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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. LEONARDO PICA Presidente dr.ssa ORNELLA MINUCCI Giudice dr. ADRIANO DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. R.G. 22398/2022 a cui è riunita la causa n. R.G. 22451/2022, promossa da
nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nata il [...] a [...] ( ), Parte_3 C.F._3
, nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4
nata il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Costabile (C.F.: ), con C.F._6
studio in Cosenza alla Piazza I Maggio n°18, ricorrenti nei confronti di con sede legale in Controparte_1
Rende (CS) alla Via Alfieri, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosalma P.IVA_1
Perugini ( ) con studio in Cosenza, alla Via D. Milelli n. 26/B, C.F._7
resistente
Conclusioni
All'udienza del 17.09.2024 i ricorrenti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19.10.2022 alla Controparte_1 in seguito all'ordinanza d'incompetenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data
[...]
19.07.2022, e riassumevano il Parte_1 Parte_2 Parte_3 processo chiedendo a codesto Tribunale di: “revocare il decreto Ingiuntivo n° 626/2021 perché inammissibile, illegittimo ed infondato nei confronti dei fideiussori per tutti i motivi esposti, sia in fatto che in diritto;
Conseguentemente dichiarare la nullità di tutte le clausole 2 del contratto fideiussorio sottoscritto dagli opponenti fideiussori, per tutti i motivi esposti;
Sempre nel merito in via subordinata accertato e dichiarato che il tasso di interesse di mora applicato è usurario, dichiarare la nullità delle clausole sottoscritte e pertanto dichiarare che non sono dovuti interessi o quantomeno non sono dovuti interessi per la parte eccedente il “tasso soglia”, con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo, anche degli interessi di mora erroneamente applicati, condannando anche in tal caso, parte opposta, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre gli interessi creditori in favore degli odierni istanti;
Ancora nel merito dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di finanziamento con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo da effettuarsi per mezzo di CTU tecnico-bancaria, previa individuazione del TAEG applicabile, senza capitalizzazione, al tasso legale consentito dalla normativa antiusura con esclusione di tutte le clausole nulle, condannando all'esito parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre agli interessi creditori in favore degli odierni opponenti. Per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Si costituiva la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di riunire il processo n. R.G. 22398/2022 al processo n. R.G. 22451/2022 pendente innanzi al Tribunale di Napoli per motivi di connessione oggettiva e, nel merito, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai ricorrenti, perché infondata. Chiedeva, inoltre, di rigettare ogni avversa domanda di restituzione di somme e di confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio.
Il processo recante n. R.G. 22451/2022 di cui parte resistente chiedeva la riunione veniva anch'esso instaurato, infatti, innanzi a questo Tribunale con ricorso in riassunzione depositato dai sig.ri e in seguito all'ordinanza d'incompetenza resa Parte_4 Parte_5 dal Tribunale di Cosenza in data 16.07.2022.
Anche i predetti ricorrenti chiedevano, mediante la riassunzione del giudizio, al Tribunale adito di: “revocare il Decreto Ingiuntivo n° 626/2021 perché inammissibile, illegittimo ed infondato nei confronti dei fideiussori per tutti i motivi esposti, sia in fatto che in diritto;
Conseguentemente dichiarare la nullità di tutte le clausole del contratto fideiussorio sottoscritto dagli opponenti fideiussori, per tutti i motivi esposti;
Sempre nel merito in via subordinata accertato e dichiarato che il tasso di interesse di mora applicato è usurario, dichiarare la nullità delle clausole sottoscritte e pertanto dichiarare che non sono dovuti interessi o quantomeno non sono dovuti interessi per la parte eccedente il “tasso soglia”, con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo, anche degli interessi di mora erroneamente applicati, condannando anche in tal caso, parte opposta, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre gli interessi creditori in favore degli odierni istanti;
Ancora nel merito dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di finanziamento con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo da effettuarsi per mezzo di CTU tecnico-bancaria, previa individuazione del TAEG applicabile, senza capitalizzazione, al tasso legale consentito dalla normativa antiusura con esclusione di tutte le clausole nulle, condannando all'esito parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre agli interessi creditori in favore degli odierni opponenti. Per l'effetto condannare la 3
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio.” Entrambi i giudizi riuniti traggono, pertanto, origine dall'ordinanza del Tribunale di Cosenza emessa il 16 luglio 2022 attraverso la quale detto Tribunale, dopo aver qualificato, in qualità di giudice competente funzionalmente a decidere sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 626/2021 ottenuto in data 25 maggio 2021 dalla odierna resistente, come domande riconvenzionali le domande di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione prestata in data 25.09.2015 da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e in favore della Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6 dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine a tali domande, in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli, assegnando alle parti il termine di giorni novanta per la riassunzione. Tenutasi la prima udienza in data 14.02.2023, il Giudice rinviava all'udienza dell'17.10.2023 per i provvedimenti di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. All'esito di tale udienza il Giudice si riservava di valutare gli estremi della riunione dei processi richiesta dalla resistente e, con ordinanza del 27.11.2023, rimetteva la controversia al Presidente della Sezione, dott. Leonardo Pica, affinché valutasse l'opportunità della riunione dei giudizi.
