Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Sentenza breve 7 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 16/04/2021, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00500/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2020, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Denis Rosa e Maria Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, via Torre Belfredo, n. 13/4;
contro
Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento di assegnazione del sostegno didattico del -OMISSIS-, con cui -OMISSIS-ha assegnato all'alunno -OMISSIS-un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (15 ore settimanali) senza la previa redazione del propedeutico Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I.) per l'anno scolastico in corso e, dunque, in assenza della necessaria previa valutazione del fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico.
e per la condanna, anche con provvedimento cautelare
dell'Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del P.E.I. per l'anno scolastico in corso e alla sua esecuzione in favore dell'alunno disabile -OMISSIS- con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente impugna gli atti con i quali è stato assegnato all’alunno un numero insufficiente di ore di sostegno;
- che con ordinanza -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione;
- che è stata fissata l’odierna camera di consiglio del 14 aprile 2021 per verificare l’evoluzione della vicenda sul piano procedimentale e processuale;
- che l’Amministrazione si è costituita in giudizio e con nota depositata agli atti il-OMISSIS-ha reso noto di aver ottemperato all’ordinanza cautelare riconoscendo a seguito della redazione del P.E.I. per il minore la necessità di un sostengo didattico con rapporto 1:1;
- che l’Amministrazione ha assicurato il sostegno in 22 ore settimanali attingendo in via provvisoria dall’organico dell’autonomia già presente nell’Istituto, ed inviando una richiesta all’ufficio scolastico competente per ricevere 7 ore aggiuntive di sostegno da aggiungere a completamento delle 15 di cui l’alunno già fruisce;
- che è necessario fissare la camera di consiglio del 12 maggio 2021 per sentire le parti al fine di valutare l’eventuale persistenza o meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso tenuto conto dell’ottemperanza all’ordinanza cautelare e alle ore di sostegno assegnate per l’anno scolastico in corso;
- che in quella sede verrà valutata la sussistenza o meno dei presupposti per l’eventuale pronuncia di una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che la ripartizione delle spese del giudizio tra le parti verrà disposta al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) rinvia la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, per verificare la permanenza o meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso anche ai fini dell’eventuale pronuncia di una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.