la scuola fino alla prima media, vive con la madre e svolge piccoli lavori Per_4 saltuari”.
Dunque, considerato che da qualche mese le figlie maggiorenni e non vivono più con Per_2 Per_3 la ricorrente, deve ritenersi che sia venuta meno la legittimazione di quest'ultima a richiedere l'assegno di mantenimento per le predette figlie maggiorenni.
Deve perciò revocarsi, con decorrenza dalla data della presente decisione, l'assegno già riconosciuto in favore della ricorrente (e posto a carico del resistente) per il mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_2 Per_3
D'altro canto, con riguardo al figlio maggiorenne va evidenziato che (come precisato da Cass. Per_4
40283/2021):
- l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148
c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso;
- la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che il figlio maggiorenne svolga un'attività Per_4 lavorativa stabile ed anzi, per come riferito dal difensore della ricorrente all'udienza del 15/4/2025,
svolge piccoli lavori saltuari. Per_4
Può quindi riconoscersi allo stesso il diritto al mantenimento, tenuto conto della sua età e della mancata prova del raggiungimento dell'indipendenza economica.
Alla luce, per un verso, delle condizioni economiche delle parti e delle presumibili esigenze del figlio maggiorenne , nonché, per altro verso, del contesto economico locale e della mancata Per_4 dimostrazione di un tenore di vita particolarmente elevato nel corso della precedente convivenza,
pagina 5 di 7 l'assegno posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio maggiorenne deve essere Per_4 quantificato in euro 300,00 mensili (oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%).
Si precisa che l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne sarà integralmente versato Per_4 in favore della ricorrente, pur essendo il figlio maggiorenne, e ciò in mancanza di espressa Per_4 domanda di versamento diretto dell'assegno, in quanto:
- “sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (Cass. 27308/2022);
- “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (cfr. Cass. 34100/2021, che richiama Cass.
25300/2013).
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, deve notarsi che l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa coniugale (cfr. Cass. 23591/2010, richiamata da Cass.
16740/2020, 25604/2018, 772/2018, 2163/2015 e 18840/2013).
Nel caso di specie, la ricorrente abita nella casa coniugale con il figlio maggiorenne che, come Per_4 si è detto, non è economicamente indipendente.
Deve dunque disporsi, in base alla giurisprudenza citata, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Va infine dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2493/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio CP_1 Parte_1 contratto a Vittoria in data 13/5/1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vittoria dell'anno 1994 al n. 10 della parte I);
3) rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di euro 800,00, di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie Pt_1
pagina 6 di 7 ed euro 300,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne (oltre alle spese Pt_1 Persona_5 straordinarie nella misura del 60%), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) revoca, con decorrenza dalla data della presente decisione, l'assegno già posto a carico di CP_1 per il mantenimento delle figlie maggiorenni e
[...] Persona_6 Persona_7
6) assegna a la casa coniugale sita in Vittoria, via S. Carnevale n. 20/a; Parte_1
7) dichiara l'irripetibilità delle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 13 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2493/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
MAUGERI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Castelfidardo n. 108;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
All'udienza del 15/4/2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 7/7/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 sua separazione personale dal marito CP_1
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio con in data 13/5/1994 a Vittoria;
CP_1
- che dal matrimonio erano nati i figli (1/9/1994), (4/4/1998), (4/4/1998) e Per_1 Per_2 Per_3
(11/2/2003); Per_4
- che l'unione era naufragata a causa dell'infedeltà del marito, che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna;
- che, inoltre, nel febbraio 2021 il marito aveva abbandonato la casa coniugale;
- che il marito era dipendente a tempo indeterminato della Eni LP Drilling, con uno stipendio di euro
4.000,00 mensili;
- che i figli non erano economicamente indipendenti, ad eccezione della figlia , assunta a tempo Per_1 indeterminato.
Pertanto, chiedeva di: Parte_1
- addebitare la responsabilità della separazione al marito;
- porre a carico del marito il versamento della somma di euro 1.600,00 mensili, di cui euro 1.000,00 per il mantenimento della moglie ed euro 600,00 per il mantenimento dei tre figli non economicamente indipendenti;
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Con ordinanza presidenziale del 15/12/2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva disposto che il resistente versasse alla ricorrente un assegno di euro 1.400,00 mensili, di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie ed euro 900,00 per il mantenimento dei figli maggiorenni e . Per_2 Per_3 Per_4
Il giudizio proseguiva nel merito e, in mancanza di richieste istruttorie, con ordinanza del 6/6/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 26/3/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate dalla ricorrente mediante note scritte.
Con ordinanza collegiale del 17-22/4/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva ordinato alla ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, nonché della stessa ordinanza collegiale del 17-22/4/2024.
Eseguita tale notifica, all'udienza del 17/9/2024 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
Con ordinanza collegiale del 16-19/10/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta indagine a mezzo di Polizia Tributaria in merito alla situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale del pagina 2 di 7 resistente;
inoltre, veniva invitata la ricorrente a chiarire la situazione lavorativa e gli eventuali percorsi formativi dei figli e . Per_2 Per_3 Per_4
Dopo il deposito delle relazioni della Guardia di Finanza di Vittoria, all'udienza del 15/4/2025 la ricorrente precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione (senza termini).
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è CP_1 costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso, dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza collegiale del 17-22/4/2024.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per il resto, come si è detto, la ricorrente ha chiesto di addebitare al resistente la Parte_1 responsabilità della separazione in quanto quest'ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna e, inoltre, nel febbraio 2021 aveva abbandonato la casa coniugale.
Tale domanda è infondata, in quanto:
- com'è noto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 16691/2020);
- nel caso di specie, la ricorrente non ha depositato documenti utili a dimostrare né la presunta relazione extraconiugale del resistente, né il dedotto abbandono della casa coniugale da parte del resistente, ed inoltre non ha articolato richieste di prova orale sul punto;
- pertanto, i fatti posti alla base della domanda di addebito sono rimasti indimostrati (non potendo operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., data la contumacia del resistente).
Per il resto, quanto alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, deve preliminarmente notarsi che il diritto di assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr., fra tante, Cass. 770/2018 e 12196/2017).
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale del 15/12/2022 la ricorrente ha dichiarato:
- di essere disoccupata;
- che il resistente “lavora all'ENI da circa 15 anni e percepisce circa 4 mila euro al mese, lavora nella manutenzione dei pozzi di petrolio ed è spesso fuori sede”.
Inoltre, dalla relazione del 4/2/2025 della Guardia di Finanza di Vittoria si evince che:
pagina 3 di 7 - il resistente ha dichiarato redditi lordi pari a euro 35.318,89 per il 2023, a euro 43.272,00 per il 2022,
a euro 25.295,88 per il 2021, a euro 22.449,87 per il 2020 e a euro 29.608,14 per il 2019;
- il resistente risulta intestatario di un autoveicolo Nissan CR immatricolato nel 2006 e di un autoveicolo Mini Countryman immatricolato nel 2011;
- il resistente è proprietario della quota di 2/36 dell'appartamento sito in Vittoria, via Scollo n. 48, in catasto al foglio 89, part. 1118, sub 1.
Ed ancora, secondo la relazione dell'8/4/2025 della Guardia di Finanza di Vittoria:
- il conto corrente aperto dal resistente con la ha un saldo contabile pari a euro + Parte_2
4.577,86, ma ha un saldo disponibile pari a euro – 4.245,53, essendo attiva sul rapporto una prenotazione per pignoramento pari a euro 8.823,39 (pignoramento che, per come riferito dalla ricorrente all'udienza del 15/4/2025, è stato eseguito dalla stessa ricorrente in relazione al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale);
- il resistente ha contratto due finanziamenti con la Findomestic Banca s.p.a. (uno di euro 2.572,40 e uno di euro 1.259,70), caratterizzati da “consistenti ritardi nei pagamenti”;
- il resistente ha ottenuto dalla Findomestic Banca s.p.a. una carta di credito revolving (con fido di euro
5.000,00), anche in tal caso con “consistenti ritardi nei pagamenti”.
Ciò chiarito, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, da determinarsi (come da ordinanza presidenziale) in euro 500,00 mensili, tenuto conto:
- del significativo squilibrio economico-patrimoniale sussistente fra le parti, atteso che la ricorrente è disoccupata, mentre il resistente lavora nel settore della manutenzione dei pozzi di petrolio (ove ha acquisito una specifica capacità lavorativa) e negli ultimi due anni ha percepito redditi lordi compresi fra euro 35.318,89 ed euro 43.272,00;
- della durata del matrimonio;
- dell'età della ricorrente, che difficilmente potrebbe reperire un'attività lavorativa stabile e confacente alla propria persona;
- del fatto che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Vittoria, dai quali non risulta la disponibilità di denaro liquido in capo al resistente, non appaiono pienamente rappresentativi della sua reale situazione economica, apparendo inverosimile che il resistente abbia solo una carta Postepay e non sia intestatario di un ordinario conto corrente per l'accredito dello stipendio.
