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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice MA AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4193/2018 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), (C.F. ), in Parte_4 C.F._3 Parte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. e (C.F. ), Parte_6 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Riccardo Ternullo, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti – attori in via riconvenzionale
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente domiciliata presso il suo Controparte_1 P.IVA_3 studio e rappresentata e difesa in proprio nonché dall'avv. Luigia Pizzi (C.F.
, giusta mandato in atti;
C.F._5 opposta – convenuta in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 15.32.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 786/2018, Parte_7 Parte_5 Parte_6 con cui il Tribunale di Foggia gli ha ingiunto di pagare la somma di € 22.746,00 in favore di
[...]
a titolo di saldo del compenso pattuito per un incarico professionale, oltre interessi Controparte_1
e spese di lite.
Gli opponenti hanno riferito, in particolare:
− che la e la (titolare del 50% delle partecipazioni della prima) hanno conferito un Pt_5 Pt_1 incarico all'avv. e alla Riab S.p.A. per reperire liquidità, anche attraverso la CP_1 ristrutturazione di rapporti già in essere con istituti di credito;
− che la e la hanno, a tal fine, sottoscritto nel 2016 un contratto di mandato Pt_1 Pt_5 professionale avente a oggetto “il reperimento di nuove linee di finanziamento in capitale di rischio e/o di debito adeguate al fabbisogno finanziario presso noti Istituti di Credito”, verso un compenso, per la sola pari a € 112.000, senza alcuna garanzia fideiussoria o CP_1 assunzione di obbligazione in proprio da parte dei soci;
− che tale mandato “rappresenta l'unico rapporto contrattuale posto in essere fra le parti” e le
“attività relative ai rapporti con Cassa Rurale Vallagrina e Cassa di Risparmio del Veneto sono gli unici incarichi mai affidati all'avv. ; CP_1
− che la non ha svolto tutte le altre attività oggetto del mandato, dettagliate al punto 2 CP_1 del contratto;
− di avere versato alla professionista la somma di € 86.896,69, in più soluzioni, a fronte dei €
112.000 dovuti;
− che, tuttavia, nel 2017, l'avv. sostenendo di aver ricevuto solo € 12.000, ha chiesto e CP_1 ottenuto l'emissione di un primo decreto ingiuntivo n. 1540/2017 per € 100.000, emesso dal
Tribunale di Foggia nei confronti di e dei soci e e opposto nel Pt_1 Parte_3 Pt_2 proc. n. 7220/2017 R.G.;
− che, successivamente, la ha chiesto l'emissione di un secondo decreto ingiuntivo, CP_1 quello odierno, per € 22.746,00, raggiungendo la cifra complessiva ingiunta di € 122.746, che, sommata agli € 86.896,69 già pagati, è pari a un preteso credito di € 209.642,69 e cioè a “quasi il doppio del compenso contrattualmente stabilito”.
2 L'opponente ha perciò chiesto che sia revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della società, perché infondato nell'an, e, con riguardo ai soci, perché questi non hanno mai assunto alcuna obbligazione principale o di garanzia in proprio nei confronti dell'opposta; in via riconvenzionale, ha chiesto altresì che sia dichiarata la nullità o l'inefficacia o comunque l'invalidità del “contratto di mandato professionale” per violazione del TUB, non avendo la professionista i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di intermediazione finanziaria in concreto espletata, con condanna alla restituzione delle somme già versate;
in via subordinata e riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarato l'inadempimento contrattuale della e risolto il contratto, con condanna alla CP_1 restituzione degli importi pagati;
in via riconvenzionale o, in via ulteriormente subordinata, che sia dichiarata la rescissione del contratto ex art. 1448 c.c., con conseguente restituzione delle somme pagate;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.7.2018, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando il contenuto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto.
L'opposta ha riferito, in particolare:
− di essere stata incaricata dalle società e e dai “debitori fideiussori solidali Pt_5 Pt_1
(coobbligati in solido)” , , e , Parte_6 Parte_3 Parte_2 Parte_7 con mandato professionale conferito nel marzo 2015, della ristrutturazione dell'esposizione debitoria della Pt_5
− che, per tale incarico, è stato pattuito un compenso complessivo pari a 97.500 (il 5% del debito ristrutturato), oltre accessori, da corrispondersi nella misura del 50% per ciascun professionista di cui al contratto e, di conseguenza, pari a € 61.456 (accessori inclusi) per la sola CP_1 come da fattura pro forma del 12.4.2016;
− che, a fronte di tale corrispettivo, la le ha pagato, in ritardo, solo la somma di € 38.710, Pt_1
(fatture n. 7 del 01.02.2017, n. 11 del 20.02.2017, n. 15 del 09.03.2017, n. 20 del 05.04.2017, n.
