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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 399/2022
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Bertanzetti, presso il cui studio in Lecco, via Cavour n. 74, è elettivamente domiciliato,
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - contro
(già Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Camozzi, Pietro Camozzi, Raffaele
Gorla e Federico Assogna, presso il cui studio in Milano, via Freguglia n. 8, è elettivamente domiciliata,
Controparte_3
(successore a titolo particolare di
[...] [...]
) Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Portatadino e Matteo Coppotelli, presso il cui studio in Milano, via Santa Tecla n. 4, è elettivamente domiciliata,
- RESISTENTI IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“IN VIA ISTRUTTORIA Parte_1 Disporre il rinnovo e/o il completamento della disposta C.T.U. medico-legale con sostituzione del consulente nominato, per tutti i motivi sopra indicati.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il sig. nel periodo dal 2005 al 15.10.2012, in Parte_1 occasione ed in ragione della prestazione della propria attività lavorativa a favore della società di Vittuone (MI), ora è stato vittima CP_2 Controparte_1 di sottoposizione ad usura fisio-psichica eccedente la normale tollerabilità, di grave demansionamento e di episodi vessatori qualificabili come straining posti in essere, in suo danno, dagli Amministratori Delegati/Presidente Sigg.ri Parte_2 [...]
e, anche se in misura minore, Pt_3 Persona_1
Accertare e dichiarare che il sig. in conseguenza di ciò, ha subito una Parte_1 malattia psichica, malattia manifestatasi nella sua gravità a partire dal 15.10.2012 e tutt'ora perdurante, dalla quale è residuato un danno psichico quantificato nella misura del 45% e una totale impossibilità a continuare a svolgere la propria attività di
Dirigente, né al servizio di , ora né al servizio di altri datori di CP_2 Controparte_1 lavoro. In conseguenza dei suddetti accertamenti, condannare ora CP_2 [...]
a risarcire tutti i danni subiti dal ricorrente che qui di seguito si Controparte_1 quantificano in via indicativa e salvo diversa quantificazione che la Corte ritenesse di adottare.
Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento del sig. a partire Parte_1 dall'anno 2010 e fino al licenziamento del 18.04.2014. Si quantifica il danno da risarcire al sig. el seguente modo: Parte_1
DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE TEMPORANEA
(danno comunque non coperto dall'assicurazione INAIL)
2 anni e mezzo a euro 172,50 giornaliere euro 157.406,25
DANNO NON PATRIMONIALE PERMANENTE (con max. aumento personalizzato) in misura integrale per quanto sopra dedotto – comprensivo di danno morale non coperto comunque dall'assicurazione INAIL)
Percentuale di invalidità: 45% - Anni: 56 euro 416.186,25
DANNO ESISTENZIALE (in via equitativa) - non coperto dall'assicurazione INAIL - euro
250.000,00 DANNO NON PATRIMONIALE DA USURA PSICOFISICA PER VIOLAZIONE REITERATA
ART. 9, CO. 1, D.LGS. N. 66/2003
In via equitativa euro 50.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE euro 4.507,72 DANNO LAVORATIVO DA INVALIDITA' TEMPORANEA
2 anni e 6 mesi (limite previsto dal C.C.N.L. – da anticipare da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 12, co. 1, del C.C.N.L. – doc. n. 107):
pag. 2/18 Retribuzione annua: euro 273.424,84 + 3.394,44 benefit - corrisposta per 1 solo anno
a titolo di malattia - maggiorata di T.F.R. = euro 297.072,97 x 1,5 anni (al netto dell'anno già corrisposto) euro 445.609,45
DANNO PATRIMONIALE DA INVALIDITA' PERMANENTE
Ultima retribuzione annua: euro 273.424,84, maggiorata di + 3.394,44 di benefit e di T.F.R. = 297.072,97
Dal 13.04.2015 al 1.09.2017: anni 2 e 4,5 mesi euro 1.498.515,03
DANNO DA MANCATA CONTRIBUZIONE SULLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE,
COMPRENSIVO DEL 4% DI SUPPLEMENTO PER ACCANTONAMENTO A FONDI
INTEGRATIVI Aliquota contributiva a carico azienda: 27,26%
Aliquota aggiuntiva Fondi integrativi volontari Dirigenti 4%
Retribuzione imponibile: 1.944.124,48 euro 607.733,31
DANNO DA DEMANSIONAMENTO (ultimi 3 anni ca. di lavoro)
In via equitativa euro 200.000,00 SPESE SOSTENUTE PER I CONSULENTI TECNICI DI PARTE
- Dott. euro 3.000,00 Per_2
- Dott. euro 2.196,00 Per_3
- Avv. Bertanzetti (C.t.u. contabile) – pari a quanto richiesto dal C.t.u. euro 3.843,00
Oltre CPA 4% ed IVA 22% Oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme non già rivalutate a decorrere dal 12 ottobre 2012.
Spese e competenze di tutti i gradi di giudizio interamente rifuse”.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e Controparte_1 gli accertamenti del caso, così giudicare:
Nel merito, in principalità
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande formulate dal Sig. ei confronti di per tutte le ragioni esposte. Parte_1 Controparte_1
Nel merito, in subordine e salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità del Sig. e nella Parte_1 causazione del danno lamentato, escludere ovvero diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in ricorso relativa al risarcimento del danno, salvo il gravame, previo ogni utile accertamento in ordine alla operatività della garanzia assicurativa, condannare (C.F. Controparte_5
P.I. – con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, in persona P.IVA_1
pag. 3/18 del suo legale rappresentante pro tempore – a manlevare e tenere indenne la resistente da ogni eventuale condanna al risarcimento del danno disposta dal Giudice.
In ogni caso
- Condannare il Sig. alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio Parte_1 svoltosi davanti alla Corte di Cassazione, nonché di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria
- Si fa salva ogni istanza”.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte,
[...] contrariis rejectis, in principalità: rigettare l'impugnazione di (ora contro la Compagnia, perché CP_2 Controparte_1 inammissibile, o, comunque, infondata, con conferma della sentenza di primo grado;
in subordine: respingere ogni pretesa a carico della Compagnia, perché infondata, in fatto e in diritto;
in estremo subordine: limitare il denegato indennizzo al massimale di polizza (Euro 3.500.000,00), dedotta la franchigia contrattuale (Euro 2.582,00 – v. “condizione aggiuntiva” n. 3 dell'allegato
n. 2 della polizza dedotta); in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio di Cassazione e del corrente grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11 aprile 2022, Parte_1 ha riassunto avanti alla Corte d'Appello di Milano – sez. lavoro, in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione n. 2403/2022, il procedimento dallo stesso promosso contro (ora , avente ad oggetto CP_2 Controparte_1
l'impugnazione del licenziamento, il risarcimento del danno ex art. 2087 per demansionamento, mobbing, attività lavorativa usurante, nonché il pagamento di somme in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale intercorso con la società.
Le vicende processuali precedenti sono state riassunte nella pronuncia della
Corte di Cassazione nei seguenti termini:
- il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso di
[...] respinte le altre domande, ha dichiarato l'illegittimità del Pt_1 licenziamento allo stesso intimato in data 16 aprile 2014 (per pag. 4/18 superamento del periodo di comporto) e condannato la datrice di lavoro al pagamento al dirigente dell'indennità CP_2 supplementare, liquidata in € 613.453,16 oltre accessori;
- la Corte d'appello di Milano, pronunziando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di in parziale CP_2 Parte_1 riforma della decisione di primo grado, nel resto confermata, ha rideterminato in € 569.635,08, oltre accessori, la somma dovuta al dirigente a titolo di indennità supplementare;
- per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Parte_1 sulla base di sette motivi;
ha resistito con tempestivo CP_2 controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi;
ha resistito con controricorso Controparte_3
successore a titolo
[...] particolare di RSA-Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (compagnia assicuratrice chiamata in causa da
Controparte_2
- con il primo motivo di ricorso principale ha dedotto Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c., degli artt. 1218, 1223, 1374, 1890, 1891, 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 40 e 41 c.p., dell'art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (art. 12 e relative dichiarazioni a verbale), censurando il rigetto della domanda con la quale aveva chiesto, previo accertamento dell'origine professionale della malattia psichica sofferta a partire dal 15 ottobre 2012, la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno per mancata stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 12, comma 2, CCNL a copertura del rischio per infortunio o malattia professionale;
ha sostenuto che la dizione di malattia professionale utilizzata nella previsione collettiva doveva essere interpretata in senso atecnico come riferita a tutte le ipotesi di malattia occasionata dall'attività di lavoro, secondo una nozione di causa di servizio mutuabile dall'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
- con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (art. 2087 c.c., anche in relazione all'art. 2104 c.c., artt. 1218, 1223, 1374, 2110, 2059 c.c., agli artt. 1, 3, 68, 73, 211 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, agli artt. 32, 38 e 41, comma 2, Cost., agli artt. 4 e 10, comma 4, d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, agli artt. 15, 28, 29, 30, 36, 37, 41 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, agli artt. 15, 28, 29, 30, 36, 37, 41 d.m. 28 gennaio 2008, all'Accordo Quadro Europeo dell'8 ottobre 2004, all' Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, agli artt. 112, 113, 115, 116 e 424 c.p.c., agli artt. 1, 11 e 12 (e relative dichiarazioni a verbale) del CCNL applicato, ha censurato la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento pag. 5/18 del danno, che assume frutto dell'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c., in tema di oneri di allegazione e prova delle parti al fine della configurazione della responsabilità datoriale;
- con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento (art. 111 Cost., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 421, 424, 441 e 445 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.), censurando la sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui non risultasse accertato il nesso di causalità, per la mancata ammissione, in assenza di motivazione giustificativa, della consulenza tecnica medico- legale volta ad appurare, oltre al danno lavorativo e alla salute del ricorrente, anche la causa della malattia;
