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9 febbraio 1957
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26 agosto 1962
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5 dicembre 1994
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16 dicembre 1994
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1 gennaio 2006
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11 marzo 2021
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Art. 68. (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio)
L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. ((89))
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta', di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349 . (59)
--------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 , come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 16/12/1994, n. 293), ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo.
Si intendeno, pertanto, ripristinati i commi da 1 a 8, in precedenza erroneamente abrogati.
La suddetta modifica entra in vigore il 16/12/1994. --------------- AGGIORNAMENTO (89)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2021, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/2021, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie".
L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. ((89))
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta', di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349 . (59)
--------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 , come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 16/12/1994, n. 293), ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo.
Si intendeno, pertanto, ripristinati i commi da 1 a 8, in precedenza erroneamente abrogati.
La suddetta modifica entra in vigore il 16/12/1994. --------------- AGGIORNAMENTO (89)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2021, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/2021, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie".
Commentari • 18
- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004 · 4.1746707
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 05/10/2020, n. 1244Provvedimento: […] che, tuttavia, il ricorrente non ha ritenuto soddisfacente tale giudizio in ragione del fatto che al termine dei 90 giorni assegnati avrebbe raggiunto 569 giorni di aspettativa, superando così il limite massimo di 548 giorni (corrispondenti a 18 mesi ex art. 68 del DPR 3/1957) di aspettativa continuativa per infermità ed ha, pertanto, proposto ricorso alla commissione medica di seconda istanza, la quale lo ha giudicato “ non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella P.P. a decorrere dalla data odierna (28/04/2015). […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- valutazione delle prove·
- violazione art. 12, 14, 16 DPR 461/2001·
- compensazione delle spese processuali·
- transito in ruoli civili·
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- art. 68 DPR 3/1957·
- violazione art. 3, 6, 21 octies legge 241/1990·
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