Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente
dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1393/2022 tra le parti:
in persona del Parte_1
Curatore rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO Parte_2
AGOSTINELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno
Via Pieroni n. 26, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA DIANDA e Controparte_1 dall'avv. LORENZO MARIA MARTINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lucca Piazza Bernardini n. 6, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo.
1
Per l'attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, sezione imprese, contrariis reiectis, per le ragioni indicate nella narrativa dell'atto di citazione:
ACCERTARE la responsabilità di quale amministratore, nei Controparte_1 riguardi della società e, anche mediante CTU, l'entità del Parte_1 danno da questi arrecato alla società medesima
E PER L'EFFETTO CONDANNARE al risarcimento di tutti i Controparte_1 conseguenti danni in favore della CU del fallimento Parte_1
e pagare, quindi, le somme che verranno determinate in corso di causa secondo giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze Sezione Specializzata in Materia di
Imprese, disattesa ogni avversaria istanza ed eccezione, rigettare, per i motivi
e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande avanzate dalla soc.
[...]
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti o, in Parte_1 subordine, compensare l'eventuale somma dovuta dal convenuto a parte attrice con quella dovuta dalla CU al primo a titolo di finanziamenti soci.
Con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la CU
[...] ha convenuto in giudizio quale ex Parte_1 Controparte_1 amministratore della società fallita, allegando il compimento di atti di mala gestio e domandando il risarcimento del danno.
In particolare l'attrice ha riferito che nel 1983 è stata costituita la Parte_ società (di seguito “ ), oggi fallita, che aveva come oggetto sociale l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
i soci erano i fratelli CP_1
CE, e oltre alla loro madre Persona_1 Controparte_2 [...]
per la quota del 20% ciascuno;
al momento del decesso di Per_2 Per_2
2 la relativa quota di partecipazione è stata trasferita agli eredi in parti Per_2 uguali;
negli anni successivi i soci hanno manifestato la volontà di recedere dalla società e dal 2010 fino al fallimento nel 2017 il convenuto è stato AU di
EMO.
La CU ha affermato che nel corso della gestione operata dal convenuto questi avrebbe cagionato danni alla società per: mancata liquidazione delle quote dei soci receduti e irregolare tenuta della contabilità dei bilanci a partire dall'anno 2013 per l'omessa registrazione del recesso dei soci;
omessa ristrutturazione e manutenzione in buono stato locatizio degli immobili;
mancata messa a reddito degli immobili tra dicembre 2010 e gennaio 2017 stipulando, invece, con se stesso e con il socio Controparte_3
due contratti di locazione ad un canone irrisorio, non
[...] provvedendo tuttavia né a pagare né ad incassare i relativi canoni;
impedimento all'assemblea dei soci della promozione di un'azione di responsabilità contro il precedente amministratore Controparte_3
mancata riscossione dei canoni di locazione relativi al periodo
[...] gennaio 2006 – dicembre 2009; mancato pagamento in favore del Comune di
Livorno di ICI e IMU concorrendo ad accumulare un debito di € 117.341,80; indebita prosecuzione dell'attività dopo l'espressa volontà dell'assemblea di mettere in liquidazione la società, nonché aggravamento del dissesto della società.
Alla luce delle circostanze evidenziate la CU ha sostenuto la responsabilità del convenuto e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni cagionati.
Costituendosi in giudizio ha illustrato che la società Controparte_1
è stata costituita con lo scopo di realizzare degli immobili a Livorno da destinare in parte ad abitazione dei soci e in parte alla vendita a terzi e che i fondi necessari per la costruzione sono stati messi a disposizione dai soci sotto forma di finanziamenti.
Il convenuto ha eccepito che la CU ha intrapreso soltanto l'azione sociale di responsabilità spettante ai soci ex art. 2393 e non anche l'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., per cui non avrebbe potuto
3 prendere in considerazione i danni derivanti dall'asserita prosecuzione dell'attività dopo l'intervenuta perdita del capitale sociale.
