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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2253/2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2253/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Martina Giovinazzo per delega dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e contesta la difesa del che risulta contenutisticamente inconferente rispetto al caso di specie. CP_1
Chiede pertanto l'accoglimento della domanda.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 14/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2253/2024 avente ad oggetto: riconoscimento compenso individuale accessorio al personale ATA con contratti brevi.
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla percezione del Compenso Individuale Accessorio (CIA), previsto dall'art. 25 del CCNI comparto scuola del 1999 e dal successivo art. 82 del CCNL 2007 del comparto scuola per gli anni scolastici a.s. 2020/2021 e 2021/2022.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, ha evidenziato di aver prestato servizio, con la qualifica di “collaboratore scolastico”, alle dipendenze del Controparte_1
svolgendo svariate supplenze brevi e temporanee per i periodi sottoindicati:
[...]
- dal 10/10/2020 al 23/10/2020, presso l'Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” di Gallico (RC), per 36 ore settimanali, per un totale di 14 giorni di servizio;
- dal 27/10/2020 al 12/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” di
Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 229 giorni di servizio;
- dal 12/11/2021 al 30/12/2021, presso l'Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 49 giorni di servizio;
- dal 31/12/2021 al 9/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 161 giorni di servizio.
Ritenendo illegittima la mancata corresponsione dell'elemento retributivo in esame, ha rappresentato come la condotta omissiva del resistente risulti contrastante con la clausola CP_1
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vista l'assenza di ragioni oggettive per l'applicazione di un trattamento differenziato tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
Pertanto, offrendo un prospetto riportante il totale delle somme asseritamente dovute, ha concluso chiedendo l'accoglimento della richiesta per l'attività lavorativa prestata negli a.s. 2020/2021 e
2021/20222 e, conseguentemente, la condanna del al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive per complessivi € 1.041,12, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio il , che – oltre all'ontologica Controparte_1
Con diversità tra e Retribuzione Professionale Docenti – ha rilevato l'inapplicabilità al caso di specie della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla citata direttiva 1999/70/CE, nonché, in ogni caso,
l'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare il diverso trattamento riservato al personale supplente rispetto a quello di ruolo.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. Il thema decidendum attiene al riconoscimento del CIA, Compenso individuale accessorio previsto dall'art. 25, CCNI 31.8.1999 per il comparto scuola del 31.08.1999 nonché dall'art. 82,
CCNL 2007, anche in favore del dipendente appartenente al personale ATA che abbia stipulato contratti di supplenza breve per frazioni di anno.
Ai fini della soluzione della controversia giova innanzitutto delineare il quadro normativo negoziale entro cui si inscrive la disciplina dell'emolumento richiesto.
Nel dettaglio l'art. 25, rubricato Compenso individuale Accessorio, del CCNI 31.8.1999 per il comparto Scuola, dispone che “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego
a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
(…).
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b)
e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
Sulla scia di quanto previsto nel '99, anche l'art. 82 del successivo CCNL 2007 ha prescritto la corresponsione del compenso individuale accessorio, prevedendo al comma 5 (destinato al personale a tempo determinato) l'erogazione dell'emolumento dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Nel settimo comma è altresì contenuta la precisazione secondo cui il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Dalla disciplina contrattuale collettiva riportata emerge dunque come, nell'ambito del personale
ATA avente un contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, l'emolumento spetti in base ai giorni di servizio concretamente svolti allorchè questi corrispondano ad una misura inferiore al mese.
In tal senso la previsione della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio non può essere interpretata come regolamentazione della corresponsione del compenso avente un rilievo meramente economico, presupponendo la citata “liquidazione” l'espletamento di attività lavorativa per periodi inferiori al mese.
Peraltro, che l'erogazione del compenso individuale accessorio postuli comunque un calcolo frazionato dei periodi di lavoro lo si evince dalla previsione, contenuta nel comma 7 dell'art. 82, secondo cui il compenso viene attribuito “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La lettura in combinato disposto delle disposizioni richiamate suggerisce, dunque, in via generale, la valorizzazione di periodi di servizio inferiori al mese il cui riconoscimento, in favore del solo personale ATA con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, importa una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In questa direzione, contrariamente a quanto asserito dal resistente, è ben possibile CP_1
tracciare un parallelismo tra compenso individuale accessorio e Retribuzione Professionale Docenti in ragione della identità di disciplina esistente tra le due fattispecie (v. art. 7, CCNL 2001 comparto scuola), al punto da qualificare anche il primo compenso come trattamento economico avente natura fissa e continuativa e da ravvisare nella sua mancata corresponsione la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ebbene sulla necessità del riconoscimento del secondo dei due emolumenti in favore di tutti i docenti a tempo determinato si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);.. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno che non sussistano ragioni oggettive".(cfr. Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018).
Considerato che, al pari dei docenti a tempo determinato, non sussistono distinzioni in termini di contenuto della prestazione resa tra personale ATA assunto a tempo determinato per un anno o fino al termine delle attività didattiche e personale ATA assunto per frazioni di anno, il principio di non discriminazione conduce alla tutela anche di tali lavoratori, cui va pertanto riconosciuto l'emolumento oggetto del presente giudizio.
D'altronde è su questa linea di pensiero che la Suprema Corte, nell'arresto richiamato, ha statuito
– con principi, come detto, afferenti alla RPD, certamente estensibili al caso di specie – che “7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario.”
In applicazione di tali condivisibili principi di diritto l'espletamento di attività lavorativa in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento del compenso individuale accessorio richiesto.
Con riguardo infine al quantum richiesto, rilevato nel relativo prospetto il riferimento – per mero errore materiale – a soli 403 giorni di servizio prestati, deve nondimeno ritenersi corretta la cifra complessivamente individuata in ricorso, in quanto prodotto di una moltiplicazione effettuata sulla base del numero di giorni di servizio invece risultanti dai contratti profusi in atti (nella specie, 453; cfr. all. 13 e 14 – parte ricorrente).
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, del compenso Controparte_1 individuale accessorio nella misura di € 1.041,12.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 1.100,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa l'applicazione dei minimi per ciascuna delle fasi del giudizio) e la redazione di atti telematici provvisti di validi collegamenti ipertestuali – vanno poste a carico del resistente CP_1 e liquidate ex art. 4, comma 1 e comma 1 bis, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL comparto scuola del 2007 in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1
in persona del p.t., a corrispondere a tale titolo un importo pari a € 1.041,12, oltre interessi CP_3
o rivalutazione, ai sensi della l. 724/1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_4 delle spese di lite che si liquidano in € 350,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 2253/2024 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 14/03/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Martina Giovinazzo per delega dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO la quale si riporta all'atto introduttivo del giudizio e contesta la difesa del che risulta contenutisticamente inconferente rispetto al caso di specie. CP_1
Chiede pertanto l'accoglimento della domanda.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
dott. Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 14/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2253/2024 avente ad oggetto: riconoscimento compenso individuale accessorio al personale ATA con contratti brevi.
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. P. Siviglia;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla percezione del Compenso Individuale Accessorio (CIA), previsto dall'art. 25 del CCNI comparto scuola del 1999 e dal successivo art. 82 del CCNL 2007 del comparto scuola per gli anni scolastici a.s. 2020/2021 e 2021/2022.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, ha evidenziato di aver prestato servizio, con la qualifica di “collaboratore scolastico”, alle dipendenze del Controparte_1
svolgendo svariate supplenze brevi e temporanee per i periodi sottoindicati:
[...]
- dal 10/10/2020 al 23/10/2020, presso l'Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” di Gallico (RC), per 36 ore settimanali, per un totale di 14 giorni di servizio;
- dal 27/10/2020 al 12/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” di
Reggio Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 229 giorni di servizio;
- dal 12/11/2021 al 30/12/2021, presso l'Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 49 giorni di servizio;
- dal 31/12/2021 al 9/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio
Calabria, per 36 ore settimanali, per un totale di 161 giorni di servizio.
Ritenendo illegittima la mancata corresponsione dell'elemento retributivo in esame, ha rappresentato come la condotta omissiva del resistente risulti contrastante con la clausola CP_1
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vista l'assenza di ragioni oggettive per l'applicazione di un trattamento differenziato tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
Pertanto, offrendo un prospetto riportante il totale delle somme asseritamente dovute, ha concluso chiedendo l'accoglimento della richiesta per l'attività lavorativa prestata negli a.s. 2020/2021 e
2021/20222 e, conseguentemente, la condanna del al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive per complessivi € 1.041,12, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio il , che – oltre all'ontologica Controparte_1
Con diversità tra e Retribuzione Professionale Docenti – ha rilevato l'inapplicabilità al caso di specie della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla citata direttiva 1999/70/CE, nonché, in ogni caso,
l'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare il diverso trattamento riservato al personale supplente rispetto a quello di ruolo.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. Il thema decidendum attiene al riconoscimento del CIA, Compenso individuale accessorio previsto dall'art. 25, CCNI 31.8.1999 per il comparto scuola del 31.08.1999 nonché dall'art. 82,
CCNL 2007, anche in favore del dipendente appartenente al personale ATA che abbia stipulato contratti di supplenza breve per frazioni di anno.
