Articolo 3 della Legge 16 gennaio 1992, n. 15
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 febbraio 1992
Art. 3. 1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , come sostituito dall' articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , le parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.
Nota all'art. 3:
- L'art. 7 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , gia' modificato dall' art. 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 7. - L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1› gennaio al 30 giugno e dal 1› luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1› gennaio ed il 1› luglio di ogni anno".
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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