21 del 11.04.2017, n. 24 del 02.05.2017, n. 25 del 09.05.2017, n. 26 del 17.05.2017, n. 30 del
19.06.2017, n. 32 del 10.07.2017), lasciando un debito residuo pari a € 22.746,00, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente giudizio;
− che le fatture riferite a tale mandato non sono mai state contestate dagli opponenti e, anzi, sono state regolarmente registrate e contabilizzate;
− che, peraltro, nonostante gli opponenti abbiano stipulato – per il suo tramite – un piano di rientro con la Cassa Rurale Banca Vallagarina con riclassificazione del debito in bonis, questo non è stato rispettato dagli stessi, ragion per cui la loro posizione debitoria è stata nuovamente
3 ricollocata verso tutti “nella posizione crediti a sofferenza “, con ulteriore accrescimento del debito;
− che, per tale ragione, sia la che si è accollata il debito della soc. sia Parte_1 Parte_5 [...]
e le hanno conferito un nuovo incarico professionale, ratificato fra Pt_3 Parte_2 tutte le parti, finalizzato alla ristrutturazione del debito lievitato fino a € 2.000.000 avente ad oggetto la “b) riduzione del generalizzato debito della Cassa Vallagarina a € 1.500.000,00,
c)la imputazione degli interessi maturati e pagati in quella fase (al capitale) con riduzione del debito complessivo, in virtù della intensa, capillare attività di ristrutturazione complessiva del
Gruppo svolta dalla ricorrente, d) nuova rimozione dallo stato di sofferenza di soci e società e garanti, oltre a concessione di nuove linee di finanza per euro 800.000,00 con Banca Cassa di
Risparmio del Veneto a seguito di piano di ristrutturazione economica –finanziaria già noto alle parti (cfr. doc. n.3 dell'indice del presente atto)”;
− che, per questa specifica attività, è stato pattuito l'ulteriore corrispettivo complessivo di pari a €
350.000,00 oltre accessori di legge, da corrispondersi nella misura del 50% per ciascun professionista;
− di avere quindi maturato un ulteriore credito pari a € 210.000,00 inclusi accessori di legge e spese vive, di cui alle fatture n. 17-20-22-26-30 del 2016;
− che, in data 21.09.2016, a seguito di continui solleciti di pagamento, , già socio Parte_3 della ha chiesto di ridurre tale onorario pattuito per il secondo mandato, Parte_1 promettendo “a) estinzione debitoria complessiva della e dei soci coobbligati da eseguirsi Pt_1 con pagamento a breve (moratoria breve), b) futuri mandati che la soc. ed i soci Pt_1 avrebbero conferito all'odierna opposta”.
− che, in virtù delle promesse di immediato adempimento e di pagamento complessivo delle somme dovute dalla e dagli obbligati in solido , ha aderito alla specifica richiesta di Pt_1 Pt_3 modifica (del compenso) del contratto formulata da controparte, riducendo il corrispettivo di €
100.000,00 fino a complessivi € 112.000,00, già inclusi gli accessori di legge, e, al netto delle spese vive sostenute dall'odierna opposta (pari a € 8.229,44);
− che, a seguito di tale modifica intervenuta il 03.10.2016, gli odierni opponenti hanno effettuato bonifici in suo favore per € 12.000,00, giusta fattura n. 34 del 2016, con importo residuo pari a
€ 100.000, da pagarsi a programmate scadenze, mai corrisposti;
− che, pertanto, per quest'ultimo credito ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1540/2017 del 28.06.2017, immediatamente esecutivo, il quale è stato opposto nel giudizio n. 7220/2017 R.G.;
4 − che, dunque, il credito di cui all'odierno decreto ingiuntivo opposto riguarda il primo incarico e non il secondo, come avrebbe lasciato intendere la controparte.
L'opposta ha quindi ribadito la fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa monitoria e confermato che i soci le hanno conferito l'incarico professionale anche in proprio, obbligandosi in solido con le società opponenti a corrispondere il compenso pattuito;
quanto all'eccezione di nullità formulata dalla controparte, ne ha dedotto l'infondatezza negando l'applicabilità delle norme sull'intermediazione finanziaria di cui al TUB;
con riguardo invece all'eccezione di inadempimento e alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, oltre a rappresentare di non aver mai ricevuto alcuna contestazione prima del giudizio, ha riferito di aver espletato tutte le attività di cui al contratto, come attestato dalla stipulazione di un piano di rientro del debito tra gli opponenti e la
Cassa Rurale della Bassa Vallagarina in data 10.11.2015; infine, sulla domanda ex art. 1448 c.c., ha osservato che l'azione di rescissione può essere proposta solo prima che il contratto sia integralmente eseguito e che, comunque, non sussistono i presupposti individuati dalla norma per lo scioglimento del negozio.