Con decreto del 12.12.2023, il processo recante n. R.G. 22451/2022, prima assegnato alla dott.ssa Minucci, veniva assegnato dal Presidente della Sezione all'odierno relatore, il quale, con ordinanza del 24 maggio 2024, ne disponeva la riunione con il processo iscritto al n. R.G.
22398/2022, ritenendo sussistenti profili di connessione soggettiva e oggettiva. All'esito dell'udienza tenutasi il 24.05.2024, inoltre, e Parte_1 Controparte_3 precisavano l'oggetto della domanda giudiziale avanzata nei confronti Parte_3 della resistente, da considerarsi costituito esclusivamente dalla domanda di nullità della fideiussione prestata da questi ultimi in favore della in data Parte_6
25.09.2015. per contrasto con la normativa antitrust.
Con ordinanza del 18.09.2024, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio fissando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Prima di esaminare il merito delle domande, è opportuno pronunciarsi in via preliminare sulle questioni preliminari di rito rilevate dagli atti di causa.
Va dichiarata la ammissibilità dei ricorsi in riassunzione depositati dai ricorrenti di entrambi i giudizi riuniti in seguito all'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 19.07.2022. Come affermato in via consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. 16924/2012) non rilevano le forme dell'atto di riassunzione previsto dall'art. 50 c.p.c. qualora tale atto, raggiungendo lo scopo ad esso attribuitogli dalla legge, contenga (come nella specie) tutti i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., compreso “il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio”. Va altresì dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, in ordine alla domanda di nullità della fideiussione del 25.09.2015 per violazione della normativa antitrust avanzata dai ricorrenti di entrambi i giudizi riuniti, atteso che, come di recente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 6523/2021) la competenza della sezione specializzata per le imprese, comprensiva delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea (cfr. art. 3, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 168/2003), attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, 4 lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Venendo ora al merito delle domande riunite, va rilevato che l'oggetto delle stesse è costituito esclusivamente dalla domanda di nullità della fideiussione prestata dai ricorrenti in relazione al contratto di mutuo del 02.10.2015 in favore della per Parte_6 essere, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, tale fideiussione in contrasto la normativa antitrust e, in particolare, con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990. Occorre premettere che «la garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito
e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato» (cfr., ex multis, Cass. n. 21521 del 25.10.2016).
Nella specie, non è revocabile in dubbio che quella di cui trattasi è una fideiussione specifica o cd. ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato, ossia quello discendente dal mutuo concesso dall'allora a stipulato in Controparte_4 Parte_6 data 02.10.2015 (cfr. il chiaro tenore della fideiussione e del mutuo allegati in atti).
