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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1252/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Torre, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Tranchida, C.F._2
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc. Corte di Appello, Ritenere e dichiarare che il Sig. Controparte_1
non ha depositato la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni avendo omesso il deposito della dichiarazione dei redditi 2022/ 2023 ordinando il deposito qualora la S.V. lo ritenga opportuno;
1 NEL MERITO in parziale riforma della sentenza n.903/2024 del Tribunale di Termini
Imerese:
Rideterminare l'assegno di mantenimento da porre in capo al coniuge non affidatario ed in favore dei figli nell'importo di E.845,264 mensili;
o in rispetto dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Termini Imerese del 7.05.2018 rideterminare l'assegno in E.650,00 rivalutato dalla domanda ad oggi;
Assegnare all'odierna appellante in rispetto della sentenza della Corte di Cassazione
7991/2024 per le esigenze abitative del coniuge affidatario e dei minori l'importo di E.250,00
Porre a carico di ambedue i coniugi in rispetto dell'ordinanza della Corte Di Appello di
Palermo resa fra le parti dell'odierno giudizio il 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori.
Il tutto con vittoria di spese competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado.”
Conclusioni per l'appellato: “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo voglia rigettare
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.”
Il P.G. esprime parere favorevole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 903/2024, resa il 4 giugno 2024 e pubblicata in data 10 giugno 2024, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 [...]
, il Tribunale di Termini Imerese, per quanto qui rileva, ha Controparte_1
definitivamente pronunciato la separazione personale dei coniugi che avevano contratto matrimonio a Bisacquino il 4 luglio 2007; ha rigettato le reciproche domande di addebito;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, (nata a [...] il Persona_1
30/04/2009) e (nato a [...] il [...]), con collocamento Persona_2
prevalente presso il domicilio materno e demandato allo Spazio neutro territorialmente competente la prosecuzione degli incontri tra la minore e il padre;
ha rigettato la Per_1
domanda dell'appellante volta all'ottenimento di un contributo al mantenimento per sé e posto a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere alla appellante la somma mensile di euro
400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
2 2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 10 luglio 2024, lamentandone l'erroneità per non avere riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento, a causa di una erronea ricostruzione della situazione economica dei coniugi;
per avere quantificato l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico dell'appellato omettendo di applicare il protocollo del Tribunale di Palermo, escludendo, altresì, la somma destinata al contributo all'affitto.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 13 novembre 2024, si è costituito l'appellato, concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha espresso parere favorevole.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 dicembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, ritenendo insussistente una sperequazione economica tra i coniugi e non provato il miglior tenore di vita di cui l'appellante aveva dedotto di aver goduto in costanza di matrimonio.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della ricostruzione della condizione economica dei coniugi - e in particolare dell'appellato - effettuata dal Tribunale avendo esclusivo riguardo al reddito dichiarato dal datore di lavoro dell'appellato in sede di pignoramento presso terzi, senza tener conto del rifiuto dell'appellato di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dalle quali sarebbe emersa anche la proprietà di immobili.
8. Il motivo non è fondato.
Occorre premettere al riguardo che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di
3 mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. Cass. civ. n. 12196/2017).
Appare altresì opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In altre parole, chi si dolga della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, ritenendo che la misura fissata non gli consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza, deve provare che l'importo fissato, unitamente ai redditi che il richiedente si procuri da solo (non estendendosi l'assegno fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo) (v. Cass. civ. Ord. n.
20866/2021), sia insufficiente rispetto a detto tenore di vita.
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve darsi atto che dal confronto delle dichiarazioni reddituali prodotte risulta che l'appellante ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 11.073,00 nel 2019, € 12.753,00 nel 2020, € 19.992,00 nel 2021 e, infine, € 22.808,00 nel 2023.
Tali redditi risultano composti, per la maggior parte, dal reddito derivante dall'attività di insegnante (per cui la stessa percepisce uno stipendio che oscilla tra i 1.400,00 e i 1.700,00 euro mensili) a cui si aggiunge un reddito agrario di modesta entità (circa 628,00 euro annui) derivante dall'azienda agricola di cui è titolare.
L'appellato, dipendente di un consorzio di bonifica, mentre non ha depositato le dichiarazioni relative agli anni 2019 e 2020, ha percepito un reddito complessivo pari a € 24.472,00 nel
2021 e ad € 29.011,00 nel 2023, con uno stipendio che varia tra i 1.400,00 e i 1.600,00 euro mensili.
Ebbene, dall'esame del compendio probatorio agli atti continua a non emergere una apprezzabile sperequazione economica tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'appellante, la quale peraltro, come già correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non ha allegato alcun elemento utile ai fini della valutazione del tenore di vita goduto durante la convivenza.
