Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di conIGlio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli ConIGliere
Dott. Stefano Tarantola ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 706 / 2023 R.G. promossa da e dei soci illimitatamente Parte_1
responsabili e rapp. e difeso dall'Avv.to Parte_2 Parte_3
FONTANA ALESSANDRO presso il cui studio èelett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, e rapp. e difese dall'avv.to Controparte_1 CP_2 CP_3
LANZA ARTURO presso il cui studio sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
rapp. e difeso dall'avv.to D'ARCHI ROBERTO presso il cui studio è elett. CP_4
dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
1
rapp. e difesi dagli Avv.ti BERTOLINI FRANCESCA, MENEGHELLI RICCARDO e
[...]
ANNAMARIA GIANNECCHINI presso lo studio di quest'ultima elett.dom per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“- Accogliere l'appello, riformare la sentenza n. 348/2023 del Tribunale di Massa relativamente al capo in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle IGg.re Pt_1
e dai IGg.ri accertare che il pagamento di euro 148.415,00 effettuato al fallito IG. CP_5 [...]
è inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., e comunque privo di efficacia liberatoria ai sensi Pt_2 dell'art. 1190 c.c., ed è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e per l'effetto, condannare il IG. la IG.ra la IG.ra e le IGg.re CP_5 Controparte_7 Controparte_6 CP_1
, , , tutti in solido tra loro, a pagare al fallimento
[...] CP_3 CP_2 Parte_1
euro 148.415,00, ovvero la maggiore o minor somma, da liquidarsi Parte_1 Parte_1
anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento, e interessi legali dalla domanda sino al saldo, stante l'inefficacia a norma dell'art. 44 L.F. e dell'art. 1190 c.c. nei confronti del fallimento del pagamento di euro 148.415,00 eseguito dai IGg.ri Per_1 CP_1
, , al fallito IG. ;
[...] CP_2 CP_3 Parte_2
- accogliere l'appello, riformare la sentenza n. 348/2023 del Tribunale di Massa relativamente al capo in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal fallimento nei confronti del notaio e per l'effetto, in via subordinata, in caso di rigetto delle domande CP_4
proposte contro il IG. la IG.ra la IG.ra e
contro
CP_5 Controparte_7 Controparte_6
la IG.ra , la IG.ra , la IG.ra , ovvero in caso di Controparte_1 CP_3 CP_2
accoglimento delle domande proposte contro il IG. la IG.ra la CP_5 Controparte_7
IG.ra e contro la IG.ra , la IG.ra , la IG.ra Controparte_6 Controparte_1 CP_3 [...]
per un importo inferiore a quanto richiesto dal fallimento, condannare il notaio CP_2 [...]
a risarcire il danno che ha cagionato al fallimento che si quantifica in euro CP_4 Pt_1
148.415,00, ovvero la maggiore o minor somma, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento, e interessi legali dalla domanda sino al saldo, stante l'inefficacia a norma dell'art. 44 L.F. e dell'art. 1190 c.c. nei confronti del fallimento del pagamento di euro 148.415,00 eseguito dai IGg.ri , , Per_1 Controparte_1 CP_2
al fallito IG. ; CP_3 Parte_2
2 - respingere l'appello incidentale proposto dalle parti appellate;
- con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio”
PARTE APPELLATA
Per , ed : Controparte_1 CP_2 CP_3
“ Respinta ogni avversa difesa, eccezione e conclusione
In via pregiudiziale e nel merito
Dichiararsi inammissibile l'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc per i motivi indicati e, in subordine, respingersi l'appello principale nel merito e, quindi, respingersi le domande proposte nei confronti delle appellate , e in quanto carenti di legittimazione CP_1 CP_3 CP_2
passiva e, in ogni caso, premessi gli accertamenti del caso, in quanto infondate in fatto e diritto
e/o perché prescritte e, in ogni caso, confermarsi la sentenza del Tribunale di Massa sul punto.
In via di appello incidentale
Riformarsi la sentenza di primo grado nel punto in cui ha dichiarato simulato l'atto di compravendita per Notar Rep. 61202 del 18/03/2008 e in malafede e consapevoli le CP_4
IGnore del fallimento del fratello, negando tale simulazione e qualsiasi malafede e Pt_1
consapevolezza delle appellate.
In via di appello incidentale condizionato
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dall'attore/appellante principale nei confronti delle IGnore , e , CP_1 CP_3 CP_2
dichiararsi tenuto e condannarsi il Notaio nato a [...] il [...], CP_4
C.F. , con studio in Via Enrico da Porto n. 10/C, 37023 Grezzana (VR), CodiceFiscale_1
per i motivi esposti, al risarcimento del danno per il negligente svolgimento dell'attività professionale dello stesso, che si quantifica nella somma di Euro 37.103,75, o di quella maggiore
o minore che verrà ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, in favore di ciascuna delle IGnore , oltre interessi e rivalutazione. Pt_1
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento della somma liquidata per Co patrimonio netto della società al IGnor , condannarsi gli eredi Parte_4 Parte_2
del Geom. IGnori e anche nella qualità Per_1 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
di eredi della IGnora , coniuge del de cuius, ciascuno per la rispettiva quota CP_8
ereditaria, a tenere manlevate e indenni le appellate di quanto le stesse dovessero essere Pt_1
tenute a pagare in eccedenza rispetto alla propria quota di competenza.
In ogni caso
3 Con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre 15% rimb. forf. IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione della prova per testi sulla seguente circostanza, ove occorra, perché in realtà non contestata dal Notaio CP_4
3) "Vero che già nell'anno 2007 il Registro delle Imprese presso la CCIAA di RO, rilasciava certificazioni e/o visure attestanti le informazioni di cui alla "scheda persona" a nome
[...]
che mi si rammostra (doc. 4)". Pt_2
Si indica a teste sulla circostanza il IGnor di RO (Conservatore Registro Imprese Tes_1
di RO). Ove occorra, si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento della data a decorrere dalla quale era possibile il rilascio dagli sportelli dell'Ufficio del Registro delle Imprese della scheda persona contenente le risultanze di cui al doc.
4
Ove occorra, si chiede l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento della data a decorrere dalla quale era possibile il rilascio dagli sportelli dell'Ufficio del Registro delle Imprese della scheda persona contenente le risultanze di cui al doc. 4”
Per CP_4
“ 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
[...]
per tutti i motivi rappresentati. Parte_1
2) Rigettare nel merito il gravame contro la sentenza in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la integrale compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante Parte_1
e le appellate , e al pagamento
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
a favore dell'appellato notaio delle spese del primo grado e secondo di giudizio CP_4
nella misura ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Per d CP_5 Controparte_6 Controparte_7
“ - Rigettarsi in toto l'appello per i motivi su esposti con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
- In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello promosso da controparte si chiede l'accoglimento delle domande tutte, anche in via riconvenzionale e di manleva, formulate da questa difesa nel giudizio di primo grado e precisate con note di trattazione scritta per
4 l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/03/2023, che di seguito si trascrivono integralmente:
- rigettarsi in toto le domande tutte formulate dal nei confronti del Geometra Parte_1
e quindi dei GN e perché Per_1 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
inammissibili e infondate in fatto ed in diritto e comunque per intervenuta prescrizione e decadenza, per tutti i motivi su esposti e, in ogni caso, per carenza della legittimazione passiva del
Geometra e quindi dei GN e Per_1 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- rigettarsi in toto le domande tutte formulate dalla difesa delle IG , e CP_3 CP_2
nella citazione per chiamata in causa nei confronti del Geometra e quindi dei CP_1 Per_1
GN e perché inammissibili e infondate in fatto CP_5 Controparte_6 Controparte_7
ed in diritto e comunque per intervenuta prescrizione e decadenza, e, in ogni caso, per carenza della legittimazione passiva del Geometra e quindi dei GN Per_1 CP_5 CP_6
e per incompetenza e carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale, per
[...] Controparte_7
assoluta incertezza del petitum e della causa petendi delle domande formulate nei confronti del
Geom. e quindi dei GN e per tutti i Per_1 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
motivi su esposti;
- in subordine, qualora sia condannato il Geometra e quindi i GN Per_1 CP_5
e al pagamento di somme a favore delle IG , Controparte_6 Controparte_7 CP_3
e e/o del condannarsi il Notaio di RO a CP_2 CP_1 Parte_1 CP_4
tenere manlevato e indenne il Geometra e quindi i GN Per_1 CP_5 CP_6
e da ogni conseguenza pregiudizievole del presente procedimento, o
[...] Controparte_7
comunque a corrispondere al Geometra e quindi ai GN Per_1 CP_5 CP_6
e le somme che verranno da questi corrisposte alle IG ,
[...] Controparte_7 CP_3
e e/o al stante la responsabilità dello stesso, per i motivi CP_2 CP_1 Parte_1
di cui in narrativa;
- in subordine, qualora sia condannato il Geometra e quindi i GN Per_1 CP_5
e al pagamento di somme a favore del Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
condannarsi, altresì, in solido tra loro e/o con il Notaio o comunque ciascuno pro CP_4
quota, le IG , e e il Notaio a tenere manlevato e CP_1 CP_3 CP_2 CP_4
indenne il Geometra e quindi i GN e Per_1 CP_5 Controparte_6 CP_7
da ogni conseguenza pregiudizievole del presente procedimento, o comunque a
[...]