Orbene il contratto di fideiussione specifica, sebbene agli artt. 2), 6) e 10) siano riprodotte le clausole censurate dalla CA d'IA nella precipua funzione lesiva della concorrenza, non può essere sussunto nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA. Invero, come affermato nel provvedimento della CA d'IA e dalla giurisprudenza di legittimità successiva che ha trattato il tema, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è limitato alle condizioni generali della fideiussione cd “omnibus”, con ciò intendendosi quella particolare garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c. Peraltro, il menzionato recente intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
n. 4994/2021, nel porre un freno alle discordanti opinioni emerse nella giurisprudenza di merito, ha confermato tale assunto specificando che “nei casi in cui nel contratto di fideiussione omnibus a valle siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla CA d'IA, il medesimo è nullo limitatamente ad esse, in quanto riproduttive dello schema illecito a monte, adottato in violazione della disciplina antitrust sia nazionale che eurounitaria, salvo che sia dimostrata una diversa volontà delle parti -nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità”. L'espressa menzione delle caratteristiche relative alle fideiussioni omnibus, tanto nel provvedimento della CA d'IA del 2005 quanto nel più recente provvedimento a Sezioni Unite della Corte di cassazione, non lascia adito a dubbi circa l'impossibilità di estendere il rimedio demolitorio della nullità parziale anche a rapporti fideiussori privi dei requisiti sopra esposti. Al fine di chiarire tale posizione è possibile analizzare, brevemente, la ratio che ha guidato l'accertamento effettuato dalla CA d'IA nel 2005 e che ha condotto alla censura delle previsioni contrattuali riproduttive, nella lettera e nel contenuto, le clausole n. 2, 6 ed 8 del 5 modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancari” già diffuso dall'Associazione CAria IAna. Ebbene, la CA d'IA, ai fini del riconoscimento del contrasto di tali clausole con l'art. 2 co. 2 lett. a della l. 287/1990, ha effettuato una serie di valutazioni che non riguardarono, stricto sensu, la legittimità delle singole clausole o la possibilità per le banche di utilizzare il modulo predisposto dall'ABI nel 2003, concentrandosi - piuttosto - sulla rilevanza, sul piano della concorrenza, “dell'uniforme applicazione” delle medesime clausole da parte degli istituti di credito. In altri termini, oggetto dell'istruttoria dell'Autorità garante è stato l'accertamento della violazione della normativa a tutela della concorrenza a fronte dell'inserimento uniforme nello schema contrattuale di clausole contenenti per il fideiussore oneri diversi ed ulteriori da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, che, nei fatti, finivano per ostacolare la libertà contrattuale nella pattuizione di migliori clausole contrattuali, consentendo alle banche la possibilità di uniformarsi ad un determinato standard negoziale, connotato da una disciplina contrattuale del garante deteriore rispetto agli standard imposti dalle ordinarie norme di matrice civilistica. L'esito dell'istruttoria è consistito nel provvedimento n. 55/2005 che, ha accertato il contrasto con l'art. 2 co. 2 lett.a) l. 287/90 degli articoli 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale previsto dall'ABI, in considerazione dell'applicazione uniforme effettuata dagli istituti di credito. Dalla sussistenza dell'intesa illecita accertata “a monte” è derivata l'utilizzabilità in giudizio del cennato provvedimento della CA d'IA n. 55/2005 quale “prova privilegiata”, entro determinati limiti sostanziali e temporali, dell'esistenza tanto di un'intesa anticoncorrenziale quanto di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito. I contratti di fideiussione così stipulati “a valle” sono considerati effetto e manifestazione sintomatica delle intese anticoncorrenziali a monte ed è possibile dichiararne, dunque, la nullità. L'esatta qualificazione dei predetti contratti di cui è lite come fideiussioni specifiche impone, tuttavia, di non considerare applicabile la tutela demolitoria parziale, come delineata nel provvedimento n.4994/2021 della Corte di Cassazione a sezioni unite, nei termini dedotti dagli attori, ossia ritenendo già accertato l'illecito anticoncorrenziale contestato sulla base della coincidenza del modello contrattuale oggetto di giudizio rispetto allo schema Abi censurato dalla CA d'IA e dell'attitudine probatoria del provvedimento n. 55/2005. Per quanto sopra illustrato, non potendosi avvalere dell'istruttoria della CA d'IA né tantomeno dell'efficacia probatoria del relativo provvedimento sanzionatorio, gli attori avrebbero dovuto piuttosto introdurre un'azione diretta a comprovare un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito in violazione, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 anche con specifico riferimento alle fideiussioni specifiche. Ciò chiarito, non deve sfuggire che il contratto di cui è causa è stato stipulato in data
02.10.2015 e, dunque, in data decisamente anteriore rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla CA d'IA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane. 6
D'altronde, parte attrice mai fa riferimento ad una ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata. Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e a far dichiarare la nullità della fideiussione in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata. Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti di Parte_4 Parte_5 Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
[...]
