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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 10542/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. FOVI FRANCESCO
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FOVI FRANCESCO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 29.05.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. I figli VE e , Persona_1 Persona_2 maggiorenni capaci, non portatori di handicap, ma economicamente non autosufficienti, resteranno a vivere, finché vorranno, presso l'abitazione materna sita in Roma Via Bartolino da Novara n. 33
(abitazione familiare);
2. entrambi i figli, e , concorderanno, Persona_3 Persona_2
direttamente con il padre i tempi e le modalità di frequentazione;
3. il Sig. si Parte_2 impegna a corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile di #€900,00# (diconsi Parte_1
Euro.Novecento/00), così come concordato già in sede di separazione, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli (#€450,00# per ciascun figlio), maggiorenni e non economicamente autosufficienti, con adeguamento automatico in misura pari al 100% della variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, avendo come riferimento l'indice del mese antecedente a quello di emissione della sentenza di divorzio. La predetta somma sarà corrisposta dall'obbligato a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente n. 01067/1000/00006054 intestato alla Sig.ra Parte_1
radicato presso Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT51 S030 6905 0471 0000 0006 054 in via
[...] anticipata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Il Sig. rimarrà obbligato Parte_2
a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti. I figli saranno posti fisicamente a carico della madre, la quale beneficerà nella misura del 100% delle detrazioni da lavoratore dipendente e l'assegno unico per i figli a carico sarà riscosso interamente dalla Sig.ra prestando il Sig. Bruno Parte_1 del VE pieno consenso a tal fine;
4. le spese di natura straordinaria sostenute nell'interesse dei figli, come dettagliate nel “Protocollo di intesa” del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che si allega
(All. 17) e forma parte integrante del presente accordo, saranno corrisposte da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto Protocollo per le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una preventiva richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso o formulare una proposta alternativa per iscritto entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e sarà dovuto il rimborso pro quota. Le richieste, così come anche il motivato dissenso e nuove proposte, dovranno essere formulate all'altro genitore con mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata a/r da inoltrarsi all'indirizzo di residenza dei coniugi e/o via mail ai rispettivi indirizzi id est per la sig.ra Pt_1
“ ” e per il Sig. : “ ). Il genitore che ha Email_1 Persona_2 Email_2 anticipato qualsivoglia spesa straordinaria avrà diritto di ottenere il rimborso entro 15 giorni dalla richiesta che dovrà essere formulata con allegazione del giustificativo fiscale (a mezzo raccomandata a/r da inoltrarsi all'indirizzo di residenza dei coniugi e/o via mail agli indirizzi sopra indicati)”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 01.05.1993 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00213, parte 2, serie A01, anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 23/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 10542/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. FOVI FRANCESCO
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FOVI FRANCESCO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.25, depositate in data 29.05.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. I figli VE e , Persona_1 Persona_2 maggiorenni capaci, non portatori di handicap, ma economicamente non autosufficienti, resteranno a vivere, finché vorranno, presso l'abitazione materna sita in Roma Via Bartolino da Novara n. 33
(abitazione familiare);
2. entrambi i figli, e , concorderanno, Persona_3 Persona_2
direttamente con il padre i tempi e le modalità di frequentazione;
3. il Sig. si Parte_2 impegna a corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile di #€900,00# (diconsi Parte_1
Euro.Novecento/00), così come concordato già in sede di separazione, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli (#€450,00# per ciascun figlio), maggiorenni e non economicamente autosufficienti, con adeguamento automatico in misura pari al 100% della variazione percentuale rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, avendo come riferimento l'indice del mese antecedente a quello di emissione della sentenza di divorzio. La predetta somma sarà corrisposta dall'obbligato a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente n. 01067/1000/00006054 intestato alla Sig.ra Parte_1
radicato presso Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT51 S030 6905 0471 0000 0006 054 in via
[...] anticipata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Il Sig. rimarrà obbligato Parte_2
a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti. I figli saranno posti fisicamente a carico della madre, la quale beneficerà nella misura del 100% delle detrazioni da lavoratore dipendente e l'assegno unico per i figli a carico sarà riscosso interamente dalla Sig.ra prestando il Sig. Bruno Parte_1 del VE pieno consenso a tal fine;
4. le spese di natura straordinaria sostenute nell'interesse dei figli, come dettagliate nel “Protocollo di intesa” del Tribunale di Roma del 17.12.2014 che si allega
(All. 17) e forma parte integrante del presente accordo, saranno corrisposte da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto Protocollo per le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una preventiva richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso o formulare una proposta alternativa per iscritto entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e sarà dovuto il rimborso pro quota. Le richieste, così come anche il motivato dissenso e nuove proposte, dovranno essere formulate all'altro genitore con mezzo di comunicazione tracciabile (raccomandata a/r da inoltrarsi all'indirizzo di residenza dei coniugi e/o via mail ai rispettivi indirizzi id est per la sig.ra Pt_1
“ ” e per il Sig. : “ ). Il genitore che ha Email_1 Persona_2 Email_2 anticipato qualsivoglia spesa straordinaria avrà diritto di ottenere il rimborso entro 15 giorni dalla richiesta che dovrà essere formulata con allegazione del giustificativo fiscale (a mezzo raccomandata a/r da inoltrarsi all'indirizzo di residenza dei coniugi e/o via mail agli indirizzi sopra indicati)”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 01.05.1993 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00213, parte 2, serie A01, anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 23/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi