Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 febbraio 1953 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 giugno 2026 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute ((e il contratto)) collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all' articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti. - Art. 2.
Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo. - Art. 3.
Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.