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di parte resistente costituita delle spese processuali, che liquida in € 3.810,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. LEONARDO PICA Presidente dr.ssa ORNELLA MINUCCI Giudice dr. ADRIANO DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. R.G. 22398/2022 a cui è riunita la causa n. R.G. 22451/2022, promossa da
nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
, nata il [...] a [...] ( ), Parte_3 C.F._3
, nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4
nata il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Costabile (C.F.: ), con C.F._6
studio in Cosenza alla Piazza I Maggio n°18, ricorrenti nei confronti di con sede legale in Controparte_1
Rende (CS) alla Via Alfieri, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosalma P.IVA_1
Perugini ( ) con studio in Cosenza, alla Via D. Milelli n. 26/B, C.F._7
resistente
Conclusioni
All'udienza del 17.09.2024 i ricorrenti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19.10.2022 alla Controparte_1 in seguito all'ordinanza d'incompetenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data
[...]
19.07.2022, e riassumevano il Parte_1 Parte_2 Parte_3 processo chiedendo a codesto Tribunale di: “revocare il decreto Ingiuntivo n° 626/2021 perché inammissibile, illegittimo ed infondato nei confronti dei fideiussori per tutti i motivi esposti, sia in fatto che in diritto;
Conseguentemente dichiarare la nullità di tutte le clausole 2 del contratto fideiussorio sottoscritto dagli opponenti fideiussori, per tutti i motivi esposti;
Sempre nel merito in via subordinata accertato e dichiarato che il tasso di interesse di mora applicato è usurario, dichiarare la nullità delle clausole sottoscritte e pertanto dichiarare che non sono dovuti interessi o quantomeno non sono dovuti interessi per la parte eccedente il “tasso soglia”, con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo, anche degli interessi di mora erroneamente applicati, condannando anche in tal caso, parte opposta, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre gli interessi creditori in favore degli odierni istanti;
Ancora nel merito dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di finanziamento con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo da effettuarsi per mezzo di CTU tecnico-bancaria, previa individuazione del TAEG applicabile, senza capitalizzazione, al tasso legale consentito dalla normativa antiusura con esclusione di tutte le clausole nulle, condannando all'esito parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre agli interessi creditori in favore degli odierni opponenti. Per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
Si costituiva la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di riunire il processo n. R.G. 22398/2022 al processo n. R.G. 22451/2022 pendente innanzi al Tribunale di Napoli per motivi di connessione oggettiva e, nel merito, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai ricorrenti, perché infondata. Chiedeva, inoltre, di rigettare ogni avversa domanda di restituzione di somme e di confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio.
Il processo recante n. R.G. 22451/2022 di cui parte resistente chiedeva la riunione veniva anch'esso instaurato, infatti, innanzi a questo Tribunale con ricorso in riassunzione depositato dai sig.ri e in seguito all'ordinanza d'incompetenza resa Parte_4 Parte_5 dal Tribunale di Cosenza in data 16.07.2022.
Anche i predetti ricorrenti chiedevano, mediante la riassunzione del giudizio, al Tribunale adito di: “revocare il Decreto Ingiuntivo n° 626/2021 perché inammissibile, illegittimo ed infondato nei confronti dei fideiussori per tutti i motivi esposti, sia in fatto che in diritto;
Conseguentemente dichiarare la nullità di tutte le clausole del contratto fideiussorio sottoscritto dagli opponenti fideiussori, per tutti i motivi esposti;
Sempre nel merito in via subordinata accertato e dichiarato che il tasso di interesse di mora applicato è usurario, dichiarare la nullità delle clausole sottoscritte e pertanto dichiarare che non sono dovuti interessi o quantomeno non sono dovuti interessi per la parte eccedente il “tasso soglia”, con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo, anche degli interessi di mora erroneamente applicati, condannando anche in tal caso, parte opposta, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre gli interessi creditori in favore degli odierni istanti;
Ancora nel merito dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di finanziamento con determinazione dell'esatto dare-avere in base al ricalcolo da effettuarsi per mezzo di CTU tecnico-bancaria, previa individuazione del TAEG applicabile, senza capitalizzazione, al tasso legale consentito dalla normativa antiusura con esclusione di tutte le clausole nulle, condannando all'esito parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre agli interessi creditori in favore degli odierni opponenti. Per l'effetto condannare la 3
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio.” Entrambi i giudizi riuniti traggono, pertanto, origine dall'ordinanza del Tribunale di Cosenza emessa il 16 luglio 2022 attraverso la quale detto Tribunale, dopo aver qualificato, in qualità di giudice competente funzionalmente a decidere sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 626/2021 ottenuto in data 25 maggio 2021 dalla odierna resistente, come domande riconvenzionali le domande di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione prestata in data 25.09.2015 da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e in favore della Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6 dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine a tali domande, in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli, assegnando alle parti il termine di giorni novanta per la riassunzione. Tenutasi la prima udienza in data 14.02.2023, il Giudice rinviava all'udienza dell'17.10.2023 per i provvedimenti di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. All'esito di tale udienza il Giudice si riservava di valutare gli estremi della riunione dei processi richiesta dalla resistente e, con ordinanza del 27.11.2023, rimetteva la controversia al Presidente della Sezione, dott. Leonardo Pica, affinché valutasse l'opportunità della riunione dei giudizi.