Con riguardo alla mancata messa a reddito degli immobili ha affermato che, essendo stata messa in liquidazione in data 23.12.2012, la società non avrebbe potuto eseguire operazioni nuove o altre operazioni non strettamente finalizzate alla liquidazione ed ha evidenziato che il mancato pagamento di
ICI e IMU è scaturito dalla carenza di liquidità dettata proprio dall'impossibilità di mettere a reddito gli immobili nella fase liquidatoria.
Il convenuto ha poi illustrato che i debiti della società sono rappresentati per l'80% dal credito maturato dagli ex soci per la liquidazione delle proprie quote, nonché dal diritto dei medesimi al rimborso dei finanziamenti erogati nel tempo e per la restante parte dai crediti maturati dai professionisti incaricati di porre rimedio allo stato di insolvenza, per cui non è allo stesso imputabile nessuna responsabilità del fallimento della società. ha altresì affermato la carenza di prova degli elementi CP_1 costitutivi della responsabilità addebitata dalla CU ed ha contestato la domanda avversaria anche sotto il profilo della quantificazione del danno chiedendone il rigetto e in subordine la compensazione della eventuale somma dovuta con quella che la CU è tenuta a corrispondere al convenuto a titolo di restituzione del finanziamento soci.
La causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 5.12.2023; tuttavia, depositate le memorie conclusionali e le relative repliche, il Collegio
l'ha rimessa in istruttoria ritenendo opportuno disporre CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti, previo espletamento degli accertamenti e degli incombenti necessari nell'ambito di quanto allegato e dedotto in causa dalle parti, in particolare con autorizzazione ad acquisire nel contraddittorio delle parti la documentazione ulteriore ritenuta utile per il compiuto espletamento dell'incarico peritale che risulti da pubblici registri, che sia oggetto di istanza di esibizione o che sia comunque acquisibile nell'accordo delle parti;
svolta ogni congrua e opportuna attività volta alla conciliazione della lite,
4 manifestando altresì alle parti una propria proposta conciliativa e rappresentando in ogni caso le rispettive disponibilità transattive: 1) determini il valore locativo dei beni immobili di a partire dal Parte_1
4.12.2010 fino alla data del fallimento al netto dei costi che la società avrebbe dovuto comunque sostenere (ad esempio per spese di agenzia per la ricerca di conduttori, imposte, etc.); 2) quantifichi, se minore o comunque diverso rispetto ai valori di cui al punto 1, l'indennità di occupazione che il avrebbe Parte_1 potuto richiedere con riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di fallimento”.
Depositata la relazione tecnica, all'udienza del 29.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni sicché, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
Due punti devono essere tenuti fermi ai fini della decisione: la CU ha esercitato nel presente giudizio solo l'azione sociale di responsabilità e il convenuto è stato in carica quale AU a partire dal dicembre 2010, ragione Parte_ per la quale non si terrà conto delle condotte gestorie di allegate dall'attrice ma riferite ad anni precedenti.
Nell'atto di citazione la CU afferma che dai bilanci sociali il patrimonio netto della società risultava negativo a partire dal 2013, che il capitale era perduto a causa dei recessi dei soci e delle perdite pregresse e che i continui finanziamenti dei soci non erano più utili a coprire le passività.
In relazione a tali allegazioni l'attrice ha formulato, in via alternativa rispetto alle altre voci di danno, la richiesta di risarcimento per l'indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale.
Su questo punto è sufficiente osservare, tuttavia, che è la stessa
CU ad affermare chiaramente che vi era “l'assenza di qualsiasi attività
d'impresa” e “l'assenza di qualsivoglia attività commerciale”.
5 Per tale motivo la censura non appare fondata già sotto il profilo delle pertinenti allegazioni attoree ed è per tale ragione che il GI ha rigettato la richiesta dell'attrice di espletamento di una CTU contabile volta a determinare il momento di perdita del capitale e il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività. D'altronde è la stessa documentazione contabile prodotta dall'attrice (cfr. bilanci in atti) a dimostrare la sostanziale inattività della società quantomeno dal 2010.
Ancora, nell'atto introduttivo si riferisce che “prima del 2010 si era dinnanzi ad un cronico mancato guadagno derivante dal mancato perseguimento dell'oggetto sociale: la società era, di fatto, inattiva e ripianava
i suoi debiti con ulteriori debiti”: ciò conferma quanto detto con riferimento alla allegata inattività della società e in ogni caso, come già evidenziato, della gestione anteriore al dicembre 2010 non può essere tenuto a rispondere l'odierno convenuto.
In ogni caso, occorre rilevare che avendo il formulato due Parte_1 ipotesi alternative di danno, una riferita al differenziale patrimoniale e una relativa a puntuali fatti illeciti prospettati dalla parte, si deve certamente preferire il criterio di quantificazione del danno riferito ai singoli illeciti.
Andando avanti, l'attrice sostiene che dal 2010, sorta la necessità di far fronte agli ulteriori costi derivanti dal primo recesso e in previsione del recesso degli altri soci l'AU avrebbe dovuto: corrispondere la quota al socio receduto eventualmente anche liquidando alcuni beni sociali, ristrutturare e manutenere gli immobili, mettere a reddito questi ultimi per evitarne la riduzione di valore attraverso la locazione o la vendita, mettere in condizione l'assemblea dei soci di promuovere azione di responsabilità contro il precedente AU, dar seguito alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società del 23.12.2012 per evitare l'aggravamento del dissesto.
Più in particolare i danni collegati agli inadempimenti affermati di cui l'attrice domanda ristoro sono:
1. spese derivanti dai procedimenti giudiziali attivati dai soci receduti per il recupero delle relative liquidazioni pari ad € 64.531,21;
6 2. riduzione di valore –da determinare– degli immobili per omessa loro ristrutturazione e manutenzione;
3. mancata messa a reddito degli immobili dei quali era consentita l'occupazione senza alcun contratto di locazione con danno pari ad €
651.884,20 per il periodo di amministrazione del convenuto e pari ad €
597.694,97 per il periodo di gestione del precedente AU, in relazione alla quale il convenuto non ha posto l'assemblea dei soci in condizioni di conoscere le irregolarità gestorie e deliberare la promozione di un'azione di responsabilità;
4. mancato incasso e/o recupero dei canoni di locazione in relazione agli immobili messi a reddito negli anni 2006/2010 pari ad € 20.000,00, lasciando che il credito si prescrivesse (voce che l'attrice domanda in alternativa alla precedente nella parte riferita al recupero delle somme corrispondenti ai redditi che la società avrebbe potuto ricavare nel periodo antecedente alla gestione del convenuto);
5. sanzioni e interessi per l'omesso pagamento al Comune di Livorno di
ICI e IMU pari ad € 30.204,50;
6. in alternativa a tutte le precedenti voci di danno ha chiesto il risarcimento pari al differenziale dei netti patrimoniali per l'indebita prosecuzione dell'attività sociale.
Su questa ultima voce già si è detto, per cui devono essere esaminati tutti gli altri addebiti riferiti ad una quantificazione analitica del danno.
Quanto alla voce di cui al punto (1), si osserva che in linea astratta la mancata liquidazione delle quote dei soci receduti potrebbe non risultare imputabile all'AU laddove la società non disponga di riserve disponibili per il pagamento. In queste circostanze il disposto di cui al quarto comma dell'art. 2473 c.c. prevede che in mancanza di riserve disponibili o di acquisto delle quote del socio receduto da parte di altri soci, la società deve procedere alla riduzione del capitale e, in caso di permanenza dell'impossibilità di rimborso, alla messa in liquidazione della società.
7 Nel caso di specie il primo recesso è avvenuto il 26.2.2010 e gli altri due il 4.11.2011 e dalla documentazione contabile prodotta dall'attrice emerge che la società non aveva risorse disponibili per eseguire i pagamenti
(cfr. bilanci 2010/2012 sub. docc. 3d e 3e); non vi erano soci interessati a rilevare le quote oggetto di recesso e, come emerge dai bilanci, neppure la riduzione del capitale sarebbe stata utile a consentire il pagamento.