La ha concluso insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, con condanna degli opponenti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
II.- Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali, all'esito delle quali, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale, tuttavia, l'opposta ha ritenuto di non aderire.
La causa, quindi, dopo una serie di rinvii, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- In premessa, occorre ribadire che, secondo pacifici principi in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che, come nel caso di specie, agisce per l'adempimento o agisce per la riso- luzione contrattuale e il risarcimento del danno deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la mera circostanza dell'inadempimento della controparte, integrale o inesatto che sia;
di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere di negare i fatti costitutivi dell'altrui pretesa o di allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex multis,
Sez. Un., n. 13533/2001, Cass. Civ., n. 13685/2019); quante volte, poi, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento
5 per paralizzare la pretesa attorea, egli può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima, di conseguenza, l'onere di provare l'esatto adempimento per neutralizzare l'eccezione (Sez. Un., sent. n. 8736/2015).
A tali regole va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe in primis sul creditore opposto, in qualità di at- tore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della pretesa di pagamento aziona- ta, mentre l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestare tale pretesa negando i fatti costitutivi del diritto o allegando e provando fatti estintivi, impeditivi o mo- dificativi.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla ef- fettiva situazione sostanziale;
la prova del fatto costitutivo del credito, in definitiva, spetta al credi- tore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003).
Nel caso di specie, l'opposta ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento di € 22.476,00, a titolo di saldo del compenso pattuito per l'incarico professionale con- feritole dagli opponenti nel marzo 2015 e rimasto parzialmente inadempiuto.
Mette conto precisare che tra le parti del giudizio sono intercorsi due differenti rapporti di prestazione d'opera intellettuale, entrambi aventi ad oggetto la ristrutturazione dell'esposizione de- bitoria della società : l'uno risalente al 2015, oggetto del presente giudizio, la cui esistenza Pt_5 viene negata radicalmente dagli opponenti, e l'altro risalente al 2016 (estraneo all'odierno thema decidendum), per cui gli opponenti sostengono di aver già versato la somma di € 86.896,69, a fronte di un compenso pattuito di € 112.000, già oggetto di precedente decreto ingiuntivo n. 1540/2017, per cui pende autonomo giudizio di opposizione davanti a questo Tribunale (n. 7220/2017 R.G.).
Ne consegue, allora, che le domande riconvenzionali e le connesse eccezioni formulate nel presente giudizio da parte opponente in relazione al contratto del 2016 (e, in particolare, quella di nullità per violazione del TUB, quella di risoluzione per inadempimento e quella di rescissione), avendo dichiaratamente ad oggetto un diverso e successivo rapporto contrattuale, devono essere di- chiarate inammissibili, in quanto dipendono da fatti non direttamente collegati a quelli costitutivi della pretesa monitoria odierna e perché, essendo relative all'oggetto del diverso e precedente giu- dizio di opposizione, rendono del tutto inopportuna la celebrazione del simultaneus processus
A riguardo, infatti, non solo l'art. 36 c.p.c. statuisce espressamente che il giudice competente per la causa principale conosce delle domande e delle eccezioni riconvenzionali “che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito altresì che, con
6 riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente “può proporre doman- da riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipen- dente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando […] sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del 'simultaneus processus'” (cfr. Cass. civ., 6091/2020;
Cass. civ. 5484/2024).
Chiarito ciò, facendo applicazione dei richiamati principi in tema di prova nella vicenda per cui è causa, grava sull'opposta creditrice, che ha allegato il mancato saldo del compenso per l'attività svolta nel 2015, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della pretesa monitoria, specie alla luce della contestazione specifica mossa dagli opponenti che hanno negato radicalmente l'esistenza del rapporto contrattuale, sostenendo che l'unico incarico conferito alla professionista sia quello sottoscritto il 6.5.2016, modificato il 21.9.2016 e oggetto del diverso giudizio di opposizione a d.i., iscritto al n. 7220/2017 R.G. (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 4 e 5).