corrispondere al Geometra e quindi ai GN e Per_1 CP_5 Controparte_6
le somme che verranno da questi corrisposte al per i Controparte_7 Parte_1
motivi di cui in narrativa;
5 - in ogni caso rigettarsi le domande formulate nei confronti dei GN , ed CP_5 CP_6 in qualità di eredi della IG , per i motivi di cui in narrativa” Controparte_7 CP_8
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato Parte_1
, in persona del curatore fallimentare, impugnava la sentenza nr. 348/2023 del Tribunale di
[...]
Massa con cui venivano rigettate tutte le domande proposte dall'odierna parte appellante con condanna della medesima al pagamento in favore di e CP_5 Controparte_6 CP_7
la complessiva somma di euro 9.000,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.
[...]
Tale sentenza dichiarava inoltre integralmente compensate le spese nei reciproci rapporti residui.
Con atto di citazione deduceva: Parte_1
- che ( di seguito ) era stata dichiarata Parte_1 Pt_1
fallita il 26/09/2007 dal Tribunale di Massa con sentenza n. 24/2007. La sentenza che aveva dichiarato il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili era stata iscritta nel registro imprese il 3.10.2007, come risultante dalla visura storica del registro delle imprese (
DOC.2 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante);
- che con la citata sentenza il Tribunale di Massa aveva dichiarato, in data 26.9.2007, anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile titolare di una quota di € 1.150,00 Parte_2
della società fallita ( DOC.2 Ibidem);
- che con cessione di quota del 18.3.2008 repertorio 61202, ricevuto dal notaio di CP_4
Grezzana, ( dichiarato fallito il 26.9.2007), quale pieno proprietario della quota Parte_2 indivisa di 250/1000, aveva ceduto a e , verso corrispettivo di € CP_1 CP_3 CP_2
120.000,00 la predetta quota del fabbricato ad uso civile abitazione, con corte pertinenziale, posto in Grezzana e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune ( DOC.3 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante);
- che, precedentemente, con atto modificativo di società in nome collettivo del 14.2.2008 repertorio n.61122, ricevuto dal medesimo notaio, e le sorelle e Parte_2 CP_1 CP_3
erano subentrate nella società di cui era socio il padre al 50%, , deceduto CP_2 Persona_2
“ab intestato” il 28.10.2007, con denominata la Per_1 Controparte_10
di seguito ) proseguendo nell'attività sociale;
[...] Controparte_11
- che in conseguenza di tale subentro era divenuto titolare di una quota di Parte_2 [...]
pari al 12,5% del capitale sociale;
CP_11
- che con atto di compravendita stipulato in data 29.2.2008 repertorio n. 61163 e ricevuto dal sopracitato notaio, vendeva a la piena proprietà di un Controparte_11 CP_12 fabbricato industriale posto a Grezzana, per il prezzo di € 1.200.000,00 distinto al Catasto
6 Fabbricati del Comune di Grezzana al foglio 43, particella 145 subalterno 1 e relativa corte pertinenziale distinta al Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio 43, particella 145, subalterno 3 ( DOC.5 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante);
- che alla stipula di tale atto erano intervenuti personalmente tutti i soci di CP_11
e precisamente: , , , ;
[...] Per_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 Parte_2
- che con contratto del 29.2.2008 repertorio n. 61165 autenticato nelle firme dal notaio CP_4
, , e in qualità di soci di Per_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 Parte_2 [...]
, dichiaravano di sciogliere la predetta società con contestuale nomina di CP_11 Per_1
quale liquidatore ( DOC.6 delle produzioni sotto fascicolo di parte appellante);
[...]
- che in conseguenza dell'atto repertorio n. 61165 e del successivo scioglimento della società
aveva ricevuto l'importo di € 148.415,00 pari alla quota di cui era titolare nella Parte_2
sopracitata società;
- che pertanto i pagamenti eseguiti in favore di , fallito in data 26.09.2007 con Parte_2
iscrizione nel Registro delle Imprese in data 03.01.2007, anziché al fallimento Pt_1
avrebbero dovuto essere dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 42 e 44 L.F.;
- che la curatela del fallimento aveva tentato di risolvere la controversia in via stragiudiziale senza sortire alcun effetto.
Si costituiva parte convenuta eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza da parte del fallimento dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato ex art. 25 n.6 L.F.. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree e la chiamata in causa del notaio e di CP_4 Per_1
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del notaio che costituitosi eccepiva CP_4 preliminarmente l'avvenuta prescrizione dell'azione, deduceva la propria assenza di responsabilità per impossibilità con i mezzi dell'epoca di accertare il fallimento personale di . Parte_2
Il Tribunale autorizzava altresì la chiamata in causa di che, costituitosi in giudizio, Per_1
eccepiva la nullità per indeterminatezza della domanda svolta nei propri confronti dalle sorelle
, e comunque la prescrizione di ogni pretesa vantata nei suoi confronti in ordine alle Pt_1
attività della società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_11
09.10.2008; per tale motivo eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita mediante istruttoria documentale e prova testimoniale.
A seguito del decesso di il processo veniva interrotto e successivamente riassunto su Per_1 istanza del fallimento nei confronti degli eredi di quest'ultimo e CP_7 CP_5 CP_6
[...]
7 Il Tribunale di Massa pronunciava la sentenza nr. 348/2023, rigettava le domande proposte e condannava il fallimento medesimo al pagamento in favore di e CP_5 Controparte_6
della complessiva somma di euro 9.000,00 oltre 15% rimborso spese generali, Controparte_7
iva e cpa.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
[...]
L'appellante deduceva l'erroneità del provvedimento nella parte il Tribunale aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art.2949 c.c., in luogo del termine ordinario di prescrizione decennale ex art.2946 c.c., alla domanda di ripetizione del pagamento di quanto corrisposto in favore di dai soci della per complessivi € Parte_2 Controparte_11
148.415,00.
La parte deduceva inoltre l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità del notaio respingendo la domanda di condanna al CP_4
risarcimento del danno svolta nei confronti del medesimo per aver impedito al fallimento di incassare la somma di € 148.415,00 facendo intervenire nell'atto notarile un soggetto dichiarato fallito in luogo del curatore fallimentare.
Si costituivano per la parte appellata ed eccependo l'inammissibilità CP_1 CP_2 CP_3 dell'appello ex art.342 c.p.c. chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto;
proponeva appello incidentale con particolare riferimento al capo della sentenza impugnata in cui il Tribunale aveva affermato la natura simulata dell'atto di cessione di quota immobiliare di cui alla successione ereditaria di ( deceduto ab intestato in data Persona_2
28.10.2007)
Si costituiva per la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto CP_4
immotivata in fatto e in diritto;
proponeva appello incidentale in riferimento alla compensazione delle spese tra le parti in causa disposta in primo grado.
Si costituivano per la parte appellata ed eccependo CP_5 CP_6 Controparte_7
l'inammissibilità del primo motivo ex art.345 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
La Corte, con provvedimento del 8.1.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 20.12.2023 e rilevata la ritualità del contraddittorio, assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano tempestivamente comparse conclusionali e note di replica.Il conIGliere istruttore riferiva della causa al Collegio in data 7 maggio 2025.
8
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. eccepita da parte appellata Pt_1
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
Preliminarmente occorre osservare che non è stata impugnata la sentenza nella parte in cui sono state respinte le domande proposte dal nei confronti delle sorelle relativamente Parte_1 Pt_1 all'acquisto della quota ereditaria del fratello dell'immobile sito in Grezzana. Pt_2
Pertanto su tale rigetto è sceso il giudicato e le sorelle non hanno alcun interesse Pt_1 all'impugnazione della motivazione che ha concluso per il rigetto divenuto definitivo.
Infatti “le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (Cass. Sez. 5, 24/01/2025, n. 1770, Rv. 673817 - 01).
2.1 Erroneità della sentenza per non avere applicato il termine di prescrizione decennale per la domanda di ripetizione del pagamento inefficace, eseguito al soggetto non legittimato a riceverlo.