Tuttavia, come si avrà modo di illustrare di seguito, la società si trovava priva di risorse proprio per la responsabilità dell'AU
[...] in ordine all'omesso esercizio dell'attività sociale e in particolare CP_1 alla mancata messa a reddito degli immobili. Sicché non si possono ritenere sussistenti i presupposti su richiamati di cui al comma quarto dell'art. 2473
c.c..
Ciò che, tuttavia, esclude nel caso di specie la responsabilità del convenuto in relazione al mancato pagamento delle quote di liquidazione ai soci e che non consente di accogliere la richiesta di risarcimento collegata alle spese legali sopportate dalla società in conseguenza dei giudizi promossi per la liquidazione, è un'altra circostanza.
Va, infatti, osservato che, come emerge dalle sentenze rese nei giudizi di liquidazione introdotti dai soci (doc. 13 a e 13 b fasc. att.), gli importi riconosciuti in via giudiziale sulla base delle CTU svolte sono sensibilmente inferiori alle cifre richieste dai soci: la quota di è stata liquidata in € CP_2
474.333,12 a fronte di una domanda di € 988.750,00, quelle di RE e
CE sono state quantificate rispettivamente in € 94.866,62 e
379.466,50 a fronte di domande di € 196.051,20 e 784.208,40.
Non pare dunque che possa essere affermata la negligenza da parte dell'AU per non averdato seguito a richieste sproporzionate di pagamento provenienti dai soci;
i giudizi di cui la società è stata parte, in assenza di accordi stragiudiziali con i soci receduti, possono dirsi essere stati necessitati a fronte delle pretese di questi ultimi.
Questa voce di danno non può essere riconosciuta.
Neppure può valere a fondare una responsabilità del convenuto per tale addebito l'argomentazione della CU relativa al fatto che la società
8 non sarebbe mai stata messa realmente in liquidazione, essendo solo stato iscritto in camera di commercio il verificarsi di una causa di scioglimento: da un lato, infatti, anche se fosse stata data esecuzione alla liquidazione, la situazione di fatto non sarebbe cambiata perché la società non avrebbe più dovuto porre in essere attività e l'unico modo per trovare risorse per pagare i creditori (sostanzialmente i soci receduti e i debiti tributari) sarebbe stato quello di liquidare i beni della società; dall'altro lato e in diversa prospettiva,
è vero che se la società fosse stata messa in liquidazione in epoca precedente o prossima ai recessi dei soci, questi non avrebbero avuto effetti, ma l'addebito della CU non è stato formulato in questi termini, sicché la doglianza non può essere accolta nemmeno sotto tale profilo.
In relazione, invece, all'addebito relativo all'omessa registrazione dei debiti verso i soci derivanti dai recessi la CU non ha allegato l'esistenza di alcun danno, sicché la doglianza può essere rigettata sulla base della ragione più liquida, evidenziandosi che a prescindere da ogni ulteriore considerazione l'eventuale violazione contabile, se non riconnessa ad una specifica fattispecie (ad esempio l'occultamento di una perdita che avrebbe imposto lo scioglimento), non è utile a determinare una pronuncia risarcitoria. Peraltro, è da osservare che, come detto sopra, non pare ravvisabile alcun danno da illegittima prosecuzione dell'attività in Parte_ considerazione della inattività di sicché anche una eventuale rettifica dei dati contabili e una anticipazione –neppure allegata– del momento in cui il patrimonio venne perso non modificherebbe le conclusioni a cui è qui giunto il Collegio.
Con riferimento all'omessa ristrutturazione e manutenzione degli immobili (2) si osserva che le condizioni patrimoniali della società per come emergenti dai bilanci depositati non consentivano l'esecuzione di alcuna opera se non attraverso il ricorso a forme di finanziamento dei soci o di terzi.
