Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 febbraio 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 giugno 2026 |
Commentari • 49
- 1. Circolare settimanale del lavoro 2015https://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1212Provvedimento: R.G. 11984/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 16 ottobre 2024 da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...] Parte_9, tutti elettivamente domiciliati in Milano, C.so Italia, 8 presso lo studio dell'Avv. Prof. Franco Scarpelli, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Cosimo Damiano Cisternino per procura in margine al ricorso introduttivo; ricorrenti contro …Leggi di più...
- superminimo individuale·
- diritto alla ricostituzione superminimo·
- differenze retributive·
- uso aziendale·
- interpretazione accordo collettivo·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 306 c.p.c.·
- onere della prova·
- assorbimento superminimo·
- art. 2112 c.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute ((e il contratto)) collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all' articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti. - Art. 2.
Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. - Art. 3.
Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.