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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 484/2025
Il Collegio composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino presidente relatrice
Dott.ssa Manuela Elburgo giudice
Dott. Alberto Stocco giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con il presente reclamo si duole dell'ordinanza cautelare 23.1.2025 con Parte_1
cui, nel corso della causa r.g. n. 4161/23 pendente tra le diverse parti
[...]
e a è stato disposto su richiesta della prima il sequestro CP_1 CP_2
conservativo dell'azienda sita in Cervarese Santa Croce Via Roma n. 323, con oggetto la somministrazione di alimenti e bevande fino al limite di € 166.040. Il provvedimento cautelare, riconosciuto il fumus a sostegno del credito vantato da
[...]
nei confronti di ha vincolato alla garanzia Controparte_1 CP_2
patrimoniale lo specifico bene indicato, sul presupposto che, sebbene l'azienda fosse stata ceduta da al terzo (ed odierno reclamante) il CP_2 Parte_1
28.10.2024, le parti avessero però concordato il patto di riservato dominio in favore dell'alienante fino al pagamento dell'ultima rata, previsto per la data del CP_2
3.2.2025.
In particolare, si duole il reclamante del fatto che il provvedimento:
1 - sotto un profilo prettamente giuridico, abbia colpito un'azienda in esercizio,
- sotto un profilo fattuale, abbia colpito un bene che in realtà non è più in proprietà di
[...]
sin dal trasferimento del 28.10.2024. CP_2
Le società reclamate non si sono costituite, nonostante la rituale notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza collegiale di discussione del reclamo.
Il reclamo risulta fondato e va accolto.
Va in primo luogo confermata l'ammissibilità dello strumento impugnatorio in considerazione del fatto che pur essendo terzo estraneo alla causa Parte_1
nell'ambito della quale è stato pronunciato il provvedimento contestato, ne risulta di fatto il destinatario e direttamente pregiudicato, in quanto l'ordinanza cautelare va a colpire esattamente ed espressamente il bene su cui il reclamante pretende la proprietà. non dispone quindi di altra via processuale per far valere le proprie Parte_1
ragioni, atteso, in primo luogo, che ciò che invoca non è la sopravvenuta modifica di una situazione ma l'erroneità ab origine del provvedimento;
in secondo luogo, che la reclamante non si limita a dolersi delle modalità con cui il provvedimento giudiziale venga portato in esecuzione, bensì ne chiede proprio la rimozione, in quanto la cautela va erroneamente a colpire un bene che non rientra più nel patrimonio della società convenuta contro cui la sequestrante vanta un credito. In sostanza non chiede l'interruzione dell'attività esecutiva del provvedimento, ma chiede proprio che detto provvedimento sia revocato.
Quanto al merito del reclamo, anche prescindendo dalle valutazioni giuridiche in ordine alla correttezza del provvedimento di sequestro conservativo che vada a colpire un bene specifico e non a ripristinare la generica garanzia patrimoniale sull'intero patrimonio del debitore – nei limiti di uno specifico importo -, ritiene il Collegio sia dirimente, secondo il principio della ragione più liquida, considerare che il provvedimento reclamato si basa su un presupposto fattuale erroneo: ovvero la pattuizione della riserva di proprietà in seno al contratto di compravendita 28.10.2024 dell'azienda sita in Cervarese Santa Croce, Via Roma n. 323.
2 L'atto di cessione d'azienda (doc. n. 1 reclamante) prevede infatti alla clausola 2 che il prezzo di € 25.000 sia pagato in tre rate, l'ultima con scadenza 10.2.2025, ma non risulta pattuita alcuna riserva di proprietà a favore dell'alienante fino al saldo del prezzo. Anzi, la stessa clausola 2 prevede che “a garanzia del pagamento” l'acquirente rilasci al venditore tre “effetti cambiari, aventi ciascuno la scadenza e gli importi sopraindicati”: a conferma del fatto che il passaggio di proprietà dell'azienda è stato contestuale alla conclusione del contratto, avendo infatti l'alienante ottenuto una garanzia per il successivo pagamento del prezzo dilazionato.
Concludendo, il sequestro conservativo è stato chiesto da Controparte_1
(solo) su un bene specifico, è stato pronunciato proprio con riferimento a quel bene sulla base di un presupposto di fatto inesistente e va pertanto oggi revocato in accoglimento del reclamo.
Dalla soccombenza discende la condanna di alla rifusione Controparte_1
delle spese legali in favore della reclamante, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminato: nonostante si tratti di una cautela non suscettibile di stabilizzazione, pronunciata in corso di causa,
l'estraneità al giudizio di e l'assenza di domande giudiziali che possano Parte_1
vederlo coinvolto (nel giudizio principale infatti non si discute dell'azienda in esame) non consente di ipotizzare una sua pertinente partecipazione alla causa di merito.
Vanno liquidate le fasi di studio ed istruttoria a valori medi e la fase decisoria a valore minimo, atteso che l'attività è stata esaurita nella discussione in udienza collegiale, senza la partecipazione di controparte.
Tutto ciò premesso, il Collegio
PQM
revoca l'ordinanza cautelare 23.1.2025 con cui è stato disposto il sequestro conservativo dell'azienda sita in Cervarese Santa Croce Via Roma n. 323; condanna alla rifusione delle spese sostenute dal reclamante, Controparte_1
liquidate d'ufficio in € 5.333 per compenso, oltre € 147 per anticipazioni, 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3 Si comunichi.