4 Alla luce di tali considerazioni, deve essere confermato il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento di un assegno di mantenimento in favore di
. Parte_1
10. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato l'assegno di mantenimento indiretto in favore della prole nella misura di euro
400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio), in violazione del protocollo del Tribunale di
Palermo che, in presenza di due figli, quantifica detto assegno nel 40% del reddito netto del coniuge non affidatario, nonchè omettendo di valutare che con ordinanza presidenziale del 7 maggio 2018 era stata ritenuta congrua la somma di € 650,00 mensili, comprensivi di un contributo - di € 250,00 - al canone di locazione.
11. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez.
I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Quanto, poi, al c.d. contributo all'affitto, le Sezioni Unite hanno affermato che “il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale” (Cass. Sez. Un. 18214/2015).
5 12. Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, occorre precisare che né il protocollo del
Tribunale di Palermo, impropriamente richiamato dall'appellante, né il protocollo del
Tribunale di Termini Imerese, che si è pronunciato in primo grado sul caso in esame, indicano percentuali a cui fare riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Invero, tali protocolli indicano linee guida operative sulla scorta delle disposizioni di cui all'art.337 ter c.c., norma che individua, quali criteri da valutare ai fini della quantificazione dell'assegno, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura da ciascuno assunti.
Ebbene, posto che l'appellante non ha dedotto o provato particolari e sopravvenute esigenze economiche dei figli e, come già precisato, non ha fornito elementi utili ai fini della valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non si registrano circostanze sopravvenute tali da giustificare un mutamento delle statuizioni economiche in favore dei figli contenute nella sentenza di primo grado.
Deve, pertanto, confermarsi l'obbligo in capo all'appellato di corrispondere mensilmente la somma di euro 400,00 per e , oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1 Persona_2
Non può invece trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta alla condanna di controparte al pagamento di un ulteriore importo di € 250,00 a titolo di contributo all'affitto, posto che l'appellante, convivente con i figli minori in uno stabile a più piani insieme alla sorella e alla madre, non ha fornito prova della sussistenza di un contratto di locazione con i genitori validamente stipulato in forma scritta, né, quindi, di sostenere mensilmente il pagamento del relativo canone.
13. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 903/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Termini Imerese il 4 giugno 2024;
6 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1252/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Torre, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Tranchida, C.F._2
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc. Corte di Appello, Ritenere e dichiarare che il Sig. Controparte_1
non ha depositato la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni avendo omesso il deposito della dichiarazione dei redditi 2022/ 2023 ordinando il deposito qualora la S.V. lo ritenga opportuno;
1 NEL MERITO in parziale riforma della sentenza n.903/2024 del Tribunale di Termini
Imerese:
Rideterminare l'assegno di mantenimento da porre in capo al coniuge non affidatario ed in favore dei figli nell'importo di E.845,264 mensili;
o in rispetto dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Termini Imerese del 7.05.2018 rideterminare l'assegno in E.650,00 rivalutato dalla domanda ad oggi;
Assegnare all'odierna appellante in rispetto della sentenza della Corte di Cassazione
7991/2024 per le esigenze abitative del coniuge affidatario e dei minori l'importo di E.250,00
Porre a carico di ambedue i coniugi in rispetto dell'ordinanza della Corte Di Appello di
Palermo resa fra le parti dell'odierno giudizio il 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori.
Il tutto con vittoria di spese competenze del presente giudizio e del giudizio di primo grado.”
Conclusioni per l'appellato: “L'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo voglia rigettare
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.”
Il P.G. esprime parere favorevole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 903/2024, resa il 4 giugno 2024 e pubblicata in data 10 giugno 2024, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 [...]
, il Tribunale di Termini Imerese, per quanto qui rileva, ha Controparte_1
definitivamente pronunciato la separazione personale dei coniugi che avevano contratto matrimonio a Bisacquino il 4 luglio 2007; ha rigettato le reciproche domande di addebito;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, (nata a [...] il Persona_1
30/04/2009) e (nato a [...] il [...]), con collocamento Persona_2
prevalente presso il domicilio materno e demandato allo Spazio neutro territorialmente competente la prosecuzione degli incontri tra la minore e il padre;
ha rigettato la Per_1
domanda dell'appellante volta all'ottenimento di un contributo al mantenimento per sé e posto a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere alla appellante la somma mensile di euro
400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
2 2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 10 luglio 2024, lamentandone l'erroneità per non avere riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento, a causa di una erronea ricostruzione della situazione economica dei coniugi;
per avere quantificato l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico dell'appellato omettendo di applicare il protocollo del Tribunale di Palermo, escludendo, altresì, la somma destinata al contributo all'affitto.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 13 novembre 2024, si è costituito l'appellato, concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha espresso parere favorevole.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 13 dicembre 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore, ritenendo insussistente una sperequazione economica tra i coniugi e non provato il miglior tenore di vita di cui l'appellante aveva dedotto di aver goduto in costanza di matrimonio.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della ricostruzione della condizione economica dei coniugi - e in particolare dell'appellato - effettuata dal Tribunale avendo esclusivo riguardo al reddito dichiarato dal datore di lavoro dell'appellato in sede di pignoramento presso terzi, senza tener conto del rifiuto dell'appellato di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dalle quali sarebbe emersa anche la proprietà di immobili.
