Art. 1. Articolo unico.
Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 17 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 .
Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 17 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 .