Quanto, invece, all'assegno richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli maggiorenni e , va anzitutto ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto la Per_2 Per_3 Per_4 legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne privo di indipendenza economica anche al genitore “purché con lui convivente, in quanto "titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi pagina 4 di 7 degli artt. 147 e 148 c.c."” (cfr. Cass. 28906/2022, che richiama Cass. 25300/2013, 18075/2013,
359/2014 e 921/2014).
Nel caso di specie, all'udienza del 15/4/2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato che:
- ha il diploma di terza media, non ha mai lavorato e ha vissuto con la madre fino a febbraio Per_2
2025”;
- ha il diploma di terza media, non ha mai lavorato e si è sposata in data 15/1/2025”; Per_3
- ha frequentato la scuola fino alla prima media, vive con la madre e svolge piccoli lavori Per_4 saltuari”.
Dunque, considerato che da qualche mese le figlie maggiorenni e non vivono più con Per_2 Per_3 la ricorrente, deve ritenersi che sia venuta meno la legittimazione di quest'ultima a richiedere l'assegno di mantenimento per le predette figlie maggiorenni.
Deve perciò revocarsi, con decorrenza dalla data della presente decisione, l'assegno già riconosciuto in favore della ricorrente (e posto a carico del resistente) per il mantenimento delle figlie maggiorenni e Per_2 Per_3
D'altro canto, con riguardo al figlio maggiorenne va evidenziato che (come precisato da Cass. Per_4
40283/2021):
- l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148
c.c., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso;
- la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non risulta che il figlio maggiorenne svolga un'attività Per_4 lavorativa stabile ed anzi, per come riferito dal difensore della ricorrente all'udienza del 15/4/2025,
svolge piccoli lavori saltuari. Per_4
Può quindi riconoscersi allo stesso il diritto al mantenimento, tenuto conto della sua età e della mancata prova del raggiungimento dell'indipendenza economica.
Alla luce, per un verso, delle condizioni economiche delle parti e delle presumibili esigenze del figlio maggiorenne , nonché, per altro verso, del contesto economico locale e della mancata Per_4 dimostrazione di un tenore di vita particolarmente elevato nel corso della precedente convivenza,
pagina 5 di 7 l'assegno posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio maggiorenne deve essere Per_4 quantificato in euro 300,00 mensili (oltre alle spese straordinarie nella misura del 60%).
Si precisa che l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne sarà integralmente versato Per_4 in favore della ricorrente, pur essendo il figlio maggiorenne, e ciò in mancanza di espressa Per_4 domanda di versamento diretto dell'assegno, in quanto:
- “sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (Cass. 27308/2022);
- “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (cfr. Cass. 34100/2021, che richiama Cass.
25300/2013).
Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, deve notarsi che l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa coniugale (cfr. Cass. 23591/2010, richiamata da Cass.
16740/2020, 25604/2018, 772/2018, 2163/2015 e 18840/2013).
Nel caso di specie, la ricorrente abita nella casa coniugale con il figlio maggiorenne che, come Per_4 si è detto, non è economicamente indipendente.
Deve dunque disporsi, in base alla giurisprudenza citata, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Va infine dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2493/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio CP_1 Parte_1 contratto a Vittoria in data 13/5/1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vittoria dell'anno 1994 al n. 10 della parte I);
3) rigetta la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di euro 800,00, di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie Pt_1
pagina 6 di 7 ed euro 300,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne (oltre alle spese Pt_1 Persona_5 straordinarie nella misura del 60%), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) revoca, con decorrenza dalla data della presente decisione, l'assegno già posto a carico di CP_1 per il mantenimento delle figlie maggiorenni e
[...] Persona_6 Persona_7
6) assegna a la casa coniugale sita in Vittoria, via S. Carnevale n. 20/a; Parte_1
7) dichiara l'irripetibilità delle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 13 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
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