8. Il motivo non è fondato.
Occorre premettere al riguardo che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di
3 mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (v. Cass. civ. n. 12196/2017).
Appare altresì opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In altre parole, chi si dolga della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, ritenendo che la misura fissata non gli consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza, deve provare che l'importo fissato, unitamente ai redditi che il richiedente si procuri da solo (non estendendosi l'assegno fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo) (v. Cass. civ. Ord. n.
20866/2021), sia insufficiente rispetto a detto tenore di vita.
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie deve darsi atto che dal confronto delle dichiarazioni reddituali prodotte risulta che l'appellante ha percepito un reddito complessivo pari ad euro 11.073,00 nel 2019, € 12.753,00 nel 2020, € 19.992,00 nel 2021 e, infine, € 22.808,00 nel 2023.
Tali redditi risultano composti, per la maggior parte, dal reddito derivante dall'attività di insegnante (per cui la stessa percepisce uno stipendio che oscilla tra i 1.400,00 e i 1.700,00 euro mensili) a cui si aggiunge un reddito agrario di modesta entità (circa 628,00 euro annui) derivante dall'azienda agricola di cui è titolare.
L'appellato, dipendente di un consorzio di bonifica, mentre non ha depositato le dichiarazioni relative agli anni 2019 e 2020, ha percepito un reddito complessivo pari a € 24.472,00 nel
2021 e ad € 29.011,00 nel 2023, con uno stipendio che varia tra i 1.400,00 e i 1.600,00 euro mensili.
Ebbene, dall'esame del compendio probatorio agli atti continua a non emergere una apprezzabile sperequazione economica tra le parti tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'appellante, la quale peraltro, come già correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non ha allegato alcun elemento utile ai fini della valutazione del tenore di vita goduto durante la convivenza.
4 Alla luce di tali considerazioni, deve essere confermato il capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di condanna al pagamento di un assegno di mantenimento in favore di
. Parte_1
10. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere quantificato l'assegno di mantenimento indiretto in favore della prole nella misura di euro
400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio), in violazione del protocollo del Tribunale di
Palermo che, in presenza di due figli, quantifica detto assegno nel 40% del reddito netto del coniuge non affidatario, nonchè omettendo di valutare che con ordinanza presidenziale del 7 maggio 2018 era stata ritenuta congrua la somma di € 650,00 mensili, comprensivi di un contributo - di € 250,00 - al canone di locazione.
11. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez.
I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Quanto, poi, al c.d. contributo all'affitto, le Sezioni Unite hanno affermato che “il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale” (Cass. Sez. Un. 18214/2015).
5 12. Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, occorre precisare che né il protocollo del
Tribunale di Palermo, impropriamente richiamato dall'appellante, né il protocollo del
Tribunale di Termini Imerese, che si è pronunciato in primo grado sul caso in esame, indicano percentuali a cui fare riferimento ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Invero, tali protocolli indicano linee guida operative sulla scorta delle disposizioni di cui all'art.337 ter c.c., norma che individua, quali criteri da valutare ai fini della quantificazione dell'assegno, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza dei compiti domestici e di cura da ciascuno assunti.
Ebbene, posto che l'appellante non ha dedotto o provato particolari e sopravvenute esigenze economiche dei figli e, come già precisato, non ha fornito elementi utili ai fini della valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non si registrano circostanze sopravvenute tali da giustificare un mutamento delle statuizioni economiche in favore dei figli contenute nella sentenza di primo grado.
Deve, pertanto, confermarsi l'obbligo in capo all'appellato di corrispondere mensilmente la somma di euro 400,00 per e , oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1 Persona_2
Non può invece trovare accoglimento la domanda dell'appellante volta alla condanna di controparte al pagamento di un ulteriore importo di € 250,00 a titolo di contributo all'affitto, posto che l'appellante, convivente con i figli minori in uno stabile a più piani insieme alla sorella e alla madre, non ha fornito prova della sussistenza di un contratto di locazione con i genitori validamente stipulato in forma scritta, né, quindi, di sostenere mensilmente il pagamento del relativo canone.
13. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 903/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Termini Imerese il 4 giugno 2024;
6 Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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