Violazione art. 44 L.F.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art.2949 c.c., in luogo del termine ordinario di prescrizione decennale ex art.2946 c.c., alla domanda di ripetizione del pagamento eseguito dai soci di in favore di ( pari ad € 148.415,000) Controparte_11 Parte_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento intervenuta nei suoi confronti.
Occorre premettere in fatto:
9 - che con rogito notarile del 29.02.2008 la ha venduto un bene immobile al prezzo di Parte_4
€ 1.200.000,00= e che lo stesso giorno la società è stata posta in liquidazione nominando liquidatore Per_1
- che il fallimento deduce che il liquidatore avrebbe pagato al fallito la quota di sua pertinenza in sede di liquidazione pari ad € 148.415,00=
- che costituendosi il aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto la società CP_5 non era più esistente, ma non ha in alcun modo compiutamente contestato l'avvenuto pagamento, adducendo semmai la mancanza di “colpa” ovvero la responsabilità delle altre socie;
CP_1
- che le sorelle non hanno neppure contestato, quali ex socie della che sia stata Pt_1
effettuata la liquidazione del patrimonio della stessa con i relativi pagamenti.
Ciò premesso deve ritenersi non contestato l'avvenuto pagamento in forza del disposto dell'art. 115 c.p.c. in quanto quando la parte attrice deduce specifici fatti controparte è onerata di prendere posizione sugli stessi.
Infatti la 'non contestazione' espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati, soggiacendo inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie. In quest'ottica, mentre i fatti dedotti con gli atti introduttivi del giudizio possono essere contestati fino alla prima udienza, quelli allegati per la prima volta all'udienza di trattazione possono essere contestati solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Ciò in quanto la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce del comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni sancite dall'art. 183 c.p.c.. Solo quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, esso non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa.
Peraltro “ Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda;
pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica”. (Cass. Sez. 3, 15/02/2023, n. 4747, Rv. 666925
- 01).
E' altresì pacifico che la s.n.c. è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
10 “La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
(Cass. Sez. 2, 04/12/2024, n. 31130, Rv. 673045 - 01).
Questo principio può essere applicato al caso in esame in cui tutti i successori, già ex soci della società, si sono costituiti in giudizio e si sono difesi sulle domande nei loro confronti svolte a tale titolo.
Su queste premesse occorre evidenziare come la dichiarazione di fallimento inneschi effetti su tre piani correlati: “ - Il primo attiene all'apertura del concorso tra i creditori;
il secondo concerne lo spossessamento ex art. 42 I. fall.; il terzo riguarda l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito in costanza di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 44 I. fall.. Com'è noto, la dichiarazione di fallimento implica, ai sensi dell'art. 52, comma 1, I. fall., anzitutto l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. La procedura concorsuale si regge, da lì in avanti, su due precipue regole: quella del concorso formale, in base alla quale tutti i creditori sono tenuti a far accertare le rispettive ragioni nelle forme tratteggiate dagli artt. 92 e ss. I. fall.; quella del concorso sostanziale, in virtù della quale i creditori possono soddisfarsi proporzionalmente, ferme le rispettive cause di prelazione, sul ricavato della vendita dei beni del fallito e sull'attivo fallimentare.In conseguenza della declaratoria fallimentare ex art. 42, comma 1, I. fall. "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento". Pertanto, all'imprenditore fallito è sottratto ope legis il potere di amministrare e di disporre dei propri beni, che viene concentrato in capo al curatore. Il fallito conserva la titolarità dei diritti reali e dei rapporti obbligatori, ma perde radicalmente la legittimazione ad amministrarne e disporne, passando essa in capo al curatore. Il fallimento comporta non solo il vincolo di indisponibilità su tutti i beni del debitore (art. 2913 c.c.) ma l'insensibilità del patrimonio di questi alle obbligazioni di qualunque genere egli possa assumere dopo la dichiarazione di fallimento. Lo spossessamento colpisce anche i beni (e le utilità) in possesso del fallito, ma di proprietà di terzi, i quali per recuperarli potranno richiedere, in sede fallimentare, la rivendicazione, la restituzione o la separazione. Se l'art. 42 pone un generale vincolo di indisponibilità sui beni acquisiti al fallimento,
