Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1081/2024. R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Donato Perrini Parte_1
-attore-
E
rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Mauro Manzo Margiotta
[...]
-convenuta-
Le parti precisavano le conclusioni come note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna a cancellare l'ipoteca iscritta Parte_1 CP_1
in data 11/5/2010 ed il pignoramento trascritto in data 22/3/2012 su suolo di sua proprietà censito in catasto di Taranto al foglio n. 307 particella n. 462.Assumeva che tali formalità erano invalide in quanto eseguite su suolo trasferito in permuta alla con contratto ad effetti solo Parte_2
obbligatori in quanto lo stesso prevedeva lo scambio con cosa futura rappresentava da due box da costruirsi.Inoltre, le formalità riguardavano debiti contratti dalla con Banca Popolare della Parte_2
Valle D'Itria, il cui credito era poi stato ceduto alla convenuta ed erano state eseguite su suolo di cui la società debitrice non era più proprietaria per effetto di risoluzione consensuale del contratto di permuta.Si
costituiva in giudizio la tramite la mandataria chiedendo il CP_1 Controparte_2
1
formalità in corso di causa, come attesta la domanda di annotazione prodotta in allegato alla memoria depositata il 16/7/2024.E', quindi, venuto meno l'interesse dell'attore (art. 100 c.p.c.) ad una pronuncia di condanna essendo intervenuto un comportamento volontario della convenuta che ha realizzato il medesimo risultato giuridico cui tendeva la domanda in questione.Va, invece, rigettata la ulteriore domanda di condanna della convenuta a cancellare l'ipoteca iscritta dall'originario creditore Banca della
Valle D'Itria relativamente al suolo descritto in atto di citazione.Dall'atto pubblico in data 29/1/2009 risulta provato che il suolo per cui è causa fu trasferito dal in proprietà della a Pt_1 Parte_2
titolo di permuta ed in corrispettivo di box a realizzarsi su detto terreno.Il suolo era esistente al momento della conclusione del contratto di permuta e, quindi, per effetto di detto contratto la sua proprietà si è
trasferita immediatamente alla (art. 1552 c.c. in relazione agli artt. 1555 e e 1470 c.c.), Parte_2
mentre il solo trasferimento della proprietà dei box a realizzarsi non aveva efficacia reale ma solo obbligatoria, consentendo l'acquisto della proprietà a favore del solo con la costruzione di detti Pt_1
manufatti.Successivamente alla stipula della permuta, e quando per effetto di essa la era Parte_2
divenuta proprietaria del suolo, è stata iscritta, in data 11/5/2010, ipoteca giudiziale in virtù di decreto ingiuntivo emesso per crediti della Banca della Valle D'Itria nei confronti della , di importo Parte_2
pari ad euro 68.000,00.Dunque, l'ipoteca è stata iscritta legittimamente su bene che alla data della esecuzione di detta formalità era di proprietà della società debitrice e per debiti della stessa nei confronti del creditore ipotecario.La successiva risoluzione consensuale del contratto di permuta non ha alcuna incidenza sulla validità dell'ipoteca precedentemente iscritta sia perché la trascrizione di tale atto pubblico
è intervenuta dopo l'iscrizione e sia perché, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto ha effetti retroattivi nei soli rapporti interni tra le parti contraenti ma non ha uguale effetto nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti sul bene prima della risoluzione atteso che detti terzi non possono ricevere pregiudizio dalla risoluzione del contratto.L'art. 1458 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'attore,
non è affatto norma speciale riguardante la sola vendita ma è norma generale diretta a disciplinare tutti i contratti a prestazioni corrispettive, dunque anche quello di permuta.Peraltro, le norme sulla vendita si applicano anche al contratto di permuta, per il richiamo contenuto nell'art. 1555 c.c..Dunque, la risoluzione
2 consensuale della permuta non poteva affatto incidere sulla garanzia ipotecaria iscritta in epoca antecedente in danno dell'acquirente del suolo e, nel momento in cui si è verificato l'effetto di ritrasferimento della proprietà del suolo al l'ipoteca ha conservato la sua funzione di garanzia non Pt_1
solo per la inidoneità della risoluzione a pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi nei confronti dell'acquirente ma anche per effetto del diritto di sequela che connota tale garanzia, come di desume dall'art. 2808 c.c.,
che consente al creditore ipotecario l'espropriazione dell'immobile anche in danno del successivo titolare del diritto di proprietà.Quanto all'estinzione dell'ipoteca per avvenuta estinzione del credito va rilevato che nessuna prova è stata offerta dell'avvenuto soddisfacimento del credito di euro 68.000,00 portato dal decreto ingiuntivo in virtù del quale l'ipoteca è stata iscritta.Anzi, dal provvedimento agli atti del giudice dell'esecuzione risulta che la procedura esecutiva intentata dal creditore ipotecario è stata estinta per incapacità del valore dell'immobile, risotto a seguito di vari incanti deserti, a soddisfare il creditore procedente, il cui credito è, quindi, rimasto insoluto.L'estinzione della procedura esecutiva senza soddisfazione del creditore ipotecario non determina affatto l'estinzione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito in quanto tale garanzia è destinata a produrre effetti finchè permane il credito (in tal senso Cass.
civ. n. 11951/1992).Alla soccombenza dell'attore segue la condanna (art. 91 c.p.c.c) alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.La soccombenza, virtuale, permane anche rispetto alla domanda di cancellazione dei pignoramento, rispetto alla quale è cessata la materia del contendere, atteso che il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione non pone affatto a carico del creditore procedente l'onere di cancellare il pignoramento né esiste una norma processuale che pone a carico del creditore detto onere,
tanto più quando, come nella specie accaduto, il provvedimento di estinzione dell'esecuzione viene pronunciato per incapienza del bene staggito e non certo per vizi procedurali o per inesistenza del credito.In casi simili è chiunque vi abbia interesse a doversi attivare per cancellare il pignoramento e tra gli interessati rientra certamente anche il proprietario del bene.Le spese di lite sono liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
3 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione del pignoramento;
2) rigetta la domanda di cancellazione di iscrizione ipotecaria;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7052,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese
[...]
generali in misura di legge.
Taranto, 24/2/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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