E' vero che se l'AU avesse messo a reddito gli immobili le risorse vi sarebbero state, ma, in ogni caso, occorre rilevare che la posta risarcitoria sul punto non è neppure stata quantificata dall'attrice, la quale espressamente in atti -anche in sede di scritti conclusivi- l'ha indicata come
9 “da determinare”, senza prospettarne nessuna specificazione neppure attraverso una perizia di parte, sicché la richiesta istruttoria formulata sul punto dalla CU si profila esplorativa.
In definitiva l'addebito è generico, non essendovi prova neppure del se gli immobili abbiano perso valore;
la domanda non può essere accolta.
Per quanto concerne l'addebito di cui al punto (3) avente ad oggetto la mancata messa a reddito degli immobili sociali, occorre rilevare che nessuna responsabilità può essere ravvisata per il periodo antecedente al 2010 quando AU della società era un altro soggetto: difatti in questo caso, non essendovi stati contratti di locazione degli immobili (se non quelli di cui al punto 4 in relazione ai quali la domanda risarcitoria è formulata in via alternativa rispetto a quella in esame), non può essere imputato al convenuto il mancato recupero dei crediti locatizi della società, né possono essergli addebitate le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'omissione gestoria posta in essere da un altro soggetto.
Per gli anni antecedenti alla nomina del convenuto quale AU, la sua responsabilità è dalla CU fatta discendere anche dall'omessa informativa dei soci in ordine alle irregolarità gestorie –e in particolare alla mancata messa a reddito dei beni– compiute dal precedente AU: sul punto, tuttavia, giova evidenziare che i soci –tutti facenti parte della medesima famiglia– erano ben consapevoli delle modalità di gestione degli immobili osservate dal precedente AU, anche solo in quanto loro stessi abitavano quegli stessi beni;
sicché non si ritiene sussistente un valido nesso di causa tra la condotta addebitata all'odierno convenuto e il danno lamentato dalla
CU. Oltre a ciò è da considerare che la doglianza è assolutamente generica, non avendo l'attrice neppure indicato le modalità e i tempi della condotta di impedimento dell'esercizio dell'azione di responsabilità da parte nei soci;
infine, neppure vi è certezza in ordine al fatto che i soci avrebbero deliberato l'esercizio di un'azione di responsabilità contro il vecchio AU, anch'esso facente parte della medesima famiglia.
Quanto, invece, al pregiudizio derivante dalla mancata messa a reddito dei beni nel periodo di gestione del convenuto, si osserva in primo luogo che
10 nessun valore esimente hanno le posizioni assunte dai soci in ordine ad una sorta di “spartizione” degli immobili da occupare senza nessun corrispettivo
(cfr. verbale soci 21.6.2004 –doc. 5 fasc. conv.– ove i medesimi si dividono i beni per abitarvi prevedendo che ciascuno paghi un affitto “che dovrà essere commisurato alle spese della società che preventivamente oggi ammontano ad
€ 12.000 che potranno essere conguagliate in sede di consuntivo. I pagamenti dovranno avvenire in due rate semestrali di pari importo”); difatti, la società è un soggetto distinto dai soci e l'eventuale indicazione data da questi ultimi all'AU in ordine all'utilizzo senza corrispettivo dei beni sociali si configura come illecita in quanto lesiva degli interessi della società e dei suoi creditori e l'AU non avrebbe dovuto darvi seguito. Né, peraltro, vi era necessità di una delibera assembleare di autorizzazione alla messa a reddito dei beni, trattandosi di scelta tipicamente gestoria e quindi rimessa al solo amministratore e non condizionata dall'esistenza di una delibera dei soci.
Ciò posto, come detto, è stata espletata nel corso del giudizio una CTU volta a determinare il valore locativo dei beni immobili della società a partire dal 4.12.2010 fino alla data del fallimento al netto dei costi che la medesima avrebbe ugualmente sostenuto mettendoli a reddito.