11 il successivo art. 44 individua la portata sanzionatoria di quel vincolo. Avendo perso la legittimazione, gli atti e i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori ai sensi della norma testé evocata. Quest'ultima va evidentemente letta in stretta connessione con il principio di indisponibilità del patrimonio del fallito di cui costituisce diretta conseguenza e con la tutela della par condicío creditorum, dal momento che, verificatosi in forza dell'art. 42 lo spossessamento del fallito, la naturale conseguenza sul piano funzionale è proprio quella dell'inefficacia di eventuali atti dispositivi dal medesimo posti in essere;
l'art. 44 costituisce in tal senso l'esplicitazione più evidente dello spossessamento che rende il patrimonio del fallito insuscettibile di variazioni successive alla data di fallimento che possano inficiare il soddisfo dei creditori, di modo che le somme o i beni di cui il fallito abbia disposto con atti inefficaci continuano a far parte della massa attiva ai fini del soddisfo dei creditori. In definitiva, l'effetto del fallimento è duplice: privativo per l'ente fallito, cui è incontrovertibilmente sottratta la capacità di disporre dei beni, delle somme e utilità che ricadono nel perimetro patrimonio societario;
attributivo per il curatore, che, a tenore dell'art. 31 I. fall., ha l'amministrazione in via esclusiva del patrimonio fallimentare ed è onerato di compiere tutte le operazioni della procedura, anche relativamente a rapporti giuridici, economici e fiscali ricadenti nella sfera giuridico-economica del debitore fallito, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Oggetto dello spossessamento di cui al menzionato art. 42 I. fall. sono, già in virtù della sentenza dichiarativa di fallimento, i beni mobili, gli immobili, i beni immateriali, i poteri, le azioni, le facoltà, le potestà, le aspettative, i rapporti giuridici e - infine - i beni sui quali i terzi vantino diritti reali o personali. Questi ultimi non potranno, pertanto, conseguire per le vie brevi quanto di loro spettanza, ma rimarranno onerati di proporre domande di rivendicazione e di restituzione ai sensi dell'art. 93 e dell'art. 103 I. fall. (Cass. n. 607 del 2012). Del pari, ogni qualvolta reclamino il riconoscimento di un credito dovranno chiederne l'ammissione al passivo e chiederne la verifica nelle forme procedurali di legge, che sono quelle che consentono a ciascun creditore di partecipare alla liquidazione del patrimonio del debitore attraverso la presentazione della domanda di insinuazione al passivo e la prova del credito. Solo a seguito dell'ammissione, i creditori oltre che concorsuali diventano concorrenti ed hanno diritto ad essere soddisfatti secondo il principio della parità di trattamento, salve le cause legittime di prelazione. In questo quadro, tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione del fallimento sono sanzionati come inefficaci rispetto ai creditori ai sensi dell'art. 44 I. fall., a prescindere dalla loro idoneità a recare pregiudizio ai creditori. - La norma testé rammentata costituisce l'attuazione normativa del principio della par condicio creditorum e della conservazione della massa attiva fallimentare già spossessata automaticamente in esito alla dichiarazione di fallimento, ai sensi
12 dell'art. 42 I. fall.. Nell'alveo dei pagamenti inefficaci ex art. 44 I. fall. rientra, ad onta del riferimento testuale, ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito o comunque capace di incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato. Le ragioni di tutti i creditori - nessuno escluso - vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione del patrimonio del fallito da parte del curatore, sicché nessuna interferenza del fallito è ammissibile, dacché essa vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità” ( Cass. 16/06/2021, n. 16958, Rv. 661606 in motivazione).
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, in conclusione, in tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza che assuma rilevanza lo stato soggettivo del solvens (Cass.19165/2007).
Infatti gli effetti della sentenza di fallimento si producono nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, “ sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici”.
Tutto ciò premesso il motivo è fondato e deve essere accolto.
E' pacifico il pagamento e il disposto dell'art. 44 L.F. opera di diritto.
“L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2, l.fall., volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del pagamento effettuato in favore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ha natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento, sicché la prescrizione dei diritti relativi a tale rapporto (nella specie, il termine triennale di prescrizione previsto per l'azione giudiziaria contro l'amministrazione postale per i servizi di bancoposta dall'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 156 del 1973) non si applica all'azione di inefficacia, che, trovando la sua "ratio" nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre da parte del debitore, non è soggetta a prescrizione perché diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori”.