Con decreto del 12.12.2023, il processo recante n. R.G. 22451/2022, prima assegnato alla dott.ssa Minucci, veniva assegnato dal Presidente della Sezione all'odierno relatore, il quale, con ordinanza del 24 maggio 2024, ne disponeva la riunione con il processo iscritto al n. R.G.
22398/2022, ritenendo sussistenti profili di connessione soggettiva e oggettiva. All'esito dell'udienza tenutasi il 24.05.2024, inoltre, e Parte_1 Controparte_3 precisavano l'oggetto della domanda giudiziale avanzata nei confronti Parte_3 della resistente, da considerarsi costituito esclusivamente dalla domanda di nullità della fideiussione prestata da questi ultimi in favore della in data Parte_6
25.09.2015. per contrasto con la normativa antitrust.
Con ordinanza del 18.09.2024, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio fissando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Prima di esaminare il merito delle domande, è opportuno pronunciarsi in via preliminare sulle questioni preliminari di rito rilevate dagli atti di causa.
Va dichiarata la ammissibilità dei ricorsi in riassunzione depositati dai ricorrenti di entrambi i giudizi riuniti in seguito all'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 19.07.2022. Come affermato in via consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. 16924/2012) non rilevano le forme dell'atto di riassunzione previsto dall'art. 50 c.p.c. qualora tale atto, raggiungendo lo scopo ad esso attribuitogli dalla legge, contenga (come nella specie) tutti i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., compreso “il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio”. Va altresì dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, in ordine alla domanda di nullità della fideiussione del 25.09.2015 per violazione della normativa antitrust avanzata dai ricorrenti di entrambi i giudizi riuniti, atteso che, come di recente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 6523/2021) la competenza della sezione specializzata per le imprese, comprensiva delle controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea (cfr. art. 3, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 168/2003), attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, 4 lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Venendo ora al merito delle domande riunite, va rilevato che l'oggetto delle stesse è costituito esclusivamente dalla domanda di nullità della fideiussione prestata dai ricorrenti in relazione al contratto di mutuo del 02.10.2015 in favore della per Parte_6 essere, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, tale fideiussione in contrasto la normativa antitrust e, in particolare, con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990. Occorre premettere che «la garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito
e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato» (cfr., ex multis, Cass. n. 21521 del 25.10.2016).
Nella specie, non è revocabile in dubbio che quella di cui trattasi è una fideiussione specifica o cd. ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato, ossia quello discendente dal mutuo concesso dall'allora a stipulato in Controparte_4 Parte_6 data 02.10.2015 (cfr. il chiaro tenore della fideiussione e del mutuo allegati in atti).
