Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1265
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 novembre 1960
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Versione
10 novembre 1967
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Versione
24 dicembre 1980
Art. 2. ((Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:
a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo))
Entrata in vigore il 24 dicembre 1980
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