Padova, 7.3.2025
La Presidente
Maria Antonia Maiolino
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 484/2025
Il Collegio composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino presidente relatrice
Dott.ssa Manuela Elburgo giudice
Dott. Alberto Stocco giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con il presente reclamo si duole dell'ordinanza cautelare 23.1.2025 con Parte_1
cui, nel corso della causa r.g. n. 4161/23 pendente tra le diverse parti
[...]
e a è stato disposto su richiesta della prima il sequestro CP_1 CP_2
conservativo dell'azienda sita in Cervarese Santa Croce Via Roma n. 323, con oggetto la somministrazione di alimenti e bevande fino al limite di € 166.040. Il provvedimento cautelare, riconosciuto il fumus a sostegno del credito vantato da
[...]
nei confronti di ha vincolato alla garanzia Controparte_1 CP_2
patrimoniale lo specifico bene indicato, sul presupposto che, sebbene l'azienda fosse stata ceduta da al terzo (ed odierno reclamante) il CP_2 Parte_1
28.10.2024, le parti avessero però concordato il patto di riservato dominio in favore dell'alienante fino al pagamento dell'ultima rata, previsto per la data del CP_2
3.2.2025.
In particolare, si duole il reclamante del fatto che il provvedimento:
1 - sotto un profilo prettamente giuridico, abbia colpito un'azienda in esercizio,
- sotto un profilo fattuale, abbia colpito un bene che in realtà non è più in proprietà di
[...]
sin dal trasferimento del 28.10.2024. CP_2
Le società reclamate non si sono costituite, nonostante la rituale notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza collegiale di discussione del reclamo.
Il reclamo risulta fondato e va accolto.
Va in primo luogo confermata l'ammissibilità dello strumento impugnatorio in considerazione del fatto che pur essendo terzo estraneo alla causa Parte_1
nell'ambito della quale è stato pronunciato il provvedimento contestato, ne risulta di fatto il destinatario e direttamente pregiudicato, in quanto l'ordinanza cautelare va a colpire esattamente ed espressamente il bene su cui il reclamante pretende la proprietà. non dispone quindi di altra via processuale per far valere le proprie Parte_1
ragioni, atteso, in primo luogo, che ciò che invoca non è la sopravvenuta modifica di una situazione ma l'erroneità ab origine del provvedimento;
in secondo luogo, che la reclamante non si limita a dolersi delle modalità con cui il provvedimento giudiziale venga portato in esecuzione, bensì ne chiede proprio la rimozione, in quanto la cautela va erroneamente a colpire un bene che non rientra più nel patrimonio della società convenuta contro cui la sequestrante vanta un credito. In sostanza non chiede l'interruzione dell'attività esecutiva del provvedimento, ma chiede proprio che detto provvedimento sia revocato.
Quanto al merito del reclamo, anche prescindendo dalle valutazioni giuridiche in ordine alla correttezza del provvedimento di sequestro conservativo che vada a colpire un bene specifico e non a ripristinare la generica garanzia patrimoniale sull'intero patrimonio del debitore – nei limiti di uno specifico importo -, ritiene il Collegio sia dirimente, secondo il principio della ragione più liquida, considerare che il provvedimento reclamato si basa su un presupposto fattuale erroneo: ovvero la pattuizione della riserva di proprietà in seno al contratto di compravendita 28.10.2024 dell'azienda sita in Cervarese Santa Croce, Via Roma n. 323.
2 L'atto di cessione d'azienda (doc. n. 1 reclamante) prevede infatti alla clausola 2 che il prezzo di € 25.000 sia pagato in tre rate, l'ultima con scadenza 10.2.2025, ma non risulta pattuita alcuna riserva di proprietà a favore dell'alienante fino al saldo del prezzo. Anzi, la stessa clausola 2 prevede che “a garanzia del pagamento” l'acquirente rilasci al venditore tre “effetti cambiari, aventi ciascuno la scadenza e gli importi sopraindicati”: a conferma del fatto che il passaggio di proprietà dell'azienda è stato contestuale alla conclusione del contratto, avendo infatti l'alienante ottenuto una garanzia per il successivo pagamento del prezzo dilazionato.
Concludendo, il sequestro conservativo è stato chiesto da Controparte_1
(solo) su un bene specifico, è stato pronunciato proprio con riferimento a quel bene sulla base di un presupposto di fatto inesistente e va pertanto oggi revocato in accoglimento del reclamo.
Dalla soccombenza discende la condanna di alla rifusione Controparte_1
delle spese legali in favore della reclamante, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminato: nonostante si tratti di una cautela non suscettibile di stabilizzazione, pronunciata in corso di causa,
l'estraneità al giudizio di e l'assenza di domande giudiziali che possano Parte_1
vederlo coinvolto (nel giudizio principale infatti non si discute dell'azienda in esame) non consente di ipotizzare una sua pertinente partecipazione alla causa di merito.
Vanno liquidate le fasi di studio ed istruttoria a valori medi e la fase decisoria a valore minimo, atteso che l'attività è stata esaurita nella discussione in udienza collegiale, senza la partecipazione di controparte.
Tutto ciò premesso, il Collegio
PQM
revoca l'ordinanza cautelare 23.1.2025 con cui è stato disposto il sequestro conservativo dell'azienda sita in Cervarese Santa Croce Via Roma n. 323; condanna alla rifusione delle spese sostenute dal reclamante, Controparte_1
liquidate d'ufficio in € 5.333 per compenso, oltre € 147 per anticipazioni, 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3 Si comunichi.
Padova, 7.3.2025
La Presidente
Maria Antonia Maiolino
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