Dopo aver constatato, in occasione del sopralluogo esperito il
21.5.2024, l'impossibilità di accedere ai luoghi, ad eccezione di uno degli appartamenti di proprietà della società, parzialmente oggetto di modifiche, il
CTU ha chiesto di essere autorizzato ad attingere agli allegati relativi ai rilievi e al materiale fotografico presenti nell'ambito delle produzioni documentali della procedura esecutiva e di quella fallimentare -che non stati depositati assieme alle relative perizie agli atti del presente procedimento-, precisando che in mancanza di tale documentazione riportante lo stato precedente alle variazioni eseguite dagli attuali proprietari non sarebbe stato possibile rispondere al quesito assegnato. Tuttavia, nonostante il rigetto della richiesta di autorizzazione per mancanza di accordo tra le parti, il CTU è stato comunque in grado di effettuare la stima richiesta dal Tribunale, attingendo alla visura catastale e a due relazioni peritali presenti nel fascicolo, ossia quella redatta da quale esperto stimatore nella procedura di Parte_3 fallimento (doc. 22 fasc. att.) e quella redatta da nell'ambito Persona_3
11 dell'esecuzione immobiliare n. 337/13 (doc. 14 fasc. conv.). Si ritiene, pertanto, che le contestazioni sollevate dal convenuto in ordine alla nullità e alla inammissibilità delle risultanze della CTU siano da rigettare, dal momento che l'elaborato si è basato sulla documentazione ritualmente versata in giudizio giungendo a stimare valori locativi e indennitari alla luce delle caratteristiche degli immobili e tenuto conto di un normale stato di conservazione dei medesimi, non essendo stati introdotti dal convenuto elementi utili a dimostrare la sussistenza di peggiori condizioni tali da ridurre detti valori. Ciò consente a questo Collegio di utilizzare le quantificazioni operate dal CTU, proprio in quanto condotte in base al materiale probatorio tempestivamente versato in atti dalle parti, evidenziando che le stesse sono da considerare quale base per giungere alla quantificazione -pur sempre ammissibile anche in forma equitativa- del danno che l'attrice imputa alla condotta negligente del convenuto.
Quanto poi alla individuazione del valore da utilizzare ai fini della quantificazione dal danno, occorre rilevare che, pur avendo il CTU affermato l'impossibilità di ricavare le quote millesimali delle parti comuni riferite ai vari immobili che avrebbero incrementato il presumibile valore del canone,
l'impossibilità di reperire “prezzi di canoni pubblicati sui vari siti di interesse, i così detti “asking price”, e non potendo fare un'indagine presso l'Agenzia delle
Entrate per rilevare canoni certi ed effettivi, applicati in locazioni registrate
(…)” e pur non conoscendo la situazione manutentiva degli immobili nell'arco temporale oggetto del quesito, il medesimo consulente ha fondato la propria stima su di una presunzione di normale stato di conservazione degli immobili, individuando una forbice con un canone mensile minimo - determinato mediante il ricorso ai canoni indicati dal “Protocollo d'intesa per la stipula dei contratti di locazione – Accordi Territoriali del Comune di
Livorno” riferiti agli anni di interesse, comunemente definiti “canoni a patti agevolati o canoni concordati” (determinando un valore complessivo di €
406.861,84)- e un canone mensile massimo -calcolato alla luce dei valori pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate per i Valori OMI, riferiti ad uno stato conservativo normale, al secondo semestre 2010 (determinando un valore complessivo di € 944.917,17)-. Detti valori sono stati lievemente
12 abbattuti dal CTU in ragione dei costi che la società avrebbe verosimilmente dovuto sostenere nel caso in cui avesse messo a reddito i beni, così come richiesto dal Tribunale nel quesito;
in particolare sono stati scomputati i costi di mediazione e quelli relativi alle imposte, giungendo a quantificare il valore minimo della suddetta forbice pari a € 365.420 e quello massimo pari a € 832.235. Il consulente ha poi precisato che “il più probabile valore di locazione cui sarebbe stato auspicabile locare gli immobili oggetto del contenzioso resta pertanto certamente superiore al canone concordato considerato come valore minimo, e realisticamente più vicino a quello medio stimato con gli OMI massimi”.