Ai fini della soluzione della controversia giova innanzitutto delineare il quadro normativo negoziale entro cui si inscrive la disciplina dell'emolumento richiesto.
Nel dettaglio l'art. 25, rubricato Compenso individuale Accessorio, del CCNI 31.8.1999 per il comparto Scuola, dispone che “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego
a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
(…).
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b)
e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
Sulla scia di quanto previsto nel '99, anche l'art. 82 del successivo CCNL 2007 ha prescritto la corresponsione del compenso individuale accessorio, prevedendo al comma 5 (destinato al personale a tempo determinato) l'erogazione dell'emolumento dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Nel settimo comma è altresì contenuta la precisazione secondo cui il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Dalla disciplina contrattuale collettiva riportata emerge dunque come, nell'ambito del personale
ATA avente un contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, l'emolumento spetti in base ai giorni di servizio concretamente svolti allorchè questi corrispondano ad una misura inferiore al mese.
In tal senso la previsione della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio non può essere interpretata come regolamentazione della corresponsione del compenso avente un rilievo meramente economico, presupponendo la citata “liquidazione” l'espletamento di attività lavorativa per periodi inferiori al mese.
Peraltro, che l'erogazione del compenso individuale accessorio postuli comunque un calcolo frazionato dei periodi di lavoro lo si evince dalla previsione, contenuta nel comma 7 dell'art. 82, secondo cui il compenso viene attribuito “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La lettura in combinato disposto delle disposizioni richiamate suggerisce, dunque, in via generale, la valorizzazione di periodi di servizio inferiori al mese il cui riconoscimento, in favore del solo personale ATA con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, importa una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In questa direzione, contrariamente a quanto asserito dal resistente, è ben possibile CP_1
tracciare un parallelismo tra compenso individuale accessorio e Retribuzione Professionale Docenti in ragione della identità di disciplina esistente tra le due fattispecie (v. art. 7, CCNL 2001 comparto scuola), al punto da qualificare anche il primo compenso come trattamento economico avente natura fissa e continuativa e da ravvisare nella sua mancata corresponsione la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ebbene sulla necessità del riconoscimento del secondo dei due emolumenti in favore di tutti i docenti a tempo determinato si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);.. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno che non sussistano ragioni oggettive".(cfr. Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018).
Considerato che, al pari dei docenti a tempo determinato, non sussistono distinzioni in termini di contenuto della prestazione resa tra personale ATA assunto a tempo determinato per un anno o fino al termine delle attività didattiche e personale ATA assunto per frazioni di anno, il principio di non discriminazione conduce alla tutela anche di tali lavoratori, cui va pertanto riconosciuto l'emolumento oggetto del presente giudizio.
D'altronde è su questa linea di pensiero che la Suprema Corte, nell'arresto richiamato, ha statuito
– con principi, come detto, afferenti alla RPD, certamente estensibili al caso di specie – che “7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario.”
In applicazione di tali condivisibili principi di diritto l'espletamento di attività lavorativa in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento del compenso individuale accessorio richiesto.
Con riguardo infine al quantum richiesto, rilevato nel relativo prospetto il riferimento – per mero errore materiale – a soli 403 giorni di servizio prestati, deve nondimeno ritenersi corretta la cifra complessivamente individuata in ricorso, in quanto prodotto di una moltiplicazione effettuata sulla base del numero di giorni di servizio invece risultanti dai contratti profusi in atti (nella specie, 453; cfr. all. 13 e 14 – parte ricorrente).
In definitiva il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione, per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, del compenso Controparte_1 individuale accessorio nella misura di € 1.041,12.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – stante il valore della causa (compreso nello scaglione fino a € 1.100,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa l'applicazione dei minimi per ciascuna delle fasi del giudizio) e la redazione di atti telematici provvisti di validi collegamenti ipertestuali – vanno poste a carico del resistente CP_1 e liquidate ex art. 4, comma 1 e comma 1 bis, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL comparto scuola del 2007 in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1
in persona del p.t., a corrispondere a tale titolo un importo pari a € 1.041,12, oltre interessi CP_3
o rivalutazione, ai sensi della l. 724/1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_4 delle spese di lite che si liquidano in € 350,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo