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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il
3/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZULIANI ANDREA, Presidente e Relatore CARLISI MATTEO, Giudice PSAILA VINCENZO, Giudice in data 3/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2023 depositato il 10/02/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2 domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602708/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602708/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602708/2022 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, persona fisica e socia accomandante della «Società 1
S.a.s.», ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dirette dovute per l'anno 2016 notificatole dall'Agenzie delle Entrate - Direzione provinciale di Udine. Il maggior reddito accertato è 1 stato prodotto, secondo l'avviso di accertamento, dalla società in accomandita, di cui socio accomandatario è il marito separato della ricorrente. Quest'ultima evidenzia di avere rotto da molti anni ogni rapporto con il marito e di essere da allora del tutto estranea alla sua attività economica. Su queste premesse, nega di avere mai percepito alcun reddito eventualmente prodotto dalla società. Si tratta, in particolare, del reddito determinato dalla plusvalenza sulla cessione di un complesso immobiliare alberghiero situato in Liguria.
L'Agenzia delle Entrate resiste al ricorso rilevando, in diritto, che il reddito delle società di persone viene imputato a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili,
«indipendentemente dalla percezione», in forza del c.d. principio di trasparenza chiaramente posto dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22.12.1986, n° 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Pertanto, osserva correttamente l'Agenzia delle Entrate, la mancata percezione del reddito da parte del socio di società di persone è del tutto irrilevante ai fini della decisione sul ricorso da lui proposto per contestare l'accertamento del reddito della società.
Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la «manifesta infondatezza» della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte, il processo è stato riassunto dalla contribuente e discusso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non sussiste la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio. L'avviso di accertamento venne notificato alla ricorrente e contiene dettagliata descrizione della propedeutica attività istruttoria, svolta nei confronti della società, rappresentata dal socio accomandatario
L'imputazione alla socia accomandante, pro quota, delle imposte sul reddito prodotto dalla società in accomandita è disposta dall'art. 5 T.U.I.R. – di cui l'Agenzia ha fatto corretta applicazione – e i dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla
Corte costituzionale;
al che questa Corte si deve attenere.
Corretta è stata anche l'applicazione della norma sulla plusvalenza accertata, la quale – ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. – si realizza al momento della cessione del bene e, quindi, della stipula del rogito di compravendita, a prescindere dai tempi e dalle modalità di pagamento del prezzo.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, non essendo contestato che la ricorrente non ha effettivamente percepito alcun reddito e, tuttavia, si trova costretta a pagare l'imposta sul reddito prodotto dalla società, a prescindere dalla sua percezione.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso e compensa le spese.
3
Il Presidente ed estensore
(firma digitale)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il
3/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZULIANI ANDREA, Presidente e Relatore CARLISI MATTEO, Giudice PSAILA VINCENZO, Giudice in data 3/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2023 depositato il 10/02/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2 domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602708/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602708/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602708/2022 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, persona fisica e socia accomandante della «Società 1
S.a.s.», ha impugnato l'avviso di accertamento di maggiori imposte dirette dovute per l'anno 2016 notificatole dall'Agenzie delle Entrate - Direzione provinciale di Udine. Il maggior reddito accertato è 1 stato prodotto, secondo l'avviso di accertamento, dalla società in accomandita, di cui socio accomandatario è il marito separato della ricorrente. Quest'ultima evidenzia di avere rotto da molti anni ogni rapporto con il marito e di essere da allora del tutto estranea alla sua attività economica. Su queste premesse, nega di avere mai percepito alcun reddito eventualmente prodotto dalla società. Si tratta, in particolare, del reddito determinato dalla plusvalenza sulla cessione di un complesso immobiliare alberghiero situato in Liguria.
L'Agenzia delle Entrate resiste al ricorso rilevando, in diritto, che il reddito delle società di persone viene imputato a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili,
«indipendentemente dalla percezione», in forza del c.d. principio di trasparenza chiaramente posto dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22.12.1986, n° 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Pertanto, osserva correttamente l'Agenzia delle Entrate, la mancata percezione del reddito da parte del socio di società di persone è del tutto irrilevante ai fini della decisione sul ricorso da lui proposto per contestare l'accertamento del reddito della società.
Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la «manifesta infondatezza» della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte, il processo è stato riassunto dalla contribuente e discusso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non sussiste la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio. L'avviso di accertamento venne notificato alla ricorrente e contiene dettagliata descrizione della propedeutica attività istruttoria, svolta nei confronti della società, rappresentata dal socio accomandatario
L'imputazione alla socia accomandante, pro quota, delle imposte sul reddito prodotto dalla società in accomandita è disposta dall'art. 5 T.U.I.R. – di cui l'Agenzia ha fatto corretta applicazione – e i dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla
Corte costituzionale;
al che questa Corte si deve attenere.
Corretta è stata anche l'applicazione della norma sulla plusvalenza accertata, la quale – ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. – si realizza al momento della cessione del bene e, quindi, della stipula del rogito di compravendita, a prescindere dai tempi e dalle modalità di pagamento del prezzo.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, non essendo contestato che la ricorrente non ha effettivamente percepito alcun reddito e, tuttavia, si trova costretta a pagare l'imposta sul reddito prodotto dalla società, a prescindere dalla sua percezione.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso e compensa le spese.
3
Il Presidente ed estensore
(firma digitale)