Orbene il contratto di fideiussione specifica, sebbene agli artt. 2), 6) e 10) siano riprodotte le clausole censurate dalla CA d'IA nella precipua funzione lesiva della concorrenza, non può essere sussunto nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA. Invero, come affermato nel provvedimento della CA d'IA e dalla giurisprudenza di legittimità successiva che ha trattato il tema, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è limitato alle condizioni generali della fideiussione cd “omnibus”, con ciò intendendosi quella particolare garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c. Peraltro, il menzionato recente intervento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
n. 4994/2021, nel porre un freno alle discordanti opinioni emerse nella giurisprudenza di merito, ha confermato tale assunto specificando che “nei casi in cui nel contratto di fideiussione omnibus a valle siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla CA d'IA, il medesimo è nullo limitatamente ad esse, in quanto riproduttive dello schema illecito a monte, adottato in violazione della disciplina antitrust sia nazionale che eurounitaria, salvo che sia dimostrata una diversa volontà delle parti -nel senso dell'essenzialità della parte del contratto colpita da nullità”. L'espressa menzione delle caratteristiche relative alle fideiussioni omnibus, tanto nel provvedimento della CA d'IA del 2005 quanto nel più recente provvedimento a Sezioni Unite della Corte di cassazione, non lascia adito a dubbi circa l'impossibilità di estendere il rimedio demolitorio della nullità parziale anche a rapporti fideiussori privi dei requisiti sopra esposti. Al fine di chiarire tale posizione è possibile analizzare, brevemente, la ratio che ha guidato l'accertamento effettuato dalla CA d'IA nel 2005 e che ha condotto alla censura delle previsioni contrattuali riproduttive, nella lettera e nel contenuto, le clausole n. 2, 6 ed 8 del 5 modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancari” già diffuso dall'Associazione CAria IAna. Ebbene, la CA d'IA, ai fini del riconoscimento del contrasto di tali clausole con l'art. 2 co. 2 lett. a della l. 287/1990, ha effettuato una serie di valutazioni che non riguardarono, stricto sensu, la legittimità delle singole clausole o la possibilità per le banche di utilizzare il modulo predisposto dall'ABI nel 2003, concentrandosi - piuttosto - sulla rilevanza, sul piano della concorrenza, “dell'uniforme applicazione” delle medesime clausole da parte degli istituti di credito. In altri termini, oggetto dell'istruttoria dell'Autorità garante è stato l'accertamento della violazione della normativa a tutela della concorrenza a fronte dell'inserimento uniforme nello schema contrattuale di clausole contenenti per il fideiussore oneri diversi ed ulteriori da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, che, nei fatti, finivano per ostacolare la libertà contrattuale nella pattuizione di migliori clausole contrattuali, consentendo alle banche la possibilità di uniformarsi ad un determinato standard negoziale, connotato da una disciplina contrattuale del garante deteriore rispetto agli standard imposti dalle ordinarie norme di matrice civilistica. L'esito dell'istruttoria è consistito nel provvedimento n. 55/2005 che, ha accertato il contrasto con l'art. 2 co. 2 lett.a) l. 287/90 degli articoli 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale previsto dall'ABI, in considerazione dell'applicazione uniforme effettuata dagli istituti di credito. Dalla sussistenza dell'intesa illecita accertata “a monte” è derivata l'utilizzabilità in giudizio del cennato provvedimento della CA d'IA n. 55/2005 quale “prova privilegiata”, entro determinati limiti sostanziali e temporali, dell'esistenza tanto di un'intesa anticoncorrenziale quanto di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito. I contratti di fideiussione così stipulati “a valle” sono considerati effetto e manifestazione sintomatica delle intese anticoncorrenziali a monte ed è possibile dichiararne, dunque, la nullità. L'esatta qualificazione dei predetti contratti di cui è lite come fideiussioni specifiche impone, tuttavia, di non considerare applicabile la tutela demolitoria parziale, come delineata nel provvedimento n.4994/2021 della Corte di Cassazione a sezioni unite, nei termini dedotti dagli attori, ossia ritenendo già accertato l'illecito anticoncorrenziale contestato sulla base della coincidenza del modello contrattuale oggetto di giudizio rispetto allo schema Abi censurato dalla CA d'IA e dell'attitudine probatoria del provvedimento n. 55/2005. Per quanto sopra illustrato, non potendosi avvalere dell'istruttoria della CA d'IA né tantomeno dell'efficacia probatoria del relativo provvedimento sanzionatorio, gli attori avrebbero dovuto piuttosto introdurre un'azione diretta a comprovare un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito in violazione, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 anche con specifico riferimento alle fideiussioni specifiche. Ciò chiarito, non deve sfuggire che il contratto di cui è causa è stato stipulato in data
02.10.2015 e, dunque, in data decisamente anteriore rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla CA d'IA e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane. 6
D'altronde, parte attrice mai fa riferimento ad una ulteriore intesa anticoncorrenziale, della cui prova, come detto, pure sarebbe stata onerata. Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e a far dichiarare la nullità della fideiussione in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata. Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti di Parte_4 Parte_5 Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
[...]
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di parte resistente costituita delle spese processuali, che liquida in € 3.810,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA