Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14801 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14801 / 2024 promossa da: nata il [...] in Venezuela, in [...] e insieme a Persona_1 CP_1
, per conto delle figlie minori:
[...]
nata il [...] in [...] e Persona_2
nata il [...] in [...]; Persona_3 nato l'[...] in Venezuela in [...] e insieme a Persona_4 Per_5 [...]
, per conto dei figli minori: CP_2
nato il [...] in [...] e Persona_6
nata il [...] in [...]; Persona_7
nato il [...] in Argentina in [...] e insieme a Persona_8 Per_9
, per conto dei figli minori:
[...]
nato il [...] in [...] e Persona_10
nata il [...] in [...]; Persona_11
nata il [...] in [...]; Controparte_3
nato il [...] in Argentina in [...] e insieme a per Controparte_4 CP_5
conto del figlio minore: nato il [...] in [...] Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. CLAUDIA SANTORO
RICORRENTI
1
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano,
, per averla legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni Persona_12
ricorrenti; ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto
[...]
sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio CP_6
con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 23.8.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_6
accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...], HE (TO), il 18/9/1889 (doc. 1). Persona_13
emigrava in Argentina, e ivi dall'unione con la sig.ra generava le Persona_13 Parte_2
figlie in data 16.3.1919 e in data 29.7.1915 (docc. 1-3). Inoltre, Persona_14 Persona_15
l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 1).
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 13.9.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 13.3.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il Giudice con decreto del 17.1.2025, vista l'istanza di trattazione scritta, visto l'art. 127-ter c.p.c. disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione con deposito di note scritte entro il termine perentorio del 13.3.2025. Le conclusioni scritte sono state depositate tempestivamente.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_6
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R Parte_4
362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti».
3 Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
3. Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2, d.l. n.
13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
HE (attuale provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
4.1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status
4 civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4. 2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
4.3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
4.3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. –
«nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
4.3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
4.3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
5 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza
n. 4466 del 25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4.4 Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Argentina.
5.1. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
6 - che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] e Persona_13
trasferitosi in Argentina ha generato con la sig.ra le figlie Parte_2 Parte_5
in data 16.3.1919 e in data 23.3.1915 (All. 1-3);
[...] Persona_15
- che il sig. è deceduto in data 1.6.1969 (All. 1); Persona_13
- che il sig. (indicato anche come non si è mai naturalizzato cittadino Persona_13 Per_12
argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (All. 1);
- che dal matrimonio tra e del 28.7.1945 è Parte_5 Persona_16
nata in [...] in data [...] (All. 2 e 2.a.); Persona_17
- che ha contratto matrimonio con Persona_17 Persona_18
in data 16.6.1976 (All.
2.a) in Venezuela e dalla loro unione nascevano i figli:
[...]
il 31.12.1976 (All.
2.a.1), Persona_1 Persona_4
l'11.6.1979 (All.
2.a.2) e il 23.8.1980 (All.
2.a.3); Persona_8
- che contraeva matrimonio con nel 2003 Persona_1 Controparte_1
e insieme generavano le figlie e odierne ricorrenti: in data 19.6.2007 (All. Persona_2
2.a.1.a) e in data 9.11.2009 (All.
2.a.1.b); Persona_3
- che contraeva matrimonio con nel 2011 e Persona_4 Persona_19
insieme generavano i figli e odierni ricorrenti: in data 5.12.2013 Persona_6
(All.
2.a.2.a) e in data 27.11.2016 (All.
2.a.2.b); Persona_7
- che contraeva matrimonio con nel 2018 e Persona_8 Persona_9
insieme generavano i figli e odierni ricorrenti: in data 7.4.2019 Persona_10
(All.
2.a.3.a) e in data 16.7.2022 (All.
2.a.3.b); Parte_6
- che la seconda figlia dell'avo, IS LO, contraeva matrimonio in data 2.6.1965 con
(All. 3) e insieme generavano la figlia e odierna ricorrente, Persona_20 [...]
in data 24.9.1950 (All.
3.a); Controparte_3
- che contraeva matrimonio con nel 1976 e Controparte_3 Persona_21
insieme generavano il figlio e odierno ricorrente, in data 24.10.1983 Controparte_4
(All 3.a.1);
- che contraeva matrimonio con nel 2017 e insieme Controparte_4 CP_5
generavano il figlio e odierno ricorrente, in data 3.11.2018 (All.
3.a.1.a). Parte_1
5.2 Nel merito, risulta che fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a Persona_13
HE (TO), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 1).
Dunque, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione – come avvenuto nel caso in esame – e, al contempo, se gli ascendenti in linea retta non hanno mai
7 rinunciato alla cittadinanza italiana (il che non risulta), il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nata il [...] in [...], Persona_1
nata il [...] in [...], Persona_2
nata il [...] in [...], Persona_3 nato l'[...] in [...], Persona_4
nato il [...] in [...], Persona_6
nata il [...] in [...], Persona_7
nato il [...] in [...], Persona_8
nato il [...] in [...], Persona_10
nata il [...] in [...], Persona_11
nata il [...] in [...], Controparte_3
nato il [...] in [...] e Controparte_4
nato il [...] in [...], Parte_1
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Torino, il 13/3/2025
Il Giudice
Andrea Natale
8