Il Collegio, attesa l'indicazione di valori espressi attraverso una forbice, tenuto conto della indicazione del CTU in ordine alla maggiore prossimità del verosimile valore reale del canone a quello massimo e considerato che si è qui chiamati a effettuare una quantificazione sostanzialmente equitativa, reputa congruo recepire il valore massimo;
va infatti considerato che i contratti di locazione avrebbero dovuto essere stipulati sin dall'origine e quantomeno dall'assunzione della carica da parte del convenuto nel 2010, perciò prima della situazione di scioglimento, circostanza che rende maggiormente verosimile che qui beni sarebbero stati locati a condizioni di mercato piuttosto che a canoni concordati. Di conseguenza il pregiudizio astrattamente derivante dalla mancata messa a reddito dei beni nel periodo di gestione del convenuto (3) risulta pari a € 832.235.
Tuttavia, il danno cagionato alla società deve essere ridotto: il fallimento è stato dichiarato il 9.2.2017 e, se è vero che il Curatore non poteva agire per recuperare i canoni di locazione attesa l'assenza di contratto, quantomeno avrebbe potuto agire nei confronti dei detentori degli immobili chiedendo il pagamento del valore dell'indebita occupazione riferito all'arco temporale non soggetto a prescrizione maturata, previa risoluzione di eventuali contratti di comodato opposti dagli occupanti. Proprio in ragione di ciò è stato affidato al CTU l'incarico di determinare anche “l'indennità di occupazione (pura e netta) che il avrebbe potuto richiedere con Parte_1 riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di fallimento”. Anche in questo caso la quantificazione è stata operata determinando un valore
13 minimo parametrato al canone concordato (€ 299.620) e uno massimo basato sui valori OMI (€ 784.572) e questo Collegio ritiene, come già detto, di aderire a una quantificazione rapportata ai valori massimi, così stimando l'indennità di occupazione che il avrebbe potuto recuperare pari a Parte_1
€ 784.572. Detto valore deve essere scomputato al danno derivante dalla mancata messa a reddito dei beni in applicazione del principio di cui all'art. 1227, comma I, c.c. così giungendo alla quantificazione del danno risarcibile pari a € 47.663.
Quanto al danno di cui al punto (4) derivante dall'omesso incasso o recupero dei canoni di locazione dei beni locati relativi al periodo
2006/2009, il convenuto ha eccepito che trattandosi di crediti nei confronti dei soci, questi avrebbero potuto eccepire in compensazione il controcredito derivante dal recesso. La difesa non appare condivisibile poiché l'eventuale compensazione avrebbe ridotto il controcredito dei soci, cosa che invece allo stato, essendo ormai prescritti i relativi crediti, non è più possibile.
Ed allora, poiché è incontestato che il convenuto non si è attivato per recuperare i crediti della società derivanti dai contratti di locazione in essere, si deve ritenere astrattamente sussistente il danno quantificato dalla
CU in € 20.000,00.
Come già evidenziato, questa voce di danno è stata chiesta dall'attrice in via alternativa rispetto alla domanda connessa alla mancata messa in condizione dei soci di promuovere l'azione di responsabilità; poiché quest'ultima domanda è stata ritenuta non fondata, il Collegio reputa di poter riconoscere in favore della CU il danno qui esaminato.
Un ulteriore addebito riguarda il mancato pagamento di ICI e IMU dal
2011 al 2017 (5): sul punto occorre rilevare che l'omesso pagamento di imposte e tributi costituisce un atto di mala gestio dell'amministratore laddove corrisponda ad una precisa scelta del gestore volta a lasciare inadempiute talune obbligazioni provvedendo, invece, ad adempiere al pagamento di altre;
non integra illecito l'omissione derivante dall'insussistenza di risorse in capo alla società.
14 Parte_ Nel caso di specie, come già evidenziato, è vero che i bilanci di mostrano l'inesistenza di disponibilità liquide per provvedere al pagamento delle imposte, ma ciò è il frutto della mancata messa a reddito dei beni che, come emerge dalle risultanze della CTU, avrebbe consentito di ricavare somme certamente sufficienti al pagamento delle imposte.