- con il quarto motivo di ricorso ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento e/o vizio di motivazione (art. 111 Cost., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 118 disp att. c.p.c.), denunciando apparenza di motivazione in relazione a quasi tutte le statuizioni sui motivi di appello, non avendo la Corte dato adeguatamente conto delle doglianze articolate da Parte_1
- con il quinto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza (artt. 414, 99, 112, 132, comma 2, n. 4, 421, 424, 441 c.p.c., art. 111 Cost.), censurando il rigetto della domanda (formulata in via subordinata rispetto a quella diretta ad ottenere il pagamento della maggior somma prevista dall'art. 12, comma 2, CCNL) intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di € 220.000,00 previsto dall'art. 12, comma 5, CCNL;
rigetto motivato dal giudice di appello sul rilievo della mancanza di conclusioni a riguardo spiegate nell'originaria domanda, in contrasto con il principio che impone l'individuazione del contenuto della domanda sulla base di una lettura complessiva dell'atto;
- con il sesto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando il rigetto della domanda intesa al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata sottoposizione al dirigente, da parte della datrice di lavoro, degli obiettivi contrattualmente previsti al fine del conseguimento del premio di risultato;
- con il settimo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme del CCNL applicato e degli artt. 1362 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver accolto la domanda di
“compensazione” della mensilità di indennità supplementare riconosciuta in eccesso in prime cure e formulando considerazioni relative all'incidenza sull'indennità di preavviso, quale parametro contrattuale da utilizzare per la quantificazione dell'indennità di cui all'art. 19 CCNL, delle ferie, del TFR e del premio di produzione;
- con il primo motivo di ricorso incidentale ha dedotto CP_2
pag. 6/18 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., censurando la sentenza d'appello per aver omesso di pronunciare sulla domanda di condanna di alla restituzione delle somme Parte_1 corrisposte in più quale effetto della rideterminazione dell'indennità supplementare e sulla domanda di condanna agli interessi legali e alla rivalutazione sul maggior importo erogato in forza della sentenza di primo grado;
- con il secondo motivo di ricorso incidentale ha censurato la sentenza per avere confermato l'illegittimità del licenziamento ed affermato l'interesse del dirigente alla prosecuzione del rapporto, interesse che la società assume escluso dalla complessiva condotta dallo stesso tenuta;
- con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando il rigetto della domanda di accertamento della sussistenza della copertura assicurativa relative alle malattie professionali. La Corte di Cassazione, dichiarati inammissibili gli altri motivi, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (con assorbimento del terzo), ravvisando un errore di diritto del giudice d'appello laddove “mostra di individuare nella condotta del lavoratore un fattore esclusivo di interruzione del nesso causale tra la condotta datoriale e l'eventuale danno derivato al dalle gravose modalità di Pt_1 espletamento dell'attività lavorativa” e valorizza “la circostanza della posizione apicale del per cui lo stesso ben avrebbe potuto, in sintesi, modulare Pt_1 diversamente la propria prestazione nel senso di assicurarsi la adeguata fruizione delle ferie, ridimensionare i carichi di lavoro ecc.”.
L'ordinanza di rinvio ha statuito al riguardo che “il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c., salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile”.
La Suprema Corte ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che “la sentenza di appello, pur dando atto della domanda di di CP_2 restituzione delle somme risultate non dovute, con relativi accessori, (v. sentenza, pag.
15, terzo capoverso), e pur dichiarando di accogliere la domanda in questione
(sentenza, pag. 17, sesto capoverso), non adotta alcuna corrispondente statuizione nel dispositivo che si limita alla rideterminazione della indennità supplementare”; ha poi dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale e ed inammissibile il secondo per novità della questione sollevata.
pag. 7/18 Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato a questa Corte d'appello, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nel riassumere il giudizio, a insistito per l'accoglimento delle Parte_1 domande di risarcimento dei danni patiti per essere stato vittima di usura fisio- psichica eccedente la normale tollerabilità, di grave demansionamento e di episodi vessatori qualificabili come mobbing e/o straining, respinte dai precedenti giudici di merito.
Costituendosi nel giudizio di rinvio, senza riproporre la Controparte_1 domanda di restituzione delle somme non dovute su cui il giudice d'appello aveva omesso di pronunciarsi, ha chiesto di rigettare le domande avversarie in merito ai motivi di appello esposti da evidenziando che in sede di rinvio dovrà Parte_1 valutarsi, alla luce del principio enunciato dai giudici di legittimità, la fattispecie di cui
è causa così come accertata in via definitiva dai giudici di merito all'esito dell'istruttoria espletata e quindi, ad avviso della società resistente in riassunzione, in relazione: al difetto di prova della dedotta sottoposizione ad usura fisio-psichica eccedente la normale tollerabilità e dell'effettivo preteso aumento del carico di lavoro conseguente all'attribuzione della responsabilità di tutti i marchi della società; al difetto di prova di tutte le circostanze ex adverso addotte a preteso fondamento delle domande volte all'accertamento dell'asserito demansionamento e del mobbing; al difetto di prova del fatto che sia stata la società ad impedire a di Parte_1 fruire regolarmente delle ferie e dei riposi preferendone invece la monetizzazione ed anzi alla prova positiva contraria del fatto che era sempre stato il dirigente a rifiutarsi di smaltire integralmente le ferie nonostante gli espliciti inviti della datrice di lavoro;
al pacifico fatto che rivestiva una funzione assolutamente apicale in Parte_1 seno alla società ed era un dirigente con pienezza di poteri e non solo per mera convenzione. Ha eccepito, in ogni caso, il concorso di colpa del dirigente nella causazione dei danni lamentati ed ha chiesto, in subordine, che - quale successore a CP_3 titolo particolare di Controparte_6
- sia condannata a manlevare e
[...] Controparte_4 tenere indenne in relazione a qualunque eventuale somma Controparte_1 quest'ultima fosse in denegata ipotesi tenuta a pagare a e ciò in Parte_1 quanto l'assicurazione, a seguito di una variazione, aveva previsto la copertura assicurativa per danni derivanti da malattia professionale.
Anche si è costituita nel giudizio di rinvio, chiedendo il rigetto CP_3 delle pretese risarcitorie avanzate da come pure il rigetto della Parte_1 domanda di garanzia proposta nei propri confronti da Controparte_1
Disposte ed espletate CTU lavoristico-contabile (volta alla ricostruzione dei giorni di riposo e di ferie goduti e non goduti da el periodo oggetto di Parte_1
pag. 8/18 controversia) e CTU medico-legale (volta ad accertare se il mancato godimento di riposi e ferie abbia cagionato un danno alla salute del dirigente), scambiate note difensive tra le parti, all'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio di diritto ivi affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Nel caso di specie, l'ordinanza n. 2403/2022 della Suprema Corte ha cassato il capo della sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità datoriale nella causazione dei danni lamentati dal dirigente in conseguenza delle asserite gravose modalità di espletamento dell'attività lavorativa (per eccessivi carichi di lavoro e mancata fruizione di ferie e riposi), in ragione del ruolo apicale rivestito da
[...] dirigente dotato del potere di organizzare autonomamente il tempo da Pt_1 dedicare all'attività lavorativa e di fruire di ferie e riposi. La Corte di Cassazione ha ribadito in proposito il principio secondo cui “in materia di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all'art. 2104 c.c., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore (Cass. n. 9945 del 2014) e che ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c., in relazione all'eccessivo carico di lavoro è irrilevante l'assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l'ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore. (Cass. n. 9945 del 2014 cit. e Cass. n. 14313 del 2017); in questa prospettiva è stata altresì esclusa la possibilità di monetizzazione delle ferie non fruite (v. Cass.,. 15952 del 2021 e giurisprudenza ivi citata)”.
I restanti capi della sentenza d'appello impugnati da hanno Parte_1 acquisito l'incontrovertibilità propria del giudicato, avendo la Cassazione accolto il ricorso principale nei soli limiti sopra indicati, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi.
Sono, pertanto, definitive ed incontrovertibili le statuizioni di rigetto delle domande di risarcimento del danno avanzate da in ragione del Parte_1 dedotto demansionamento e degli asseriti comportamenti vessatori di mobbing e/o straining, pronunciate dal Tribunale e confermate dal giudice d'appello.
La riproposizione, nel presente giudizio di rinvio, di dette domande deve, dunque, ritenersi inammissibile in quanto preclusa dal giudicato interno.
pag. 9/18 Così circoscritto l'ambito dell'odierno giudizio, in merito alle domande di risarcimento dei danni formulate in relazione alle dedotte modalità gravose ed usuranti dell'attività lavorativa, si osserva in primo luogo che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, risulta provato che una parte consistente dell'impegno lavorativo di si caratterizzava per frequenti trasferte all'estero, Parte_1 durante le quali le prestazioni venivano rese anche nelle giornate di sabato e domenica (cfr. in particolare le deposizioni della teste , dipendente di Testimone_1 con mansioni di export area director: “io ho viaggiato molto Controparte_1 spesso con […] mediamente i viaggi duravano sicuramente più di una Pt_1 settimana, di solito erano a lungo raggio, in Russia per esempio per ottimizzare il viaggio di solito si restava anche 2 settimane consecutive;
il più delle volte in questi casi si lavorava anche il sabato e la domenica, anzi ci si occupava anche della programmazione futura, questo anche alla sera” e della teste dipendente Tes_2 della società con mansioni di export manager: “la maggior parte del tempo lavoravo a
Mosca […] ho anche effettuato delle trasferte con il ricorrente, maggiormente nei primi 2 o 3 anni […] quanto alle trasferte se si andava fuori Mosca capitava anche di lavorare per 2 settimane. In questi casi capitava anche di lavorare sabato e domenica, peraltro di domenica non si visitano clienti, succedeva anche che ci si trovasse a discutere ciò che era successo nella settimana precedente e a programmare quella successiva”).
Dalle risultanze istruttorie emerge, inoltre, che non usufruiva Parte_1 con regolarità di riposi compensativi per l'attività lavorativa prestata nella giornata di domenica.
Ciò è attestato dai cartellini presenza e dai cedolini paga in atti e confermato dalle dichiarazioni della teste (dipendente di con Tes_3 Controparte_1 mansioni di direttore del personale), la quale ha riferito che “non Parte_1 recuperava i giorni lavorati di domenica” e che l'accordo con la società era “che se si raggiungeva una decina di domeniche lavorate gli venivano pagate come premio”.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, nel presente giudizio di rinvio è stato affidato al CTU dr. l'incarico di ricostruire analiticamente il numero e la Persona_4 cadenza temporale dei riposi settimanali goduti e non goduti da nel Parte_1 periodo oggetto di controversia (da gennaio 2005 a dicembre 2012).
Il CTU ha determinato in 1.064,00 le ore di riposo non godute dal dirigente nel periodo in questione (cfr. relazione peritale depositata in data 24 giugno 2023; si evidenzia che i riposi non goduti ammontano al numero di 1064,00 tanto nel prospetto indicato come “Ipotesi A”, elaborato dal CTU sulla base dei cartellini presenza e dei cedolini paga, quanto nel prospetto indicato come “Ipotesi B”, elaborato sulla base dei dati riportati nel doc. 6 bis fascicolo i primo grado Pt_1 nella causa n. 4389/2014 R.G., cui è stata riunita la causa n. 11030/2014 R.G.).
pag. 10/18 Il CTU, inoltre, ha ricostruito in modo puntuale il calendario dei riposi goduti e non goduti dal dirigente nel periodo oggetto di indagine (cfr. relazione integrativa di
CTU, depositata in data 14 ottobre 2023).
Dalla ricostruzione dettagliata della cadenza dei riposi emerge che, nel periodo in esame, non ha fruito del riposo settimanale per oltre 70 Parte_1 volte;
i periodi lavorati senza riposo hanno avuto durata variabile da 10 sino a 40 giorni (cfr. elenco dei periodi di mancata fruizione del riposo settimanale esposto alle pagine da 2 a 7 della relazione integrativa di CTU).
Al CTU dr. è stato affidato anche l'incarico di ricostruire i giorni di Per_4 ferie goduti e non goduti anno per anno da nel medesimo periodo Parte_1
(gennaio 2005/dicembre 2012). Il CTU ha indicato in 404 le ore di ferie residue al 31 dicembre 2012 ricostruite sulla base delle risultanze di cartellini presenza e cedolini paga (“Ipotesi A” dell'elaborato peritale depositato in data 24 giugno 2023) e in 820 le ore di ferie residue alla stessa data, ricostruite sulla base del doc. 6 bis fascicolo di Pt_1 primo grado causa n. 4389/2014 R.G. (“Ipotesi B”). Il Collegio ritiene corretto fare riferimento, al fine di determinare i giorni di ferie fruiti anno per anno da ai cedolini paga elaborati sulla base dei Parte_1 cartellini presenza: i cedolini paga, infatti, sono documenti obbligatori a norma della legge 5 gennaio 1953 n. 4, che ha consegnato tempo per tempo Controparte_1 al dirigente e sulla cui esattezza quest'ultimo non ha mai formulato, in corso di rapporto, rilievi od obiezioni di sorta. Il doc. 6 bis del fascicolo i primo grado (causa n. 4389/2014 R.G.) Pt_1
è, per contro, un prospetto privo di ufficialità, che peraltro la teste ha Tes_3 dichiarato di custodire e aggiornare per “documentare i sabati e le domeniche di che venivano liquidate quando raggiungevano i 10 giorni” e che, pertanto, Pt_1 non riguarda specificamente i giorni di ferie goduti e non goduti dal dirigente. Si osserva peraltro che, in ogni caso, le differenze tra i due prospetti riepilogativi delle ferie elaborati dal CTU ed indicati nella relazione peritale come
“Ipotesi A” ed “Ipotesi B” non sono dirimenti ai fini che qui interessano (ossia al fine di valutare il carattere gravoso ed usurante delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa): per l'anno 2005, infatti, le due ricostruzioni presentano uno scostamento di sole 8 ore;
per l'anno 2006 entrambi i prospetti indicano 20,00 ore di ferie godute;
i due prospetti coincidono anche nell'indicazione del numero di ore di ferie godute negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; gli unici scostamenti significativi riguardano gli anni 2007 e 2008, in relazione ai quali, nondimeno, il prospetto elaborato sulla base del doc. 6 bis fascicolo fascicolo di primo grado (c.d. “Ipotesi B”) dà Pt_1 comunque conto di 184,00 ore di ferie godute nel 2007 e di 160,00 ore di ferie godute nel 2008, che equivalgono, rispettivamente, a 23 e a 20 giorni e che, tenuto conto dell'articolazione della settimana lavorativa su cinque giorni (secondo quanto allegato pag. 11/18 dallo stesso dirigente), assicurano almeno quattro settimane di ferie in ciascun anno, corrispondenti al periodo minimo di ferie annuali retribuite che dev'essere garantito al lavoratore nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dall'art. 10
d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
Premesso quanto sopra, si ritiene che il mancato godimento di ferie e riposi compensativi da parte di nella misura indicata dal CTU nel prospetto Parte_1 indicato come “Ipotesi A” dell'elaborato peritale, sia imputabile in via esclusiva a responsabilità della società datrice di lavoro.
L'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, infatti, ha comprovato l'allegazione di in ordine ad un notevole aumento dei carichi di lavoro Parte_1 assegnati a partire dal 2005, quando gli venne affidata, oltre alla gestione dei marchi anche la gestione del marchio CP_7 CP_1 CP_8
Oltre ad avere la responsabilità dell'intera rete commerciale per i tre marchi, si occupava direttamente di talune zone, in particolare, secondo Parte_1 quanto riferito dalla teste , “tutto l'estremo Oriente (Cina e Hong Kong), Testimone_1 la Grecia e il sud dell'Europa, Stati Uniti e Canada, il nord Europa (Paesi Scandinavi e
Paesi Baltici)”.
Nello stesso periodo, a partire dal 2005, egli si dedicò anche, per due o tre anni, a strutturare l'azienda in Russia (così la teste . Tes_2
L'impegno lavorativo del dirigente vide un ulteriore incremento nel 2010, quando la società gli assegnò l'obiettivo di raddoppiare il fatturato. Nel contesto descritto, il fatto che non abbia fruito Parte_1 regolarmente di ferie e riposi e non abbia smaltito le ferie arretrate, nonostante le disposizioni introdotte in tal senso dalla società nel 2010 onde ridurre l'ammontare della relativa posta iscritta a bilancio (cfr. teste “nel 2009 a Tes_4 CP_2 bilancio aveva un rateo ferie di circa 750.000 euro”), non può ritenersi frutto di un'autonoma decisione del dirigente, assunta senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, ma rappresenta, al contrario, diretta conseguenza delle scelte e strategie aziendali sopra esaminate, che hanno comportato un consistente aumento degli incarichi affidati a accompagnato dall'assegnazione di obiettivi Parte_1
(il raddoppio del fatturato in cinque anni) innegabilmente fonte di forte pressione sulla struttura commerciale di cui lo stesso era responsabile (cfr. teste Tes_2
“mi ricordo che nel 2010 a comunicato che la proprietà aveva richiesto un Pt_1 raddoppio del fatturato per i 5 anni successivi, ricordo di uno shock iniziale anche del ricorrente […] evidenzio che dopo la richiesta della proprietà di raddoppio del fatturato il ricorrente era preoccupato, come tutti noi, lui peraltro lo era di più in quanto responsabile”; teste : “alla richiesta della proprietà di raddoppio Testimone_1 del fatturato, era fortemente preoccupato, tanto che poi io e lui insieme Pt_1
pag. 12/18 cercammo di vedere dove si potesse ottenere tale fatturato nelle zone che conoscevo di più”).
Elementi a supporto delle conclusioni suesposte si traggono anche dalla testimonianza di la quale ha riferito che, a fronte della richiesta di fruire Tes_3 delle ferie residue, mi chiedeva se sarei andata io a vendere”. Parte_1
Analogamente la teste (dipendente di Testimone_5 Controparte_1 presso l'ufficio estero) ha dichiarato che “nel caso del ricorrente so che anche a lui è stato chiesto di smaltire e godere delle ferie, lui era molto restio perché così si interrompeva il lavoro”.
Alla luce del descritto quadro probatorio deve ritenersi, in sintesi, che la mancata regolare fruizione di riposi settimanali e di ferie da parte di Parte_1 dal 2005 al 2012 sia integralmente imputabile alle scelte organizzative della società, la quale ha imposto al dirigente ritmi di lavoro incompatibili con il godimento dei riposi settimanali e in alcuni anni anche del periodo minimo di ferie, senza adottare misure
(quali la fruizione di riposi compensativi) idonee a garantire al medesimo un adeguato recupero delle energie psicofisiche. Poste tali premesse in fatto si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost.” (così ex multis Cass., 5 luglio 2024 n. 18390; in termini cfr. Cass., 15 luglio 2019 n. 18884; Cass., 1 dicembre 2016 n. 24563; Cass., 14 luglio 2015 n. 14710; Cass., 25 ottobre 2013 n. 24180; Cass., SS.UU., 7 gennaio 2013 n. 142).
Gli arresti della Suprema Corte sono chiari nel precisare che “al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica […], qualora venga in gioco la violazione […] del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa” (cfr. Cass., 21 luglio 2023 n. 21934).
E' stato altresì evidenziato che “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psicofisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (cfr. Cass., 10 maggio 2019 n. 12538).
Quanto alle modalità di stima del danno da usura psicofisica, la Suprema
Corte ha affermato il principio secondo il quale “l'attribuzione patrimoniale spettante
pag. 13/18 al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36
Cost., comma 3 - avente natura risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (così Cass., 14 luglio 2015 n. 14710, cit.; nello stesso senso cfr.
Cass., 11 aprile 2007 n. 8709).
Nel caso di specie, come precedentemente evidenziato, risulta dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, che si è verificata per anni e ha comportato il reiterato prolungamento della prestazione lavorativa di ltre il sesto giorno, in assenza di riposi compensativi. Parte_1
Tale violazione ha determinato l'aumento della penosità del lavoro, tanto più rilevante in quanto protrattasi per lungo tempo (quasi otto anni) e comportante lunghi e frequenti periodi di lavoro ininterrotto (dalla ricostruzione effettuata dal CTU dr. emerge che per più di 70 volte on ha usufruito del riposo Per_4 Parte_1 settimanale e in taluni casi ha lavorato ininterrottamente per oltre 30 giorni, con punte anche di 40 giorni).
Nella fattispecie è dunque senz'altro configurabile, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, un danno da usura psicofisica, atteso che il protratto espletamento della prestazione lavorativa in assenza dei prescritti riposi incide in misura più che proporzionale rispetto alla durata della prestazione, richiedendo un crescente dispendio di energie lavorative.
Come già evidenziato, il danno da usura psicofisica è un danno non patrimoniale distinto da quello biologico, che incide sul diritto al riposo costituzionalmente protetto ed inerisce ai diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento).
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere «gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai «disagi» fisiopsichici, così distinguendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona” (cfr. Cass., 5 agosto 2020 n. 16711). Accertata la sussistenza, nel caso di specie, del danno in parola, alla liquidazione dello stesso deve procedersi in via equitativa e vengono in rilievo a tale riguardo gli elementi, già evidenziati, del carattere reiterato delle violazioni del diritto pag. 14/18 al riposo settimanale;
della frequenza e rilevante dimensione quantitativa delle stesse
(in particolare nel 2007 e nel 2009 le violazioni sono state in numero di 10 all'anno e nel 2008 in numero di 12 ed hanno comportato lunghi periodi di ininterrotto lavoro, che nel 2010 hanno raggiunto anche durata di 40 giorni); del protrarsi dell'inadempimento datoriale per diversi anni, in alcuni dei quali il dirigente risulta anche aver goduto di ferie in misura significativamente inferiore al minimo di quattro settimane (in particolare 88 ore di ferie, corrispondenti a 11 giorni, nel 2005 e 20 ore, corrispondenti a 2,5 giorni, nel 2006, secondo quanto ricostruito dal CTU ed indicato nel prospetto di cui alla “Ipotesi A” dell'elaborato peritale), con conseguente ulteriore aggravamento della penosità della prestazione.
In sintesi, gli elementi suindicati convergono univocamente nel delineare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dal carattere marcatamente gravoso e usurante.
Indipendentemente dall'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute), la descritta situazione determina un grave pregiudizio alla personalità morale del lavoratore e alla vita personale in sé considerata, in ragione dell'effetto di usura e di impedimento al ristoro e al recupero delle energie psico- fisiche che essa comporta, cui si connette anche la compromissione delle normali attività socio-ricreative cui il riposo è pure preordinato.
In ragione di tutti gli elementi evidenziati, si ritiene congruo liquidare in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura Parte_1 psicofisica, l'importo di € 50.000,00 ai valori della moneta attuale. Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno biologico (tanto di natura temporanea, quanto di natura permanente) avanzata dal dirigente in conseguenza delle gravose ed usuranti modalità di svolgimento della prestazione.
Come accennato in precedenza, in caso di prestazione lavorativa svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali, mentre il danno da usura psicofisica è un danno “in re ipsa”, la cui esistenza è presunta nell'an, in quanto lesione del diritto al riposo garantito dall'art. 36 Cost., “se poi il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale” (cfr. Cass., 1 dicembre 2016 n. 24563, cit.).
Nel caso di specie la CTU medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra il mancato godimento di ferie e riposi, come sopra accertato, ed il quadro patologico di natura psichica pag. 15/18 (“disturbo dell'umore di tipo depressivo di elevata intensità senza sintomi psicotici”) sviluppato da Parte_1
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU, anche all'esito del supplemento di indagine disposto al fine di esaminare la documentazione sanitaria offerta da
[...] nel corso delle operazioni peritali, sono integralmente condivisibili, in Pt_1 quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto e con l'ausilio di un medico specialista in psichiatria, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata.
In sintesi, la CTU ha ritenuto che i dati disponibili evincibili dal colloquio con il periziando, congiuntamente a quelli relativi alla documentazione sanitaria in atti, volti alla valutazione eziopatogenetica dei disturbi sviluppati, non consentano di attribuire al fattore del mancato godimento di ferie e riposi un ruolo causale o concausale nel determinismo o nell'aggravamento del quadro patologico diagnosticato a
[...]
Pt_1
Come precisato nell'elaborato peritale, “risulta evidente sia dal colloquio sia da quanto documentalmente agli atti che la causa che diede il via al disturbo psicopatologico del fu il venir meno della sua percezione di figura centrale Pt_1 aziendale, del suo essere affermato come professionista e di conseguenza come uomo in una serie di dinamiche […] aziendali che hanno gravato e smontato questa affermazione professionale”.
L'inquadramento psichiatrico ha ulteriormente chiarito come il disturbo si sia sviluppato su un substrato non privo di aspetti favorenti e si correli indubbiamente al venir meno della posizione professionale di “diventata pilastro Parte_1 portante nella sua vita”.
Anche ragionando in termini controfattuali, precisa la CTU, la documentazione in atti e la valutazione psichiatrica ben chiariscono quali siano i fondamenti della condizione sviluppata da ravvisabili, come Parte_1 accennato, nella “ferita ad aver perduto il suo valore professionale (che era una componente chiave dell'identità percepita) e di non averlo potuto in alcun modo recuperare”. Ne consegue che “non si può pertanto concludere che in caso di adeguato godimento dei ferie e dei riposi la condizione del soggetto avrebbe avuto esito sostanzialmente differente”.
Le suesposte conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio, anche nella parte in cui replicano – con motivazione puntuale ed approfondita – alle osservazioni formulate dal CTP di così come ai rilievi critici formulati dal difensore Parte_1 del medesimo a corredo delle osservazioni del CTP. Le argomentazioni della CTU non sono state efficacemente confutate dalla difesa del ricorrente in riassunzione neppure nelle note difensive finali, né in sede di discussione orale: le critiche all'operato del CTU, ivi svolte, non evidenziano errori o pag. 16/18 vizi specifici, ma tendono al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico.
La mancanza di una correlazione causale o concausale tra le gravose modalità di espletamento della prestazione lavorativa, come sopra accertate, e la patologia psichica da cui è affetto esclude che possano trovare Parte_1 accoglimento le domande di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea, al pari delle domande di riconoscimento del “danno patrimoniale da invalidità permanente” e del “danno lavorativo da invalidità temporanea”.
Neppure possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate nel ricorso in riassunzione, tra cui le domande di risarcimento dei danni asseritamente derivati da condotte di demansionamento e di mobbing e/o straining, per l'assorbente ragione che, come precedentemente evidenziato, su tale domanda si è già pronunciato – rigettandola – il Tribunale, con statuizione divenuta definitiva e, perciò, incontrovertibile.
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - va condannata a Controparte_1 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 da usura psicofisica, l'importo di € 50.000,00 liquidato in moneta attuale, con rigetto delle ulteriori domande di cui al ricorso in riassunzione.
In relazione al danno accertato e liquidato in questa sede in favore del dirigente non opera, in favore di la garanzia assicurativa di Controparte_1 CP_3
trattandosi di danno che non deriva da infortunio né da malattia
[...] professionale e che, pertanto, non è coperto da garanzia tanto alla stregua della polizza prodotta in giudizio dalla Compagnia assicuratrice (cfr. doc. 1 del relativo fascicolo), quanto dell'appendice di polizza versata in atti da Controparte_1
(cfr. doc. 39 del relativo fascicolo nel giudizio di primo grado n. 11030/2014 R.G.). Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede la reciproca soccombenza parziale delle parti, si ravvisano i presupposti per compensare tra le stesse le spese processuali di tutti i gradi di giudizio nella misura di due terzi ex art. 92, comma 2, c.p.c., con condanna di in quanto soccombente Controparte_1 in misura prevalente, a rifondere a e spese residue. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa e allo svolgimento di attività istruttoria nel giudizio avanti il Tribunale e nel presente giudizio di rinvio, i relativi importi vengono liquidati – già nella quota - in € 10.000,00 per il primo grado, in € 4.000,00 per l'appello, in € 3.000,00 per il giudizio di cassazione e in € 6.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed oneri accessori di legge.
Devono essere integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
pag. 17/18 Vanno poste definitivamente a carico di e di Controparte_1 [...] in ragione di metà ciascuno, le spese della CTU contabile e della CTU Pt_1 medico-legale, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, condanna a corrispondere a Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura Parte_1 psicofisica, l'importo di € 50.000,00 liquidato in moneta attuale;
- rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso in riassunzione;
- condanna a rifondere a un terzo delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di tutti i gradi di giudizio che, in tale proporzione, liquida in € 23.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo;
- compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
- pone definitivamente a carico di e di in Controparte_1 Parte_1 ragione di metà ciascuno, le spese della CTU contabile e della CTU medico- legale, liquidate con separati decreti. Milano, 29 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 399/2022
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Bertanzetti, presso il cui studio in Lecco, via Cavour n. 74, è elettivamente domiciliato,
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - contro
(già Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Camozzi, Pietro Camozzi, Raffaele
Gorla e Federico Assogna, presso il cui studio in Milano, via Freguglia n. 8, è elettivamente domiciliata,
Controparte_3
(successore a titolo particolare di
[...] [...]
) Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Portatadino e Matteo Coppotelli, presso il cui studio in Milano, via Santa Tecla n. 4, è elettivamente domiciliata,
- RESISTENTI IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“IN VIA ISTRUTTORIA Parte_1 Disporre il rinnovo e/o il completamento della disposta C.T.U. medico-legale con sostituzione del consulente nominato, per tutti i motivi sopra indicati.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il sig. nel periodo dal 2005 al 15.10.2012, in Parte_1 occasione ed in ragione della prestazione della propria attività lavorativa a favore della società di Vittuone (MI), ora è stato vittima CP_2 Controparte_1 di sottoposizione ad usura fisio-psichica eccedente la normale tollerabilità, di grave demansionamento e di episodi vessatori qualificabili come straining posti in essere, in suo danno, dagli Amministratori Delegati/Presidente Sigg.ri Parte_2 [...]
e, anche se in misura minore, Pt_3 Persona_1
Accertare e dichiarare che il sig. in conseguenza di ciò, ha subito una Parte_1 malattia psichica, malattia manifestatasi nella sua gravità a partire dal 15.10.2012 e tutt'ora perdurante, dalla quale è residuato un danno psichico quantificato nella misura del 45% e una totale impossibilità a continuare a svolgere la propria attività di
Dirigente, né al servizio di , ora né al servizio di altri datori di CP_2 Controparte_1 lavoro. In conseguenza dei suddetti accertamenti, condannare ora CP_2 [...]
a risarcire tutti i danni subiti dal ricorrente che qui di seguito si Controparte_1 quantificano in via indicativa e salvo diversa quantificazione che la Corte ritenesse di adottare.
Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento del sig. a partire Parte_1 dall'anno 2010 e fino al licenziamento del 18.04.2014. Si quantifica il danno da risarcire al sig. el seguente modo: Parte_1
DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE TEMPORANEA
(danno comunque non coperto dall'assicurazione INAIL)
2 anni e mezzo a euro 172,50 giornaliere euro 157.406,25
DANNO NON PATRIMONIALE PERMANENTE (con max. aumento personalizzato) in misura integrale per quanto sopra dedotto – comprensivo di danno morale non coperto comunque dall'assicurazione INAIL)
Percentuale di invalidità: 45% - Anni: 56 euro 416.186,25
DANNO ESISTENZIALE (in via equitativa) - non coperto dall'assicurazione INAIL - euro
250.000,00 DANNO NON PATRIMONIALE DA USURA PSICOFISICA PER VIOLAZIONE REITERATA
ART. 9, CO. 1, D.LGS. N. 66/2003
In via equitativa euro 50.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE euro 4.507,72 DANNO LAVORATIVO DA INVALIDITA' TEMPORANEA
2 anni e 6 mesi (limite previsto dal C.C.N.L. – da anticipare da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 12, co. 1, del C.C.N.L. – doc. n. 107):
pag. 2/18 Retribuzione annua: euro 273.424,84 + 3.394,44 benefit - corrisposta per 1 solo anno
a titolo di malattia - maggiorata di T.F.R. = euro 297.072,97 x 1,5 anni (al netto dell'anno già corrisposto) euro 445.609,45
DANNO PATRIMONIALE DA INVALIDITA' PERMANENTE
Ultima retribuzione annua: euro 273.424,84, maggiorata di + 3.394,44 di benefit e di T.F.R. = 297.072,97
Dal 13.04.2015 al 1.09.2017: anni 2 e 4,5 mesi euro 1.498.515,03
DANNO DA MANCATA CONTRIBUZIONE SULLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE,
COMPRENSIVO DEL 4% DI SUPPLEMENTO PER ACCANTONAMENTO A FONDI
INTEGRATIVI Aliquota contributiva a carico azienda: 27,26%
Aliquota aggiuntiva Fondi integrativi volontari Dirigenti 4%
Retribuzione imponibile: 1.944.124,48 euro 607.733,31
DANNO DA DEMANSIONAMENTO (ultimi 3 anni ca. di lavoro)
In via equitativa euro 200.000,00 SPESE SOSTENUTE PER I CONSULENTI TECNICI DI PARTE
- Dott. euro 3.000,00 Per_2
- Dott. euro 2.196,00 Per_3
- Avv. Bertanzetti (C.t.u. contabile) – pari a quanto richiesto dal C.t.u. euro 3.843,00
Oltre CPA 4% ed IVA 22% Oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme non già rivalutate a decorrere dal 12 ottobre 2012.
Spese e competenze di tutti i gradi di giudizio interamente rifuse”.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e Controparte_1 gli accertamenti del caso, così giudicare:
Nel merito, in principalità
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande formulate dal Sig. ei confronti di per tutte le ragioni esposte. Parte_1 Controparte_1
Nel merito, in subordine e salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità del Sig. e nella Parte_1 causazione del danno lamentato, escludere ovvero diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in ricorso relativa al risarcimento del danno, salvo il gravame, previo ogni utile accertamento in ordine alla operatività della garanzia assicurativa, condannare (C.F. Controparte_5
P.I. – con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, in persona P.IVA_1
pag. 3/18 del suo legale rappresentante pro tempore – a manlevare e tenere indenne la resistente da ogni eventuale condanna al risarcimento del danno disposta dal Giudice.
In ogni caso
- Condannare il Sig. alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio Parte_1 svoltosi davanti alla Corte di Cassazione, nonché di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria
- Si fa salva ogni istanza”.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte,
[...] contrariis rejectis, in principalità: rigettare l'impugnazione di (ora contro la Compagnia, perché CP_2 Controparte_1 inammissibile, o, comunque, infondata, con conferma della sentenza di primo grado;
in subordine: respingere ogni pretesa a carico della Compagnia, perché infondata, in fatto e in diritto;
in estremo subordine: limitare il denegato indennizzo al massimale di polizza (Euro 3.500.000,00), dedotta la franchigia contrattuale (Euro 2.582,00 – v. “condizione aggiuntiva” n. 3 dell'allegato
n. 2 della polizza dedotta); in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio di Cassazione e del corrente grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11 aprile 2022, Parte_1 ha riassunto avanti alla Corte d'Appello di Milano – sez. lavoro, in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione n. 2403/2022, il procedimento dallo stesso promosso contro (ora , avente ad oggetto CP_2 Controparte_1
l'impugnazione del licenziamento, il risarcimento del danno ex art. 2087 per demansionamento, mobbing, attività lavorativa usurante, nonché il pagamento di somme in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale intercorso con la società.
Le vicende processuali precedenti sono state riassunte nella pronuncia della
Corte di Cassazione nei seguenti termini:
- il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso di
[...] respinte le altre domande, ha dichiarato l'illegittimità del Pt_1 licenziamento allo stesso intimato in data 16 aprile 2014 (per pag. 4/18 superamento del periodo di comporto) e condannato la datrice di lavoro al pagamento al dirigente dell'indennità CP_2 supplementare, liquidata in € 613.453,16 oltre accessori;
- la Corte d'appello di Milano, pronunziando sull'appello principale di e sull'appello incidentale di in parziale CP_2 Parte_1 riforma della decisione di primo grado, nel resto confermata, ha rideterminato in € 569.635,08, oltre accessori, la somma dovuta al dirigente a titolo di indennità supplementare;
- per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Parte_1 sulla base di sette motivi;
ha resistito con tempestivo CP_2 controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi;
ha resistito con controricorso Controparte_3
successore a titolo
[...] particolare di RSA-Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (compagnia assicuratrice chiamata in causa da
Controparte_2
- con il primo motivo di ricorso principale ha dedotto Parte_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c., degli artt. 1218, 1223, 1374, 1890, 1891, 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 40 e 41 c.p., dell'art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (art. 12 e relative dichiarazioni a verbale), censurando il rigetto della domanda con la quale aveva chiesto, previo accertamento dell'origine professionale della malattia psichica sofferta a partire dal 15 ottobre 2012, la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno per mancata stipula della polizza assicurativa prevista dall'art. 12, comma 2, CCNL a copertura del rischio per infortunio o malattia professionale;
ha sostenuto che la dizione di malattia professionale utilizzata nella previsione collettiva doveva essere interpretata in senso atecnico come riferita a tutte le ipotesi di malattia occasionata dall'attività di lavoro, secondo una nozione di causa di servizio mutuabile dall'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
- con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (art. 2087 c.c., anche in relazione all'art. 2104 c.c., artt. 1218, 1223, 1374, 2110, 2059 c.c., agli artt. 1, 3, 68, 73, 211 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, agli artt. 32, 38 e 41, comma 2, Cost., agli artt. 4 e 10, comma 4, d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, agli artt. 15, 28, 29, 30, 36, 37, 41 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, agli artt. 15, 28, 29, 30, 36, 37, 41 d.m. 28 gennaio 2008, all'Accordo Quadro Europeo dell'8 ottobre 2004, all' Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, agli artt. 112, 113, 115, 116 e 424 c.p.c., agli artt. 1, 11 e 12 (e relative dichiarazioni a verbale) del CCNL applicato, ha censurato la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento pag. 5/18 del danno, che assume frutto dell'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c., in tema di oneri di allegazione e prova delle parti al fine della configurazione della responsabilità datoriale;
- con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento (art. 111 Cost., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 421, 424, 441 e 445 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.), censurando la sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui non risultasse accertato il nesso di causalità, per la mancata ammissione, in assenza di motivazione giustificativa, della consulenza tecnica medico- legale volta ad appurare, oltre al danno lavorativo e alla salute del ricorrente, anche la causa della malattia;
- con il quarto motivo di ricorso ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento e/o vizio di motivazione (art. 111 Cost., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 118 disp att. c.p.c.), denunciando apparenza di motivazione in relazione a quasi tutte le statuizioni sui motivi di appello, non avendo la Corte dato adeguatamente conto delle doglianze articolate da Parte_1
- con il quinto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza (artt. 414, 99, 112, 132, comma 2, n. 4, 421, 424, 441 c.p.c., art. 111 Cost.), censurando il rigetto della domanda (formulata in via subordinata rispetto a quella diretta ad ottenere il pagamento della maggior somma prevista dall'art. 12, comma 2, CCNL) intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di € 220.000,00 previsto dall'art. 12, comma 5, CCNL;
rigetto motivato dal giudice di appello sul rilievo della mancanza di conclusioni a riguardo spiegate nell'originaria domanda, in contrasto con il principio che impone l'individuazione del contenuto della domanda sulla base di una lettura complessiva dell'atto;
- con il sesto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando il rigetto della domanda intesa al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata sottoposizione al dirigente, da parte della datrice di lavoro, degli obiettivi contrattualmente previsti al fine del conseguimento del premio di risultato;
- con il settimo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme del CCNL applicato e degli artt. 1362 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata per non aver accolto la domanda di
“compensazione” della mensilità di indennità supplementare riconosciuta in eccesso in prime cure e formulando considerazioni relative all'incidenza sull'indennità di preavviso, quale parametro contrattuale da utilizzare per la quantificazione dell'indennità di cui all'art. 19 CCNL, delle ferie, del TFR e del premio di produzione;
- con il primo motivo di ricorso incidentale ha dedotto CP_2
pag. 6/18 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., censurando la sentenza d'appello per aver omesso di pronunciare sulla domanda di condanna di alla restituzione delle somme Parte_1 corrisposte in più quale effetto della rideterminazione dell'indennità supplementare e sulla domanda di condanna agli interessi legali e alla rivalutazione sul maggior importo erogato in forza della sentenza di primo grado;
- con il secondo motivo di ricorso incidentale ha censurato la sentenza per avere confermato l'illegittimità del licenziamento ed affermato l'interesse del dirigente alla prosecuzione del rapporto, interesse che la società assume escluso dalla complessiva condotta dallo stesso tenuta;
- con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme del contratto collettivo, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando il rigetto della domanda di accertamento della sussistenza della copertura assicurativa relative alle malattie professionali. La Corte di Cassazione, dichiarati inammissibili gli altri motivi, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale (con assorbimento del terzo), ravvisando un errore di diritto del giudice d'appello laddove “mostra di individuare nella condotta del lavoratore un fattore esclusivo di interruzione del nesso causale tra la condotta datoriale e l'eventuale danno derivato al dalle gravose modalità di Pt_1 espletamento dell'attività lavorativa” e valorizza “la circostanza della posizione apicale del per cui lo stesso ben avrebbe potuto, in sintesi, modulare Pt_1 diversamente la propria prestazione nel senso di assicurarsi la adeguata fruizione delle ferie, ridimensionare i carichi di lavoro ecc.”.
L'ordinanza di rinvio ha statuito al riguardo che “il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c., salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile”.
La Suprema Corte ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che “la sentenza di appello, pur dando atto della domanda di di CP_2 restituzione delle somme risultate non dovute, con relativi accessori, (v. sentenza, pag.
15, terzo capoverso), e pur dichiarando di accogliere la domanda in questione
(sentenza, pag. 17, sesto capoverso), non adotta alcuna corrispondente statuizione nel dispositivo che si limita alla rideterminazione della indennità supplementare”; ha poi dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale e ed inammissibile il secondo per novità della questione sollevata.
pag. 7/18 Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato a questa Corte d'appello, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nel riassumere il giudizio, a insistito per l'accoglimento delle Parte_1 domande di risarcimento dei danni patiti per essere stato vittima di usura fisio- psichica eccedente la normale tollerabilità, di grave demansionamento e di episodi vessatori qualificabili come mobbing e/o straining, respinte dai precedenti giudici di merito.
Costituendosi nel giudizio di rinvio, senza riproporre la Controparte_1 domanda di restituzione delle somme non dovute su cui il giudice d'appello aveva omesso di pronunciarsi, ha chiesto di rigettare le domande avversarie in merito ai motivi di appello esposti da evidenziando che in sede di rinvio dovrà Parte_1 valutarsi, alla luce del principio enunciato dai giudici di legittimità, la fattispecie di cui
è causa così come accertata in via definitiva dai giudici di merito all'esito dell'istruttoria espletata e quindi, ad avviso della società resistente in riassunzione, in relazione: al difetto di prova della dedotta sottoposizione ad usura fisio-psichica eccedente la normale tollerabilità e dell'effettivo preteso aumento del carico di lavoro conseguente all'attribuzione della responsabilità di tutti i marchi della società; al difetto di prova di tutte le circostanze ex adverso addotte a preteso fondamento delle domande volte all'accertamento dell'asserito demansionamento e del mobbing; al difetto di prova del fatto che sia stata la società ad impedire a di Parte_1 fruire regolarmente delle ferie e dei riposi preferendone invece la monetizzazione ed anzi alla prova positiva contraria del fatto che era sempre stato il dirigente a rifiutarsi di smaltire integralmente le ferie nonostante gli espliciti inviti della datrice di lavoro;
al pacifico fatto che rivestiva una funzione assolutamente apicale in Parte_1 seno alla società ed era un dirigente con pienezza di poteri e non solo per mera convenzione. Ha eccepito, in ogni caso, il concorso di colpa del dirigente nella causazione dei danni lamentati ed ha chiesto, in subordine, che - quale successore a CP_3 titolo particolare di Controparte_6
- sia condannata a manlevare e
[...] Controparte_4 tenere indenne in relazione a qualunque eventuale somma Controparte_1 quest'ultima fosse in denegata ipotesi tenuta a pagare a e ciò in Parte_1 quanto l'assicurazione, a seguito di una variazione, aveva previsto la copertura assicurativa per danni derivanti da malattia professionale.
Anche si è costituita nel giudizio di rinvio, chiedendo il rigetto CP_3 delle pretese risarcitorie avanzate da come pure il rigetto della Parte_1 domanda di garanzia proposta nei propri confronti da Controparte_1
Disposte ed espletate CTU lavoristico-contabile (volta alla ricostruzione dei giorni di riposo e di ferie goduti e non goduti da el periodo oggetto di Parte_1
pag. 8/18 controversia) e CTU medico-legale (volta ad accertare se il mancato godimento di riposi e ferie abbia cagionato un danno alla salute del dirigente), scambiate note difensive tra le parti, all'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio di diritto ivi affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Nel caso di specie, l'ordinanza n. 2403/2022 della Suprema Corte ha cassato il capo della sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità datoriale nella causazione dei danni lamentati dal dirigente in conseguenza delle asserite gravose modalità di espletamento dell'attività lavorativa (per eccessivi carichi di lavoro e mancata fruizione di ferie e riposi), in ragione del ruolo apicale rivestito da
[...] dirigente dotato del potere di organizzare autonomamente il tempo da Pt_1 dedicare all'attività lavorativa e di fruire di ferie e riposi. La Corte di Cassazione ha ribadito in proposito il principio secondo cui “in materia di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all'art. 2104 c.c., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore (Cass. n. 9945 del 2014) e che ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c., in relazione all'eccessivo carico di lavoro è irrilevante l'assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l'ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore. (Cass. n. 9945 del 2014 cit. e Cass. n. 14313 del 2017); in questa prospettiva è stata altresì esclusa la possibilità di monetizzazione delle ferie non fruite (v. Cass.,. 15952 del 2021 e giurisprudenza ivi citata)”.
I restanti capi della sentenza d'appello impugnati da hanno Parte_1 acquisito l'incontrovertibilità propria del giudicato, avendo la Cassazione accolto il ricorso principale nei soli limiti sopra indicati, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi.
Sono, pertanto, definitive ed incontrovertibili le statuizioni di rigetto delle domande di risarcimento del danno avanzate da in ragione del Parte_1 dedotto demansionamento e degli asseriti comportamenti vessatori di mobbing e/o straining, pronunciate dal Tribunale e confermate dal giudice d'appello.
La riproposizione, nel presente giudizio di rinvio, di dette domande deve, dunque, ritenersi inammissibile in quanto preclusa dal giudicato interno.
pag. 9/18 Così circoscritto l'ambito dell'odierno giudizio, in merito alle domande di risarcimento dei danni formulate in relazione alle dedotte modalità gravose ed usuranti dell'attività lavorativa, si osserva in primo luogo che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, risulta provato che una parte consistente dell'impegno lavorativo di si caratterizzava per frequenti trasferte all'estero, Parte_1 durante le quali le prestazioni venivano rese anche nelle giornate di sabato e domenica (cfr. in particolare le deposizioni della teste , dipendente di Testimone_1 con mansioni di export area director: “io ho viaggiato molto Controparte_1 spesso con […] mediamente i viaggi duravano sicuramente più di una Pt_1 settimana, di solito erano a lungo raggio, in Russia per esempio per ottimizzare il viaggio di solito si restava anche 2 settimane consecutive;
il più delle volte in questi casi si lavorava anche il sabato e la domenica, anzi ci si occupava anche della programmazione futura, questo anche alla sera” e della teste dipendente Tes_2 della società con mansioni di export manager: “la maggior parte del tempo lavoravo a
Mosca […] ho anche effettuato delle trasferte con il ricorrente, maggiormente nei primi 2 o 3 anni […] quanto alle trasferte se si andava fuori Mosca capitava anche di lavorare per 2 settimane. In questi casi capitava anche di lavorare sabato e domenica, peraltro di domenica non si visitano clienti, succedeva anche che ci si trovasse a discutere ciò che era successo nella settimana precedente e a programmare quella successiva”).
Dalle risultanze istruttorie emerge, inoltre, che non usufruiva Parte_1 con regolarità di riposi compensativi per l'attività lavorativa prestata nella giornata di domenica.
Ciò è attestato dai cartellini presenza e dai cedolini paga in atti e confermato dalle dichiarazioni della teste (dipendente di con Tes_3 Controparte_1 mansioni di direttore del personale), la quale ha riferito che “non Parte_1 recuperava i giorni lavorati di domenica” e che l'accordo con la società era “che se si raggiungeva una decina di domeniche lavorate gli venivano pagate come premio”.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, nel presente giudizio di rinvio è stato affidato al CTU dr. l'incarico di ricostruire analiticamente il numero e la Persona_4 cadenza temporale dei riposi settimanali goduti e non goduti da nel Parte_1 periodo oggetto di controversia (da gennaio 2005 a dicembre 2012).
Il CTU ha determinato in 1.064,00 le ore di riposo non godute dal dirigente nel periodo in questione (cfr. relazione peritale depositata in data 24 giugno 2023; si evidenzia che i riposi non goduti ammontano al numero di 1064,00 tanto nel prospetto indicato come “Ipotesi A”, elaborato dal CTU sulla base dei cartellini presenza e dei cedolini paga, quanto nel prospetto indicato come “Ipotesi B”, elaborato sulla base dei dati riportati nel doc. 6 bis fascicolo i primo grado Pt_1 nella causa n. 4389/2014 R.G., cui è stata riunita la causa n. 11030/2014 R.G.).
pag. 10/18 Il CTU, inoltre, ha ricostruito in modo puntuale il calendario dei riposi goduti e non goduti dal dirigente nel periodo oggetto di indagine (cfr. relazione integrativa di
CTU, depositata in data 14 ottobre 2023).
Dalla ricostruzione dettagliata della cadenza dei riposi emerge che, nel periodo in esame, non ha fruito del riposo settimanale per oltre 70 Parte_1 volte;
i periodi lavorati senza riposo hanno avuto durata variabile da 10 sino a 40 giorni (cfr. elenco dei periodi di mancata fruizione del riposo settimanale esposto alle pagine da 2 a 7 della relazione integrativa di CTU).
Al CTU dr. è stato affidato anche l'incarico di ricostruire i giorni di Per_4 ferie goduti e non goduti anno per anno da nel medesimo periodo Parte_1
(gennaio 2005/dicembre 2012). Il CTU ha indicato in 404 le ore di ferie residue al 31 dicembre 2012 ricostruite sulla base delle risultanze di cartellini presenza e cedolini paga (“Ipotesi A” dell'elaborato peritale depositato in data 24 giugno 2023) e in 820 le ore di ferie residue alla stessa data, ricostruite sulla base del doc. 6 bis fascicolo di Pt_1 primo grado causa n. 4389/2014 R.G. (“Ipotesi B”). Il Collegio ritiene corretto fare riferimento, al fine di determinare i giorni di ferie fruiti anno per anno da ai cedolini paga elaborati sulla base dei Parte_1 cartellini presenza: i cedolini paga, infatti, sono documenti obbligatori a norma della legge 5 gennaio 1953 n. 4, che ha consegnato tempo per tempo Controparte_1 al dirigente e sulla cui esattezza quest'ultimo non ha mai formulato, in corso di rapporto, rilievi od obiezioni di sorta. Il doc. 6 bis del fascicolo i primo grado (causa n. 4389/2014 R.G.) Pt_1
è, per contro, un prospetto privo di ufficialità, che peraltro la teste ha Tes_3 dichiarato di custodire e aggiornare per “documentare i sabati e le domeniche di che venivano liquidate quando raggiungevano i 10 giorni” e che, pertanto, Pt_1 non riguarda specificamente i giorni di ferie goduti e non goduti dal dirigente. Si osserva peraltro che, in ogni caso, le differenze tra i due prospetti riepilogativi delle ferie elaborati dal CTU ed indicati nella relazione peritale come
“Ipotesi A” ed “Ipotesi B” non sono dirimenti ai fini che qui interessano (ossia al fine di valutare il carattere gravoso ed usurante delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa): per l'anno 2005, infatti, le due ricostruzioni presentano uno scostamento di sole 8 ore;
per l'anno 2006 entrambi i prospetti indicano 20,00 ore di ferie godute;
i due prospetti coincidono anche nell'indicazione del numero di ore di ferie godute negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; gli unici scostamenti significativi riguardano gli anni 2007 e 2008, in relazione ai quali, nondimeno, il prospetto elaborato sulla base del doc. 6 bis fascicolo fascicolo di primo grado (c.d. “Ipotesi B”) dà Pt_1 comunque conto di 184,00 ore di ferie godute nel 2007 e di 160,00 ore di ferie godute nel 2008, che equivalgono, rispettivamente, a 23 e a 20 giorni e che, tenuto conto dell'articolazione della settimana lavorativa su cinque giorni (secondo quanto allegato pag. 11/18 dallo stesso dirigente), assicurano almeno quattro settimane di ferie in ciascun anno, corrispondenti al periodo minimo di ferie annuali retribuite che dev'essere garantito al lavoratore nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dall'art. 10
d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
Premesso quanto sopra, si ritiene che il mancato godimento di ferie e riposi compensativi da parte di nella misura indicata dal CTU nel prospetto Parte_1 indicato come “Ipotesi A” dell'elaborato peritale, sia imputabile in via esclusiva a responsabilità della società datrice di lavoro.
L'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, infatti, ha comprovato l'allegazione di in ordine ad un notevole aumento dei carichi di lavoro Parte_1 assegnati a partire dal 2005, quando gli venne affidata, oltre alla gestione dei marchi anche la gestione del marchio CP_7 CP_1 CP_8
Oltre ad avere la responsabilità dell'intera rete commerciale per i tre marchi, si occupava direttamente di talune zone, in particolare, secondo Parte_1 quanto riferito dalla teste , “tutto l'estremo Oriente (Cina e Hong Kong), Testimone_1 la Grecia e il sud dell'Europa, Stati Uniti e Canada, il nord Europa (Paesi Scandinavi e
Paesi Baltici)”.
Nello stesso periodo, a partire dal 2005, egli si dedicò anche, per due o tre anni, a strutturare l'azienda in Russia (così la teste . Tes_2
L'impegno lavorativo del dirigente vide un ulteriore incremento nel 2010, quando la società gli assegnò l'obiettivo di raddoppiare il fatturato. Nel contesto descritto, il fatto che non abbia fruito Parte_1 regolarmente di ferie e riposi e non abbia smaltito le ferie arretrate, nonostante le disposizioni introdotte in tal senso dalla società nel 2010 onde ridurre l'ammontare della relativa posta iscritta a bilancio (cfr. teste “nel 2009 a Tes_4 CP_2 bilancio aveva un rateo ferie di circa 750.000 euro”), non può ritenersi frutto di un'autonoma decisione del dirigente, assunta senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, ma rappresenta, al contrario, diretta conseguenza delle scelte e strategie aziendali sopra esaminate, che hanno comportato un consistente aumento degli incarichi affidati a accompagnato dall'assegnazione di obiettivi Parte_1
(il raddoppio del fatturato in cinque anni) innegabilmente fonte di forte pressione sulla struttura commerciale di cui lo stesso era responsabile (cfr. teste Tes_2
“mi ricordo che nel 2010 a comunicato che la proprietà aveva richiesto un Pt_1 raddoppio del fatturato per i 5 anni successivi, ricordo di uno shock iniziale anche del ricorrente […] evidenzio che dopo la richiesta della proprietà di raddoppio del fatturato il ricorrente era preoccupato, come tutti noi, lui peraltro lo era di più in quanto responsabile”; teste : “alla richiesta della proprietà di raddoppio Testimone_1 del fatturato, era fortemente preoccupato, tanto che poi io e lui insieme Pt_1
pag. 12/18 cercammo di vedere dove si potesse ottenere tale fatturato nelle zone che conoscevo di più”).
Elementi a supporto delle conclusioni suesposte si traggono anche dalla testimonianza di la quale ha riferito che, a fronte della richiesta di fruire Tes_3 delle ferie residue, mi chiedeva se sarei andata io a vendere”. Parte_1
Analogamente la teste (dipendente di Testimone_5 Controparte_1 presso l'ufficio estero) ha dichiarato che “nel caso del ricorrente so che anche a lui è stato chiesto di smaltire e godere delle ferie, lui era molto restio perché così si interrompeva il lavoro”.
Alla luce del descritto quadro probatorio deve ritenersi, in sintesi, che la mancata regolare fruizione di riposi settimanali e di ferie da parte di Parte_1 dal 2005 al 2012 sia integralmente imputabile alle scelte organizzative della società, la quale ha imposto al dirigente ritmi di lavoro incompatibili con il godimento dei riposi settimanali e in alcuni anni anche del periodo minimo di ferie, senza adottare misure
(quali la fruizione di riposi compensativi) idonee a garantire al medesimo un adeguato recupero delle energie psicofisiche. Poste tali premesse in fatto si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost.” (così ex multis Cass., 5 luglio 2024 n. 18390; in termini cfr. Cass., 15 luglio 2019 n. 18884; Cass., 1 dicembre 2016 n. 24563; Cass., 14 luglio 2015 n. 14710; Cass., 25 ottobre 2013 n. 24180; Cass., SS.UU., 7 gennaio 2013 n. 142).
Gli arresti della Suprema Corte sono chiari nel precisare che “al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica […], qualora venga in gioco la violazione […] del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa” (cfr. Cass., 21 luglio 2023 n. 21934).
E' stato altresì evidenziato che “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psicofisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (cfr. Cass., 10 maggio 2019 n. 12538).
Quanto alle modalità di stima del danno da usura psicofisica, la Suprema
Corte ha affermato il principio secondo il quale “l'attribuzione patrimoniale spettante
pag. 13/18 al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36
Cost., comma 3 - avente natura risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (così Cass., 14 luglio 2015 n. 14710, cit.; nello stesso senso cfr.
Cass., 11 aprile 2007 n. 8709).
Nel caso di specie, come precedentemente evidenziato, risulta dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, che si è verificata per anni e ha comportato il reiterato prolungamento della prestazione lavorativa di ltre il sesto giorno, in assenza di riposi compensativi. Parte_1
Tale violazione ha determinato l'aumento della penosità del lavoro, tanto più rilevante in quanto protrattasi per lungo tempo (quasi otto anni) e comportante lunghi e frequenti periodi di lavoro ininterrotto (dalla ricostruzione effettuata dal CTU dr. emerge che per più di 70 volte on ha usufruito del riposo Per_4 Parte_1 settimanale e in taluni casi ha lavorato ininterrottamente per oltre 30 giorni, con punte anche di 40 giorni).
Nella fattispecie è dunque senz'altro configurabile, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, un danno da usura psicofisica, atteso che il protratto espletamento della prestazione lavorativa in assenza dei prescritti riposi incide in misura più che proporzionale rispetto alla durata della prestazione, richiedendo un crescente dispendio di energie lavorative.
Come già evidenziato, il danno da usura psicofisica è un danno non patrimoniale distinto da quello biologico, che incide sul diritto al riposo costituzionalmente protetto ed inerisce ai diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento).
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'autonomia del danno alla salute rispetto al danno da carattere «gravoso e usurante» della prestazione (danno che già Cass. 2455/2000, cit. indicava come relativo ai «disagi» fisiopsichici, così distinguendoli dalle vere proprie infermità, temporanee o permanenti) rende evidente come quest'ultimo diritto attenga piuttosto alla dignità della prestazione lavorativa, quale espressione particolare, nell'ambito della produttività nel lavoro per altri, della dignità della persona” (cfr. Cass., 5 agosto 2020 n. 16711). Accertata la sussistenza, nel caso di specie, del danno in parola, alla liquidazione dello stesso deve procedersi in via equitativa e vengono in rilievo a tale riguardo gli elementi, già evidenziati, del carattere reiterato delle violazioni del diritto pag. 14/18 al riposo settimanale;
della frequenza e rilevante dimensione quantitativa delle stesse
(in particolare nel 2007 e nel 2009 le violazioni sono state in numero di 10 all'anno e nel 2008 in numero di 12 ed hanno comportato lunghi periodi di ininterrotto lavoro, che nel 2010 hanno raggiunto anche durata di 40 giorni); del protrarsi dell'inadempimento datoriale per diversi anni, in alcuni dei quali il dirigente risulta anche aver goduto di ferie in misura significativamente inferiore al minimo di quattro settimane (in particolare 88 ore di ferie, corrispondenti a 11 giorni, nel 2005 e 20 ore, corrispondenti a 2,5 giorni, nel 2006, secondo quanto ricostruito dal CTU ed indicato nel prospetto di cui alla “Ipotesi A” dell'elaborato peritale), con conseguente ulteriore aggravamento della penosità della prestazione.
In sintesi, gli elementi suindicati convergono univocamente nel delineare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dal carattere marcatamente gravoso e usurante.
Indipendentemente dall'esistenza di ulteriori danni-conseguenza (come quello alla salute), la descritta situazione determina un grave pregiudizio alla personalità morale del lavoratore e alla vita personale in sé considerata, in ragione dell'effetto di usura e di impedimento al ristoro e al recupero delle energie psico- fisiche che essa comporta, cui si connette anche la compromissione delle normali attività socio-ricreative cui il riposo è pure preordinato.
In ragione di tutti gli elementi evidenziati, si ritiene congruo liquidare in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura Parte_1 psicofisica, l'importo di € 50.000,00 ai valori della moneta attuale. Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno biologico (tanto di natura temporanea, quanto di natura permanente) avanzata dal dirigente in conseguenza delle gravose ed usuranti modalità di svolgimento della prestazione.
Come accennato in precedenza, in caso di prestazione lavorativa svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali, mentre il danno da usura psicofisica è un danno “in re ipsa”, la cui esistenza è presunta nell'an, in quanto lesione del diritto al riposo garantito dall'art. 36 Cost., “se poi il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale” (cfr. Cass., 1 dicembre 2016 n. 24563, cit.).
Nel caso di specie la CTU medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra il mancato godimento di ferie e riposi, come sopra accertato, ed il quadro patologico di natura psichica pag. 15/18 (“disturbo dell'umore di tipo depressivo di elevata intensità senza sintomi psicotici”) sviluppato da Parte_1
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU, anche all'esito del supplemento di indagine disposto al fine di esaminare la documentazione sanitaria offerta da
[...] nel corso delle operazioni peritali, sono integralmente condivisibili, in Pt_1 quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti eseguiti con metodo corretto e con l'ausilio di un medico specialista in psichiatria, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata.
In sintesi, la CTU ha ritenuto che i dati disponibili evincibili dal colloquio con il periziando, congiuntamente a quelli relativi alla documentazione sanitaria in atti, volti alla valutazione eziopatogenetica dei disturbi sviluppati, non consentano di attribuire al fattore del mancato godimento di ferie e riposi un ruolo causale o concausale nel determinismo o nell'aggravamento del quadro patologico diagnosticato a
[...]
Pt_1
Come precisato nell'elaborato peritale, “risulta evidente sia dal colloquio sia da quanto documentalmente agli atti che la causa che diede il via al disturbo psicopatologico del fu il venir meno della sua percezione di figura centrale Pt_1 aziendale, del suo essere affermato come professionista e di conseguenza come uomo in una serie di dinamiche […] aziendali che hanno gravato e smontato questa affermazione professionale”.
L'inquadramento psichiatrico ha ulteriormente chiarito come il disturbo si sia sviluppato su un substrato non privo di aspetti favorenti e si correli indubbiamente al venir meno della posizione professionale di “diventata pilastro Parte_1 portante nella sua vita”.
Anche ragionando in termini controfattuali, precisa la CTU, la documentazione in atti e la valutazione psichiatrica ben chiariscono quali siano i fondamenti della condizione sviluppata da ravvisabili, come Parte_1 accennato, nella “ferita ad aver perduto il suo valore professionale (che era una componente chiave dell'identità percepita) e di non averlo potuto in alcun modo recuperare”. Ne consegue che “non si può pertanto concludere che in caso di adeguato godimento dei ferie e dei riposi la condizione del soggetto avrebbe avuto esito sostanzialmente differente”.
Le suesposte conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio, anche nella parte in cui replicano – con motivazione puntuale ed approfondita – alle osservazioni formulate dal CTP di così come ai rilievi critici formulati dal difensore Parte_1 del medesimo a corredo delle osservazioni del CTP. Le argomentazioni della CTU non sono state efficacemente confutate dalla difesa del ricorrente in riassunzione neppure nelle note difensive finali, né in sede di discussione orale: le critiche all'operato del CTU, ivi svolte, non evidenziano errori o pag. 16/18 vizi specifici, ma tendono al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico.
La mancanza di una correlazione causale o concausale tra le gravose modalità di espletamento della prestazione lavorativa, come sopra accertate, e la patologia psichica da cui è affetto esclude che possano trovare Parte_1 accoglimento le domande di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea, al pari delle domande di riconoscimento del “danno patrimoniale da invalidità permanente” e del “danno lavorativo da invalidità temporanea”.
Neppure possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate nel ricorso in riassunzione, tra cui le domande di risarcimento dei danni asseritamente derivati da condotte di demansionamento e di mobbing e/o straining, per l'assorbente ragione che, come precedentemente evidenziato, su tale domanda si è già pronunciato – rigettandola – il Tribunale, con statuizione divenuta definitiva e, perciò, incontrovertibile.
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - va condannata a Controparte_1 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 da usura psicofisica, l'importo di € 50.000,00 liquidato in moneta attuale, con rigetto delle ulteriori domande di cui al ricorso in riassunzione.
In relazione al danno accertato e liquidato in questa sede in favore del dirigente non opera, in favore di la garanzia assicurativa di Controparte_1 CP_3
trattandosi di danno che non deriva da infortunio né da malattia
[...] professionale e che, pertanto, non è coperto da garanzia tanto alla stregua della polizza prodotta in giudizio dalla Compagnia assicuratrice (cfr. doc. 1 del relativo fascicolo), quanto dell'appendice di polizza versata in atti da Controparte_1
(cfr. doc. 39 del relativo fascicolo nel giudizio di primo grado n. 11030/2014 R.G.). Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede la reciproca soccombenza parziale delle parti, si ravvisano i presupposti per compensare tra le stesse le spese processuali di tutti i gradi di giudizio nella misura di due terzi ex art. 92, comma 2, c.p.c., con condanna di in quanto soccombente Controparte_1 in misura prevalente, a rifondere a e spese residue. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa e allo svolgimento di attività istruttoria nel giudizio avanti il Tribunale e nel presente giudizio di rinvio, i relativi importi vengono liquidati – già nella quota - in € 10.000,00 per il primo grado, in € 4.000,00 per l'appello, in € 3.000,00 per il giudizio di cassazione e in € 6.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% ed oneri accessori di legge.
Devono essere integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
pag. 17/18 Vanno poste definitivamente a carico di e di Controparte_1 [...] in ragione di metà ciascuno, le spese della CTU contabile e della CTU Pt_1 medico-legale, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, condanna a corrispondere a Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura Parte_1 psicofisica, l'importo di € 50.000,00 liquidato in moneta attuale;
- rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso in riassunzione;
- condanna a rifondere a un terzo delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di tutti i gradi di giudizio che, in tale proporzione, liquida in € 23.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo;
- compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
- pone definitivamente a carico di e di in Controparte_1 Parte_1 ragione di metà ciascuno, le spese della CTU contabile e della CTU medico- legale, liquidate con separati decreti. Milano, 29 gennaio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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