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24 novembre 1960
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10 novembre 1967
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24 dicembre 1980
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Art. 2. ((Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:
a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo))
a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
c) all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo))
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 09/09/2011, n. 7154Provvedimento: […] Con un primo ricorso (n. 10606/98) il tenente colonnello in congedo assoluto US chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato con delibera 21 luglio 1998 dal Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri, con il quale era respinta la sua istanza di conseguimento dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 2 della legge 1960 n. 1265 e successive integrazioni.Leggi di più...
- violazione di legge·
- interessi legali·
- accertamento del diritto·
- indennità di buonuscita·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- rivalutazione monetaria·
- improcedibilità del ricorso·
- annullamento di delibera