In proposito, è opportuno premettere che il contratto di mandato professionale può essere stipulato anche in forma orale o per facta concludentia e che comunque spetta al prestatore d'opera professionale intellettuale “fornire prova sia del conferimento dell'incarico da parte del cliente sia delle prestazioni eseguite, anche attraverso presunzioni, in caso di contestazione dell'esisten- za dell'incarico stesso” (Cass. civ., n. 20992/2024, Cass. civ., n. 1792/2017, Cass. civ., n.
3016/2006; Cass. civ., n. 1244/2000; Cass. civ., n. 2345/1995).
In particolare, al fine di dimostrare la fondatezza del credito, la ha prodotto – fin CP_1 dalla fase monitoria – i documenti inerenti alle attività svolte in favore degli opponenti nell'ambito del primo incarico (all. da 3 a 5 bis del monitorio), la copia del piano di rientro mediato e concluso con la Cassa Rurale dagli opponenti il 10.11.2015 (all. 1), la copia di tre fideiussioni sottoscritte dai e della dichiarazione di accollo della in favore della medesima banca (all. 2 e 6); la fat- Pt_3 Pt_5 tura pro-forma emessa in data 12.4.2016 per € 61.456,00; la lettera di messa in mora del 16.2.2016
(all. 9); due riconoscimenti di debito, di cui uno privo di data e l'altro risalente al 3.5.2017 (all. 10 e
13); la seconda lettera di messa in mora del 17.7.2017 per € 22.746 (all. 14); tali documenti, a ben vedere, non sono mai stati disconosciuti nel corso del giudizio dagli opponenti.
Dall'esame dei menzionati documenti, tra cui vi è la “proposta di pagamento con remissione di debito” formulata dallo il 26.9.2015 alla Cassa Rurale della Bassa Valla- Parte_8 garina, il successivo scambio di missive nell'ambito delle trattative (come ad esempio, quella del
19.10.2015), oltre che due riconoscimenti di debito indirizzati dalla società allo studio Pt_1 [...]
(in particolare quello privo di data) e le relative lettere di messa in mora, emerge inequivoca- CP_2
7 bilmente l'esistenza di un mandato conferito all'avvocato opposto (risalente a un momento anteriore alla stipula del contratto di mandato professionale del 2016), che è culminato con la ratifica dell'accordo in data 10.11.2015 con la Cassa Rurale della Bassa Vallagarina, avente ad oggetto il piano di rientro che reca, in epigrafe e in apertura, l'espresso riferimento alla e, in calce, CP_1 la sua sottoscrizione, a testimonianza dell'espletamento dell'incarico conferito dagli opponenti alla professionista.
A ciò si aggiunga che, nel corso dell'esame testimoniale del 16.11.2021, l'avv. col- CP_3 laboratrice della sin dall'epoca dei fatti per cui è causa, ha confermato integralmente le CP_1 circostanze capitolate dall'opposta volte a provare l'espletamento dell'attività di ristrutturazione dei debiti in favore degli opponenti.
Alla luce quindi delle inconfutabili prove documentali e orali acquisite, il conferimento e l'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'avv. svolto tra Marzo 2015 e CP_1 [...]
per l'attività di ristrutturazione dei debiti in favore della della e Parte_9 Parte_5 Parte_1
dei fideiussori della prima (oggetto della presente pretesa monitoria), deve ritenersi pienamente di- mostrato.
Ciò posto, passando ad analizzare il quantum debeatur, deve rammentarsi che, secondo l'opposta, la prova della pattuizione del compenso tra le parti sarebbe rinvenibile dalla fattura pro forma del 12.4.2016 e da tutte le successive fatture di acconto dalla stessa emesse sulla complessiva somma di € 61.456 (fatture nn. 7/2017, 11/2017, 15/2017, 20/2017, 21/2017, 24/2017, 25/2017,
26/2017, 30/2017, 32/2017), regolarmente pagate mediante bonifici bancari dall'opponente senza contestazione alcuna. Per l'effetto dei predetti pagamenti, residuerebbe in capo all'opposta un credi- to di € 22.746, somma così calcolata detraendo dal compenso complessivo, pari secondo la Pt_10 di ad € 61.456 (accessori inclusi), l'importo già versato dagli opponenti, pari ad € 38.710.
Va evidenziato, tuttavia, che la professionista ha disatteso il disposto dell'art. 2233, comma
3 c.c., a norma del quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”, non implicita- mente abrogato dalla disciplina introdotta dalla l. n. 247 del 2012, art. 13, comma 2, (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del mo- mento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 13) quello sul re- quisito di forma (Cass. civ. n. 29432/2023; Cass. civ. n. 717/2023).
La norma architrave, data dall'art. 2233 c.c., pone, infatti, una gerarchia di carattere prefe- renziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla
8 convenzione intervenuta fra le parti (la quale deve essere redatta per gli avvocati in forma scritta, a pena di nullità), e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle ta- riffe ed agli usi (della cui sopravvivenza è peraltro legittimo dubitare, in ragione dell'eliminazione del sistema tariffario avviata con il D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n.
248) e, infine, alla determinazione del giudice.
Gli stessi principi valgono anche con riferimento all'attività stragiudiziale svolta dall'avvoca- to (Cass. civ. n. 3492/2024).
Nel caso di specie, risulta ex actis che tra la professionista e gli opponenti non è stato con- cluso alcun contratto in forma scritta per la determinazione del compenso professionale.
Questo Giudice, infatti, uniformandosi all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ritiene che il semplice rilascio delle fatture ad opera dell'avv. per la somma CP_1 complessiva di € 38.710, incontestatamente corrisposte da parte opponente, non costituisca idonea prova del soddisfacimento della pretesa della professionista, non potendosi prescindere dall'indi- spensabilità della produzione di apposito contratto stipulato nella forma scritta comprovante la con- clusione di un accordo tra le parti sulla quantificazione del compenso (Cass. civ. n. 9432/2023).
Ciò in quanto occorre la prova della conclusione di un contratto in una forma scritta idonea
(cioè desumibile da una convenzione sottoscritta contestualmente o dalla formulazione di una pro- posta e dall'accettazione della stessa a distanza sempre per iscritto), senza perciò poter ricorrere a valutazioni presuntive (riconducibili anche ad una semplice fattura o a mere circostanze temporali, quali quella del momento di rilascio di siffatto documento contabile), in difetto delle condizioni di legge.
In altri termini, il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità dall'art. 2233 c.c., comma 3, per l'accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge, non può essere sostituito con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incol- pevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c., presupponendosene, perciò, sempre la sua preesi- stenza (Cass. civ. n. 29432/2023).
Sotto il profilo processuale e, in particolare, del riparto dell'onere probatorio, ciò significa che, ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alla debenza o all'entità del compenso, spetta alla parte che vi ha interesse dimostrare l'esistenza di un valido accordo sul punto (concluso, quindi, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento).
In altri termini, grava sul professionista-avvocato l'onere della prova di aver pattuito, sempre nella forma per iscritto, un compenso in misura superiore da quella che deriverebbe dall'applicazio-
9 ne dei parametri forensi.
Sicché, quando manca l'accordo tra professionista e cliente sulla sua misura, ovvero non esi- stono tariffe obbligatorie, spetta al Giudice di merito determinare il compenso utilizzando, quale criterio di riferimento, le tariffe vigenti ratione temporis, avuto riguardo all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.
Trattandosi di prestazioni ultimate nel 2015, deve, quindi, farsi riferimento ai parametri ge- nerali per la determinazione del compenso di cui al D.M. 55/2014, applicando, in particolare,
l'allegata tabella n. 25 relativa alle “prestazioni di assistenza stragiudiziale”, da leggere in combina- to disposto con gli artt. 19, 20 e 22 D.M. cit., che, per lo scaglione di valore sino ad € 2.000.000,00
– pari all'esposizione debitoria delle società opponenti (€ 1.948.330,58) – prevedono un compenso massimo di € 17.856 (calcolato applicando l'aumento dell'80% sui valori medi pari ad € 9.920), ci- fra di gran lunga inferiore all'importo già corrisposto dai debitori (€ 38.710), con il risultato che al- cun ulteriore compenso è dovuto in favore della professionista.
In ragione delle suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo in- tegralmente revocato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
IV.- Infine, non merita accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opponente con la memoria di replica, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
V.- L'esito complessivo del giudizio di opposizione (accoglimento dell'opposizione e declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti) giustifica una compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite nella misura di 1/2, che per la restante metà si pongono a carico di parte opposta per il principio di soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – d'ufficio – ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 13.08.2022 n. 147, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000,00, in ragione dell'importo del credito ingiunto, applicando i valori medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 786/2018 emesso dal Tribunale di Foggia in data 11.4.2018;
10 2. DICHIARA inammissibile le domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti per le ragioni indicate in parte motiva;
3. CONDANNA alla rifusione, in favore degli opponenti, di 1/2 Controparte_1 delle spese di lite, liquidando tale parte nella somma complessiva di € 2.931,50, di cui € 393 per esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge;
COMPENSA tra le parti per la restante metà.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 7.7.2025
Il Giudice – MA AL
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