Devono quindi essere accolte le domande di ripetizione da parte del con condanna delle Parte_1 parti al pagamento, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Tuttavia la condanna non può essere solidale tra le parti,eredi da una parte;
e le sorelle Per_1
dall'altra; queste quali ex socie devono essere condannate in via solidale tra loro in quanto Pt_1
hanno eseguito il predetto pagamento in tale veste e nei limiti della loro quota sociale ovvero del
50% pari ad € 74.207,50.
13 Gli eredi del socio invece, sono tenuti ciascuno pro quota ai sensi dell'art. 752 c.c.. Infatti CP_5
in caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (Cass. Sez. 6-2,
Sentenza n. 8487 del 29/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4199 del 03/03/2016; Sez. 2, Sentenza n.
13644 del 04/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5100 del 09/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del
21/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 785 del 27/01/1998).
Peraltro non risulta essere erede del de cuius e pertanto le domande proposte nei suoi CP_8
confronti devono essere dichiarate inammissibili.
3. Sulle rispettive domanda di manleva degli ex soci della s.n.c.
Esse devono essere respinte in quanto l'inefficacia del pagamento è automatica non rilevando lo stato soggettivo dell'agente.
4. Sulle domande nei confronti del Notaio
Le sorelle hanno riposto la domanda di risarcimento danni nei confronti del Notaio e i Pt_1
fratelli quella di manleva.La domanda proposta con l'atto di chiamata del terzo nei confronti CP_5
del Notaio da parte delle sorelle deve essere qualificata come “domanda di manleva” Pt_1 essendo chiesto esclusivamente l'importo di cui all'atto della prestazione professionale in esame.
Esse devono essere accolte.
Secondo costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “l'obbligo del notaio sull'accertamento della capacità a disporre dell'alienante deriva dal combinato disposto dell'art. 28, n. 1 della legge. not., con gli artt. 54, 55 e 56 del r.d.l. 10 settembre 1914, n. 1326, dal quale risulta che fra gli obblighi inerenti alla funzione notarile rientra anche quello di accertare la capacità legale a contrarre delle parti dell'atto rogando, ed è, pertanto, incontestabile che tale controllo debba riguardare anche l'eventuale qualità di fallito rivestita da una o più di tali parti, pur ammettendo che la sentenza dichiarativa di fallimento, che comporta quale effetto più eclatante il cosiddetto spossessamento del debitore, e cioè la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni da parte del fallito ed il passaggio dell'amministrazione al curatore, implica una forma del tutto particolare e limitata d'incapacità del fallito. La detta sentenza di questa Corte precisa che la legge fall. all'art. 50 (allora in vigore, come pure al momento della stipula del rogito da parte del notaio e abrogato, a partire dal 16.1.2006, per effetto del d.lgs. n. 5 del 9/01/2006), oltre Per_3
a prevedere al 1° comma che nella cancelleria di ciascun Tribunale fosse tenuto un registro per l'iscrizione dei nominativi di coloro che erano stati dichiarati falliti dal Tribunale stesso, stabiliva
14 anche al 3° comma che ogni fallito, finché l'iscrizione non fosse stata cancellata, era «soggetto alle incapacità stabilite dalla legge» e che l'art. 14 del r.d. n. 1326 del 1914, art. 55 stabiliva l'obbligo per i cancellieri dei Tribunali e delle Corti di appello di trasmettere al conIGlio notarile ed all'archivio notarile del luogo un estratto di tutte le sentenze, civili e penali, portanti tra l'altro la dichiarazione di fallimento per l'inoltro a tutti i notai del distretto di Corte d'appello, cosicché il notaio poteva con adeguato impiego della diligenza professionale, accertare la capacità a disporre dell'alienante. Nella specie, inoltre, con riferimento al fallimento di questa Corte Persona_4
(Cass. n. 27614 del 29/10/2019, non massimata ma resa in causa nella quale ad agire in sede di legittimità, al fine di evitare l'obbligazione dell'assicuratore, era la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del notaio rogante) ha già ritenuto che il notaio (in detta controversia altro dalla dottoressa avesse l'obbligo, rientrante nel perimetro delle sue Persona_5 prestazioni professionali ordinariamente eIGibili e dovute in base all'art. 1176 cod. civ., di accertare se lo stesso alienante nella presente controversia, ossia….., fosse o meno capace di disporre validamente del bene immobile alienato, anche se si trattava di un immobile sito in
Livorno, ossia in ambito territoriale diverso da quello in cui il fallimento, nel 1988, risultava essere stato dichiarato” ( Cass. Sez. 3, 13/09/2023, n. 26448, Rv. 668662 – 01, in motivazione).
Ciò premesso nel caso in esame il Notaio non ha dato prova di avere agito con l'ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c., trattandosi di responsabilità contrattuale nei confronti dei soci della s.n.c. che hanno richiesto l'atto di vendita del bene societario, avendo questi solo dedotto
“l'impossibilità, all'epoca dei fatti, di far ricorso a strumenti tecnici introdotti in epoca successiva”.
Il Notaio non ha provato di avere consultato gli estratti cartacei delle sentenze di fallimento relative al distretto di Massa, non avendo dato rilevanza alla circostanza che in sede di rogito il fallito dichiarò di risiedere in RO da poche settimane, omettendo di accertarsi della precedente residenza e dei relativi controlli, come peraltro risulta pacificamente ammesso dal tenore delle difese proposte.
Peraltro il Notaio non ha provato neppure di avere consultato il Registro delle Imprese di RO
e il Casellario Giudiziario ove è possibile la ricerca per “nominativo”.
Tutto ciò premesso il Notaio deve tenere indenne gli ex soci da quanto ciascuno sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza, ritenendosi provato il nesso causale tra la stipula della vendita del bene sociale che ha scaturito a sua volta l'obbligo di restituzione del pagamento della quota in favore del fallito e di cui esso non poteva disporre.
Si rileva infine che le domande del fallimento nei confronti del Notaio erano formulate in via subordinata e che gli altri motivi di appello risultano assorbiti.
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5. sulle spese di giudizio
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame risulta la soccombenza di tutti gli ex soci, in solido tra loro per le spese processuali nei confronti del . Peraltro essi risultano vincitori nei confronti del Notaio. Parte_1
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono quindi poste a carico degli ex soci nei confronti del fallimento, mentre le loro spese sono poste a carico del Notaio. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod, nei valori medi, secondo il valore della lite. E in particolare: valore inferiore ad € 260.000.00:
a. davanti al Tribunale
1. Studio controversia: € 2.552,00=
2. Fase introduttiva : € 1.628,00=
3. fase istruttoria: € 2.835,00= ( riduzione del 50%)
4. Fase decisionale: € 4.253,00=totale per compensi avvocato:€ 11.268,00=
b. nel presente giudizio
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva : € 1.418,00=
3. fase istruttoria: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto che l'appello incidentale di , E è dichiarato CP_13 CP_2 CP_3
inammissibile; e che quello di è respinto. CP_4
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in riforma della sentenza impugnata:
[...]
a. dichiara inefficace ex art. 44 L.F. il pagamento della somma di € 148.415,00 effettuato da Per_1
, , in favore di;
[...] Controparte_1 CP_3 CP_2 Parte_2
16 b. dichiara tenuti e condanna gli eredi di ciascuno pro quota al pagamento nei confronti Per_1
del della somma di € 74.207,50= Parte_1
oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al saldo;
c. dichiara tenuti e condanna , , , in via solidale tra loro, Controparte_1 CP_3 CP_2
al pagamento in favore del Parte_1
della somma di € 74.207,50= oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di
[...]
citazione in primo grado al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna a tenere indenne e per questo i suoi eredi pro CP_4 Per_1
quota, , , dei pregiudizi economici conseguenti alla Controparte_1 CP_3 CP_2
presente sentenza;
3) dichiara inammissibile le domande proposte nei confronti di;
Parte_5
4) dichiara inammissibile l'appello incidentale di , , ; Controparte_3 Controparte_1 CP_2
5) respinge l'appello incidentale di CP_4
6) Dichiara tenuti e condanna e per questo i suoi eredi, , , Per_1 Controparte_1 CP_3
, tutti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio CP_2
sostenute dal Fallimento parte appellante che liquida:
a.per il primo grado in € 11.268,00 per compensi di avvocato;
b. per il presente grado in € 9.991,00 per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
7) Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di lite di sostenute nel presente CP_4
giudizio da e per questo i suoi eredi, da un parte e , , Per_1 Controparte_1 CP_3
, altra parte, che liquida per ciascuna di esse in: CP_2
a. per il primo grado in € 11.268,00 per compensi di avvocato;
b. per il presente grado in € 9.991,00 per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi di giudizio;
8) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale di CP_1
, , è dichiarato inammissibile;
e quello di è
[...] CP_3 CP_2 CP_4
respinto;
9) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di conIGli alli 07 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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