La domanda sul punto va accolta, limitando tuttavia l'importo risarcibile alla sommatoria di sanzioni e spese ( 28.590,14 € , cfr. doc. 24 fasc. att.), con esclusione degli interessi dal momento che questi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante proprio dall'omesso pagamento dei tributi.
Sulla richiesta formulata in via alternativa di risarcimento del danno conseguente alla continuazione dell'attività nonostante la perdita di capitale
(6) si è già detto.
In conclusione il convenuto deve essere condannato al pagamento di complessivi € 96.253,14 (47.663+20.000+28.590,14) a titolo di risarcimento del danno.
Al danno determinato andrà aggiunta la rivalutazione monetaria per le sole voci che costituiscono debito di valore ovvero per € 47.663; quanto alla data di decorrenza della rivalutazione, questa deve essere individuata forfetariamente nella data di fallimento.
Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subìto, potrebbe in astratto essere riconosciuto al danneggiato anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali.
Tuttavia, poiché è preciso “onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo” e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del
13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell'attrice.
15 Le altre voci di danno costituiscono, invece, debiti di valuta in quanto non necessitanti di attività liquidatoria.
Sulla somma liquidata all'attualità (quanto a € 47.6639) e sulla restante somma (€ 20.000+28.590,14) sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'importo riconosciuto in favore della CU a titolo di risarcimento del danno non può essere portato in compensazione con la somma dovuta al convenuto a titolo di rimborso finanziamento soci per € 178.000,00 (somma per la quale la parte è stata ammessa al passivo), come da questi richiesto, dal momento che una siffatta operazione comporterebbe la soddisfazione - tramite compensazione appunto- del credito di un socio in violazione sia della par condicio creditorum che della postergazione.
Va infine evidenziato che in sede di ultima comparsa conclusionale il convenuto ha dato atto del deposito della relazione del Curatore aggiornata da cui si evince che l'attivo realizzato in sede fallimentare è pari ad €
1.606.671,49 a fronte di un passivo accertato e reso esecutivo ammontante ad € 1.980.000, restando sostanzialmente impagati i finanziamenti soci in quanto postergati;
da ciò la parte fa discendere la considerazione per cui la richiesta risarcitoria dell'attrice sarebbe esorbitante e supererebbe la somma dei crediti soddisfatti. L'assunto non è condiviso da questo Collegio il quale ha più volte affermato il principio secondo il quale il quantum del risarcimento del danno per mala gestio dell'organo amministrativo non è influenzato dall'effettiva esposizione debitoria della società in sede fallimentare dal momento che l'eventuale eccedenza che la procedura dovesse acquisire in seguito all'esercizio dell'azione risarcitoria potrà andare a costituire una voce in positivo per la società -e in ultima analisi per i suoi soci- una volta tornata in bonis; ciò tenuto conto che la presente azione è di tipo sociale e non di massa. E tali considerazioni valgono anche a prescindere da quella seguente e dirimente: come evidenziato dall'attrice il fatto nuovo allegato dal convenuto in sede di seconda comparsa conclusionale e il relativo documento si sono formati sì in epoca successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, ma la parte avrebbe dovuto
16 introdurre il fatto e la prova alla prima difesa utile e invece si sono tenute sia l'udienza di esame della CTU che quella di precisazione delle conclusioni senza che il convenuto abbia allegato alcunché.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto del decisum, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
Vanno, invece, poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU in ragione dell'utilizzazione dell'elaborato sia per la stima dei canoni di locazione che per la determinazione dell'indennità di occupazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna a pagare alla CU del Fallimento Controparte_1
Parte_
€ 96.253,14, oltre a interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
2. condanna a rifondere alla CU del Fallimento Controparte_1 le spese di lite liquidate in € 14.103,00 per Parte_1 compensi, € 1.083,79 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CAP,
3. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 6.5.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
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