Articolo 1 della Legge 21 maggio 1951, n. 499
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25 luglio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 17 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 .

Entrata in vigore il 25 luglio 1951